Copertura completa (Fino a 31 giorni)



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Informazioni e descrizione della prestazione sulla Sua assicurazione di viaggio Si applica esclusivamente a prestazioni prenotate tramite RSD Italia SRL. Stipulabile immediatamente alla prenotazione. In caso di stipula dell assicurazione in un secondo momento, la copertura assicurativa ha validità solo per eventi che occorrono a partire dal 10 giorno dalla stipula dell assicurazione (termine costitutivo di sinistro). Copertura completa (Fino a 31 giorni) ASSICURAZIONE SANITARIA IN VIAGGIO Rimborso spese per: Trattamento sanitario ambulatoriale e ospedaliero presso il medico Farmaci e fasciature prescritti da un medico e ausili necessari a causa dell incidente Trasporto del malato al più vicino ospedale idoneo per essere sottoposto ad un trattamento e ritorno presso il luogo di alloggiamento Qualora una malattia o un infortunio richieda ulteriori cure mediche dopo il rientro in Italia, noi ci faremmo carico delle rispettive spese per la durata e l ammontare indicati nella descrizione delle tariffe Nessuna franchigia ASSICURAZIONE BAGAGLI Somma assicurata: importo massimo per oggetto 350, EUR, per un totale massimo pari a 1.000, EUR per persona Copertura assicurativa per distruzione, danneggiamento e perdita in caso di atti passibili di pena compiuti da terzi incidenti stradali del mezzo di trasporto rimborso degli acquisti effettuati in caso di inosservanze del termine di consegna da parte di aziende di mezzi di trasporto fino a 350, EUR Nessuna franchigia POLIZZA ASSISTENZA VIAGGI per persone Assistenza in caso di emergenze affrontate in viaggio dalla persona assicurata, ad es. organizzazione e assunzione dell onere delle spese per la visita al malato da parte di un congiunto in caso di una ospedalizzazione di durata superiore a 5 giorni Assistenza immediata 24 ore su 24: Servizio di chiamata di emergenza in viaggio attivo in tutto il mondo Tel: prefisso per la Germania + 49 (0) 221 8277 9898 (in lingua inglese a pagamento) ASSICURAZIONE GARANZIA IN VACANZA in caso di interruzione o sospensione di un viaggio Organizzazione del viaggio di ritorno e rimborso delle spese per i costi supplementari di ritorno provatamente sostenuti in caso d interruzione anticipata del viaggio o di rientro tardivo dal viaggio. Rimborso del prestazioni di viaggio (assicurate) non godute in caso di interruzione anticipata del viaggio La quota parte a carico dell assicurato equivale al 20 % del danno indennizzabile Non sussistono prestazioni per spese di ritorno qualora l assicurato organizzi il viaggio di ritorno direttamente da sé. ASSICURAZIONE SPESE DI RECESSO DALI CONTRATTO DI VIAGGIO Per la descrizione della prestazione vedi Assicurazione Annullamento viaggi sotto. La quota parte a carico dell assicurato equivale al 20 % del danno indennizzabile PREMIO valore del viaggio fino a singolo codice 300, 36, 25914 600, 46, 25915 900, 56, 25916 1200, 69, 25917 1600, 79, 25918 2000, 89, 25919 2500, 109, 25920 3000, 129, 25921 da 3001, 189, 25922 Assicurazione spese di recesso del contratto di viaggio ASSICURAZIONE SPESE DI RECESSO DALI CONTRATTO DI VIAGGIO Se, per un motivo assicurato, si recede dalla prenotazione di un viaggio oppure si comincia un viaggio in ritardo, vengono rimborsate le spese di annullamento dovute dal contratto. Esempi di motivi assicurati: Incidente Grave malattia inaspettata Decesso Perdita del posto di lavoro Assunzione di un rapporto di lavoro, cambio di lavoro La quota parte a carico dell assicurato equivale al 20 % del danno indennizzabile Copertura assicurativa estesa La copertura assicurativa è valida anche se l autorità di competenza del Suo Paese di destinazione (ambasciata/consolato) ha rifiutato l emissione di un visto. Condizione necessaria a tal riguardo è che la richiesta del visto sia stata condotta da un agenzia specializzata. PREMIO valore del viaggio fino a singolo codice 300, 21, 25905 600, 27, 25906 900, 33, 25907 1200, 42, 25908 1600, 46, 25909 2000, 55, 25910 2500, 75, 25911 3000, 89, 25912 da 3001, 3,4 % 25913 Gli importi dei premi sono riportati nella Sua conferma di viaggio. Attestato di assicurazione Ag. nr. 3678653 Ass. nr. 96003433 Egregio cliente, all atto della Sua prenotazione di viaggio Lei ha fatto richiesta di un assicurazione di viaggio. Con il presente attestato Le diamo conferma della copertura assicurativa scelta. Le condizioni valide per la copertura assicurativa VB-RKS 2014 (T-I) secondo la tariffa TB-RSD-I1501 sono riportate nelle pagine seguenti. RSD Italia SRL e HanseMerkur le augurano una piacevole vacanza! Ehses Dr. Gent HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg/Germania Registro commerciale: Hamburg B 19768, USt-IdNr.: DE 175218900 Consiglio di Amministrazione (Presidente): Eberhard Sautter (Vors.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Raik Mildner Consiglio di Vigilanza (Presidente): Dr. Michael Ollmann (Vors.) RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 1 05.06.15 14:47

Amministrazione centrale: Siegfried-Wedells-Platz 1 D-20354 Amburgo, Germania Descrizione delle tariffe COPERTURA ASSICURATIVA VIAGGI per vacanze a breve termine in base alla tariffa TB-RSD-I1501 I. Avvertenze importanti 1. Termine per la stipula, inizio e durata della copertura assicurativa a) Ogni contratto d assicurazione che comprende la Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio deve essere stipulato all atto della prenotazione del viaggio. Qualora la stipula avvenga successivamente la copertura assicurativa della garanzia Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio sussiste solo per eventi che si verificano a partire dal 10 giorno dalla stipula dell assicurazione ( periodo di carenza ), a condizione che il premio sia stato pagato. Per le altre tipologie di assicurazione il contratto deve essere stipulato prima dell inizio del viaggio. b) Se il termine per la stipula viene rispettato, la copertura assicurativa della Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio inizia all atto del pagamento puntuale del premio. In caso di stipula successiva la copertura assicurativa inizia all atto del pagamento del premio ma comunque non prima dell 11 giorno successivo alla stipula dell assicurazione. Per le altre tipologie di assicurazioni la copertura assicurativa inizia dopo il pagamento puntuale del premio e comunque non prima dell inizio del viaggio assicurato. Per quanto concerne la Assicurazione sanitaria per viaggi all estero, il viaggio si intende iniziato con il passaggio della frontiera; per le altre assicurazioni quando ci si avvale, completamente o parzialmente, della prima prestazione connessa al viaggio. La copertura assicurativa cessa al termine della durata pattuita e comunque entro e non oltre la fine del viaggio assicurato e, per ciò che concerne la Assicurazione sanitaria per viaggi all estero, al momento del passaggio della frontiera verso l Italia provenendo dall estero. La durata massima della copertura assicurativa per ogni soggiorno in Italia o all estero è di massimo 60 giorni. La copertura assicurativa si prolunga oltre il termine concordato solo se la originaria programmata conclusione del viaggio viene ritardata per motivi non riconducibili alla persona assicurata. 