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Nel decreto Milleproroghe una proroga anche per il SISTRI Ma vediamo quali sono i termini, e facciamo il punto della attuale situazione. A cura della Dott.ssa Valentina Vattani In questi giorni, con l avvicinarsi della data del 3 marzo e l approvazione della conversione in legge dell ultimo c.d. decreto Milleproroghe (avvenuta con legge 27 febbraio 2014, n. 15 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2014), si è tornati a parlare di SISTRI Ed è stato tutto un titolare: Il SISTRI entra in vigore mentre da altre parti si è letto Il SISTRI dal 3 marzo operativo ed altri invece hanno scritto Proroga del SISTRI fino al 31 dicembre 2014 Ma in quali termini stanno effettivamente le cose? Per fare il punto sull attuale situazione ritengo opportuno preliminarmente ripercorre a grandi linee la storia del SISTRI. Anche perché mi sembra utile mettere a confronto il passato con il presente per vedere se e quali cambiamenti vi sono stati sotto il profilo degli obblighi e delle sanzioni. *** Ricordiamo che il SISTRI fa la sua comparsa sulla scena nazionale con il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce questo nuovo Sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti. Tale provvedimento per espressa previsione normativa è entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta sul n. 9 del 13 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n.10), tuttavia per l avvio dell operatività del sistema sono stati previsti dei termini successivi (scaglionati per gruppi di utenti) per dare modo ai soggetti interessati di avere il tempo di potersi iscrivere al nuovo sistema informatico. Il primo termine per la partenza dell operatività del SISTRI era stato fissato per l estate del 2010. Entro questo periodo tutti i soggetti obbligati si sarebbero dovuti iscrivere al nuovo sistema e avrebbero dovuto dotarsi degli strumenti informatici per operare. Sappiamo bene poi che si è dovuti intervenire con il D.M. 9 luglio 2010 che ha prorogato l avvio dell operatività del SISTRI al 1 ottobre 2010, vista l impossibilità di partire a metà estate per la quasi totale mancata distribuzione dei dispositivi elettronici agli operatori di settore entro i termini stabiliti dal D.M. 17 dicembre 2009.

I pochi mesi di proroga, tuttavia, non furono sufficienti per completare la distribuzione dei dispositivi necessari per accedere ed utilizzare il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Al 1 ottobre 2010 ci trovammo, dunque, sul territorio nazionale in una situazione a macchia di leopardo dove avevamo operatori in possesso degli appositi dispositivi elettroni ed altri no. Mentre il sistema informatico di trasmissione e raccolta dei dati sembrava essere di fatto ancora in fase di sperimentazione. A fronte di una tale situazione fu inevitabile emanare un nuovo provvedimento tampone e quindi sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2010 n. 230 venne pubblicato il D.M. 28 settembre 2010 (in vigore a partire dal giorno stesso di pubblicazione). Tale provvedimento attenzione confermava la data di partenza dell operatività del SISTRI, ma prorogava di tre mesi il periodo, originariamente previsto solo di un mese, in cui era obbligatorio per gli operatori del settore tenere ancora i registri di carico e scarico ed il formulario contemporaneamente con l adempimento delle formalità del SISTRI (uso dei dispositivi USB, delle black- box, compilazione delle Schede Sistri Area Registro cronologico ed Area movimentazione e trasporto accompagnato da copia della Scheda Sistri Area movimentazione). Ecco quindi il c.d. doppio regime degli adempimenti, cioè il termine del periodo transitorio previsto dal comma 2 dell art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009, durante il quale i soggetti iscritti al SISTRI - formalmente operativo - hanno dovuto comunque continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari e solamente la compilazione della documentazione cartacea ha garantito l adempimento degli obblighi di legge, e le fattispecie sanzionabili sono rimaste esclusivamente quelle relative alle violazioni di tali obblighi. Il doppio regime è stato prorogato poi più volte nel corso di questi anni, con vari decreti che si sono succeduti nel tempo. Ricordiamo il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (in G.U. del 26 aprile 2011, n. 95) con il quale si sono riuniti tutti i precedenti provvedimenti in un unico testo che ha rappresentato una sorta di c.d. Testo Unico Sistri che aveva confermato l avvio dell operatività del SISTRI al 1 ottobre 2010; mentre con il D.M. del 26 maggio 2011 n. 124 era stata ulteriormente prorogata della fase transitoria in base alla quale, fino al scadere dei vari nuovi termini di proroga, era ancora obbligatorio tenere i registri di carico e scarico ed il formulario, contemporaneamente con l adempimento delle formalità del SISTRI. Di proroga in proroga di anno in anno In un lasso di tempo nel quale si è assistito anche ad un breve periodo di abrogazione del SISTRI, ad opera dell art. 6 del decreto- legge n. 138 del 2011 (disposizione poi prontamente ritirata in sede di conversione in legge), siamo giunti ai giorni nostri.

