Gravidanza e lavoro: aggiornamenti normativi e operativi Parma 8 giugno 2012 Walter Catellani Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Parma Normativa vigente sulla tutela della maternità: D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. 1
Riscrive e coordina norme precedenti relative alla salute della donna madre sul luogo di lavoro (L.1204/71, D.Lgs 230/95, D.Lgs 645/96, L.53/2000, norme specifiche per il personale della Polizia di Stato e per il personale militare femminile). Emanazione del D.Lgs 151/2001, con i relativi allegati, basato su: Linee guida Commissione CE del 5-10-2000: la maternità non è malattia ma un aspetto della vita quotidiana. La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e le regole esistenti. 2
Campo di applicazione del D.Lgs 151/2001: tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza, delle lavoratrici madri (naturali, adottive o affidatarie) e fino a 7 mesi di età del figlio. Si applica a: lavoratrice/lavoratore, subordinati, pubblici, privati, apprendisti, soci di cooperative. Esclusi: lavoratrici autonome, coltivatrici dirette. Valutazione dei rischi (art.11): valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici, tenuto conto delle differenze di genere: ossia di categorie, per le quali i rischi relativi ad un dato pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dei lavoratori. Caso di donne in età fertile, puerperio, gravidanza. 3
Valutazione dei rischi (art.11): obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e informare le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di protezione adottate e da adottarsi. Valutazione dei rischi: misura di prevenzione e strumento utile, data la presenza in azienda di attività pericolose per la gestazione, che non possono essere dettagliate in modo esauriente da allegati e da fonti di norma. valutazione del rischio, per la salute e sicurezza delle lavoratrici con riguardo ad agenti fisici, chimici, processi o condizioni di lavoro di cui all allegato C. 4
Allegato C: elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro: agenti fisici che possono comportare lesioni al feto o distacco placentare: colpi, vibrazioni meccaniche; movimentazione manuale carichi pesanti, rumore, radiazioni ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro che provochino fatica mentale e fisica Allegato C: agenti biologici: agenti dei gruppi di rischio da 2 a 4 nella misura in cui sia noto che tali agenti mettono in pericolo la salute della gestante e nascituro agenti chimici: nella misura in cui sia noto essi provochino pericolo alla salute del nascituro e delle gestanti processi: industriali particolari condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario 5
Requisiti della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici: 1. considerare presenza di agenti fisici, chimici, processi o condizioni di lavoro di all allegato C cui 2. definire le misure da adottare al fine di preservare la salute della gravida: - individuare mansioni compatibili con stato di gravidanza e puerperio, - se le mansioni non compatibili con lo stato di gravidanza, perché pregiudizievoli, indicare la necessità della astensione dal lavoro 3. consentire di intervenire tempestivamente 6
Obbligo del datore di lavoro: valutazione dei rischi + informazione Obbligo della lavoratrice madre: comunicare tempestivamente stato di gravidanza: esclusivamente per esposizione a radiazioni ionizzanti (art. 8 comma 1 del D.Lgs 151/2001). Altri casi: comunicazione entro 7 mese. Non comunicazione tempestiva di stato di gravidanza non comporta perdita della condizione giuridica di lavoratrice madre. In caso di non comunicazione, il datore di lavoro è sollevato da responsabilità, se ha adempiuto all obbligo di valutazione dei rischi e ad attività di informazione circa esiti della valutazione dei rischi, in particolare in presenza di mansioni definite pericolose. 7
Congedo di maternità/astensione obbligatoria divieto di adibire al lavoro le donne (art 16): congedo applicabile a tutte le gravidanze per un periodo di 5 mesi: durante i due mesi precedenti la data del parto, durante i tre mesi dopo il parto. Estensione del congedo di maternità: (art 17 comma 1): congedo particolare, anticipato a 3 mesi dalla data del parto, per lavoratrici occupate in lavori che, in relazione ad avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. 8
Flessibilità del congedo: fermo restando il periodo di congedo di maternità pari a 5 mesi, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data del parto fino a 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Flessibilità del congedo: In assenza dell obbligo (aziendale, o per la tipologia della mansione espletata) di sorveglianza sanitaria, l opzione è possibile solo se il medico specialista, del SSN, sulla base della informazioni fornite dalla lavoratrice sull attività svolta, esprime una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute e della gestante. 9
Art. 7 del D.Lgs 151/2001 Lavori vietati (legge 30-12-1971 n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8-3-2000, n. 53, art. 12, comma 3) divieto di adibire le lavoratrici (durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio) a determinate lavorazioni: vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della Sanità, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l elenco di cui all allegato A. 10
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell elenco di cui all allegato B. - La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. La gravida non deve essere adibita: - ai lavori vietati (allegato A), - a particolari agenti e condizioni di lavoro (allegato B) 11
Allegato A: vietato il trasporto, a braccia e a spalle, con carretti a ruote su strada o su guida, e sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri: A) lavori vietati ai minori (D.Lgs 345/1999; D.Lgs 262/2000 protezione dei giovani e minori sul lavoro); B) quelli indicati nella tabella di cui al DPR 19-3- 1956, n. 303, per i quali vige l obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all asbestosi, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 12
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante; H) i lavori con macchina mossa a pedale, con ritmo del movimento frequente, o esiga un notevole sforzo; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 13
M) i lavori agricoli con manipolazione, uso sostanze tossiche nella concimazione del terreno e cura del bestiame; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione. Allegato B: elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro, di cui ad art 7: lavoratrici gestanti: agenti fisici: lavori in atmosfere particolari, (camere di pressione, immersione subacquea), agenti biologici: toxoplasma, rosolia, (a meno che sussista prova di adeguata immunizzazione) 14
Allegato B: elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro: agenti chimici: piombo e suoi composti condizioni di lavoro: lavori sotterranei lavoratrici post partum: agenti chimici: piombo, condizioni di lavoro: lavori sotterranei - Nei casi di lavorazioni vietate, insalubri, pericolose, il datore di lavoro deve mettere in atto modifica temporanea della mansione o delle condizioni di lavoro al fine di evitare rischi per la salute delle lavoratrici gravide. - Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dispone l interdizione dal lavoro. 15
Aspetti organizzativi in azienda: - caso di gravidanza - comunicazione al datore di lavoro dello stato di gravidanza, - datore di lavoro: sulla base della valutazione dei rischi per lavoratrici madri adotta le opportune misure: se sussiste rischio per salute lavoratrice gravida: modifica condizioni di lavoro, al fine di evitare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, - modifica orario di lavoro, - impiega in mansioni alternative, trattasi di modifiche temporanee, di cui occorre dare comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro 16
se variazione della mansione non possibile: la interessata dovrà essere dispensata dal lavoro da parte di Direzione Territoriale del Lavoro. Ciò avviene a mezzo di istanza della lavoratrice alla Direzione Territoriale del Lavoro. La Direzione Territoriale del Lavoro si esprime previa valutazione del documento di valutazione dei rischi aziendali e/o avvalendosi di parere tecnico di ASL. Art. 17 D.Lgs 151/2001: Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: 17
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. L astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta da Ministero del Lavoro: gravidanza patologica: interdizione dal lavoro, emanata da Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla istanza, previo accertamento medico espletato da medico del SSN o con esso convenzionato. Non necessario accertamento medico se il certificato attestante complicanze è rilasciato da medico di struttura pubblica. 18
L astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) - gravidanza normale e lavori a rischio - può essere disposta dal Ministero del Lavoro, d ufficio, su istanza della lavoratrice o del datore di lavoro. Cambio mansione non possibile: datore di lavoro comunica tale situazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, la quale esegue e dispone accertamenti anche a mezzo del Servizio Sanitario Nazionale ASL- segue provvedimento di astensione dal lavoro Provvedimenti di interdizione dal lavoro, emessi da Direzione Territoriale del Lavoro a seguito di accertamento di cui alla lettera A: gravidanza patologica, provincia di Parma, anno 2011: n. 1.116 interdizioni dal lavoro, di cui lettera A 19
Provvedimenti di interdizione dal lavoro, emessi da Direzione Territoriale del Lavoro di Parma, nel 2011, a seguito di accertamento di condizioni di lavoro a rischio (lettere B e C): n. 424 (lettere B e C anticipata) n. 140 (lettere B e C posticipata) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27: (decreto semplifica Italia ) Convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 (conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5). Modifiche apportate dalle norme di semplificazione 2012: 20
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di pre-esistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni; le parole: "è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 21
Novità: interdizione dal lavoro, per i casi di gravidanza patologica lettera a) - sarà disposta da ASL, mediante procedure definite da successiva Conferenza Stato Regioni: definito il percorso, la gravida si rivolgerà direttamente alla struttura sanitaria, la quale potrà svolgere ulteriori approfondimenti e disporre la interdizione dal lavoro, in tutti i casi di complicanze della gravidanza. Rimane in capo a Direzione Territoriale del Lavoro la definizione dei casi in cui sussista rischio lavorativo per gravida e feto (gravidanza normale e lavoro a rischio: lettera b, lettera c). 22
I provvedimenti emessi da Direzione Territoriale del Lavoro relativamente ad interdizione dal lavoro (di cui lett. a, b, c) rivestono carattere definitivo. D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011: congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita di un figlio. Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di riprendere il lavoro sono l interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza, dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione, o il decesso del bambino alla nascita, o durante il congedo di maternità. 23
Per poter esercitare tale facoltà è necessario che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale, o convenzionato, e il medico addetto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, certifichino la mancanza di pregiudizi per la salute della lavoratrice in caso di ripresa dell attività lavorativa. 24