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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DETERMINAZIONE N. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Elia Giuseppe, per violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Reg. Sanz. 158/2012 IL DIRIGENTE Premesso che: - in data 16.08.2012, il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Distretto Nolano <... a seguito di un controllo presso la discarica SARI in Terzigno (NA), via Nespole della Monica loc. Pozzelle acquisiva l allegato FIR DUB 575118/11 del 01.08.2012, afferente il trasporto di rifiuti non pericolosi, compilato in modo incompleto in quanto mancante dell indicazione del peso presunto nell apposito riquadro 6 ; - pertanto, il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Distretto Nolano, provvedeva ad elevare il verbale di accertamento e di contestazione n. 58/12 del 20.08.2012 a carico del Sig. Elia Giuseppe, autista di un mezzo dell Ecologistica Servizi S.r.l. (trasportatore di rifiuti non pericolosi), per la violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 258 comma 4 del medesimo testo normativo, per trasporto di rifiuti non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione recante dati incompleti; - il suddetto verbale n. 58/12 del 20.08.2012 è stato notificato al tragressore; Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it

- a tale atto di contestazione, la Polizia Provinciale di Napoli, Distretto di Nola, allegava copia del F.I.R. DUB 575118/11 del 01.08.2012, oggetto di accertamento; - avverso il citato verbale del 20.08.2012, non risultano prodotti, agli atti di questo ufficio, scritti difensivi di parte né richiesta di audizione ai sensi di legge; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: - per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante la definizione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; - l art. 262 d.lgs. 152/2006, che attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; Pagina 2

- la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del 03.10.2016 avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto; ORDINA al Sig. Elia Giuseppe, nato a Ceglie Messapica (BR) il 14.12.1970, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 del D.Lgs.152/06, nella misura complessiva di Euro 1.611,00 (Euro milleseicentoundici/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti: MOTIVI Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene, è necessario rappresentare quanto segue: - l art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, tra gli altri dati: b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; Pagina 3

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore ; - l art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 detta che Chiunque indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria Il contenuto obbligatorio del formulario di identificazione dei rifiuti è stabilito dal Ministero dell Ambiente, con decreto n. 145 del 1 aprile 1998, intitolato Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Con il succitato D.M. 145/1998 si adottava il modello uniforme del formulario di identificazione da compilarsi, ex art. 2 comma 2 dello stesso D.M., secondo le modalità indicate nell allegato <C>. L allegato C del D.M.145/1998 prevede: al punto V, che nella terza sezione del formulario dovranno essere riportati: C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg. o in litri; al punto VI, che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore devono: A) nella casella (9), apporre la propria firma per l assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario Nella Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ( Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 1 aprile 1998, n. 145 e dal d.m. 1 aprile 1998, n. 148 ), relativamente alle modalità di tenuta e di compilazione del formulario, si legge: al punto p) che le quantità vanno indicate in kg. oppure in litri ; al punto q) che per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità ; al punto t) che, alla voce «quantità», casella 6, terza sezione deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati Dunque, le norme richiamate precisano, con chiarezza espositiva, che il peso in partenza deve sempre essere indicato. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo contestato dal Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Distretto Nolano, nei confronti del Sig. Elia Giuseppe, autista di un mezzo dell Ecologistica Servizi S.r.l. (trasportatore di rifiuti non pericolosi), atteso che così come emerge dal verbale n. 58/12 del 20.08.2012 - avente efficacia probatoria privilegiata - e Pagina 4

dallo stesso documento di trasporto DUB 575118/11 di cui trattasi non risulta essere stato annotato, nel formulario di identificazione in oggetto, il peso in partenza dei rifiuti non pericolosi trasportati. Il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale n. 58/12 del 20.08.2012, concretantesi in un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato con formulario di identificazione riportante dati incompleti. Alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo irrogare la sanzione prevista dall art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in misura pari al minimo edittale previsto, per complessivi Euro 1611,00 (Euro milleseicentoundici/00), comprensivi di 11,00 per spese di notifica. Pertanto INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n. 58537531, oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 158/2012 Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via e-mail, al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pagina 5

Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 6