L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

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L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l applicazione dell aliquota IRAP di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). (1)(*) (1) Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (*) Le modifiche apportate dal DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. si applicano a decorrere dal periodo d imposta in corso all 1 gennaio 2008. Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità relativi all applicazione (1) dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in attuazione dell articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche. (1) Così corretto nel B.U.R. 31/1/2007, n. 5. Art. 2 (Soggetti passivi destinatari dell aliquota IRAP di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006) (1) 1. Fatte salve le disposizioni di cui all articolo 16, comma 2, ed all articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le disposizioni di cui all articolo 2, comma 4, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche, l aliquota dell IRAP è determinata nella misura stabilita dall articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 con riferimento al (2) valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d imposta, presentino su base nazionale i requisiti previsti dall articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006, e successive modifiche, di seguito specificati: a) incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente; b) incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell articolo 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

(1) Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (2) Parole sostituite da art. 2, c. 2, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). Art. 3 (Definizione del valore della produzione netta di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche) 1. Per valore della produzione netta si intende la base imponibile dell IRAP, così come determinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 446/1997: a) articolo 5 relativo alle società di capitali e degli enti commerciali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi; (1) a bis) articolo 5 bis relativo alle società di persone e alle imprese individuali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi; (2) b) articolo 6 relativo alle banche e agli altri enti e società finanziarie; c) articolo 7 relativo alle imprese di assicurazione; d) articolo 10 relativo agli enti privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e agli enti commerciali e non commerciali non residenti nel territorio dello Stato; e) articolo 10 bis, comma 2, relativo alle amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciale e che hanno optato per il sistema di determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 5; f) articolo 11, commi da 1 a 1 bis (3), concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta; g) articolo 12 relativo alla determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti; h) articolo 13 relativo ai gruppi economici di interesse europeo (G.E.I.E.) residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni di gruppi non residenti; i) articolo 17, commi 2 e 4, relativo ai soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, a quelle a proprietà divisa. 2. (ABROGATO) (4) 3. Il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato al lordo dei (5) seguenti componenti: a) deduzione dalla base imponibile IRAP riferita proporzionalmente al valore della produzione di cui all articolo 11, comma 4 bis, del decreto legislativo 446/1997; b) deduzione per lavoro dipendente di cui all articolo 11, comma 4 bis 1, del decreto legislativo 446/1997; c) deduzione per incremento occupazionale di cui all articolo 11, commi 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies (6) del decreto legislativo 446/1997; d) deduzione per ricercatori di cui all articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione

dell andamento dei conti pubblici) convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 4. Per i soggetti passivi IRAP che esercitano la propria attività anche nel territorio di altre regioni, l incremento richiesto nell articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006, e successive modifiche, è commisurato al valore della produzione netta realizzato nell intero territorio dello Stato. (1) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (2) Lettera aggiunta da art. 3, c. 2, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (3) Parole sostituite da art. 3, c. 3, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (4) Comma abrogato da art. 3, c. 4, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (5) Parole sostituire da art 3, c. 5, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (6) Parole sostituite dall art. 1, DPReg. 18/12/2007, n. 0414/Pres. (B.U.R. 27/12/2007, n. 52). La presente sostituzione si applica, ai sensi dell art. 3 del DPReg. medesimo, a decorrere dal periodo d imposta in corso all 1 gennaio 2007. Art. 4 (Definizione degli ammortamenti e dei contributi pubblici di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche) 1. Per ammortamenti rilevanti ai fini IRAP si intende le quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. 2. Per contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP si intende i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici che concorrono a formare la base imponibile IRAP (1). (1) Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). Art. 5 (Definizione dei costi relativi al personale di cui all articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche) 1. Per costi relativi al personale classificabili nell articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile si intende i costi per il personale dipendente non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP (1). 2. (ABROGATO). (2) 3. Per oneri deducibili ai fini IRAP si intende gli oneri relativi al personale deducibili ai sensi dell articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 446/1997. 4. Per i soggetti passivi (3) che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, la determinazione del parametro di cui al comma 1 è effettuata con riferimento all ammontare delle retribuzioni

spettanti al personale dipendente che concorre alla formazione della predetta base imponibile. (1) Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (2) Comma abrogato da art. 5, c. 2, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (3) Parole soppresse da art. 5, c. 3, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). Art. 6 (Meccanismo di determinazione dei parametri di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale (1) 2/2006 e successive modifiche) 1. L applicazione dell aliquota di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 compete ai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d imposta, realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006. (2) 2. La condizione di cui alla lettera a) dell articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d imposta il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia minore o uguale a zero la condizione è realizzata purché il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo. 3. La condizione di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d'imposta l ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia uguale a zero la condizione è realizzata purché l ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo. 3 bis. Il confronto di cui ai commi 2 e 3 è effettuato tra valori omogenei. (3) 4. L incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al 5 per cento, risulta dall applicazione della seguente formula: (T - TM) x 100-5 TM dove T rappresenta:

a) il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d imposta; b) l ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d imposta; dove TM rappresenta: a) il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media è utilizzata la media aritmetica. (1) Così corretto nel B.U.R. 31/1/2007, n. 5. (2) Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (3) Comma aggiunto dall art. 2, DPReg. 18/12/2007, n. 0414/Pres. (B.U.R. 27/12/2007, n. 52). Il presente comma si applica, ai sensi dell art. 3 del DPReg. medesimo, a decorrere dal periodo d imposta in corso all 1 gennaio 2007. Art. 7 (Modalità di applicazione dell aliquota di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche) 1. I soggetti passivi in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche, applicano l aliquota nella misura ivi prevista (1) sulla base imponibile IRAP realizzata nel territorio regionale, in sede di determinazione dell imposta dovuta. 2. Possono applicare l aliquota IRAP di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 (2) solamente i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi di imposta. (1) Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). (2) Parole sostituite da art. 7, c. 2, DPReg. 15/12/2008, n. 0339/Pres. (B.U.R. 24/12/2008, n. 52). Art. 8 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d imposta coincidente con l anno solare, applicano l aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell imposta dovuta per il periodo d imposta 2006, assumendo i periodi di imposta 2005, 2004, 2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche. 2. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, chiuso successivamente al 1 gennaio 2006, applicano l aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell imposta dovuta per il periodo d imposta 2005/2006, assumendo i periodi di imposta 2004/2005,

2003/2004, 2002/2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche.