1 rifinitore (tagliando A)

Documenti analoghi
Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Sostituita. basate sul web

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita a un asta in Svizzera

Forniture in virtù di un contratto d appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Luogo della fornitura e importatore all atto dell importazione

Importazione di beni in correlazione con una fornitura su contratto d appalto

1. PROVA DI ESPORTAZIONE E DICHIARAZIONI SOMMARIE NELL ERA DELLA DOGANA ELETTRONICA

Imballaggi (con o senza deposito)

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Imposta sull importazione di beni (imposta sull importazione)

Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita ad un asta in Svizzera

Efficienza energetica, energie rinnovabili e aspetti fiscali

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale

Sostituita. basate sul web

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Imposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici

Ritirare il documento elettronico attraverso l interfaccia web GUI

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE ITALIEN

Dogane svizzere: un modello internazionale di implementazione delle procedure elettroniche

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Nuovi contribuenti. Info IVA 21. Gennaio 2010

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web

Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Istruzione - concernente l uso proprio di veicoli aziendali esteri da parte di lavoratori domiciliati all interno del territorio doganale

Imposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel

2.3. I presupposti di fatto dell imposizione doganale e il momento generativo I rappresentanti del soggetto passivo; gli spedizionieri doganali

Per l'applicazione dello sdoganamento UE devono essere rispettati cumulativamente tutti i seguenti presupposti:

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

IL REGIME DOGANALE DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Disposizioni contrattuali generali (CG)

Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.

Nuovo regime Iva delle lavorazioni intracomunitarie: le novità della Legge Europea 2014

Legge sulle dogane (LD) Titolo primo: Basi doganali Capitolo 1: Disposizioni generali. del 18 marzo 2005 (Stato 1 agosto 2016)

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE

Presentazione della proposta di Nuovo piano di formazione di geografia per la Scuola media. Febbraio 2011

L Amministrazione federale delle dogane nel 2016: maggiori entrate e valori record nell ambito della migrazione

I benefici connessi alla figura dell Esportatore autorizzato

Associazione Accademia Europea Mozart 9 MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA - CERVO marzo 28 marzo

IL REGIME DOGANALE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

LA FISCALITA IMMOBILIARE IN FRANCIA

Le Operazioni ad effetti differiti

Sostituita. basate sul web

CONTRIBUTO AMBIENTALE documento esplicativo del criterio

GLI ADEMPIMENTI FISCALI PER OPERARE IN SVIZZERA. Gian Luca Giussani Dottore Commercialista

LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL UNIONE: NOVITA E OBIETTIVI. Banca Sistema 20 Giugno 2016

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002

UNIVERSITA DI BERGAMO Sergio Valentini. Fiscalità Internazionale

2) ordine di bonifico bancario per a favore di Caritas Haiti del 08/04/2010 (all. 3)

Dichiarazione doganale di stampati periodici al di fuori degli orari d imposizione

Ritiro del risultato della selezione e comunicazione tramite Internet del transito

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

I sottoscritti Consiglieri Comunali avvalendosi della facoltà concessa dalla LOC e dal Regolamento Comunale presentano la seguente : Mozione

REGOLAMENTO (CE) N. 605/2008 DELLA COMMISSIONE

IL CORRETTO UTILIZZO DEL D.D.T.

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED

INDICE 1. TERRITORIALITÀ...

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Vinci Capitolo IV / Chapitre IV

SUGGERIMENTI IMPORTANTI SULL INVIO INTERNAZIONALE DI LETTERE

Importazione di opere d arte

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

Sostituita. basate sul web

Tariffa comune 4d 2016

L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità. Studio Armella & Associati

Prestazioni di servizi transfrontaliere. Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

I regimi doganali. Dott. Fabrizio Fantasia. Torino, 17 ottobre 2013

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Richiesta di apertura di un conto

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni

Importazione, esportazione e transito di elettricità e gas

Imposta sull importazione di opere d arte

Transcript:

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Traffico di perfezionamento (lavoro a cottimo); esenzione dall imposta delle prestazioni di perfezionamento effettuate da più rifinitori in territorio svizzero 1. Condizioni per l esenzione dall imposta Nel traffico di perfezionamento attivo o in transito (importazione temporanea di beni per la lavorazione, trasformazione o riparazione), il rifinitore con sede in territorio svizzero può trattare in esenzione dall imposta la sua prestazione, se è in grado di comprovare, di preferenza con una decisione d imposizione all importazione dell Amministrazione federale delle dogane (AFD) che il bene perfezionato è stato riesportato. A questa condizione e nella misura in cui applica il metodo effettivo, può eccezionalmente dedurre (sulla base della decisione d imposizione all importazione dell AFD in caso d immissione in libera pratica), a titolo d imposta precedente, l imposta sull importazione versata o dovuta all importazione del bene che gli è stato confidato per il perfezionamento. Il bene lavorato può essere anche trasportato o spedito direttamente dal territorio svizzero (dall ultima impresa di lavorazione) a destinazione di un terzo all estero cliente del committente X. Committente non contribuente (committente X) Contratto di lavorazione Percorso dei beni 2 rifinitore (tagliando B) 1 rifinitore (tagliando A) a. Entità dell esenzione Se le condizioni per l esenzione dall imposta sono adempite, il rifinitore può trattare in esenzione dall imposta anche la parte di beni che, in occasione della lavorazione, è trasformata in cascami o scarti e rimane da lui sul territorio svizzero. Se rivende i cascami o gli scarti, il rifinitore deve imporre la sua fornitura, tranne in caso di esportazione comprovata. Se i cascami o gli scarti restano di proprietà del committente non contribuente e non sono esportati, l imposta è dovuta sulla parte di beni non esportata (differenza fra quantità vendute ed esportate). 1/3

In caso di perfezionamento del bene in territorio svizzero da parte di più rifinitori che agiscono su incarico del committente non contribuente, l esenzione dall imposta derivante dalla riesportazione del bene si applica a tutte le prestazioni di perfezionamento. b. Esportazione e documenti richiesti Per la riesportazione, il bene perfezionato può essere trasportato indifferentemente dal committente non contribuente o da un terzo da lui incaricato (p. es. rifinitore o spedizioniere). Affinché i rifinitori con sede in territorio svizzero possano trattare le loro prestazioni in esenzione dall imposta e il primo rifinitore possa dedurre, a titolo d imposta precedente, l imposta sull importazione (se il bene è importato secondo la procedura d immissione in libera pratica), ogni rifinitore deve attestare l entità della sua prestazione di perfezionamento e comprovare l esportazione (di preferenza mediante una decisione d imposizione all esportazione dell AFD; v. cifra 4). A questo proposito, l AFC raccomanda di utilizzare il modulo n. 1343 (v. cifra 2). Il primo rifinitore deve anche conservare la decisione d imposizione all importazione dell AFD ai fini della deduzione dell imposta precedente, nella misura in cui applica il metodo effettivo. 2. Lavori a cottimo effettuati da più rifinitori su incarico del committente non contribuente; modulo n. 1343 Attestazione delle prestazioni di perfezionamento effettuate sui beni da più rifinitori aventi sede in territorio svizzero prima della riesportazione di tali beni Il committente non contribuente che incarica più rifinitori di lavorare i beni a cottimo sul territorio svizzero prima della loro riesportazione può utilizzare il modulo n. 1343 come segue: Tagliando A: va compilato dal primo rifinitore con sede in territorio svizzero, il quale rimette le attestazioni (tagliandi A e B) insieme ai beni al secondo rifinitore incaricato dal committente non contribuente. Tagliando B: va compilato dal secondo rifinitore con sede in territorio svizzero. - Se esporta i beni lavorati su incarico del committente non contribuente, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d imposizione all esportazione dell AFD. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d imposizione all esportazione dell AFD. - Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un terzo rifinitore, il secondo rifinitore deve consegnare al terzo rifinitore i beni insieme alle attestazioni (tagliandi A e B, aggiungendo un tagliando C elaborato sul modello degli altri tagliandi). Il secondo rifinitore a cottimo conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A e B). - Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un altra impresa unicamente a scopo d esportazione, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d imposizione all esportazione dell AFD. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d imposizione all esportazione. Se prima della loro riesportazione, su ordine del committente non contribuente, i beni sono ulteriormente consegnati a un terzo rifinitore (2 trattino della cifra 2; contrassegnare la terza casella del tagliando B) è applicabile per analogia quanto spiegato sinora. In tal caso, l attestazione (tagliando C elaborato sul modello degli altri tagliandi) va completato dal terzo rifinitore, il quale conserva una copia delle attestazioni (tagliandi A, B e C). 2/3

Se i beni non sono esportati da un rifinitore, spetta all ultimo rifinitore istruire, al momento della consegna dei beni perfezionati, l impresa incaricata dell esportazione dei beni (p. es. spedizioniere) in merito al numero necessario di copie delle decisioni d imposizione all esportazione e in merito alla loro trasmissione ai rifinitori interessati (contrassegnare la quarta casella del tagliando B). 3. Invii parziali ai rifinitori ed esportazioni in lotti In questi casi, è possibile utilizzare un unico modulo d attestazione (n. 1343) soltanto se tutte le decisioni d imposizione all esportazione e le fatture concernenti la fornitura complessiva all estero sono conservate insieme a quest attestazione e se si tratta unicamente della stessa categoria di beni e di lavori a cottimo. 4. Documenti d esportazione L esportazione definitiva dev essere comprovata, di preferenza tramite una decisione d imposizione all esportazione dell AFD (per le decisioni d imposizione in formato cartaceo: l originale o la copia/fotocopia; per le decisioni d imposizione in formato elettronico: il file elettronico o la versione stampata di questo file). I beni effettivamente esportati vanno indicati nella dichiarazione doganale d esportazione. Il valore d esportazione da dichiarare deve contenere sia il valore del materiale fornito, sia il lavoro di perfezionamento, così come i costi di trasporto fino alla frontiera svizzera. 3/3

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée Attestation de perfectionnement (travail à façon) de biens effectué par plusieurs finisseurs sis sur le territoire suisse avant réexportation desdits biens Partie A Le 1 er finisseur assujetti à la TVA (1 er mandataire de X) N TVA:... a reçu du mandant non assujetti (mandant X) Pays:... les biens suivants provenant de l étranger afin de les perfectionner: Désignation des biens:.... Valeur en CHF:... Quantité / poids:... N de la quittance de l impôt payé à l importation:... Impôt à l importation en CHF:... Au sens de l art. 3, let. d, ch. 2, de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), le 1 er finisseur perfectionne les biens cidessus sur ordre de X: N et date de la facture:.... Genre de travaux:...... Contre-prestation pour le perfectionnement en CHF:... Quantité / poids des biens perfectionnés:... Déchets / matériaux défectueux:... Quantité / poids des déchets / matériaux défectueux:... Sur ordre de X, le 1 er finisseur remet les biens perfectionnés le (date)... au 2 e finisseur dénommé ci-après (partie B) pour qu il le perfectionne à son tour. Lieu / date:... Signature valable du 1 er finisseur:... 1/2 F_MWST Nr. 1343_01 / 08.14

Partie B À remplir par le 2 e finisseur assujetti à la TVA (2 e mandataire de X): Au sens de l art. 3, let. d, ch. 2, LTVA, le 2 e finisseur perfectionne, sur ordre de X, les biens qui figurent dans la partie A: N et date de la facture:... Genre de travaux:...... Contre-prestation pour le perfectionnement en CHF:... Quantité / poids des biens perfectionnés:... Déchets / matériaux défectueux:... Quantité / poids des déchets / matériaux défectueux:... Le 2 e finisseur atteste à l attention du 1 er finisseur que les biens perfectionnés ont été, sur ordre de... (mandant X), le... (date) (cocher la case appropriée) exportés conformément à la décision de taxation à l exportation de l AFD remise au 1 er finisseur avec ces attestations (parties A et B). remis/expédiés avec ces attestations (parties A et B) au 1 er finisseur pour qu il les exporte. remis/expédiés avec ces attestations (parties A et B, ainsi qu une partie C semblable à la partie B) à un 3 e finisseur. remis/expédiés à l'entreprise... pour qu'elle les expédie à l'étranger et envoie simultanément ces attestations (partie A et B) au 1 er finisseur. Le 2 e finisseur a informé l entreprise chargée de l exportation des biens (par ex. l'expéditeur) du fait que le 1 er finisseur a également besoin d une copie de la décision de taxation à l exportation de l AFD. Lieu / date:... Signature valable du 2 e finisseur:... 2/2 F_MWST Nr. 1343_01 / 08.14