MODALITÀ DI NOTIFICA DELL'AVVISO AL CONTRIBUENTE DECEDUTO

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MODALITÀ DI NOTIFICA DELL'AVVISO AL CONTRIBUENTE DECEDUTO a cura Mariagabriella Corbi L avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nel qual caso la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto), perché ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso, non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge. Tale assunto è stato statuito dalla Cassazione Sezione tributaria con sentenza del 10 dicembre 2008, n. 28945. Orbene, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, considera espressamente, e disciplina di conseguenza, la sola ipotesi in cui la morte del soggetto passivo del rapporto giuridico tributario sia nota all Ufficio e la disarticola in due sottoipotesi: 1) una prima nella quale gli eredi abbiano comunicato all Ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, nel qual caso la notifica degli atti intestati al dante causa: a) può essere effettuata a ciascuno degli eredi personalmente e individualmente e, quindi, nel loro domicilio fiscale differenziato; oppure; b) può esser effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell ultimo domicilio del defunto anche per i 30 giorni successivi alla presentazione diretta all Ufficio della comunicazione delle generalità degli eredi e del loro domicilio fiscale o successivi alla data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno della stessa comunicazione (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4; 2) una seconda ipotesi nella quale gli eredi non abbiano comunicato all Ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in violazione dell onere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, art. 65, comma 2, n. 1, nel qual caso la notifica degli atti intestati al dante causa, della cui morte l Ufficio è comunque a conoscenza, è efficacemente effettuata dall Ufficio impersonalmente e collettivamente agli eredi nell ultimo domicilio del defunto. In caso di morte del contribuente, in mancanza della tempestiva comunicazione, all Ufficio del domicilio fiscale di quest ultimo - della ricorrenza di tale evento e del nominativo degli eredi, è valida, non potendosi procedere alla notifica collettiva ed impersonale agli eredi, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 65, la notificazione dell avviso di accertamento, intestato al 1

contribuente deceduto, mediante consegna dell atto a persona legittimata a riceverla in ragione dei suoi rapporti con il destinatario, che non ne palesi l avvenuto decesso (Cass. 7494/1994; Cass. 13504/1993, 12886/2007, 8272/2006, 7645/2006, 16699/2005). Gli atti intestati a un soggetto - che per l'ufficio è ancora in vita - deve essere non solo a lui intestato ma anche a lui notificato presso il domicilio fiscale. Nell ipotesi in cui l'ufficio tributario non sia a conoscenza della morte del contribuente, perché gli eredi non hanno provveduto alla comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 65 del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e tale notizia non sia pervenuta aliunde all'ufficio, quest'ultimo legittimamente notifica l'atto impositivo al contribuente defunto nel domicilio fiscale dello stesso. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, è una disposizione derogatoria all efficacia temporale della comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale degli eredi ex art. 65, comma 2, nel senso che tale: comunicazione, invece di produrre i suoi effetti sin dalla sua ricezione da parte dell Ufficio, inizia a produrli solo dopo che siano trascorsi trenta giorni. Questo è, dunque, l articolato, ma limitato, contenuto delle disposizioni normative inserite nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, perché esso non considera affatto l ipotesi in cui l Ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo di imposta. In tal caso, a maggior ragione, l Ufficio non ha la conoscenza nemmeno dell esistenza di eredi e non potrebbe, pertanto, indirizzare loro alcun atto né potrebbe renderli destinatari di alcuna operazione trasmissiva di conoscenza, come la notificazione di atti eventualmente destinati ad altri, cioè, per quel che qui interessa, destinati al loro dante causa. Ne deriva l inapplicabilità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, e l inapplicabilità, quindi, anche delle due diverse modalità di realizzazione della notificazione di atti intestati ad un soggetto, la cui condizione di dante causa è ignota all Ufficio. Ne consegue anche che gli atti intestati ad un soggetto, che, per quanto è a conoscenza dell Ufficio, sia ancora in vita, deve essere non solo a lui destinato, ma a lui notificato nel suo domicilio fiscale come dichiarato". Laddove sia stata omessa da parte degli eredi la comunicazione da indirizzarsi all Amministrazione finanziaria dell avvenuto decesso del contribuente, non è ammissibile il ricorso alla modalità di notificazione degli atti collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell ultimo domicilio del de cuius, ai sensi dell ultimo comma dell art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ne consegue che deve ritenersi perfettamente legittima la notificazione dell atto destinato al de cuius mediante consegna a persona idonea a riceverla in dipendenza dei rapporti con il destinatario che neppure in tale sede abbia manifestato l evento (Sent. N. 26844 del 17 ottobre 2007 dep. il 20 dicembre 2007 della Corte Cass. sez. tributaria). Mariagabriella Corbi 18 Dicembre 2008 2