E per tutto questo tempo le sanzioni applicabili sono state sempre quelle riferite agli obblighi della tenuta del registro di c/s e del formulario, dettate dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 nella versione precedente alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 205/2010, come bilanciamento della moratoria delle sanzioni del SISTRI che ancora non sono mai entrate in vigore. Così come è stato anche recentemente confermato dalla Corte di Cassazione Penale che si è pronunciata sul caso specifico del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti 1. E dunque, qual è la situazione oggi? Va a questo punto ricordato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (pubblicato in G.U Serie Generale n. 204 del 31 agosto 2013 e convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), che ha disposto una semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, confermando i termini di partenza dell operatività del SISTRI che erano in realtà stati già indicati in un precedente provvedimento. L art. 11 del D.L. n. 101/2013 in parola ha riscritto i commi 1, 2 e 3 dell art. 188- ter del D.Lgs. n. 152/06. E dunque, in base alle nuove disposizioni l obbligo di adesione al SISTRI a differenza di come era in passato è stato ora limitato, sostanzialmente, agli operatori che producono e gestiscono rifiuti pericolosi (con l eccezione della Campania). Si è previsto, poi, un avvio scaglionato dell operatività del SISTRI con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti: A) per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale 2 compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori 3, il termine iniziale di operatività del SISTRI è stato fissato al 1 ottobre 2013. 1 Cassazione Penale Sez. III sentenza del 28 gennaio 2014 n. 3692 (ud. 17 dicembre 2013). Per i commenti alla sentenza si rinvia a: SANTOLOCI M. VATTANI V. Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario inesatto: era e resta sempre sanzione penale. Non è mai esistito il presunto vuoto normativo pubblicato il 17 febbraio 2014 su www.dirittoambiente.net; PALLOTTA S. Fenomenologia del trasporto rifiuti pericolosi: la Cassazione quadra il cerchio delle sanzioni penali pubblicato il 28 febbraio 2014 su www.dirittoambiente.net. 2 Da intendersi solo come enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, come è stato precisato nella Circolare SISTRI n. 1 del Ministero dell ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 3 Cioè quelli che si sono sempre stati indicati come produttori secondari, ossia i soggetti che sottopongono ad attività di trattamento i rifiuti pericolosi ed ottengono nuovi rifiuti (anche non pericolosi) diversi da quelli trattati per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono rifiuti pericolosi.

Dunque, per tutti questi operatori del settore già dal 1 ottobre 2013 è di fatto - ripartita l operatività del SISTRI. B) per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi compresi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti - nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (pericolosi e non pericolosi) del territorio della regione Campania, il termine iniziale di operatività del sistema informatico è stato invece fissato al 3 marzo 2014. *** A questo punto, però, bisogna ricordare che lo stesso art. 11 del D.L. n. 101/2013 disponeva al comma 3bis per tutti i suddetti soggetti che: Nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260- bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l articolo 188- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dunque, ecco nuovamente riproposta la famosa fase transitoria del doppio regime degli adempimenti. Ora, con il decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 come modificato dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15) si è adanti a prorogare proprio i termini di scadenza di questa fase del doppio regime previsti dall art. 11, comma 3bis del D.L. n. 101/2013. Infatti, in sede di conversine in legge è stato aggiunto all art. 10 del D.L. n. 150/2013 un nuovo comma 3bis che recita: «Al primo periodo del comma 3- bis dell articolo 11 del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: Nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014». Pertanto, ancora fino al 31 dicembre 2014, i soggetti che abbiamo visto sopra si trovano ad operare nell ambito della famosa fase del doppio regime degli adempimenti durante la quale, pur dovendo operare con il SISTRI tuttavia le sanzioni relative a tale sistema non sono ancora applicabili, mentre contemporaneamente tali soggetti devono continuare a tenere il registro di carico e scarico ed il formulario secondo le relative vecchie disposizioni

dettate dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (come formulate prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010) e le sanzioni applicabili sono sempre quelle riferite agli obblighi della documentazione cartacea. A mio avviso, si può sostanzialmente affermare, a questo punto, che gli operatori obbligati ad aderire al SISTRI di fatto oggi si trovano nella stessa situazione in cui si trovavano a partire dalla fine dell anno 2010 E nulla, rispetto al passato, è cambiato anche per chi deve effettuare le attività di controllo, perché le sanzioni applicabili restano sempre ed esclusivamente quelle riferite alla tenuta della documentazione cartacea (nei termini disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 nelle versione previgente il D.Lgs. n. 205/2010), e riguardano attualmente tutti gli operatori del settore (sia chi ha aderito al SISTRI e sia chi non è stato obbligato ad aderire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti). Peraltro, vi è da tenere conto che il SISTRI è tuttora un sistema ancora in fase di modifiche, sia sotto il profilo strettamente tecnico/operativo (si vocifera addirittura di eliminare le chiavette USB ), sia sotto l aspetto strettamente normativo; si è infatti in attesa dell approvazione di un ulteriore decreto semplificazioni che potrebbe restringere ancora di più il campo dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI ed apportare ulteriori modifiche alla disciplina. E dunque, ciò che oggi potrebbe essere potenzialmente sanzionabile domani potrebbe non esserlo più Valentina Vattani Pubblicato il 2 marzo 2014