QUALE ASSICURAZIONE PER IL MEDICO?



Documenti analoghi
HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

SIARED CATANIA Paolo d Agostino

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale

IL PROBLEMA ASSICURATIVO

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

CONVEGNO Genova 19 ottobre 2013

il professionista è chiamato a rispondere con i propri beni personali Richiamare l attenzione dei colleghi sui contenuti base delle polizze perchè

Il Ministro dello Sviluppo Economico

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LE ALTRE ASSICURAZIONI DANNI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

L assicurazione professionale, gioie e dolori

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

favore degli iscritti

Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore. Workshop ACB Milano, 4 aprile Avv.

La responsabilità del professionista sanitario dopo la Legge Balduzzi. Avv. Cosimo Maggiore Avv. Luigi Del Vento

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

Le responsabilità professionali

Art. 1 Destinazione d'uso della sala

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Il punto sul risarcimento del danno non patrimoniale ad oltre quattro anni di distanza dalla sentenza delle sezioni unite dell'11.11.

Il Ministro dell economia e delle finanze

News per i Clienti dello studio

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

Roma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art c.c.)

RISOLUZIONE N. 110/E

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

L Assicurazione R.C. auto in Italia: analisi e proposte

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Amministrazione e Contabilità

RISOLUZIONE N. 248/E

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Bozza 18 dicembre Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

La responsabilità civile

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA

Comune di Villa di Tirano

Determinazione n. 1646/2014 del 14/10/2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Il Contratto Professionale ed i compensi

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

Il Perito assicurativo

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)

Sistema Disciplinare relativo al MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA. Delibera n. 33 del Comitato Portuale del 22 novembre 2007

Ministero della salute

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

U.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

La Polizza Condominiale SICUREZZA E CONDOMINIO. Corso formazione

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determina Bilancio/ del 26/06/2015

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA

RINUNCIA ALLA RIVALSA

STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI

Circolare N.73 del 17 Maggio DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15

CNIPA 27 ottobre Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E info@generalbrokers.it

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

@ssileo Broker S.r.l.

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Implicazioni con la previdenza complementare. Anna Ilaria Orlando 23/10/2009 1

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

Transcript:

QUALE ASSICURAZIONE PER IL MEDICO? Varese, lì 16 novembre 2012 Aula Magna Università dell Insubria Avv. Cesare Q. Fiore Via Spartaco, 23 20135 Milano Diritti riservati

DECRETO BALDUZZI -Il Decreto Legge 159 del 2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi ) è stato pubblicato in data 13.09.2012. - Entro 60 giorni, 12.11.2012, il decreto decade se non convertito in legge ovvero può essere convertito con modifiche. avv. Cesare Q. Fiore 2

Il testo approvato dalla Camera è diverso rispetto al testo originario e non si conoscono i termini di approvazione del Senato previsti ad horas. Quello che andremo ad esaminare è, quindi, il testo dell articolo 3 del Decreto come emanato. avv. Cesare Q. Fiore 3

Decreto Balduzzi: Articolo 3 comma 1 Fermo restando il disposto dell articolo 2236 c.c., nell accertamento della colpa lieve nell attività dell esercente le professioni sanitarie, il Giudice, ai sensi dell art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. avv. Cesare Q. Fiore 4

Il comma 1 prevede che, nell accertamento della colpa lieve dell esercente la professione sanitaria, il Giudice debba tener conto dell osservanza nel caso concreto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate. Da un punto di vista giuridico nulla cambia rispetto a prima ma di estrema rilevanza sarà la formulazione dei quesiti in corso di causa. avv. Cesare Q. Fiore 5

Il CTU, ai sensi della norma, dovrebbe: 1) accertare quale sia la buona pratica generale; 2) accertare quale sia stato il comportamento del sanitario nel caso concreto; 3) comparare e valutare il comportamento virtuale e la pratica attuata; 4) identificare eventuali scostamenti; 5) identificare eventuali comportamenti previsti dalle linee guida ma inidonei nel caso concreto; 6) identificare un eventuale nesso di causalità tra il danno e il comportamento commissivo/omissivo attuato; 7) specificare il criterio di responsabilità secondo perizia, diligenza e prudenza; 8) graduare la colpa se lieve o grave. avv. Cesare Q. Fiore 6

Articolo 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave avv. Cesare Q. Fiore 7

Criterio identificativo della colpa grave elaborato dalla Giurisprudenza per aver l agente tenuto un comportamento contrario ad elementari norme della scienza applicata al caso concreto. avv. Cesare Q. Fiore 8

Caso di speciale difficoltà - CRITERIO OGGETTIVO: Scienza medica ancora dibattuta; sperimentazione di cura. - CRITERIO SOGGETTIVO: Caso complicato per le condizioni del paziente. avv. Cesare Q. Fiore 9

