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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A n. 196 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO e MARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall amianto TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Tre anni orsono è terminato un processo a Casale Monferrato con la condanna della Eternit Spa, per le responsabilità conseguenti alla lavorazione dell amianto negli stabilimenti. Erano circa 1.500 le parti civili in quel procedimento: si trattava di ex lavoratori e di eredi delle vittime dell amianto. Sulla tossicità e sugli effetti cancerogeni dell amianto vi è ormai una vasta letteratura in testi e dati fin dal 1935, studi occultati dall industria del nostro Paese che ha difeso l idea della sicurezza dell amianto, una pura operazione lobbistica con la quale gli industriali del settore hanno combattuto la battaglia in difesa del proprio business. È una logica perversa, quella del profitto a tutti i costi, un modello di sviluppo che ha provocato morti, che genererà costi all infinito se non si saprà, sulla scorta di quanto avvenuto, porvi rimedio. Alla fine della X legislatura venne approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo una lunga battaglia dei lavoratori del settore. La legge contiene norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto, al divieto di estrazione e di importazione, alle modalità di smaltimento. L Italia è stata però inadempiente sull adeguamento a disposizioni comunitarie che già dieci anni fa prevedevano per i Paesi membri misure di prevenzione e di protezione dall amianto. Le imprese hanno preteso questi ritardi dai governi che si sono succeduti, sia per ragioni nobili (il larghissimo ambito di applicazione dell amianto per le sue qualità tecnologiche), sia per ragioni meno nobili, cioè il basso costo della materia prima. Le circa tremila applicazioni dell amianto vanno dall edilizia ai rivestimenti antincendio, agli isolanti, alle condotte, ai tubi per acquedotti, ai tetti ed alle coperture di edifici in generale, alle pavimentazioni ed alle soffittature. Sono esposti lavoratori e cittadini che vivono a contatto di produzioni e di queste applicazioni. Le fibre di amianto sono assunte dall uomo per inalazione, attraverso l apparato respiratorio fino a raggiungere i polmoni oppure tramite ingestione. L asbestosi è la malattia legata alla proprietà di queste fibre e provoca la cicatrizzazione del tessuto polmonare con conseguente perdita definitiva della capacità funzionale. Recenti studi scientifici confermano che non è possibile guarigione alcuna dalle lesioni prodotte dall asbesto, è ormai certo che esso produce tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati nesoteliomi, tumori polmonari e gastrointestinali. Questa sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che siano esposti, è dannosa anche la minima quantità. Indagini epidemiologiche hanno già peraltro evidenziato in Casale Monferrato che purtroppo le vittime dell asbesto fra la popolazione sono destinate ad aumentare drammaticamente nei prossimi anni dato il lungo tempo di latenza delle forme tumorali legate all amianto, registrando un eccesso di mortalità corrispondente a sedici volte la media nazionale. Bisogna quindi colmare un vuoto lasciato dalla legge n. 257 del 1992. È indubbio che si debba intervenire per i danni che l amianto, pur dopo quanto previsto dall articolo 1 della legge, continua a produrre. Occorre procedere alla bonifica di strutture e siti che vedono la presenza di amianto, intervenire per evitare danni futuri, per non accettare una condizione disumana, su cui si tace continuando a contare i morti. Si dovrà «mappare» il territorio che vede la presenza di amianto, attivare la ricostruzione della situazione dettagliatamente e con precisione; non si potrà bonificare tutto il territorio contemporaneamente, si dovrà

Atti parlamentari 3 vedere cosa e come bonificare, si dovrebbero stabilire priorità in base alla pericolosità dell esposizione alla contaminazione. Il soggetto tecnico incaricato della mappatura, delle priorità e della bonifica è l unità sanitaria locale competente per territorio. Senza dubbio questo lavoro deve essere realizzato in stretta collaborazione con i soggetti esposti ed organizzati che chiamiamo nella proposta «comitato di partecipazione dei lavoratori e cittadini» per la bonifica dei siti contaminati da amianto che dovrà essere costituito dai comuni interessati per affermare la responsabilità del comune in materia di salute pubblica. L unità sanitaria locale dovrà utilizzare dei presìdi di secondo livello per le analisi e le indagini e non ultimo per la determinazione delle priorità e delle modalità di bonifica, nonchè dei controlli da effettuare in corso di bonifica e a suo completamento. I presìdi di riferimento sono il presidio multizonale di igiene e prevenzione, i dipartimenti universitari competenti in materia e l Istituto superiore di sanità. Non si realizza però bonifica senza partecipazione: coloro che sono stati o sono esposti sono i soggetti di partecipazione. Tali soggetti sono oggi principalmente rappresentati da associazioni, composte anche dai familiari delle vittime, e dall Associazione esposti amianto, che si battono per il rischio zero e per le operazioni di bonifica. I lavoratori ed i cittadini associati, le associazioni ambientaliste anti-amianto sono parte importante, soggetto indispensabile perche tutto ciò venga realizzato. Infine vi è il problema finanziario: chi pagherà la bonifica? Si dovrebbe dire correttamente e coerentemente che chi inquina paga. Sappiamo però quanto ciò sia difficile da ottenere. Chiediamo quindi che i costi delle indagini per la costruzione della mappa dei rischi e dei danni, così come quelli attinenti alla bonifica di edifici pubblici o privati, siano a carico dello Stato con l utilizzo, essendo questa dell amianto una vera e propria calamità, delle leggi di spesa relative alle emergenze previste dal bilancio dello Stato e del rifinanziamento della legge n. 257 del 1992. Infine, proprio perche tutto questo non venga disatteso e senza la possibilità di individuare responsabilità, si devono prevedere sanzioni. È già grande il danno, non si può perdere tempo.

