Assemblea dei Sindaci 21/05/2014 testo emendato e approvato

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Linee Guida per la gestione associata degli interventi di accoglienza di minori e genitori soli con bambini presso strutture residenziali e presso famiglie affidatarie. Art. 1 - Oggetto Le presenti linee guida definiscono un intesa tra i 18 Comuni dell Ambito di Treviglio in merito alle modalità di gestione associata degli interventi di accoglienza di minori e genitore solo con minori presso strutture residenziali e presso famiglie affidatarie. Art. 2 - Destinatari Minori ovvero genitore solo con bambini sottoposti ad interventi di tutela residenti o presenti sul territorio dell Ambito di Treviglio come previsto dalla normativa. Art. 3 Procedure Operative Per quanto concerne le modalità d intervento e le tipologie di accoglienza per i soggetti di cui all art. 2 delle presenti Linee Guida si rimanda all allegato A Accoglienza Minori, all allegato B Accoglienza genitore solo con minori e all allegato C Affido familiare. Art. 4 finanziamento degli interventi La copertura degli oneri derivanti dai progetti di accoglienza/affido è di competenza di Risorsa Sociale A.S.C., alla quale è affidata la gestione associata del Fondo Accoglienza per i 18 Comuni dell Ambito di Treviglio. Il Fondo Accoglienza viene finanziato prioritariamente con le risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale e da uno specifico Fondo di Solidarietà costituito su base pro-capite, in seconda istanza può essere integrato con altri fondi relativi al Piano di Zona ovvero da fondi privati provenienti da raccolte fondi/donazioni. Indicativamente la copertura del Fondo avviene per metà con il Fondo Sociale Regionale e per l altra metà con il Fondo di Solidarietà. La capienza del Fondo Accoglienza viene stabilita a preventivo dall Assemblea dei Sindaci in sede di approvazione dell atto di indirizzo del Piano Operativo annuale entro il mese di settembre e recepito all interno del bilancio di previsione di Risorsa Sociale A. S.C., definendo quindi la copertura coi rispettivi fondi in entrata. A consuntivo del Fondo, in caso di sotto utilizzo, l Assemblea dei Sindaci deciderà come destinare le risorse residue, dando priorità alla rifinalizzazione del Fondo per l anno successivo. In caso di sovra-utilizzo, Il Fondo sarà rifinanziato con quote procapite. Art. 5 - Autorizzazione alla spesa L autorizzazione alla spesa è di competenza di Risorsa Sociale A.S.C., che, preso atto dell adeguatezza degli interventi valutata secondo l art. 3, si occupa degli aspetti amministrativi relativi ad ogni intervento. Nel caso in cui gli interventi non rientrino nelle tipologie degli allegati A, B e C Risorsa Sociale A.S.C. comunicherà al Comune di riferimento l impossibilità di prendere in carico l intervento. Art. 6 scelta delle strutture Risorsa Sociale A.S.C. potrà accedere per l acquisto di posti al libero mercato e potrà convenzionarsi con strutture di accoglienza accreditate e reti familiari al fine di definire specifiche modalità di realizzazione degli interventi e specifici piani tariffari differenziati per le tipologie di utenza e interventi previsti. 1

Art. 7 - Validità Le presenti linee guida sono operative dal 1 giugno 2014 fino ad approvazione del prossimo Piano di Zona 2015-2018. Art. 8 Norme transitorie Per l anno 2014 valgono le seguenti disposizioni: 1. Risorsa Sociale A.S.C. rimborserà gli oneri sostenuti dai Comuni per il periodo gennaio-maggio relativi agli interventi oggetto delle presenti linee guida; 2. il Fondo di Solidarietà è coperto con risorse già presenti nel Bilancio di Risorsa Sociale A.S.C.; 3. i contributi per l affido etero familiare, erogati alla famiglia affidataria, sono così determinati: a) 400,00 per affido a tempo pieno di un minore di età compresa tra 3 e 14 anni; b) 450,00 per affido a tempo pieno di un minore di età inferiore a 3 e superiore a 14 anni o con disabilità certificata ai sensi della legislazione vigente in materia; c) 200,00 per affido a tempo parziale. 2

ALLEGATO A ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE DESTINATARI Sono destinatari dei servizi di accoglienza i minori soggetti a provvedimenti civili, penali o amministrativi dell Autorità Giudiziaria o ai sensi dell art. 403 del C.C. Strutture accoglienti Tipologia Definizione Normativa Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto D.G.R. 16 febbraio intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie 2005, n 20762 omogenee di utenza (es. Comunità educativa di pronto intervento, mamma bambino, ecc). Comunità educative Comunità Familiari Comunità terapeutiche Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma bambino, ecc). Struttura di accoglienza con finalità terapeutiche educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. L inserimento in tali strutture è stabilito dal Servizio Specialistico (NPI) e può prevedere una quota sociale a carico degli Enti Locali. D.G.R. 16 febbraio 2005, n 20762 D.G.R. 28 febbraio 2007, n VIII/4221 TIPOLOGIA DI INTERVENTI Intervento Descrizione Periodo richiesta accoglienza Progetto Verifiche Dimissioni Pronto Intervento L inserimento in regime di Pronto Intervento si riferisce a situazioni impreviste che richiedono un intervento alloggiativo/educativo di carattere eccezionale e di breve durata, in attesa dell individuazione di soluzioni più adeguate. da 1 a 90 giorni Disposto da qualunque operatore territoriale, dall autorità di pubblica sicurezza, dalla Magistratura minorile. Il responsabile del centro accoglie l utente e provvede immediatamente a segnalarne l ammissione al Servizio Tutela Minori. Gli operatori del Centro predispongono un Progetto di osservazione sul minore Entro i primi 45 giorni e prima del termine della scadenza con il Servizio Tutela Minori Definite dal Servizio Tutela Minori, informandone il Servizio Sociale Comunale. 3

Intervento Descrizione Periodo richiesta accoglienza Progetto Inserimento H24 in comunità educativa/familiare La soluzione residenziale è quella alla quale si ricorre quando per il minore (soggetto a provvedimenti civili e amministrativi dell Autorità Giudiziaria) sia impraticabile o improponibile l ambiente familiare di appartenenza o l affido familiare, o non sia necessario il ricorso a situazioni residenziali protette. Max 2 anni Definita dal Servizio Tutela Minori o dalla Magistratura minorile, informandone il Servizio Sociale Comunale. Il responsabile del centro accoglie l utente, accompagnato dal referente del Servizio Tutela Minori, predispone il Progetto Educativo Individualizzato. Gli operatori del centro predispongono un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) Il PEI è uno strumento di programmazione educativa previsto nelle unità d offerta residenziali e viene redatto dagli operatori della comunità, che ne assumono la piena responsabilità, condividendolo in via previa con il Servizio Tutela Minori. Il PEI deve essere redatto sulla base: a) del profilo personale dell utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti. Il PEI deve comprendere: l individuazione dell educatore responsabile del PEI; la valutazione dell utente; l informazione e il coinvolgimento all interno del PEI del minore e del Servizio inviante; l individuazione degli obiettivi specifici d intervento; l indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi; le modalità di monitoraggio/verifica dei risultati del PEI (procedure, tempi e strumenti). Verifiche Dimissioni Ogni 60 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal PEI Definite dal Servizio Tutela Minori, informandone il Servizio Sociale Comunale. 4