2. Persone assicurate Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza d assicurazione o nell attestazione del tour operator oppure la cerchia di persone stabilite nella polizza d assicurazione. La Assicurazione sanitaria per viaggi all estero è valida solo per le persone che risiedono stabilmente in Italia. Se viene stipulata un assicurazione famigliare, tra le persone assicurate si annoverano tutte le persone che partecipano al viaggio e risiedono anagraficamente nella stessa abitazione nonché i relativi figli minori che partecipano al viaggio e non risiedono nella stessa casa. 3. Persone collegate (vale per la Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio e la Assicurazione garanzia in vacanza ) Ai sensi del punto numero 2.1, Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio, e punto numero 2.1, Assicurazione Garanzia in vacanza, della parte speciale (B) delle condizioni di assicurazione VB-RKS 2014 (T-I) per persone collegate si intendono: le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato insieme un viaggio; i parenti di una persona assicurata; tra questi si annoverano: il coniuge o il compagno all interno di una comunità di vita paragonabile al matrimonio, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipoti, i suoceri, nonché tutte le altre persone che risiedono anagraficamente nella abitazione dell assicurato, nella misura in cui ciò sia regolarmente certificato; il contitolare dell azienda o dello studio legale; le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi di assistenza di una persona assicurata i quali non partecipano al viaggio; zia, zio, nipoti, se si è verificato l evento assicurato decesso ; una persona vicina da indicare al momento della prenotazione del viaggio; gli accompagnatori di viaggi di gruppo se la copertura assicurativa è stata concordata separatamente. All eventuale verificarsi dell evento assicurato per un accompagnatore assicurato a parte, la Società rimborsa le spese di annullamento per tutte le persone assicurate coinvolte in un annullamento del viaggio di gruppo. Se più di 4 persone (per prodotti famigliari: 7 persone) hanno prenotato e assicurato un viaggio insieme, come persone collegate si intendono solo i parenti della persona assicurata e i relativi addetti all assistenza, non anche tutte le altre persone assicurate. 4. Pagamento dei premi a) L ammontare del premio può essere accertato, consultando il relativo prospetto. Il premio è esigibile immediatamente alla stipula del contratto, indipendentemente dall esistenza o meno di un diritto di revoca. b) Se il premio non viene pagato, la Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto fino all avvenuto pagamento del premio a meno che il contraente fornisca la prova che il mancato pagamento dipende da motivi non imputabili a lui. c) Se si pattuisce la riscossione del premio tramite conto corrente, il pagamento viene considerato puntuale se nel giorno dell addebito è possibile riscuotere il premio e il contraente non si oppone alla sua legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio per una causa non imputabile al contraente, il pagamento viene comunque considerato puntuale qualora sia effettuato immediatamente dopo un sollecito scritto di pagamento della Società. II. Descrizione del prodotto Le assicurazioni indicate di seguito valgono solo se sono ricomprese nell estensione dell assicurazione scelta. La descrizione precisa delle prestazioni e degli eventi assicurati è consultabile ai relativi numeri indicati nelle Condizioni di assicurazione VB-RKS 2014 (T-I). Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio La copertura assicurativa vale in tutto il mondo Somma assicurata L ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore, l importo dell indennizzo si riduce all importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del premio. Prestazioni assicurate 1.1 Spese di annullamento in caso di mancata partenza 1.2 Spese per cambio di prenotazione fino a 42 giorni prima dell inizio del viaggio, massimo 30 EURO per persona/immobile Eventi assicurati 2.1.1 Grave malattia inaspettata 2.1.2 Decesso, incidente grave 2.2.1 Cambiamento del periodo della vacanza 2.2.2 Perdita del posto di lavoro 2.2.3 Avvio di un rapporto di lavoro 2.2.4 Cambiamento del posto di lavoro 2.2.5 Spostamento di esami scolastici o esami di ammissione 2.2.6 Spostamento della data di un bando di concorso pubblico 2.2.7 Spostamento della data di un matrimonio 2.2.8 Avvio di un procedimento giudiziario 2.2.9 Danno consistente alla proprietà della persona assicurata 2.2.10 Furto di documenti 2.2.11 Ritardi La quota parte a carico dell assicurato equivale al 20 % del danno indennizzabile Copertura assicurativa estesa La copertura assicurativa secondo i paragrafi 1.1 e 1.2 è valida anche se l autorità di competenza del Suo Paese di destinazione (ambasciata/ consolato) ha rifiutato l emissione di un visto. Condizione necessaria a tal riguardo è che la richiesta del visto sia stata condotta da un agenzia specializzata. Assicurazione garanzia in vacanza La copertura assicurativa vale in tutto il mondo Somma assicurata L ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore l importo dell indennizzo si riduce all importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del premio. Prestazioni assicurate 1.1 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato 1.2 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno posticipato 1.3 Prestazioni non godute correlate al viaggio Eventi assicurati 2.1.1 Grave malattia inaspettata 2.1.2 Decesso, incidente grave 2.2.1 Danno consistente alla proprietà della persona assicurata 2.2.2 Mancata coincidenza con un mezzo di trasporto La quota parte a carico dell assicurato equivale al 20 % del danno indennizzabile. Non è prevista alcuna prestazione ai sensi dei punti numero 1.1 + 1.2 se l assicurato ha organizzato autonomamente il viaggio di ritorno. Assicurazione bagagli La copertura assicurativa vale in tutto il mondo Eventi assicurati e somme assicurate Per ogni evento dannoso assicurato la Società riconosce una somma massima per persona pari a: 2.1 Reati da parte di terzi 1.000, EUR 2.2 Danni in seguito ad incidenti stradali del mezzo di trasporto L importo massimo per ogni oggetto è pari a 350, EUR 2.3 Superamento dei tempi di riconsegna di oltre 12 ore da parte di un azienda di mezzi di