Atti parlamentari 4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La presente legge stabilisce le norme per la bonifica degli stabilimenti, delle strutture pubbliche e private e dei territori contaminati da amianto. Art. 2. 1. Le unità sanitarie locali provvedono ad un aggiornamento dei siti contaminati da amianto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo le unità sanitarie locali utilizzano per le indagini propri tecnici esperti in materia di amianto, dipartimenti universitari competenti in materia e l Istituto superiore di sanità. Art. 3. 1. Gli enti preposti al censimento della presenza di amianto e quelli che effettuano le bonifiche devono consultare un comitato di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini. 2. Il comitato è costituito dal comune, è presieduto dal sindaco ed è composto da un numero di componenti variabile da sette a ventuno, nominati dalle associazioni ambientaliste e dalle rappresentanze dei lavoratori degli stabilimenti oggetto della disciplina della presente legge. 3. Il comitato collabora con gli enti pubblici preposti al censimento dei siti contaminati da amianto e verifica le operazioni di bonifica, accedendo ad atti e documenti e verificando in sito l attuazione degli interventi. 4. I componenti del comitato non ricevono alcuna retribuzione ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l attività

Atti parlamentari 5 svolta, il cui onere è posto a carico del bilancio del comune. Art. 4. 1. Le unità sanitarie locali, in collaborazione con il comitato di cui all articolo 3 e con l ausilio degli enti di cui all articolo 2, redigono la mappa dei rischi nei territori interessati al rischio amianto, quali: a) stabilimenti produttivi dismessi in cui sia stato manipolato amianto a qualsiasi titolo o materiale che lo contiene; b) discariche controllate o abusive in cui sia stato depositato amianto, suoi residui o materiali contenenti amianto; c) edifici pubblici e privati contenenti amianto; d) tubazioni di qualsiasi genere, interrate o meno, in cui sia presente materiale contenente amianto; e) strade, cortili, aie e simili in cui si rileva la presenza di amianto. 2. Le unità sanitarie locali in collaborazione con il comitato cui all articolo 3, sulla base degli studi di cui all articolo 2, individuano la corrispondenza fra presenza di amianto e persone colpite da mesoteliomi alla pleura, tumori polmonari, tumori del tratto gastrointestinale, tumori alla laringe, mediante una classificazione per zone di residenza al momento della contestazione della malattia e con un termine pregresso di almeno venti anni. Art. 5. 1. Le unità sanitarie locali in collaborazione con il comitato di cui all articolo 3, e d intesa con il comune e con gli enti di cui all articolo 2, stabiliscono le priorità per la bonifica dei siti e delle strutture da bonificare. 2. Le bonifiche devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, a rischio zero, e con l impiego delle imprese di cui al comma 4 dell articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Atti parlamentari 6 3. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono inviate anche al sindaco, al comitato di partecipazione e all autorità di polizia giudiziaria. Art. 6. 1. Gli oneri relativi al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge sono a carico del Fondo sanitario regionale per le attività di prevenzione. 2. Per gli oneri relativi alle bonifiche degli edifici pubblici sostenuti dalle singole amministrazioni si applicano i commi 3 e 4 dell articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257. 3. I costi per le operazioni di bonifica e di ristrutturazione dei siti privati di cui all articolo 4 sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 50 per cento della quota. La relativa gestione è affidata al prefetto competente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo. Art. 7. 1. I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui alla presente legge devono costantemente, d intesa con il comitato di cui all articolo 3, informare la popolazione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Tale informazione deve interessare tutti gli atti compiuti a livello amministrativo, economico e sanitario che riguardino la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la bonifica dei siti, le priorità di bonifica ed i risultati delle bonifiche stesse. Art. 8. 1. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non è

Atti parlamentari 7 consentito fruire dei finanziamenti di cui all articolo 6, comma 3. 2. In caso di inadempienza da parte di soggetti privati o pubblici rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge in materia di bonifiche, ai responsabili si applica il comma 1 dell articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 9. 1. I proprietari di edifici e strutture concesse in locazione a terzi devono curare la bonifica dall amianto dei siti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Delle avvenute bonifiche è trasmessa comunicazione secondo quanto previsto dal comma 5 dell articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. I locatari possono dedurre dalle spese di locazione eventuali spese adeguatamente certificate compiute per le bonifiche di cui alla presente legge. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 1 dell articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.