ALLEGATO B ACCOGLIENZA GENITORE SOLO CON MINORI DESTINATARI Situazioni soggette a provvedimenti civili, penali o amministrativi dell Autorità Giudiziaria o ai sensi dell art. 403 del C.C. riguardanti: minorenni alla soglia della maggiore età con minori a carico, gestanti o genitori soli che provengono da situazioni difficili e necessitano di interventi educativi e psicologici, genitori in fase di separazione che vivono situazione di grave maltrattamento o violenza, Strutture accoglienti Comunità educative Comunità Familiari Appartamenti in semiautonomia e autonomia Alloggi per l autonomia Comunità per le dipendenze Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità educativa di pronto intervento, mamma bambino, ecc). Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma bambino, ecc). Sono strutture d accoglienza che hanno carattere di temporaneità, e non rappresentano la risposta definitiva al problema abitativo, ma una soluzione temporanea in vista di un progetto di rientro nell ordinaria modalità abitativa. Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali e` necessario un supporto per il raggiungimento dell autonomia. Struttura di accoglienza con finalità terapeutiche educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. L inserimento in tali strutture è stabilito dal SERD e prevede per il minore una quota a carico degli Enti Locali. D.G.R. 16 febbraio 2005, n 20762 D.G.R. 16 febbraio 2005, n 20762 Requisiti sperimentali di Ambito definiti nell allegato D D.G.R. 16 febbraio 2005, n 20762 D.G.R. 7 aprile 2003. N 12621 TIPOLOGIA DI INTERVENTI Intervento Descrizione Periodo richiesta Pronto Intervento L inserimento in regime di Pronto Intervento si riferisce a situazioni impreviste che richiedono un intervento alloggiativo/educativo di carattere eccezionale e di breve durata, in attesa dell individuazione di soluzioni più adeguate. da 1 a 90 giorni Disposto da qualunque operatore territoriale, dall autorità di pubblica sicurezza, dalla Magistratura minorile. 5

accoglienza Progetto Verifiche Dimissioni Il responsabile del centro accoglie l utente e provvede immediatamente a segnalarne l ammissione al Servizio Tutela Minori. Gli operatori del Centro predispongono un Progetto di osservazione sui soggetti inseriti Entro i primi 45 giorni e prima del termine della scadenza con il Servizio Tutela Minori Definite dal Servizio Tutela Minori, informandone il Servizio Sociale Comunale. Intervento Descrizione Periodo Richiesta Accesso Progetto Verifiche Dimissioni Inserimento H24 in comunità educativa/familiare La soluzione residenziale è quella alla quale si ricorre quando per il genitore (soggetto a provvedimento civili e amministrativi dell Autorità Giudiziaria) sia impraticabile o improponibile permanere presso l ambiente familiare di appartenenza, o non sia necessario il ricorso a situazioni residenziali protette. Superiore a 3 mesi, con rivalutazione progettuale ad opera del Servizio Sociale ogni 2 anni al massimo. Definita dal Servizio Tutela Minori, informandone il Servizio Sociale Comunale. Il responsabile del centro accoglie l utente accompagnato dal referente del Servizio Tutela Minori e predispone il PEI. Gli operatori del centro predispongono un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) Il PEI è uno strumento di programmazione educativa previsto nelle unità d offerta residenziali e viene redatto dagli operatori della comunità, che ne assumono la piena responsabilità, condividendolo in via previa con il Servizio Tutela Minori. Il PEI deve essere redatto sulla base: d) del profilo personale dei soggetti inseriti, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; e) dei risultati che si vogliono ottenere; f) della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti. Il PEI deve comprendere: l individuazione dell educatore responsabile del PEI; la valutazione dei soggetti inseriti; l informazione e il coinvolgimento all interno del PEI dei soggetti invianti e del Servizio inviante; l individuazione degli obiettivi specifici d intervento; l indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi; le modalità di monitoraggio/verifica dei risultati del PEI (procedure, tempi e strumenti). Ogni 60 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal PEI Definite dal Servizio Tutela Minori, di concerto con il Servizio Sociale Comunale. 6

