C o m u n e d i R o n c h i d e i L e g i o n a r i Provincia di Gorizia SETTORE URBANISTICO O G G E T T O VARIANTE N 20 AL PRGC PROPOSTA DI MODIFICHE ALLE N.T.A. DEL P.R.G.C. CONNESSE ALL APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE COMMERCIALE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE Norme di attuazione Ronchi dei Legionari, gennaio 2011
Con riferimento all analisi ed alle valutazioni riportate nel Capitolo 8 dello Studio di Settore del Commercio, nonché in conformità con le indicazioni di sviluppo previste dal Piano comunale di Settore del Commercio si propone l introduzione delle seguenti modifiche alle N.T.A. del P.R.G.C.: Limitazione all insediamento delle attività del commercio al dettaglio ai soli esercizi di media struttura inferiore M1 con superficie di vendita fino a mq. 400 nelle zone omogenee a prevalente destinazione residenziale di Centro Storico (zone A) ed ai soli esercizi di media struttura superiore M2 con superficie di vendita fino a mq. 1.500 nelle zone omogenee a prevalente destinazione residenziale di completamento e di sviluppo (zone B e C). Art. 10bis, comma 1, II trattino - commerciale al dettaglio per esercizi fino a mq. 400 di vendita salvo esercizi con superfici di - commerciale al dettaglio vendita superiori preesistenti, per i quali vale la superficie di vendita autorizzata alla data di entrata in vigore della presente norma. Art. 11, comma 1, III capoverso Sono comunque ammesse destinazioni d uso compatibili con quelle residenziali quali: artigianale di servizio, commerciale al dettaglio, alberghiera e ricettivo-complementare, direzionale. Per i soli edifici misto-residenziali e/o non residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. sono ammessi gli interventi edilizi previsti nelle singole norme di zona B secondo gli indici ed i parametri ivi indicati. Per tali edifici esistenti, in tutti i casi di interventi soggetti a concessione edilizia, dovranno essere comunque reperiti gli spazi per parcheggi previsti dall art. 16 del D.P.G.R. 0126/Pres. dd. 20/04/1995 per le destinazioni d uso commerciali ed artigianali di servizio, quelli previsti al punto 1. dell art. 19 dello stesso D.P.G.R. nel caso di destinazioni d uso direzionali, nonché spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti nel caso di destinazioni alberghiere e ricettivo-complementari. Commerciali (con superficie di vendita < 1.500 mq. di superficie di vendita) - commerciale al minuto Art. 11bis, lettera D, III trattino Sono comunque ammesse destinazioni d uso compatibili con quelle residenziali quali: artigianale di servizio, commerciale al dettaglio fino ad un massimo di mq 1.500 di superficie di vendita, alberghiera e ricettivo-complementare, direzionale. Per i soli edifici misto-residenziali e/o non residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. sono ammessi gli interventi edilizi previsti nelle singole norme di zona B secondo gli indici ed i parametri ivi indicati. Per tali edifici esistenti, in tutti i casi di interventi soggetti a concessione edilizia, dovranno essere comunque reperiti gli spazi per parcheggi previsti dall art. 16 del D.P.G.R. 0126/Pres. dd. 20/04/1995 per le destinazioni d uso commerciali ed artigianali di servizio, quelli previsti al punto 1. dell art. 19 dello stesso D.P.G.R. nel caso di destinazioni d uso direzionali, nonché spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti nel caso di destinazioni alberghiere e ricettivo-complementari. Commerciali (con superficie di vendita < 1.500 mq. di superficie di vendita) per esercizi fino a mq. 400 di vendita salvo esercizi con superfici di vendita superiori preesistenti, per i quali vale la superficie di vendita autorizzata alla data di entrata in vigore della presente norma. Art. 11bis, lettera O, V trattino - commerciale al minuto per esercizi fino a mq. 400 di vendita salvo esercizi con superfici di vendita superiori preesistenti, per i quali vale la superficie di vendita autorizzata alla data di entrata in vigore della presente norma. 1
Modificazione del peso della volumetria ammissibile per la destinazione d uso commerciale al dettaglio nelle zone urbanistiche omogenee di tipo C. Art. 11, comma 1, ultimo capoverso In ciascuna zona residenziale C le destinazioni d uso non residenziali possono interessare edifici e locali per un volume non superiore al 20% del volume totale. In ciascuna zona residenziale C le destinazioni d uso non residenziali possono interessare edifici e locali per un volume non superiore al 20% del volume totale. diverse da quelle residenziali non possono interessare edifici e locali per un volume superiore al 50% del totale realizzabile e quelle destinate al commercio al dettaglio non possono eccedere il 30% della volumetria complessiva realizzabile, fermo restando il limite complessivo del 50% per le destinazioni d uso diverse da quella residenziale, con la possibilità di insediamento massimo di superfici di vendita al dettaglio per complessivi mq. 1.500 all interno di ciascun ambito. 2
Possibilità di insediamento di esercizi commerciali al minuto nelle zone omogenee di tipo produttivo di interesse comunale (zona D3), secondo quanto previsto dall articolo 16, comma 5 della L.R. 29/2005, alla vendita dei soli generi non alimentari a basso impatto, con limitazione della superficie massima di vendita a mq. 400. Art. 16, comma 2, I trattino - artigianali, industriali, commerciali, limitatamente alla commercializzazione dei prodotti di tali attività, e, preferibilmente, per attività complementari all attività aeronautica artigianali, industriali, commerciali limitatamente alla commercializzazione dei prodotti di tali attività, e, preferibilmente, per attività complementari all attività aeronautica con possibilità di commercializzazione dei generi non alimentari a basso impatto di cui all articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 su superfici di vendita non superiori a mq. 400 e superfici utili non superiori al 20% della superficie utile complessiva 3
Limitazione delle possibilità di sviluppo delle attività commerciali al dettaglio alle sole medie strutture inferiori M1 fino a mq. 400 di vendita nelle zone urbanistiche omogenee di tipo D3-H3. Art. 16bis, comma 1, IV trattino - commerciali al minuto per un estensione complessiva in tutta l area individuata in zonizzazione non superiore a 2.500 mq. di superficie di vendita o comunque esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. - commerciali al minuto per un estensione complessiva in tutta l area individuata in zonizzazione non superiore a 2.500 mq. di superficie di vendita o comunque esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. commerciali al minuto per la commercializzazione dei generi non alimentari a basso impatto di cui all articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 su superfici di vendita non superiori a mq. 400 per ciascun ambito di insediamento autonomo, indipendente e privo di qualsiasi collegamento fisico o funzionale con altri ambiti all interno dei quali siano insediate attività del commercio al minuto. 4
Limitazione delle possibilità di sviluppo delle attività commerciali al dettaglio a mq. 15.000 di superficie coperta complessiva nella zona omogenea H2 e a mq. 5.000 di superficie coperta complessiva nella zona omogenea H3 Art. 21, comma 2, I trattino - commerciale al dettaglio fino a mq. 5.000 di superficie coperta complessiva nelle zone omogenee di tipo H2 e H3 - commerciale al dettaglio fino a mq. 15.000 - commerciale al dettaglio di superficie coperta complessiva nelle zone omogenee di tipo H2 individuate dalla cartografia allegata al Piano di Settore per l individuazione delle Grandi Strutture di Vendita. 5
Ampliamento della superficie massima di vendita insediabile nell ambito della zona omogenea HC via Micca Ovest Art. 21.1, comma 1 Caratteristiche 1. Caratteristiche La zona HC di via Pietro Micca ovest è destinata ad esercizi commerciali di grande distribuzione con superficie massima complessiva di vendita di 8.000 mq., depositi commerciali al dettaglio e locali destinati ad uffici per le singole ditte insediate e la residenza del proprietario o dell addetto alla custodia. 1. Caratteristiche La zona HC di via Pietro Micca ovest è destinata ad esercizi commerciali di grande distribuzione con superficie massima complessiva di vendita di 8.000 12.000 mq., depositi commerciali al dettaglio e locali destinati ad uffici per le singole ditte insediate e la residenza del proprietario o dell addetto alla custodia. 6