ALLEGATI (1) IN CARTA LIBERA All Agenzia delle Entrate Ufficio di SUCCESSIONE COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI EREDI In ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 i sottoscritti nella loro qualità di eredi di: Cognome nome codice fiscale nat_ a e decedut_ il già esercente l attività di nel Comune di COMUNICANO con questo atto le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale: Cognome Nome codice fiscale Residenza 1) 2) 3) 4) 5) Luogo e data Firma degli eredi 1) 2) 3) 4) 5) 3

(2) Cassazione - Sezione tributaria - sentenza 5 novembre - 10 dicembre 2008, n. 28945 Svolgimento del processo Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ferrara Francesca Telloli e i figli Lino e Tonina Ferroni proponevano opposizione avverso due cartelle di pagamento che erano state loro notificate, dopo che l'ufficio delle imposte di Comacchio aveva emesso quattro avvisi di accertamento, a rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini dell'irpeg e dell'ilor per gli anni 1981-1984 sia a Vincenzo Ferroni, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, deceduto il 14.12.1987, che a Telloli medesima nel loro domicilio fiscale di Goro. Questi, nella qualità di eredi, esponevano che quelle cartelle erano da annullare, in quanto emesse senza titolo, posto che gli avvisi di accertamento non erano stati mai notificati a loro, essendo Vincenzo deceduto quattro giorni prima, senza addurre ragioni di merito. Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio delle imposte eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto le cartelle di pagamento erano state emesse dopo che gli atti impositivi erano divenuti definitivi per mancata impugnativa, posto che erano stati notificati ai contribuenti validamente nel domicilio fiscale, senza che nessuno degli eredi avesse comunicato il decesso di Vincenzo, né tale elemento era a conoscenza dell'ufficio stesso. Comunque la notifica, che era regolare quanto meno nei riguardi di Telloli, perché convivente, e che era coobbligata in solido per le imposte, aveva sortito l'effetto sanante della conoscenza della pretesa, senza che gli interessati si fossero tempestivamente opposti, tanto che dopo avevano presentato dichiarazione integrativa ai fini di ottenere i previsti benefici fiscali ex legge n. 413/91, che tuttavia non potevano essere più riconosciuti, dal momento che gli atti di imposizione erano divenuti definitivi; perciò l'amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo. Quella commissione rigettava il ricorso con sentenza n. 500 del 1999. Avverso la relativa decisione Telloli e i due Ferroni proponevano appello, cui l'agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell'emilia Romagna, la quale, con sentenza del 19.11.2002, in riforma di quella impugnata, ha annullato le cartelle di pagamento, e compensato le spese. Avverso questa pronuncia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, indicando due motivi. Francesca Telloli, Lino e Tonina Ferroni non hanno svolto alcuna difesa. Motivi della decisione 1) Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 156 e segg. c.p.c., 57 D.leg.vo n. 546/92 e 65 Dpr. n. 600/73, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 4 e 5 del codice di rito, in 4

quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la notifica degli avvisi di accertamento nel domicilio fiscale dei contribuenti era stata regolare, ancorché uno dei due fosse deceduto pochi giorni prima, dal momento che tale evento non era conosciuto dall'ufficio, né gli eredi l'avevano mai dedotto. Inoltre nemmeno doveva esperirsi la procedura della notifica impersonale e collettiva agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto, proprio per le stesse ragioni. Pertanto non poteva trattarsi né di nullità, né tanto meno di inesistenza della notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, per le quali il giudice di secondo grado sarebbe incorso in qualche incertezza. Il motivo è fondato. La CTR ha osservato che nel caso di specie non si tratta di nullità, per la quale possano soccorrere gli istituti della sanatoria dell'atto col raggiungimento dello scopo cui è preordinato, e quello della non invocabilità della nullità da parte del soggetto che vi abbia dato causa, in quanto si configura invece giuridica inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento, perché diretti a persona non più esistente. L'assunto non è esatto. Infatti l avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nel qual caso la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto), perché ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso, non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16699 del 08/08/2005, n. 10659 del 2003, n. 13504 del 2003). Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente e logicamente corretto. 2) Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e difetto di motivazione, giacché gli avvisi di accertamento erano diretti ad entrambi i coniugi contribuenti, e perciò la notifica era regolare in particolare per Telloli, coobligata, che non aveva nemmeno impugnato gli atti tributari, che comunque avevano raggiunto lo scopo cui erano destinati. La censura rimane assorbita da quanto enunciato relativamente al primo motivo. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 1 cpc., atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente rigetto dell'appello. Quanto alle spese di questa fase e dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell'intero giudizio. 5