Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI GRADO Approvato con deliberazione consiliare n.57 dd. 28.09.2007
ART.1 - COSTITUZIONE E FINALITA E istituita dal Comune di Grado la Consulta giovanile quale organismo permanente sulla condizione giovanile e luogo in cui si concretizzano le politiche giovanili promosse dall Amministrazione Cittadina in collaborazione con tutte le realtà che vogliono prestare attenzione alla crescita e alla maturazione dei giovani in Città. La Consulta inoltre svolge il ruolo di interlocutore principale dell Amministrazione comunale per elaborazione dei progetti ed iniziative a favore dei giovani e della loro partecipazione. ART. 2 FUNZIONI La Consulta giovanile è un organo consultivo dell Amministrazione comunale. Si propone come strumento di conoscenza e di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, come canale di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, collocandosi in posizione intermedia tra singolo e collettività. Si propone come punto di riferimento, di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero. Mediante i momenti di confronto e discussione, la Consulta contribuisce altresì alla definizione delle politiche giovanili a Grado, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio edella Giunta comunale, anche nella fase di definizione del bilancio comunale, per i capitoli riservati alle politiche giovanili. La Consulta: - promuove progetti ed iniziative che coinvolgono i giovani; - promuove dibattiti, ricerche ed incontri; - promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, raccordandosi con il livello nazionale ed internazionale; opera come punto di analisi e raccolta delle istanze delle realtà giovanili; - individua settori di progetto e di intervento da sottoporre all attenzione dell Assessorato alle Politiche giovanili; - può collaborare alla gestione di progetti comunali destinati ai giovani; - si rapporta con l Amministrazione per formulare proposte o attivare incontri e dibattiti sulle tematiche giovanili.
ART. 3 - COMPOSIZIONE La Consulta è nominata dai Consiglio comunale ed è coordinata dall Assessore alle Politiche giovanili. E composta da n. 9 membri di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti nel Comune di Grado nominati dal Consiglio comunale, assicurando la rappresentanza d genere e d età. I nove membri, più tre sostituti, verranno scelti dal Consiglio Comunale da una lista di giovani che si saranno proposti e formalmente impegnati a partecipare alla consulta. La Consulta è presieduta dall Assessore alle Politiche giovanili. E membro di diritto della Consulta l operatore dello Sportello Informagiovani. ART. 4 - ASSEMBLEA La Consulta Giovanile opera attraverso le riunioni assembleari alle quali partecipano con diritto di voto i nove membri eletti dal Consiglio comunale e l Assessore alle Politiche giovanili e, senza diritto di voto l operatore dello Sportello Informagiovani. La Consulta Giovanile può allargare la partecipazione ai propri lavori a: esperti, rappresentanti di enti ed associazioni, consiglieri, Sindaco, assessori, segretario e funzionari comunali i quali partecipano senza diritto di voto. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza de componenti. Le sedute sono pubbliche ma il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione. L assenza a tre sedute consecutive è motivo di decadenza dall incarico e viene deliberato dalla Consulta contestualmente alla surroga con il primo dei sostituta individuati dal Consiglio comunale. Della circostanza verrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. ART. 5 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO Il Presidente della Consulta Giovanile è di diritto l Assessore alle Politiche giovanili, che dura in carica per tutto il suo mandato. Il Vicepresidente ed i Segretario vengono eletti dall Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell incarico possono essere rieletti.
In assenza dei Presidente, nei corso delle riunioni, ne assume le funzioni il VicePresidente. Il Segretario redigerà per ogni incontro un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall Assemblea nella seduta successiva. Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente individuerà il sostituto tra i membri presenti che ne assumerà le funzioni. ART. 6 - CONVOCAZIONE La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su istanza della maggioranza dei componenti l Assemblea. La convocazione dell Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno otto giorni di anticipo dalla data dell Assemblea stessa. La convocazione può essere comunicata a mezzo fax, e-mail, SMS, o via posta ordinaria. E consentita la convocazione in via straordinaria tramite avviso telefonico o SMS con almeno 24 ore di anticipo. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell ordine del giorno della seduta successiva. ART. 7 ORGANIZZAZIONE Le decisioni adottate dalla Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti all assemblea. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le proposte e le osservazioni della Consulta qualora noi sia possibile raggiungere l unanimità dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dai membri della Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all anno (in occasione dell approvazione del bilancio preventivo e consuntivo) e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta. ART. 8 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta e saranno incluse nell ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri
della Consulta e devono essere trasmesse al Consiglio Comunale per l adozione tramite l Assessore alle Politiche giovanili. ART. 9-DURATA La Consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale che l ha eletta e decade con esso. ART. 10 SEDE Per lo svolgimento delle riunioni la Consulta giovanile usufruisce della sede municipale o di altra sede individuata appositamente dal Comune.