trasporto 350, EUR Per film, supporti dati, audio e immagini si rimborsa il valore del materiale. Per carte d identità, passaporti, documenti auto e altri documenti di identità si rimborsano le tasse ufficiali. Beni non assicurati Il bagaglio è assicurato. Per bagagli si intendono beni di uso personale che si portano in viaggio, nonché regali e souvenir acquistati durante il viaggio. Gli oggetti che normalmente vengono trasportati per scopi professionali o che vengono acquistati durante il viaggio per i medesimi scopi non sono assicurati. L attrezzatura sportiva con relativi accessori (ma non motori) è assicurata solo quando non è in uso conformemente alla sua destinazione d uso. Beni non assicurati Non sono assicurati oggetti di valore come pellicce, gioielli, oggetti di metallo prezioso, macchine fotografiche e telecamere con relativi accessori. Non sono assicurati nemmeno telefoni cellulari, denaro contante, assegni, carte di addebito, carte di credito, schede telefoniche, titoli di credito, biglietti di viaggio, documenti, documentazione di ogni tipo, oggetti di prevalente valore artistico o affettivo, oro dei denti, protesi in ogni tipo, sistemi elettronici di elaborazione dati di ogni tipo (le console di gioco, i lettori audio e i laptop sono assicurati) inclusi accessori e software, armi di ogni tipo inclusi accessori, veicoli terrestri, aeromobili e natanti, deltaplani, alianti, paracadute, rispettivamente con accessori. Nessuna franchigia 2 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 2 05.06.15 14:47

Amministrazione centrale: Siegfried-Wedells-Platz 1 D-20354 Amburgo, Germania Descrizione delle tariffe COPERTURA ASSICURATIVA VIAGGI per vacanze a breve termine in base alla tariffa TB-RSD-I1501 Assicurazione sanitaria per viaggi all estero in tutto il mondo La copertura assicurativa vale per viaggi sul territorio nazionale e all estero. Per estero non si intende il territorio nazionale italiano e nemmeno il territorio nazionale in cui risiede il contraente. 1.1.1 Trattamenti sanitari ambulatoriali 100 % 1.1.2 Trattamenti odontoiatrici 500, EUR 1.1.3 Trattamenti sanitari ospedalieri 100 % 1.1.4 Farmaci e fasciature 100 % 1.1.5 Operazioni 100 % 1.2 Trasporto malati 100 % 1.3 Trattamenti entro 30 giorni dal rientro dal viaggio 1.050, EUR Nessuna franchigia Polizza assistenza viaggi per persone La copertura assicurativa vale in tutto il mondo salvo esplicite regolamentazioni di diverso tenore in quanto di seguito indicato. Prestazioni assicurate Limiti di indennizzo 1.1 Assistenza in caso di azioni penali fino a 550, EUR Spese di interpretariato fino a 8 ore lavorative Cauzione penale (prestito) fino a 3.500, EUR 1.2 Assistenza in caso di perdita di carte di credito 1.3 Assistenza in caso di perdita di strumenti di pagamento del viaggio (prestito) fino a 1.500, EUR 1.4 Consulenza medica telefonica 1.5 Trasporto malati 100 % 1.6 Assistenza ai figli minori che partecipano al viaggio fino a 1.500, EUR 1.7 Spese alberghiere per la persona assicurata e i partecipanti al viaggio max. 3 giorni 52, EUR/giorno 1.8 Visita al malato fino a 300, EUR max. 50, EUR/giorno 1.9 Spese supplementari in caso di rientro sanitario 2.500, EUR 1.10 Spese per un accompagnatore 100 % max. 2 giorni 1.11 Sepoltura/Traslazione in caso di decesso 100 % 1.12 Spese del viaggio di ritorno delle persone assicurate fino a 1.050, EUR 1.13 Trasmissione di messaggi a persone in Italia Nessuna franchigia 3 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 3 05.06.15 14:47

Amministrazione centrale: Siegfried-Wedells-Platz 1 D-20354 Amburgo, Germania Condizioni di assicurazione per l assicurazione viaggi (VB-RKS 2014 (T-I)) A: Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B) 1. Ambito dell assicurazione 1.1 Entità della copertura assicurativa Al verificarsi di un evento assicurato conformemente alla sezione B, la Società riconosce un indennizzo se l evento è compreso tra i rischi assicurati. L ammontare dell indennizzo è riportato nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio, nelle presenti condizioni di assicurazione e nella polizza d assicurazione. 1.2 Se nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio è pattuita una franchigia per un assicurazione, questa viene dedotta dal danno oggetto di rimborso. 1.3 Conversione delle spese in valuta estera Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite nella valuta vigente in Italia in base al tasso di cambio ufficiale del giorno nel quale pervengono alla Società le relative ricevute. Per le valute trattate, come cambio del giorno, vale il tasso di cambio ufficiale di volta in volta più attuale, a meno che l assicurato dimostri di aver acquistato la valuta estera occorrente al pagamento delle fatture ad un cambio ad esso sfavorevole. 2. Limitazioni ed esclusioni. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa? 2.1 Dolo e premeditazione La prestazione non viene erogata se il contraente o l assicurato ha tentato di ingannare la Società con dolo in merito a circostanze rilevanti per il diritto o l ammontare della prestazione (art. 1900 codice civile). La Società è inoltre esonerata dall obbligo di erogare la prestazione se il contraente o l assicurato ha causato intenzionalmente l evento assicurato. 2.2 Colpa grave Se il contraente o l assicurato provoca l evento assicurato per colpa grave, la Società è esonerata dall obbligo di erogare la prestazione (art. 1900 codice civile). 2.3 Guerra, disordini interni e altri eventi Se non diversamente disciplinato nella sezione B, la copertura assicurativa non viene garantita per danni provocati da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare, sequestro, sottrazione o altri atti di forza maggiore. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi scaturiti da attività violente in occasione di una riunione pubblica o una manifestazione, se il contraente o l assicurato vi abbia partecipato attivamente. 2.4 Prevedibilità Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il verificarsi dell evento assicurato era ragionevolmente prevedibile per il contraente all atto della stipula del contratto. 2.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti La prestazione assicurativa non è dovuta dalla Società nei casi in cui il contraente o l assicurato dolosamente ometta di riferire circostanze significative ai fini dell accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere anche laddove da esse non sia derivato un danno alla Società. Sono fatte salve le disposizione di cui agli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Nota: Si tengano presente anche le limitazioni relative alle singole assicurazioni nella sezione B delle presenti Condizioni di assicurazione. 3. Obblighi gravanti sull assicurato. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? Senza la collaborazione del contraente e dell assicurato, la Società non è in grado di erogare la prestazione. Si prega quindi di osservare con scrupolo i punti seguenti per non pregiudicare la copertura assicurativa. 3.1 Obbligo di mantenere al minimo il danno L assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 codice civile). Costui deve quindi mitigare al massimo l entità del danno ed astenersi da condotte che possano comportare un inutile incremento delle spese. In caso di dubbio, l assicurato può mettersi in contatto con la Società. 3.2 Obbligo di comunicare il danno Il contraente o l assicurato deve notificare il danno alla Società prontamente e comunque entro la durata del viaggio. Sono fatte salve le disposizion degli articoli 1913 e 1915 codice civile. 3.3 Obbligo di fornire informazioni in merito al danno In caso di malattia, incidente grave o intolleranza ai vaccini, la Società necessita di acquisire i relativi certificati medici esaurienti e completi di diagnosi (non diagnosi personali) e, in caso di annullamento del viaggio, è necessaria una certificazione in ordine alla presentazione della comunicazione di malattia all assicurazione sociale. L assicurato è tenuto a sollevare il medico curante dall obbligo del segreto professionale nei confronti della Società.. La denuncia di danno inviata alla Società deve essere compilata in modo veritiero dal contraente o dall assicurato e tempestivamente restituita. Ulteriori informazioni e documenti opportuni richiesti dalla Società devono essere forniti con la stessa modalità e tempistica. 3.4 Obbligo di salvaguardia del diritto di surroga della Società L assicurato ha l obbligo di salvaguardare il diritto di surrogazione legale verso i terzi responsabili spettante alla Società in caso di erogazione della prestazione (art. 1916 codice civile). Se tuttavia il terzo responsabile è una persona convivente con l assicurato al momento del verificarsi dell evento assicurato, la Società rinuncia al diritto di surrogarsi nei confronti di tale individuo a meno che costui abbia dolosamente causato il danno. 3.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Se il contraente o l assicurato viola intenzionalmente uno degli obblighi summenzionati, la Società è esonerata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione dell obbligo per colpa grave, la Società si riserva il diritto di ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa ed in ragione del pregiudizio sofferto. Se viene dimostrato che l obbligo non è stato violato intenzionalmente o per colpa grave la copertura assicurativa resta in essere. Nota: Si tengano presente anche i vari obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni nella sezione B. 4. Obblighi della Società Coassicurazione. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell indennizzo? 4.1 Termine per l erogazione della prestazione La prestazione sarà erogata dalla Società entro e non oltre quattro settimane dal giorno in cui sono stati presentati polizza assicurativa e l attestazione di pagamento del premio e la Società avrà riconosciuto il proprio obbligo all erogazione della prestazione e la sua entità. Se la Società ha riconosciuto il proprio obbligo di pagamento ma non è possibile stabilire la sua entità entro un mese dalla ricezione della denuncia del sinistro, l assicurato può richiedere un congruo anticipo sull indennizzo. Se in relazione ad un evento assicurato sono state avviate indagini dalle autorità oppure è iniziato un procedimento penale a carico del contraente o dell assicurato, la Società può differire la regolazione del danno fino alla conclusione di tale procedimento con sentenza passata in giudicato. 4.2 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione Ai sensi dell art. 1910 codice civile, l assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio ed in caso di sinistro ne deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l assicurato omette dolosamente di dare l avviso, la Società non è tenuta ad erogare la prestazione. 5. Legge applicabile e termini di prescrizione. Quale è la legge applicabile al contratto di assicurazione e quando si estingue il diritto dell assicurato? Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali di contratto si applicano le norme del diritto italiano. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell art. 2952 codice civile in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. 6. Foro Competente. A quale giudice si deve rivolgere l assicurato in caso di controversia? In caso di controversia le parti sono obbligate ad attivare la procedura di mediazione di cui alla legge 9 agosto 2013 n. 98 innanzi ad un organismo di conciliazione. Qualora questa non vada a buon fine l eventuale controversia andrà devoluta alla competenza della autorità giudiziaria del luogo nel quale il contraente o l assicurato risieda al momento in cui la azione è proposta oppure nel luogo in cui costui dimori abitualmente. 7. Forma delle dichiarazioni. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni rivolte alla Società? Tutte le denunce e le dichiarazioni destinate alla Società devono essere formulate per iscritto tramite lettera, spedita alla nostra amministrazione centrale oppure all indirizzo postale indicato sulla polizza di assicurazione, oppure tramite telefax o posta elettronica certificata. La lingua da utilizzare per le comunicazioni è quella italiana. B: Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell ambito di assicurazione scelta) Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio in caso di mancata partenza incluse nell Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio? Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono garantite le seguenti prestazioni se anch esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio e rientrano nei termini temporali ivi descritti. 1.1 Rimborso delle spese di annullamento In caso di mancata partenza vengono rimborsate le spese di annullamento dovute da contratto, inclusa l eventuale dell intermediario o dell agente di viaggio se anch essa, già al momento della prenotazione del viaggio/ dell immobile preso in locazione, è stata concordata, era dovuta, è stata fatturata ed è stata assicurata tramite contratto mediante una somma assicurata cui è stata aggiunta la citata provvigione. L ammontare dell indennizzo si basa sugli accordi contrattuali. 1.2 Spese per cambiamento di prenotazione Se viene cambiata la prenotazione di un viaggio, rimborsiamo le relative spese di cambiamento di prenotazione fino all ammontare dell importo concordato. 2. Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? Si è in presenza di un evento assicurato quando non si può iniziare il viaggio prenotato o l evento organizzato in quanto l assicurato o una persona ad esso collegata (per la definizione vedi: Descrizione delle tariffe) dopo la stipula dell assicurazione viene interessata da uno degli eventi seguenti: 2.1 Eventi assicurati per l assicurato o le persone ad esso collegate Si rende necessario annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione a causa: 2.1.1 di una malattia grave inaspettata. La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la inidoneità ad effettuare il viaggio prenotato; 2.1.2 di decesso o incidente grave. 2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato 2.2.1 Impossibilità di iniziare la vacanza in quanto il datore di lavoro dell assicurato ha stabilito un cambiamento del periodo delle ferie. 2.2.2 Perdita del posto di lavoro con conseguente disoccupazione in seguito ad un licenziamento o ad una risoluzione inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore a causa di ragioni aziendali che comporta la necessità di annullare il viaggio o di cambiarne la prenotazione. Non è assicurata la perdita di commesse o l insolvenza per i lavoratori autonomi. 2.2.3 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa dell avvio di un rapporto di lavoro in seguito al periodo di disoccupazione. Il presupposto è che il contraente o l assicurato sia regolarmente registrato come disoccupato al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati l assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura nonché l assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso. 2.2.4 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa del cambio del posto di lavoro e il periodo del viaggio assicurato coincide con i primi 6 mesi della nuova attività lavorativa. In questo contesto rientra anche il cambiamento dell ambito di mansioni o il trasferimento della sede commerciale (filiale ecc.). Il presupposto è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di sapere del cambiamento del posto di lavoro. 2.2.5 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data di un esame scolastico o di un esame di ammissione è stata cambiata dopo aver stipulato l assicurazione. 2.2.6 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data per partecipare ad un bando di concorso pubblico è stata cambiata dopo aver stipulato l assicurazione. 2.2.7 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto la data del matrimonio del contraente o di un parente del contraente è stata spostata dopo aver stipulato l assicurazione. 2.2.8 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a causa dell avvio di un procedimento giudiziario inaspettato a patto che il giudice competente non consideri la prenotazione del viaggio come legittima causa di impedimento ed accetti così di procrastinare il procedimento. 2.2.9 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l ammontare del danno è pari ad almeno 2.500, EUR. 2.2.10 Impossibilità di partire per il viaggio a causa del furto di documenti necessari per l espatrio. Il presupposto per la copertura assicurativa è comunque il rilascio di una certificazione della autorità in ordine all impossibilità di riottenere i documenti durante il periodo residuo fino alla partenza per il viaggio. 2.2.11 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazione in quanto l assicurato non è in grado di raggiungere puntualmente il luogo di partenza del viaggio a causa di: catastrofi naturali, avvenimenti improvvisi sulle strade che ostacolano il normale traffico stradale, guasti al mezzo di trasporto utilizzato o incidenti con il mezzo di trasporto utilizzato, sciopero delle aziende pubbliche di trasporto. 3. Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 3.1 Malattie pregresse La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o comunque durante la fase acuta di una malattia. La malattia già esistente viene assicurata solo se essa si aggrava inaspettatamente divenendo acuta. Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa se il male che ha causato l interruzione o il prolungamento del viaggio costituisce una complicazione o la conseguenza di un operazione già pianificata all inizio dell assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio. 3.2 Reazioni psichiche La prestazione non viene erogata per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o stradali o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie. 4. Obblighi gravanti sull assicurato. A cosa si deve prestare attenzione nell annullamento del viaggio? Integrazioni al punto numero 3 della parte generale - 4.1 Comunicazione tempestiva Per contenere il più possibile l entità delle spese, al verificarsi di un evento assicurato il contraente o l assicurato deve procedere ad una comunicazione tempestiva e all annullamento presso l ufficio prenotazioni entro 5 giorni di calendario. Si prega di osservare le disposizioni in materia di franchigia contenute nella descrizione delle tariffe. 4 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 4 05.06.15 14:47

4.2 Certificazione di un medico specialista La Società può, a sua discrezione, far verificare da un medico di sua fiducia l incapacità ad intraprendere il viaggio. 4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale. Assicurazione garanzia in vacanza in caso di interruzione o sospensione die un viaggio incluse nell Assicurazione garanzia in vacanza? Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio. 1.1 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato Se il contraente o l assicurato che partecipano al viaggio deve interromperlo a causa di un evento assicurato e si rendesse quindi necessario rientrare con un altro mezzo di trasporto ed un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, la Società organizza il viaggio di ritorno e se ne assume le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente. 1.2 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno ritardato Se il contraente o l assicurato che partecipa al viaggio rientra in ritardo a causa di un evento assicurato e si rendesse quindi necessario rientrare con un altro mezzo di trasporto e un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, la Società organizza il viaggio di ritorno e se ne assume le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente. 1.3 Prestazioni di viaggio non godute In caso di sospensione o interruzione del viaggio vengono indennizzate le prestazioni di viaggio non godute. Se non è possibile certificare obiettivamente gli importi delle singole prestazioni di viaggio (ad esempio viaggi organizzati), la Società rimborsa i giorni di viaggio non goduti. L indennizzo viene calcolato come segue: A x B = indennizzo C dove: A sono i giorni di viaggio non goduti B è il prezzo totale del viaggio C è la durata originaria del viaggio (giorni totali) Per calcolare la durata del viaggio originaria si calcolano, come giorni di viaggio, anche quelli di arrivo e di partenza. Non si procede ad alcun indennizzo qualora la prestazione di viaggio non goduta era rappresentata solo da un volo aereo. 2. Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? Si è in presenza di un evento assicurato quando in ragione di un evento, sul quale il contraente o le persone collegate (per la definizione vedi: Descrizione delle tariffe) non hanno intenzionalmente influito, risulta impossibile la prosecuzione o la conclusione pianificata del viaggio prenotato ovvero dell evento. I seguenti eventi sono considerati non intenzionali: 2.1 Eventi assicurati per l assicurato o le persone collegate Si deve sospendere o interrompere il viaggio a causa: 2.1.1 di una malattia grave inaspettata. La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la inidoneità ad effettuare il viaggio prenotato; 2.1.2 di decesso o incidente grave. 2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato 2.2.1 Si deve sospendere il viaggio a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l ammontare del danno è pari ad almeno 2.500, EUR. 2.2.2 Si deve sospendere il viaggio in quanto si è persa la coincidenza con un mezzo di trasporto a causa del guasto di un mezzo di trasporto pubblico. Il presupposto è che sia assicurata anche la coincidenza del mezzo di trasporto. Per mezzo di trasporto pubblico si intende un qualsivoglia veicolo (aereo, terrestre o marino) adibito al trasporto pubblico di passeggeri ad eccezione di taxi urbani ed extraurbani, veicoli noleggiati ed in generale i mezzi di trasporto che sono impiegati per mere finalità turistiche. 2.2.3 In ragione di una messa in pericolo della propria incolumità fisica dovuta a disordini inaspettati di qualsivoglia natura, epidemie, catastrofi naturali ed eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoti, uragani) nel luogo della vacanza si deve sospendere il viaggio o prolungarlo necessariamente. 3. Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 3.1 Malattie pregresse La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o comunque durante la fase acuta di una malattia. La malattia già esistente viene assicurata solo se essa si aggrava inaspettatamente divenendo acuta. Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa se il male che ha causato l interruzione o il prolungamento del viaggio costituisce una complicazione o la conseguenza di un operazione già pianificata all inizio dell assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio. 3.2 Decesso di tutte le persone assicurate Non vengono rimborsate le prestazioni di viaggio non godute ai sensi del punto numero 1.3 se tutti gli assicurati muoiono durante il viaggio. 3.3 Reazioni psichiche La Società non risponde per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o stradali o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie. 4. Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell evento assicurato? Integrazioni al punto numero 3 della parte generale 4.1 Comunicazione tempestiva Per contenere il più possibile l entità delle spese, al verificarsi di un evento assicurato il contraente o l assicurato deve procedere ad una comunicazione tempestiva presso l ufficio prenotazioni. 4.2 Certificazione di un medico specialista La Società può, a sua discrezione, far verificare da un medico di sua fiducia l incapacità ad intraprendere il viaggio. 4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale. Assicurazione bagagli incluse nell Assicurazione bagagli? Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) viene erogato un indennizzo fino all ammontare delle somme assicurate se i beni sono anch essi assicurati conformemente alla descrizione delle tariffe. 1.1 Prestazione in caso di distruzione o smarrimento Nel sinistro assicurato, per i beni distrutti o smarriti viene rimborsato il relativo valore assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Come valore assicurato vale l importo generalmente necessario per acquistare nel proprio luogo di residenza nuovi beni di pari natura e qualità, detratto un importo (valore corrente) corrispondente allo stato dei beni assicurati (età, usura, uso, ecc.). 1.2 Prestazione in caso di danneggiamenti Per i beni danneggiati che si possono riparare, la Società si accolla le necessarie spese di riparazione purché entro i limiti del valore assicurato. 2. Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? La copertura assicurativa sussiste per gli eventi seguenti, se questi sono indicati nella descrizione delle tariffe. Più eventi assicurati che si verificano contemporaneamente sono trattati come un singolo evento e non comportano un aumento dell indennizzo. 2.1 Copertura assicurativa in caso di reati Sussiste una copertura assicurativa fino all ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati in seguito a reati commessi da terzi. Tra questi si annoverano il furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danni materiali dolosi. 2.2 Copertura assicurativa in caso di incidenti stradali Sussiste una copertura assicurativa fino all ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati durante un incidente di un mezzo di trasporto (ad esempio incidente stradale). 2.3 Superamento dei tempi di riconsegna Se il bagaglio non viene riconsegnato nei termini da un azienda di trasporti, vale a dire che questo raggiunge il luogo di destinazione più tardi rispetto al termine stabilito nella descrizione delle tariffe (superamento dei tempi di riconsegna), vengono rimborsate le spese certificate per i necessari acquisiti sostitutivi fino al limite di indennizzo concordato. Se il bagaglio o parti di esso non vengono affatto riconsegnati durante la vacanza, la Società effettua il rimborso fino all ammontare della somma assicurata ovvero del limite di indennizzo conformemente al punto numero 2.1. 3. Esclusioni Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 3.1 Limitazioni per oggetti di valore Per oggetti di valore conformemente alla descrizione delle tariffe, sezione Bagagli, la copertura assicurativa sussiste solo se questi vengono indossati ovvero utilizzati conformemente alla destinazione d uso o portati con sé sotto la propria custodia e in sicurezza oppure se si trovano in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri. I gioielli e gli oggetti in metallo prezioso sono assicurati solo se vengono custoditi in un contenitore chiuso che offre una maggiore sicurezza anche contro la sottrazione del contenitore stesso. 