CAPITOLATO POLIZZA FURTO



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Transcript:

CAPITOLATO POLIZZA FURTO CONTRAENTE COMUNE DI CAORSO EFFETTO: 31.12.2012 SCADENZA PRIMA RATA: 31.12.2013 SCADENZA CONTRATTO 31.12.2015

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 1) ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all art. 1901 del codice civile. 3) REGOLAZIONE PREMIO Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'assicurazione, l'assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza

attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 8) DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta; è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta a ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del singolo periodo assicurativo. Il Contraente si riserva a proprio insindacabile giudizio di prorogare, alle condizioni normative e tariffarie in corso, la presente polizza di anno in anno fino a un massimo di ulteriori tre anni oltre la scadenza prevista e la Società si intende vincolata in questo senso. Il Contraente ha l obbligo di comunicare alla Società o al Broker la propria volontà di prorogare il contratto tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

9) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 10) FORO COMPETENTE Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 12) CLAUSOLA BROKER Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto a Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co., via Daria Menicanti 1, 29122 Piacenza, n iscr izione al R.U.I. B000400768. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. 13) COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 18) STATISTICHE SINISTRI La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale entro il 30 Settembre a partire dalla data di decorrenza della polizza. 19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA DEFINIZIONI Le parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella Polizza. VALORI Denaro, titoli, vaglia, buoni carburante, buoni pasto, documenti di riconoscimento anche in bianco, francobolli, valori in genere, nonché preziosi, il tutto sia di proprietà dell'assicurato che di terzi e del quale l'assicurato stesso sia responsabile. STABILIMENTI Gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'assicurato esercita la propria attività. PATRIMONIO MOBILIARE Macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, merci, infiammabili e merci speciali, quadri in genere e quadri d autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, cose aventi valore artistico o affettivo, servizi di argenteria e altri oggetti, anche di proprietà di terzi che possono essere identificati come tali. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta a indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme, raccolta o collezione. Sono esclusi: - quanto definito alla voce Fabbricati; - opere d arte; - veicoli iscritti al P.R.A. OPERE D ARTE Quadri in genere e quadri d autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; mappe catastali, planimetrie, libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo, strumenti, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria e altri oggetti che possono essere identificati come tali.

FABBRICATI L'assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari. ENTI ALL APERTO S intendono assicurati anche all aperto, di proprietà o in uso all Assicurato così come classificati alla voce Patrimonio Mobiliare nelle Definizioni di polizza, con l esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche rice-trasmittenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, nonché mobilio e arredi in genere, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria in genere, macchine per scrivere, fotocopiatrici, telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine e materiali meccanografici in genere e per elaboratori elettronici; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, dirigenti, accompagnatori e visitatori; impianti portatili di riscaldamento e di condizionamento; s intendono esclusi anche i valori e le opere d arte. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate" previa detrazione di quanto indicato nel prospetto scoperti e franchigie. FURTO Come definito dall'art.624 del Codice Penale RAPINA Come definita dall'art.628 del Codice Penale ESTORSIONE Come definita dall'art.629 del Codice Penale DIPENDENTI I Dipendenti, i Funzionari, gli Impiegati, gli Operai, gli Autisti, i Commessi, i Professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Compagnia.

SI STIPULA La presente polizza che ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da furto e rapina di beni e valori, come previsto nelle apposite sezioni che seguono, il tutto sia di proprietà dell'assicurato che di terzi (compresi i Dipendenti), in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari dattiloscritte: SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI SEZIONE - B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE SEZIONE - C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE SEZIONE - D - a) FURTO E RAPINA DI OPERE D ARTE b) FURTO E RAPINA DI MOTO D EPOCA SEZIONE - E - PERDITA DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI SEZIONE - F - ENTI ALL APERTO ciò premesso si assicura: CAPITALI ASSICURATI PER SINISTRO. A) Valori ovunque riposti 3.000 B) Valori in cassaforte 3.000 C) Patrimonio Mobiliare 40.000 D) a) Opere d arte, 20.000 b) n 10 motocicli d epoca marca Gitan 6.000 TASSO LORDO PREMI LORDI E) Portavalori 5.000 F) Enti all aperto 5.000 TOTALI 82.000 PARTITE ASSICURATE SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove svolge la propria attività.

SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove svolge la propria attività e custoditi in cassaforte. SEZIONE C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Patrimonio mobiliare" avvenuti negli stabilimenti ove esercita la propria attività. SEZIONE D - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto. SEZIONE E - FURTO E RAPINA ENTI ALL APERTO La Compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di "Enti all aperto di proprietà o in uso all Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI 1A) MEZZI DI CUSTODIA Limitatamente alla garanzia furto, relativamente alla Sezione A) Valori ovunque riposti, l'assicurazione è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa. 1B) MEZZI DI CUSTODIA Limitatamente alla garanzia furto relativamente alla Sezione B) Valori in cassaforte l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in casseforti o armadi corazzati.. 2) GARANZIA RAPINA Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 3) FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi. 4) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI L'assicurazione comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma di. 20.000,00. 5) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso. 6) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE Le garanzie sono prestate senza l applicazione di scoperti e/o franchigie; limitatamente alla Sezione Enti all aperto la garanzia è prestata con franchigia di. 500,00. 7) GARANZIA PER UFFICI Limitatamente agli uffici, durante lo ore di apertura la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone. 8) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate devono considerarsi "insufficienti". 9) REINTEGRO AUTOMATICO Si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, al tasso del...% qualunque sia la partita colpita. 10) VALORE A NUOVO A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l'ammontare del danno, relativamente ai beni assicurati alla partita patrimonio mobiliare - esclusi gioielli, preziosi, valori e denaro -, verrà risarcito al "valore a nuovo", intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tenere conto del deprezzamento ivi previsto. Sono esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso e non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo", fermo il limite massimo d indennizzo previsto in polizza.

11) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti e armadi nonché ai mezzi di prevenzione e allarme, cancelli, recinzioni e patrimonio mobiliare in genere, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di risarcimento di. 20.000,00= per evento. 12) COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI Si intendono compresi i danni determinati o agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate. 13) DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO - POLITICI Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione dì atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse. 14) DANNI AI BENI ASSICURATI Sono parificati ai danni di furto e rapina, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati alle diverse partite, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva. 15) ATTI VANDALICI L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza di. 20.000,00. 16) SPESE AMMORTAMENTO TITOLI L'assicurazione comprende l indennizzo delle spese sostenute dall Assicurato relative alla procedura di ammortamento dei titoli. 17) MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati, anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'assicurato, del Contraente o di Terzi, in Italia e all estero.