Intervento Descrizione Inserimento in appartamento (semiautonomia) L inserimento nell alloggio è previsto principalmente a favore di: genitori soli con bambini, su cui è stato progettato dal Servizio Tutela Minori l avvio di percorsi di autonomia a seguito di dimissioni da comunità educativa/familiare; genitori soli con bambini, con una scarsa autonomia gestionale dovuta a problemi educativi, logistici e organizzativi. 6 mesi rinnovabili per una sola volta per altri 6 mesi Definita dal Servizio Tutela Minori informandone il Servizio Sociale Comunale. Periodo richiesta L inserimento in alloggio del nucleo familiare è accompagnato dall operatore del accoglienza servizio Tutela Minori e prevede un intervento di tutoring educativo. Progetto Il Servizio Tutela Minori predispone un Progetto Educativo Individualizzato Verifiche Ogni 45 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal PEI Dimissioni Definite dal Servizio Tutela Minori, informandone il Servizio Sociale Comunale. Costi La permanenza nell alloggio prevede un costo a carico dell utente di 5,00 giornalieri Intervento Descrizione Inserimento in alloggio per l autonomia L inserimento nell alloggio è previsto principalmente a favore di: genitori soli con bambini su cui è stato progettato dal Servizio Tutela Minori l avvio di percorsi di autonomia a seguito di dimissioni da comunità educativa/familiare; genitori soli con bambini con una scarsa autonomia gestionale dovuta a problemi educativi, logistici e organizzativi. Periodo 6 mesi rinnovabili per una sola volta per altri 6 mesi Definita dal Servizio Tutela Minori informandone con il Servizio Sociale Comunale. richiesta accoglienza L inserimento in alloggio del nucleo familiare è accompagnato dall operatore del servizio Tutela Minori Progetto Il Servizio Tutela Minori predispone un Progetto Educativo Individualizzato Verifiche Ogni 45 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal PEI Dimissioni Definite dal Servizio Tutela Minori, di concerto con il Servizio Sociale Comunale. Costi La permanenza nell alloggio prevede un costo a carico dell utente di 5,00 giornalieri 7

ALLEGATO C AFFIDO FAMILIARE Premessa L affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184. Destinatari Minori, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di loro, garantendogli le cure e gli affetti necessari. L affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine, in modo da consentire al minore il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l inserimento del minore in un nucleo affidatario che, per un periodo di tempo determinato (non superiore ai ventiquattro mesi, prorogabili dall Autorità Giudiziaria), gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni del Tribunale competente. TIPOLOGIA DI AFFIDO Intervento Affido etero familiare Forma progettuale Consensuale Descrizione Il minore viene inserito presso una Con il consenso della famiglia diversa dalla propria che famiglia di origine. offre la sua disponibilità ad accoglierlo, opportunamente individuata e valutata dagli operatori psico-sociali del Servizio Affidi di Ambito o da una rete del Privato Sociale o dell Associazionismo. Può essere di tipo consensuale o giudiziale. Periodo 2 anni prorogabili, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore richiesta Definita dal Servizio Tutela Minori e/o dal Servizio Sociale Comunale. Richiesto dalla famiglia d origine o proposto dal Giudiziale Disposto dall A.G. indipendentemente dal consenso dei genitori. 2 anni prorogabili, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore Disposto su provvedimento 8

Progetto Verifiche Dimissioni Costi I Servizi referenti del progetto stipulano il progetto di affido in accordo con il Servizio Affidi dell Ambito o con le reti del Privato Sociale o dell Associazionismo. Servizio Sociale (Comunale o Tutela Minori) con il consenso della famiglia d origine L operatore referente del servizio stipula un progetto di affido in accordo con la famiglia di origine e ne informa il Giudice Tutelare che convaliderà il progetto. Ogni 30 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal progetto Definite dal Servizio referente del Va fatta comunicazione al progetto Giudice Tutelare La famiglia affidataria ha diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute, approvate ed eventualmente liquidate dal Servizio Sociale Comunale e debitamente documentate. In caso di affido di più minori, nel medesimo nucleo, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori, secondo la prassi già in essere. dell Autorità Giudiziaria. Le indicazioni progettuali sono contenute nel Decreto dell A.G. Definite dal provvedimento dell Autorità giudiziaria. Le reti del Privato Sociale o dell Associazionismo definiscono una quota comprensiva del contributo mensile alla famiglia affidataria e dei servizi offerti, ad eccezione delle spese straordinarie sostenute, che vanno approvate ed eventualmente liquidate dal Servizio Sociale Comunale e debitamente documentate. Intervento Affido parentale Forma progettuale Consensuale Descrizione Il minore viene accolto da parenti Con il consenso della entro il IV grado. famiglia di origine. Giudiziale Disposto dall A.G. indipendentemente dal consenso dei genitori. Periodo Max 2 anni salvo proroga Max 2 anni prorogabili 9

richiesta Progetto Verifiche Dimissioni Costi Definita dal Servizio Tutela Minori e/o dal Servizio Sociale Comunale. I Servizi referenti del progetto stipulano il progetto di affido, in collaborazione con i vari soggetti coinvolti. disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dovesse arrecare pregiudizio al minore Richiesto dalla famiglia d origine o proposto dal Servizio Sociale (Comunale o Tutela Minori) con il consenso della famiglia d origine L operatore referente del servizio stipula un progetto di affido in accordo con la famiglia di origine e ne informa il Giudice Tutelare che convaliderà il progetto. Ogni 30 giorni, e comunque in base alle scadenze previste dal progetto Definite dal Servizio referente del Va fatta comunicazione al progetto Giudice Tutelare La normativa non prevede la garanzia di un contributo economico a favore delle famiglie affidatarie parentali. Pertanto, è in capo a ciascun ente locale la valutazione circa l opportunità di erogare un contributo economico a titolo di rimborso spese. per altri 2 salvo decreto definitivo di affido ai parenti. Disposto su provvedimento dell Autorità Giudiziaria. Le indicazioni progettuali sono contenute nel Decreto dell A.G. Definite dal provvedimento dell Autorità giudiziaria. TIPOLOGIA DI INTERVENTO Sia i progetti di affido etero familiari che quelli parentali, siano essi consensuali o giudiziali, possono essere distinti sulla base della variabile temporale secondo le seguenti tipologie: AFFIDO A TEMPO PIENO AFFIDO A TEMPO PARZIALE Quando il bambino viene accolto stabilmente dalla Quando il bambino viene accolto presso la famiglia famiglia affidataria o da una famiglia afferente ad affidataria o presso una famiglia afferente ad una una Rete di Solidarietà familiare e mantiene Rete per alcuni momenti definiti: rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati. Sempre più spesso il decreto di affido nominale del - per l arco della giornata (affido diurno): il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari; minore alla famiglia affidataria prevede anche il trasferimento di residenza del minore stesso presso la famiglia affidataria, al fine di garantire a quest ultima i benefici di cui all art. 80 della L.184/83 e successive modifiche. - per periodi limitati: per es. fine settimana o vacanze, a cadenza regolare e continuativa. In base alla tipologia di affido, il contributo mensile viene stabilito dall Assemblea dei Sindaci d Ambito per il triennio 2015-2017. 10

I DIRITTI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE E DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido. Il bambino ha diritto: ad essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido; a mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine; a continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, qualora non vi siano controindicazioni. La famiglia di origine ha diritto: ad essere informata, in generale, sulle finalità dell'istituto dell'affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido; a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi personali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido; a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo modalità e tempi concordati col Servizio Sociale ed indicati nel progetto di affido. La famiglia affidataria ha diritto: ad essere preparata, attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell'affido in generale ed informata su tutti gli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ad avere un sostegno individuale e di gruppo; ad avere una copertura assicurativa e le agevolazioni previste per legge (assegni familiari ai sensi dell art.80 L.149/01, detrazione d'imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari); ad avere un contributo, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute concordate con il Servizio Sociale e debitamente documentate. IMPEGNI DELL'ENTE Risorsa Sociale provvede a: formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "progetto di affido"; corrispondere regolarmente il contributo economico pattuito e le eventuali integrazioni concordate con le Reti o Associazioni familiari. Risorsa Sociale provvede a: garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria. IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE La famiglia di origine si impegna a: favorire, in collaborazione con gli operatori psico-sociali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia, attivandosi per superare le proprie difficoltà; 11

aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi della realizzazione del progetto di affido; rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, secondo quanto concordato con gli operatori dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità che lo ha disposto; collaborare con gli operatori e con la famiglia affidataria e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alle spese relative al minore. IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA La famiglia affidataria si impegna a: accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. (legge 149/01, art. 5) mantenere i rapporti del minore con la propria famiglia di origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con il Servizio Sociale e la Rete familiare di appartenenza; assicurare rispetto e discrezionalità circa la situazione del minore e della sua famiglia; collaborare con gli operatori del Servizio Sociale e, ove possibile, con la famiglia di origine; attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine e a programmare quelli non urgenti con gli operatori e la famiglia d origine. 12