3.2 Limitazioni per autoveicoli e natanti Per danni causati da reati commessi da terzi al bagaglio che si trova in un autoveicolo/rimorchio/imbarcazione da diporto non custodito, la prestazione viene erogata solo se il bagaglio si trova in un luogo interno o dentro un portabagagli perfettamente chiuso ed assicurato tramite serratura (per le imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imballaggio) in maniera non visibile oppure in box portabagagli saldamente collegati con il veicolo. La Società non eroga alcun indennizzo per gli oggetti di valore indicati nella descrizione delle tariffe, sezione Bagagli. Non viene parimenti pagato alcun indennizzo se il bagaglio si trova a bordo di una motocicletta, anche se all interno di un portabagagli chiuso. Per sorveglianza si intende solo la presenza costante dell assicurato o di una persona di fiducia da questo incaricato presso l oggetto da custodire, ma non il controllo di un luogo aperto a tutti (ad esempio parcheggio, porto, ecc.). La prestazione viene erogata unicamente se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 oppure durante un interruzione del viaggio non superiore a 2 ore. 3.3 Limitazioni in campeggio La copertura assicurativa per danni al bagaglio a causa di reati commessi da terzi in campeggio sussiste solo in campeggi ufficiali (ossia gestiti da autorità, associazioni o aziende private). Se si lasciano nella tenda oggetti non custoditi (per la definizione consultare il punto numero 3.1) la copertura assicurativa per danni causati da reati commessi da terzi sussiste solo se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e che la tenda era chiusa. Gli oggetti di valore non sono assicurati qualora collocati nella tenda senza custodia. Si rimborsano tali oggetti solo se vengono soddisfatti i presupposti di cui al punto numero 3.1 o se sono stati consegnati in custodia alla direzione del campeggio oppure se si trovano in maniera non visibile in una roulotte/un camper chiusi regolarmente tramite serratura o in un veicolo chiuso e assicurato tramite serratura presso un campeggio ufficiale. 3.4 Danni dovuti a smarrimento Non si garantisce alcuna copertura assicurativa per danni conseguenti allo smarrimento di oggetti che sono stati dimenticati. 3.5 Danni dovuti all usura Non sono assicurati i danni causati dalla condizione naturale o carente dei beni assicurati (ad esempio logorio o usura). 4. Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell evento assicurato? Integrazioni al punto numero 3 della parte generale - 4.1 Garanzia di diritti di risarcimento nei confronti di terzi Eventuali danni causati dalla mancata riconsegna entro i termini devono essere denunciati tempestivamente nel luogo in cui è stata effettuata la consegna; l assicurato deve farsi al riguardo rilasciare una certificazione da consegnare alla Società. 4.2 Denuncia alla polizia Eventuali danni causati da reati commessi da terzi devono essere denunciati tempestivamente all ufficio di polizia competente consegnando un elenco completo di tutti i beni coinvolti nel sinistro; è inoltre necessario farsi rilasciare dalla polizia una conferma scritta. L elenco dei beni coinvolti nel sinistro da consegnare alla polizia deve essere redatto come elenco singolo e deve indicare anche il momento dell acquisto e il prezzo d acquisto dei singoli oggetti. Il verbale di polizia completo deve essere poi consegnato alla Società. 4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale. Assicurazione sanitaria in viaggio valida in tutto il mondo incluse nell Assicurazione sanitaria in viaggio? Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe. Vengono rimborsate le spese abituali per il luogo nella valuta ufficiale del paese di soggiorno fino all ammontare dell importo concordato nella descrizione delle tariffe. 1.1 Spese per il trattamento sanitario In caso di malattia o incidente, con riferimento ad eventuali assicurazioni supplementari di legge o private, la Società si accolla le spese sostenute per un trattamento sanitario. Per trattamento sanitario ai sensi di queste condizioni si intendono: 1.1.1 trattamenti medici ambulatoriali, inclusi trattamenti in gravidanza necessari dal punto di vista medico causati da disturbi, parti fino alla fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro), trattamenti in seguito ad aborto ed interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico; 1.1.2 trattamento odontoiatrico conservativo antidolorifico, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi dentaria presente, se queste sono state eseguite e prescritte da un dentista; 1.1.3 trattamenti ospedalieri non procrastinabili, se questi hanno luogo in una struttura riconosciuta generalmente come ospedale nel paese del soggiorno, che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e di redigere una cartella clinica; 1.1.4 medicinali e fasciature prescritti da un medico (tra i medicinali non si annoverano anche se prescritti da un medico alimenti, ricostituenti e nemmeno preparati per trattamenti estetici); 1.1.5 operazioni non procrastinabili. 1.2 Trasporti di malati In caso di malattia o incidente vengono rimborsate le spese di trasporto del malato fino all ospedale idoneo più vicino per essere sottoposto a trattamento ospedaliero. 1.3 Prestazione ulteriore Se dopo il rientro in Italia una malattia o un incidente richiedono ulteriori trattamenti, la Società si accolla le relative spese per la durata e fino all ammontare menzionati nella descrizione delle tariffe. 2. Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 2.1 Malattia o incidente Come evento assicurato si intende il trattamento sanitario necessario dal punto di vista medico dell assicurato a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente. L evento assicurato inizia con il trattamento sanitario e termina quando, in base ad un certificato medico, non c è più necessità di trattamento. Se il trattamento sanitario deve essere esteso ad una malattia o ad una conseguenza di un incidente che non ha una relazione causale con quella trattata fino a quel momento, ne deriva un nuovo evento assicurato. Come evento assicurato valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza, parti prematuri fino alla 36 settimana di gravidanza, aborti, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico e decesso. 5 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 5 05.06.15 14:47