Adeguamento al DPR 069/2007 degli standard parcheggio nelle zone omogenee B, C, D3, D3-H3, H2, H3, Hc. Art. 11, comma 1, IV capoverso Per tali edifici esistenti, in tutti i casi di interventi soggetti a concessione edilizia, dovranno essere comunque reperiti gli spazi per parcheggi previsti dall art. 16 del D.P.G.R. 0126/Pres. dd. 20/04/1995 per le destinazioni d uso commerciali ed artigianali di servizio, quelli previsti al punto 1. dell art. 19 dello stesso D.P.G.R. nel caso di destinazioni d uso direzionali, nonché spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti nel caso di destinazioni alberghiere e ricettivocomplementari. superficie a parcheggio min misurata al netto delle aree di manovra: 10% superficie lotto f) nella zona devono essere previsti parcheggi di relazione (escluse le sedi viarie), nella misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici; l area dei parcheggi di relazione deve essere conteggiata al netto degli spazi di manovra. 5. Per quanto riguarda i parcheggi stanziali e di relazione valgono le norme di cui agli artt. 17, 18 del D.P.G.R. del 20/04/1995 n 0126/Pres 7. Nelle zone H2 ed H3 nel caso di edifici di nuova realizzazione e di interventi soggetti al rilascio della concessione edilizia per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita, dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell esercizio stesso. Art. 16, comma 5, lettera a), III capoverso Art. 16, comma 6, lettera f), I capoverso Art. 16bis, comma 5 Art. 21, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 Per tali edifici esistenti, in tutti i casi di interventi soggetti a concessione edilizia, dovranno essere comunque reperiti gli spazi per parcheggi previsti dall art. 16 del D.P.G.R. 0126/Pres. dd. 20/04/1995 dall articolo 21 del D.P.R. 069/Pres. del 23 marzo 2007 per le destinazioni d uso commerciali ed artigianali di servizio, quelli previsti al punto 1. dell art. 19 dello stesso D.P.G.R. del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995 nel caso di destinazioni d uso direzionali, nonché spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti nel caso di destinazioni alberghiere e ricettivo-complementari. superficie a parcheggio min misurata al netto delle aree di manovra: 10% superficie lotto Nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di nuova realizzazione gli interventi devono prevedere per i parcheggi stanziali (PS) e di relazione (PR), ai sensi del combinato disposto di cui all articolo 21 del D.P.R. 069/2007 ed all articolo 18, comma 6 della L.R. 29/2005, aree aggiuntive nella misura del 30% della superficie di vendita f) nella zona devono essere previsti parcheggi di relazione (escluse le sedi viarie), nella misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici; l area dei parcheggi di relazione deve essere conteggiata al netto degli spazi di manovra. Nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di nuova realizzazione gli interventi devono prevedere per i parcheggi stanziali (PS) e di relazione (PR), ai sensi del combinato disposto di cui all articolo 21 del D.P.R. 069/2007 ed all articolo 18, comma 6 della L.R. 29/2005, aree aggiuntive nella misura del 30% della superficie di vendita 5. Per quanto riguarda i parcheggi stanziali e di relazione valgono le norme di cui agli artt. 17, 18 del D.P.G.R. del 20/04/1995 n 0126/Pres. all articolo 21 del D.P.R. 069/2007 ed all articolo 18, comma 6 della L.R. 29/2005 7. Nelle zone H2 ed H3 nel caso di edifici di nuova realizzazione e di interventi soggetti al rilascio della concessione edilizia per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita, dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell esercizio 7
8. Nel caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio di grande distribuzione, le aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione devono essere reperite: 1)in misura non inferiore a quella definita dalla tabella n 3 parte A del D.P.G.R. n 0126/Pres., in caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio superiori a 400 mq. di superficie di vendita che non abbiano le caratteristiche per cui devono essere inseriti all interno della specifica zona omogenea Hc; 2) in misura non inferiore a quella definita dalla tabella n 3 parte B del D.P.G.R. sopracitato, in caso di previsione di centri commerciali ad dettaglio o di esercizi commerciali superiori a 400 mq. di superficie di vendita e con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq., che devono essere inseriti all interno della specifica zona omogenea Hc prevista dalla legge regionale n 41 del 1990. Qualora una zona a destinazione commerciale o una zona omogenea Hc, vengano localizzate all interno di un contesto urbano con le caratteristiche della zona omogenea A (centro storico), i parcheggi come quantificati dal presente articolo, possono essere localizzati, in caso di accertata impossibilità di diversa soluzione, entro una distanza di 200 mq. di percorso, ferma restando la localizzazione dei parcheggi, per eventuali esercizi despecializzati alimentari superiori a 400 mq. di superficie di vendita e per gli ipermercati, che devono comunque trovarsi all interno della zona commerciale individuata. 9. In presenza di piani per il traffico di cui alla legge regionale n 41/1986 o di programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge n 122/1989, la distanza entro cui possono essere localizzati i parcheggi di cui al precedente paragrafo 8. è definita in 500 m. di percorso e può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzata e/o normativa comunale. 10. I parcheggi di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la cui superficie deve essere conteggiata al netto delle aree di manovra, ed i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone a destinazione commerciale, di norma devono essere alberati; i lotti devono essere altresì circondati da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione al rilascio dell autorizzazione per la nuova localizzazione o trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio o per l ampliamento degli esercizi commerciali. 12. Nel caso di edifici destinati al commercio all ingrosso e depositi, lo spazio da destinare a parcheggio stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% della superficie utile dell edificio. stesso. 8. Nel caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio di grande distribuzione, le aree da riservare a parcheggio stanziale e di relazione devono essere reperite: 1)in misura non inferiore a quella definita dalla tabella n 3 parte A del D.P.G.R. n 0126/Pres., in caso di previsione di esercizi commerciali al dettaglio superiori a 400 mq. di superficie di vendita che non abbiano le caratteristiche per cui devono essere inseriti all interno della specifica zona omogenea Hc; 2) in misura non inferiore a quella definita dalla tabella n 3 parte B del D.P.G.R. sopracitato, in caso di previsione di centri commerciali ad dettaglio o di esercizi commerciali superiori a 400 mq. di superficie di vendita e con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq., che devono essere inseriti all interno della specifica zona omogenea Hc prevista dalla legge regionale n 41 del 1990. Qualora una zona a destinazione commerciale o una zona omogenea Hc, vengano localizzate all interno di un contesto urbano con le caratteristiche della zona omogenea A (centro storico), i parcheggi come quantificati dal presente articolo, possono essere localizzati, in caso di accertata impossibilità di diversa soluzione, entro una distanza di 200 mq. di percorso, ferma restando la localizzazione dei parcheggi, per eventuali esercizi despecializzati alimentari superiori a 400 mq. di superficie di vendita e per gli ipermercati, che devono comunque trovarsi all interno della zona commerciale individuata. 9. In presenza di piani per il traffico di cui alla legge regionale n 41/1986 o di programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge n 122/1989, la distanza entro cui possono essere localizzati i parcheggi di cui al precedente paragrafo 8. è definita in 500 m. di percorso e può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzata e/o normativa comunale. 10. I parcheggi di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la cui superficie deve essere conteggiata al netto delle aree di manovra, ed i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone a destinazione commerciale, di norma devono essere alberati; i lotti devono essere altresì circondati da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione al rilascio dell autorizzazione per la nuova localizzazione o trasferimento di esercizi commerciali al dettaglio o per l ampliamento degli esercizi commerciali. 12. Nel caso di edifici destinati al commercio all ingrosso e depositi, lo spazio da destinare a parcheggio stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% della superficie utile dell edificio. 7. Nelle zone H2 e H3 la dotazione di aree 8
da riservare a parcheggio deve avere la seguente dimensione minima: a) per esercizi inferiori a metri quadrati 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita; b) per esercizi singoli compresi tra metri quadrati 400 e metri quadrati 1.500 di superficie di vendita: 150% della superficie di vendita; c) per esercizi singoli, centri e complessi commerciali con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500: 200% della superficie di vendita; 8. La dotazione di parcheggi per i servizi all utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100% della superficie utile di detti servizi. 