Negligenza atteggiamento passivo per mancanza o deficienza della necessaria sollecitudine operativa. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 10

Imprudenza atteggiamento attivo di avventatezza o insufficiente ponderatezza nell agire. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 11

Imperizia ignoranza delle comuni conoscenze clinico-terapeutiche relative al caso concreto. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 12

Danno erariale: Oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto agente responsabile qualora sussistano tre condizioni avv. Cesare Q. Fiore 13

1) rapporto di servizio tra sanitario ed ente danneggiato (una amministrazione qualificabile come pubblica chiamata a rispondere dell operato di un soggetto in rapporto di impiego o di servizio); avv. Cesare Q. Fiore 14

2) nesso di causalità tra condotta dell agente e danni subiti dall ente (danno arrecato nell esercizio di attività illecita omissiva o commissiva diretta esplicazione del rapporto, strumentale o strutturale all esercizio della funzione); avv. Cesare Q. Fiore 15

3) colpa grave elemento soggettivo della colpa grave (inosservanza delle regole elementari proprie dell attività dovuta). avv. Cesare Q. Fiore 16

Decreto Balduzzi: articolo 3 comma 2: Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell art.17, co. 1, della legge 23.8.88, n.400, su proposta del Ministero della salute, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze, sentite l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categoire professionali interessate, anche in attuazione dell art.3, co. 5 lett. e) del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011, al fine di agevolare l accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti avv. Cesare Q. Fiore 17 criteri:

a) Determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all esercizio dell assicurazione per danni derivanti dall attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiori al 4% del premio stesso, con provvedimento adottato dal ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) Determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lett. a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) Prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario. avv. Cesare Q. Fiore 19

Sarebbe opportuno che i medici potessero usufruire di tipologie diverse di polizza, sicuramente differenziando la posizione dei medici dipendenti da quella dei medici liberi professionisti. avv. Cesare Q. Fiore 20

Polizze medici dipendenti - contratti assicurativi differenziati; - assicurati solo per colpa grave; - con premi più bassi; - in ragione del minor rischio avv. Cesare Q. Fiore 21

Polizze medici liberi Professionisti - assicurati per colpa lieve; - con premi più alti; - in ragione del maggior rischio avv. Cesare Q. Fiore 22

La polizza assicurativa ideale per il medico dovrebbe aver particolare riguardo ai seguenti articoli di condizioni generali: 1) Rivalsa; 2) Diritto di recesso; 3) Gestione del sinistro; 4) Reclami; 5) Arbitrato; 6) Partecipazione agli utili con controllo statistico. avv. Cesare Q. Fiore 23

Rivalsa Ridurre la rivalsa assicurativa ad ipotesi di dolo senza vincoli o clausolette particolari a carico dell assicurato. Sempre permettendosi alla Compagnia il libero diritto di rivalsa verso terzi avv. Cesare Q. Fiore 24

Diritto di Recesso - Recesso del medico con termine ridotto; - Recesso della Compagnia con termine più ampio; - Parere vincolante del contraente; - Criteri preordinati; - Clausola arbitrale per contestazioni. avv. Cesare Q. Fiore 25

Arbitrato (Irrituale) - Collegio composto da 3 arbitri: uno per parte e il presidente scelto dal contraente; - Tutta la documentazione con dispensa dal diritto di privacy; - Parere a maggioranza; - Vincolante per la Compagnia; - Non vincolante per sanitario a proprie spese con rivalsa in caso di ragione definitiva. avv. Cesare Q. Fiore 26

Reclami - Definizione tramite procedura arbitrale; - Salvo diritto dell assicurato di ricorso all ISVAP. avv. Cesare Q. Fiore 27

Controllo Statistico - Rilevazioni statistiche frequenti; - Rettifiche premio per andamento annuale; - Incidenza su contrattazione triennale. avv. Cesare Q. Fiore 28

Partecipazione agli utili - Punto di equilibrio tra premio imponibile e sinistri pagati o risarcibili; - Quota parte miglior risultato utile per Compagnia, ma quota parte utile per contraente; - Utile contraente da destinarsi a spese prevenzione ovvero Fondo di Garanzia, ovvero sconto sui premi dell anno successivo. avv. Cesare Q. Fiore 29

Cosa può fare il medico oggi - Valutare la polizza alla luce dei criteri sopra esposti, articolo per articolo; - Sollecitare l Ordine e/o Associazione di Categoria affinché si faccia parte diligente come contraente. avv. Cesare Q. Fiore 30

Diversità tra categorie - A rischi diversi corrispondano premi diversi; - Incidenza sinistrosità per numero e per ammontare della liquidazione dei singoli sinistri (costo medio del sinistro rilevato statisticamente per categoria). avv. Cesare Q. Fiore 31

Grazie per l attenzione e buon lavoro a tutti. avv. Cesare Q. Fiore 32