REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO MONSERRATO ART. 1 (Costituzione del Gruppo) 1. Il gruppo è costituito dalle consigliere e dai consiglieri eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo del Partito Democratico. 2. L ammissione eventuale di altri Consiglieri al Gruppo è decisa dall Assemblea del gruppo. 3. L adesione al Gruppo comporta la piena accettazione e il rispetto del presente regolamento nell esercizio delle prerogative proprie di ogni Consigliere. 4. E dovere di ogni appartenente al Gruppo partecipare attivamente ai lavori del Consiglio e delle sue Commissioni, partecipare e contribuire alle attività del Gruppo, informare regolarmente della propria attività e di quella del Gruppo il corpo elettorale e gli organi dirigenti del partito che lo ha eletto. ART. 2 (Mandato del Gruppo) 1. Il Gruppo determina autonomamente la sua azione e le sue scelte politiche ed istituzionali, in coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni. ART. 3 (Organi del Gruppo) 1. Sono organi del Gruppo: l Assemblea, il Capo Gruppo e l Ufficio del Capo Gruppo. ART. 4 (L Assemblea) 1. L Assemblea è composta da tutti i Consiglieri aderenti al Gruppo. 2. L Assemblea è convocata dal Capo del gruppo, che la presiede, di norma una volta al mese e, comunque, quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. 3. L Assemblea delibera a maggioranza alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. ART. 5 (Il Capo gruppo) 1. Il Capo gruppo rappresenta il Gruppo nei rapporti con il Partito Democratico, con gli altri partiti e Gruppi consiliari. 2. Il Capo gruppo esercita i compiti e i poteri che gli sono attribuiti dal presente regolamento e, in particolare convoca, presiede e coordina i lavori dell Assemblea. Pagina 1 di 6
ART. 6 (Elezione del Capo gruppo) 1. Il Capo gruppo è eletto dall Assemblea, a voto segreto e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 2. In caso di elezione in corso di mandato, per dimissioni od altre cause, la proposta di convocazione dell Assemblea, per l elezione del nuovo Capo gruppo, deve essere richiesta della maggioranza dei Consiglieri del Gruppo. 3. Durante la discussione è facoltà di ciascun Consigliere del Gruppo avanzare candidature. 4. Nel caso di più candidature si procede alla votazione su di esse; se nessuno dei candidati risulta eletto, raggiungendo la richiesta maggioranza dei voti, si procede ad una seconda votazione. 5. Qualora anche questa non abbia esito positivo, l elezione è rinviata ad una nuova riunione dell Assemblea, da svolgersi non prima di cinque giorni. ART. 7 (Ufficio del Capo del gruppo) 1. L Ufficio del Capo gruppo è composto dal Capo gruppo e dal Vice Capo gruppo che funge da Segretario e amministratore del gruppo. 2. L Ufficio del Capo gruppo coadiuva il Capo gruppo nella direzione del Gruppo ed ha, insieme a lui, il compito e la responsabilità di predisporre ed organizzare l attività del Gruppo, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. In particolare, è compito dell Ufficio del Capo gruppo: a) stabilire l ordine del giorno delle riunioni dell Assemblea del Gruppo; b) decidere l atteggiamento del Gruppo in merito alle questioni all ordine del giorno del Consiglio e dell attività istituzionale del Comune; c) predisporre il piano di lavoro del Gruppo da sottoporre all approvazione dell Assemblea; d) promuovere, istruire ed organizzare, anche in collaborazione con i singoli Consiglieri, specifiche iniziative in attuazione del piano di lavoro e degli indirizzi politici e programmatici stabiliti dall Assemblea; e) provvedere all informazione sull attività e le iniziative del Gruppo; Delle decisioni dell Ufficio del Capo del gruppo, che non siano istruttorie per la riunione dell Assemblea e in particolare di quelle di cui al punto b) del precedente comma, è data tempestiva comunicazione a tutti i Consiglieri del Gruppo. Pagina 2 di 6
ART. 8 (Elezione del Vice Capo gruppo) 1. I membri che insieme al Capo gruppo compongono l Ufficio del Capo del gruppo sono eletti dall Assemblea del Gruppo con votazione segreta e a maggioranza dei voti degli aventi diritto. 2. Il Capo del gruppo avanza all Assemblea la candidatura del Vice Capo gruppo che funge da Segretario e amministratore del gruppo e la mette in discussione. 3. Durante la discussione è facoltà di ciascun Consigliere proporre candidature diverse da quelle del Capo gruppo. 4. L Assemblea procede a votazione per eleggere il Vice Capo che funge da Segretario ed Amministratore del gruppo. 5. Nel caso di più candidature si procede alla votazione su di esse; se nessuno dei candidati risulta eletto, raggiungendo la richiesta maggioranza dei voti, si procede ad una seconda votazione. 6. Se anche a seguito della seconda votazione non si giunge a completare l Ufficio del Capo gruppo, l elezione è rinviata ad una riunione dell Assemblea immediatamente successiva, da svolgersi non prima di cinque giorni. ART. 9 (Il Vice Capo gruppo) 1. Il Vice Capo gruppo sostituisce il Capo gruppo in caso di assenza o impedimento. 2. Il Vice Capo gruppo ha il compito di organizzare la presenza e la partecipazione dei componenti del Gruppo ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. 3. Il Vice Capo gruppo ha la funzione di Segretario e Amministratore del gruppo. 4. Il Vice Capo gruppo predispone e cura l attuazione delle decisioni dell Ufficio del Capo gruppo ed ha, in particolare, il compito di sovrintendere alla attività di informazione, amministrazione e comunicazione del Gruppo. 5. L incarico di Vice Capo gruppo decade con la conclusione o il cessare del mandato del Capo gruppo. Pagina 3 di 6
