QUALE ASSICURAZIONE PER IL MEDICO? Varese, lì 16 novembre 2012 Aula Magna Università dell Insubria Avv. Cesare Q. Fiore Via Spartaco, 23 20135 Milano Diritti riservati
DECRETO BALDUZZI -Il Decreto Legge 159 del 2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi ) è stato pubblicato in data 13.09.2012. - Entro 60 giorni, 12.11.2012, il decreto decade se non convertito in legge ovvero può essere convertito con modifiche. avv. Cesare Q. Fiore 2
Il testo approvato dalla Camera è diverso rispetto al testo originario e non si conoscono i termini di approvazione del Senato previsti ad horas. Quello che andremo ad esaminare è, quindi, il testo dell articolo 3 del Decreto come emanato. avv. Cesare Q. Fiore 3
Decreto Balduzzi: Articolo 3 comma 1 Fermo restando il disposto dell articolo 2236 c.c., nell accertamento della colpa lieve nell attività dell esercente le professioni sanitarie, il Giudice, ai sensi dell art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. avv. Cesare Q. Fiore 4
Il comma 1 prevede che, nell accertamento della colpa lieve dell esercente la professione sanitaria, il Giudice debba tener conto dell osservanza nel caso concreto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate. Da un punto di vista giuridico nulla cambia rispetto a prima ma di estrema rilevanza sarà la formulazione dei quesiti in corso di causa. avv. Cesare Q. Fiore 5
Il CTU, ai sensi della norma, dovrebbe: 1) accertare quale sia la buona pratica generale; 2) accertare quale sia stato il comportamento del sanitario nel caso concreto; 3) comparare e valutare il comportamento virtuale e la pratica attuata; 4) identificare eventuali scostamenti; 5) identificare eventuali comportamenti previsti dalle linee guida ma inidonei nel caso concreto; 6) identificare un eventuale nesso di causalità tra il danno e il comportamento commissivo/omissivo attuato; 7) specificare il criterio di responsabilità secondo perizia, diligenza e prudenza; 8) graduare la colpa se lieve o grave. avv. Cesare Q. Fiore 6
Articolo 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave avv. Cesare Q. Fiore 7
Criterio identificativo della colpa grave elaborato dalla Giurisprudenza per aver l agente tenuto un comportamento contrario ad elementari norme della scienza applicata al caso concreto. avv. Cesare Q. Fiore 8
Caso di speciale difficoltà - CRITERIO OGGETTIVO: Scienza medica ancora dibattuta; sperimentazione di cura. - CRITERIO SOGGETTIVO: Caso complicato per le condizioni del paziente. avv. Cesare Q. Fiore 9
Negligenza atteggiamento passivo per mancanza o deficienza della necessaria sollecitudine operativa. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 10
Imprudenza atteggiamento attivo di avventatezza o insufficiente ponderatezza nell agire. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 11
Imperizia ignoranza delle comuni conoscenze clinico-terapeutiche relative al caso concreto. Definizione prof Cazzaniga e prof. Cattabeni Compendio 1961 avv. Cesare Q. Fiore 12
Danno erariale: Oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto agente responsabile qualora sussistano tre condizioni avv. Cesare Q. Fiore 13
1) rapporto di servizio tra sanitario ed ente danneggiato (una amministrazione qualificabile come pubblica chiamata a rispondere dell operato di un soggetto in rapporto di impiego o di servizio); avv. Cesare Q. Fiore 14
2) nesso di causalità tra condotta dell agente e danni subiti dall ente (danno arrecato nell esercizio di attività illecita omissiva o commissiva diretta esplicazione del rapporto, strumentale o strutturale all esercizio della funzione); avv. Cesare Q. Fiore 15
3) colpa grave elemento soggettivo della colpa grave (inosservanza delle regole elementari proprie dell attività dovuta). avv. Cesare Q. Fiore 16
Decreto Balduzzi: articolo 3 comma 2: Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell art.17, co. 1, della legge 23.8.88, n.400, su proposta del Ministero della salute, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell economia e delle finanze, sentite l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categoire professionali interessate, anche in attuazione dell art.3, co. 5 lett. e) del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011, al fine di agevolare l accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti avv. Cesare Q. Fiore 17 criteri:
a) Determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all esercizio dell assicurazione per danni derivanti dall attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiori al 4% del premio stesso, con provvedimento adottato dal ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) Determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lett. a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) Prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario. avv. Cesare Q. Fiore 19
Sarebbe opportuno che i medici potessero usufruire di tipologie diverse di polizza, sicuramente differenziando la posizione dei medici dipendenti da quella dei medici liberi professionisti. avv. Cesare Q. Fiore 20
Polizze medici dipendenti - contratti assicurativi differenziati; - assicurati solo per colpa grave; - con premi più bassi; - in ragione del minor rischio avv. Cesare Q. Fiore 21
Polizze medici liberi Professionisti - assicurati per colpa lieve; - con premi più alti; - in ragione del maggior rischio avv. Cesare Q. Fiore 22
La polizza assicurativa ideale per il medico dovrebbe aver particolare riguardo ai seguenti articoli di condizioni generali: 1) Rivalsa; 2) Diritto di recesso; 3) Gestione del sinistro; 4) Reclami; 5) Arbitrato; 6) Partecipazione agli utili con controllo statistico. avv. Cesare Q. Fiore 23
Rivalsa Ridurre la rivalsa assicurativa ad ipotesi di dolo senza vincoli o clausolette particolari a carico dell assicurato. Sempre permettendosi alla Compagnia il libero diritto di rivalsa verso terzi avv. Cesare Q. Fiore 24
Diritto di Recesso - Recesso del medico con termine ridotto; - Recesso della Compagnia con termine più ampio; - Parere vincolante del contraente; - Criteri preordinati; - Clausola arbitrale per contestazioni. avv. Cesare Q. Fiore 25
Arbitrato (Irrituale) - Collegio composto da 3 arbitri: uno per parte e il presidente scelto dal contraente; - Tutta la documentazione con dispensa dal diritto di privacy; - Parere a maggioranza; - Vincolante per la Compagnia; - Non vincolante per sanitario a proprie spese con rivalsa in caso di ragione definitiva. avv. Cesare Q. Fiore 26
Reclami - Definizione tramite procedura arbitrale; - Salvo diritto dell assicurato di ricorso all ISVAP. avv. Cesare Q. Fiore 27
Controllo Statistico - Rilevazioni statistiche frequenti; - Rettifiche premio per andamento annuale; - Incidenza su contrattazione triennale. avv. Cesare Q. Fiore 28
Partecipazione agli utili - Punto di equilibrio tra premio imponibile e sinistri pagati o risarcibili; - Quota parte miglior risultato utile per Compagnia, ma quota parte utile per contraente; - Utile contraente da destinarsi a spese prevenzione ovvero Fondo di Garanzia, ovvero sconto sui premi dell anno successivo. avv. Cesare Q. Fiore 29
Cosa può fare il medico oggi - Valutare la polizza alla luce dei criteri sopra esposti, articolo per articolo; - Sollecitare l Ordine e/o Associazione di Categoria affinché si faccia parte diligente come contraente. avv. Cesare Q. Fiore 30
Diversità tra categorie - A rischi diversi corrispondano premi diversi; - Incidenza sinistrosità per numero e per ammontare della liquidazione dei singoli sinistri (costo medio del sinistro rilevato statisticamente per categoria). avv. Cesare Q. Fiore 31
Grazie per l attenzione e buon lavoro a tutti. avv. Cesare Q. Fiore 32