ALLEGATO D REQUISITI SPERIMENTALI PER LE NUOVE UNITA D OFFERTA: APPARTAMENTI IN AUTONOMIA E SEMIAUTONOMIA VISTA la positiva esperienza realizzata, a partire dal 2006, con Fondazione Mons. Portaluppi e regolata da specifico protocollo d intesa sulla gestione dell appartamento in semi-autonomia e quella realizzata da Risorsa Sociale presso l appartamento del Comune di Pontirolo Nuovo sulla gestione dell appartamento in autonomia; la L.r. 3/2008, art. 13, comma 1, lettera b) nel quale si riconosce ai Comuni la funzione di promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale; l affidamento a Risorsa Sociale Gera d Adda della gestione delle procedure concernenti la Comunicazione preventiva di Esercizio e l Accreditamento ai sensi del decreto 1254/2010; l approvazione da parte del CDA di Risorsa Sociale delle Linee guida relative alla gestione delle pratiche amministrative connesse alla verifica degli standard minimi di esercizio e all accreditamento in data 29/05/2012; L Assemblea dei Sindaci dell Ambito di Treviglio in data 21/05/2014 approva i requisiti per le unità d'offerta sperimentali appartamento in semi-autonomia e appartamento in autonomia. Destinatari L inserimento nell alloggio è previsto principalmente a favore di: genitori soli con bambini, su cui è stato progettato dal Servizio Tutela Minori l avvio di percorsi di autonomia a seguito di dimissioni da comunità educativa/familiare; genitori soli con bambini, con una scarsa autonomia gestionale dovuta a problemi educativi, logistici e organizzativi. Requisiti Possono essere riconosciuti come unità d'offerta sperimentali i servizi con sede presso uno dei Comuni afferenti all Ambito di Treviglio, gestiti da enti pubblici o privati, e in possesso dei seguenti requisiti: Ricettività Apertura annuale Caratteristiche strutturali Fino a 6 posti letto (comprensivi di bambini) 365 giorni per 24 ore Ogni unità abitativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. L alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, camere da massimo 3 letti. Un bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso. Gestione dell emergenza Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali 13

Rapporti con l utenza Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l ammontare della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi. Rapporti con invianti Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli enti invianti. Progetto educativo individualizzato Collaborazione alla stesura ed aggiornamento del progetto educativo. Personale 1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze: dell educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno cinque anni. (solo nel caso di appartamenti in semi-autonomia) 1 operatore socio-educativo, anche part time, che segua le attività di tutoring educativo in misura della richiesta definita all'interno del PEI. Formazione del personale Formazione dei volontari Assicurazione per i volontari Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo, di almeno 15 ore. Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del personale volontario ed il livello di partecipazione. Qualora la struttura preveda la presenza di volontari dovrà attivare una polizza assicurativa RCT. Impegni dell Ambito di Treviglio L Ambito Territoriale di Treviglio si impegna a : segnalare le situazioni da inserire nel progetto secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida d Ambito; formulare il progetto di intervento relativo all utente; garantire i collegamenti e le informazioni necessarie per favorire una migliore attuazione degli interventi; garantire la partecipazione ai momenti di verifica periodica concordati garantire la compartecipazione dell utenza per ogni giorno di permanenza degli ospiti nella singola unità abitativa, a parziale copertura delle spese di gestione (utenze, manutenzioni ecc.); 14

Impegni dell ente gestore L'Ente gestore si impegna a: mettere a disposizione una o più unità abitative che rispondano ai requisiti suesposti; attivare percorsi di tutoring educativo dell utenza e di supporto organizzativo e gestionale, attraverso l impiego di figure educative e l utilizzo di propri servizi o strutture; concorrere alla formulazione del progetto di intervento relativo all utente; garantire i collegamenti e le informazioni necessarie per favorire una migliore attuazione degli interventi; garantire la partecipazione ai momenti di verifica periodica concordati. Procedura di riconoscimento La procedura amministrativa è la medesima prevista per la comunicazione preventiva di esercizio, come indicato nelle Linee guida relative alla gestione delle pratiche amministrative connesse alla verifica degli standard minimi di esercizio e all accreditamento. Tempistiche previste per la sperimentazione Si prevede la sperimentazione dal 1 luglio 2014 al 31 marzo 2018, in linea con il nuovo Piano di Zona. Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell adozione dell eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale. 15