ART. 10 (Revoca dei mandati) 1. L Assemblea del Gruppo può, con specifica mozione di sfiducia, revocare il mandato al Capo gruppo e Vice Capo gruppo. 2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri del Gruppo e deve essere inoltrata in forma scritta al Capo gruppo e al Vice Capo gruppo. 3. Quando la mozione propone la sfiducia al Capo gruppo, il Vice capo gruppo procede alla convocazione dell Assemblea entro 10 giorni. 4. La mozione è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti degli aventi diritto. ART. 11 (Volontà del Gruppo) 1. Il voto del Gruppo, in sede di Consiglio, sui singoli oggetti all ordine del giorno è deciso dall Assemblea o, ai sensi del punto b), terzo comma del precedente articolo 7, dall Ufficio del Capo gruppo. 2. Tutti i componenti del Gruppo sono tenuti, in sede di Consiglio, a rispettare e ad applicare la decisione di voto assunta, salvi i casi di coscienza preventivamente comunicati e motivati dal singolo Consigliere al Capo gruppo. 3. Ciascun Consigliere ha, tuttavia, la facoltà di esprimere pubblicamente, anche in sede di dibattito consiliare, informando preventivamente il Capo Gruppo, opinioni diverse sia prima che dopo il voto. ART. 12 (Conduzione del Gruppo) 1. Il Capo gruppo, coadiuvato dal Vice Capo gruppo, predispone per la partecipazione del Gruppo ai dibattiti consiliari e alla trattazione degli oggetti all ordine del giorno, attribuendo ai Consiglieri, secondo criteri di competenza, il compito di intervenire per esprimere la posizione del Gruppo. 2. I Consiglieri del Gruppo, oltre a quelli incaricati, che intendono intervenire nella trattazione di uno specifico oggetto, lo fanno informando il Capo gruppo. 3. Il Capo gruppo ha la responsabilità della conduzione del Gruppo durante le sedute consiliari e decide, coadiuvato dal Vice Capo gruppo, l atteggiamento del Gruppo sulle questioni procedurali e anche su quelle di merito che, impreviste, si propongano eventualmente nel corso della seduta. Pagina 4 di 6
ART. 13 (Interrogazioni e Interpellanze) 1. I Consiglieri del Gruppo esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri, anche di altri Gruppi, interrogazioni ed interpellanze, anche senza preventivo concerto con gli organi del Gruppo. ART. 14 (Ordini del Giorno, Mozioni e Risoluzioni) 1. L iniziativa di proporre ordini del giorno, mozioni e risoluzioni al Consiglio Comunale è, di norma, esercitata collegialmente dal Gruppo per decisione dell Ufficio del Capo gruppo, anche su indicazione e sollecitazione dei singoli Consiglieri, che la affida al Capo gruppo o ad uno o più Consiglieri. ART. 15 (Incarichi Istituzionali e di Governo) 1. Le eventuali candidature del Gruppo per Presidenza delle Commissioni consiliari, viene deciso dall Assemblea. 2. I componenti del Gruppo che ricoprono incarichi istituzionali assolvono il loro mandato in un rapporto di consultazione e collaborazione con il Gruppo, nel rispetto dell autonomia, della distinzione dei ruoli e delle competenze istituzionali. ART. 16 (Commissioni Consiliari) 1. I componenti del Gruppo sono tenuti, a norma del regolamento del Consiglio, a far parte di almeno una delle Commissioni consiliari permanenti. 2. La designazione dei rappresentanti del Gruppo in ogni Commissione è decisa dall Assemblea, su proposta dell Ufficio del Capo gruppo tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri. 3. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni costituisce impegno prioritario della attività dei Consiglieri del Gruppo, che concordano preventivamente con il Vice Capo gruppo l eventuale non partecipazione e gli danno tempestiva comunicazione degli eventuali impedimenti. Pagina 5 di 6
ART. 17 (Rapporti fra il Gruppo Consiliare e il Partito Democratico) 1. I rapporti fra il Gruppo e il Partito Democratico si realizzano, principalmente, attraverso la reciproca consultazione, il coordinamento dell attività e la collaborazione, fra gli organi del Gruppo e quelli del Partito, in particolare, con riferimento agli indirizzi politici e programmatici. 2. Su incarico del Partito, il Gruppo può assumere compiti di direzione politica in merito a specifici settori di attività, affidandone la responsabilità a uno o più dei suoi componenti che vi assolvono in stretto rapporto e in esecuzione delle scelte e degli indirizzi politici decisi dal Segretario e dal direttivo del Partito. ART. 18 (Rapporti fra il Gruppo Consiliare e altri Gruppi Consiliari) 1. Il Gruppo su proposta del Capo gruppo può promuovere particolari forme di consultazione, raccordo e coordinamento con altri gruppi consiliari in merito a tutte le tematiche di cui agli articoli 12, 13, 14, 15. 2. Nel caso di proposta di forme stabili di coordinamento come le federazioni tra gruppi o la formazione di inter-gruppi che limitino o vincolino in modo permanente l autonomia del Gruppo, l Assemblea delibera a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti l adesione del Gruppo a tale specifica forma di coordinamento. ART. 19 (Approvazione e Revisione del Regolamento) 1. Il presente regolamento è approvato dall Assemblea del Gruppo. 2. L Assemblea adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti la proposta di regolamento. 3. Per le revisioni ordinarie e straordinarie del regolamento si procede secondo quanto previsto dal precedente comma 2. 4. Il regolamento viene stampato a cura dell Ufficio del Capo gruppo e porta in calce la dizione Approvato dall Assemblea del Gruppo Consiliare Partito Democratico, in data. Approvato in Monserrato il Pagina 6 di 6