9. per le strutture commerciali al minuto con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, in aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti precedenti, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti. 10. Le aree di parcheggio di cui ai commi precedenti sono localizzate nelle stesse zone omogenee in cui è ubicata l attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso non inferiore a 500 metri. 11. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al precedente comma 7 sono ridotti del 70 per cento, fermo restando l obbligo di ripristinarne l osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico. 12. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di edifici preesistenti e già con destinazione d uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d uso commerciale può anche essere successiva a tale data. 13. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all ingrosso, le percentuali di cui al precedente comma 7 sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio 9
b) La dotazione di aree destinate a parcheggio di servizio all insediamento commerciale sono prescritte nella misura del 250% della superficie di vendita, ai sensi del DPGR n.0126/pres. del 20/04/1995 e alla superficie utile all ingrosso. Art. 21.1, comma 4, lettera b) b) La dotazione di aree destinate a parcheggio di servizio all insediamento commerciale sono prescritte nella misura del 250% 200% della superficie di vendita, ai sensi del DPGR n.0126/pres. del 20/04/1995 D.P.R. n. 069/Pres. del 23 marzo 2007 b1) La dotazione di parcheggi per i servizi all utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100% della superficie utile di detti servizi; b2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti precedenti, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti; b3) tutte le aree di parcheggio di cui ai punti precedenti vanno localizzate nelle stesse zone omogenee in cui è ubicata l attività commerciale; b4) per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al precedente punto b) sono ridotti del 70 per cento, fermo restando l obbligo di ripristinarne l osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico. 10
Introduzione della possibilità nelle zone urbanistiche omogenee a prevalente destinazione commerciale (zone H2, H3 e Hc) di utilizzo dei piani sotto il livello campagna per usi diversi da quello abitativo. Le aree individuate nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G.C. come aree in cui possono verificarsi distacchi di singoli massi e blocchi, come aree di discarica nonché come aree esondabili sono inedificabili. In tali aree sono comunque ammessi gli interventi edilizi soggetti a denuncia e/o ad autorizzazione. Nelle aree calcaree individuate come tali nelle planimetrie di zonizzazione del piano si dovrà verificare la presenza di cavità nel sottosuolo, preliminarmente ad interventi edificatori. In tutte le zone del P.R.G.C. la realizzazione di abitazioni, uffici, negozi e locali per l artigianato di servizio, non può avvenire in corpi edilizi o parti di corpi edilizi posti sotto il livello stradale o sotto il livello originario di campagna. Art. 28bis Le aree individuate nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G.C. come aree in cui possono verificarsi distacchi di singoli massi e blocchi, come aree di discarica nonché come aree esondabili sono inedificabili. In tali aree sono comunque ammessi gli interventi edilizi soggetti a denuncia e/o ad autorizzazione. Nelle aree calcaree individuate come tali nelle planimetrie di zonizzazione del piano si dovrà verificare la presenza di cavità nel sottosuolo, preliminarmente ad interventi edificatori. In tutte le zone Nelle zone A-B-C-D-E-F-I-M del P.R.G.C. la realizzazione di abitazioni, uffici, negozi e locali per l artigianato di servizio, non può avvenire in corpi edilizi o parti di corpi edilizi posti sotto il livello stradale o sotto il livello originario di campagna. Nelle zone commerciali H2-H3-HC la realizzazione di abitazioni non può avvenire in corpi edilizi o parti di corpi edilizi posti sotto il livello stradale o sotto il livello originario di campagna. In dette zone commerciali sotto il livello stradale e/o di campagna sono ammesse destinazioni diverse da quella abitativa in strutture realizzate nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie, geologiche e previa impermealizzazione rigorosa dei locali, ivi comprese eventuali rampe, scale, scivoli, pozzetti, caditoie e quant altro realizzato sotto il livello del piano campagna originario o, nel caso di innalzamento dello stesso piano, di quella da realizzare o realizzato. 11