2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione All estero l assicurato può scegliere tra medici e odontoiatri riconosciuti per legge nel paese del soggiorno ed abilitati, a condizione che questi applichino tariffe abituali per il luogo in base al regolamento ufficiale in materia di tariffe per medici e odontoiatri, se presente. 2.3 Metodi di trattamento assicurati La Società eroga la prestazione per metodi di analisi e di trattamento e per medicinali riconosciuti generalmente dalla medicina tradizionale. La Società eroga inoltre la prestazione per metodi e medicinali che si sono rivelati altrettanto promettenti nella pratica oppure che vengono applicati in mancanza di metodi o medicinali basati sulla medicina tradizionale. La Società può tuttavia ridurre le prestazioni alla spesa che ne sarebbe derivata in caso di applicazione di metodi e medicinali disponibili in base alla medicina tradizionale. 3. Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 3.1 Limitazioni della prestazione 3.1.1 Se un trattamento sanitario supera la misura necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento sanitario superano l entità consueta per il luogo, la Società può ridurre le prestazioni ad un importo adeguato. 3.1.2 Se sussiste un diritto di prestazioni derivante dall assicurazione di legge contro gli infortuni o pensionistica oppure da una assistenza sanitaria o assistenza infortuni di legge, fatti salvi i diritti ad una diaria ospedaliera giornaliera, la Società può detrarre le prestazioni di legge dalle prestazioni dell assicurazione. 3.2 Nessun obbligo di elargire la prestazione Non viene elargita la prestazione per: 3.2.1 i trattamenti all estero che costituivano l unico motivo o uno dei motivi del viaggio; 3.2.2 i trattamenti rispetto ai quali al momento dell inizio del viaggio era già pianificato che questi dovessero aver luogo durante l effettuazione del viaggio, a meno che questo sia stato intrapreso in ragione del decesso del coniuge o di un parente di primo grado; 3.2.3 trattamenti termali e in sanatorio nonché i trattamenti di riabilitazione, a meno che questi trattamenti avvengano in conseguenza di un trattamento ospedaliero assicurato a causa di un grave ictus apoplettico, grave infarto cardiaco o grave malattia dello scheletro (operazione dischi intervertebrali, endoprotesi all anca) e servano per ridurre la degenza nell ospedale per malattie acute e sempre che le prestazioni siano state approvate per iscritto dall assicuratore; 3.2.4 programmi di disassuefazione incluse le relative cure; 3.2.5 trattamento sanitario ambulatoriale presso un bagno terapeutico o una località termale. L esclusione viene meno se il trattamento sanitario diventa necessario a causa di un incidente avvenuto in loco. Per le malattie, l esclusione viene meno se l assicurato ha soggiornato solo provvisoriamente presso il bagno termale o la località termale e non per scopi terapeutici; 3.2.6 trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli nonché da parte di persone con le quali l assicurato convive all interno della propria famiglia o della famiglia ospitante; le spese materiali certificate vengono rimborsate in base alle tariffe; 3.2.7 trattamento o ricovero resosi necessario a causa di un infermità, necessità di cure infermieristiche o cura; 3.2.8 ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia; 3.2.9 protesi dentaria, denti artificiali con perno, otturazioni inlay, incapsulamenti, trattamento ortodontico, prestazioni profilattiche, dispositivi occlusali e placche ortodontiche, prestazioni analiticofunzionali e terapeutico-funzionali e prestazioni di implantologia; 3.2.10 trattamenti delle infezioni HIV e relative conseguenze; 3.2.11 trattamenti di immunizzazione o analisi preventive; 3.2.12 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi; 3.2.13 donazione di organi e loro effetti; 4. Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? Integrazioni al punto numero 3 della parte generale - 4.1 Contatto tempestivo In caso di un trattamento ospedaliero e prima dell inizio di consistenti pratiche diagnostiche e terapeutiche, il contraente o l assicurato deve mettersi tempestivamente in contatto con il servizio di chiamata di emergenza attivato dalla Società in tutto il mondo. 4.2 Approvazione al rientro Se in base al tipo di malattia o alla relativa necessità di trattamento la Società raccomanda il rientro, una volta appurata l idoneità al trasporto, il contraente o l assicurato deve consentire il trasporto di rientro al luogo di residenza o all ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza. 4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale. Polizza assistenza viaggi per persone incluse nella Polizza assistenza viaggi per persone? Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe. 1.1 Azioni penali Se l assicurato viene arrestato o rischia l arresto, la Società presta assistenza nel reperire e mettere a disposizione un avvocato e/o un interprete. In tale contesto le spese giudiziarie, legali e di interpretariato sostenute vengono anticipate a titolo di prestito fino all importo concordato. Inoltre la Società anticipa, a titolo di prestito fino all importo concordato, l eventuale cauzione penale richiesta dalle autorità. Il contraente ovvero l assicurato deve restituirci gli importi anticipati (prestito) immediatamente dopo il rimborso da parte delle autorità o del giudice, comunque entro e non oltre 3 mesi dal pagamento. 1.2 Perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro In caso di perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro, la Società presta assistenza all assicurato per la operazione di blocco delle carte. Tuttavia la Società non risponde per l esecuzione regolare del blocco e per eventuali danni patrimoniali verificatisi nonostante il blocco. 1.3 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio Se l assicurato si trova in una situazione finanziaria di emergenza a seguito della perdita di strumenti di pagamento del viaggio ed a causa di furto, rapina o altri tipi di smarrimento, la Società - tramite il servizio di chiamata di emergenza lo mette in contatto con la sua banca. Se necessario, la Società presta assistenza nella trasmissione di un importo messo a disposizione dalla banca all assicurato. Se non è possibile un contatto con la banca entro 24 ore la Società - tramite il servizio di chiamata di emergenza mette a disposizione dell assicurato un prestito fino all ammontare dell importo concordato, previa presentazione di un copia del documento di identità o del passaporto. Questo prestito deve essere rimborsato alla Società in un unica soluzione entro un mese dal termine del viaggio. 1.4 Consulenza medica telefonica In caso di malattia o incidente, tramite il servizio chiamata di emergenza, la Società informa in merito alle possibilità di assistenza medica dell assicurato. Se possibile, la Società rintraccia un medico che parli italiano o inglese. 1.5 Trasporto di malati Trasporti di malati per il trattamento ospedaliero nell ospedale idoneo più vicino e ritorno presso l alloggiamento. 1.6 Assistenza a figli minorenni che prendono parte al viaggio La Società organizza e paga anche l assistenza al minorenne che deve interrompere o proseguire da solo il viaggio se tutte le persone addette all assistenza o l unica persona addetta all assistenza del minorenne che partecipa al viaggio non possono terminare il viaggio come da programma a causa di decesso, incidente grave o grave malattia inaspettata. 1.7 Spese alberghiere per l assicurato ed i partecipanti al viaggio assicurati Ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento sostenute in ragione dell organizzazione di un rientro sanitario ovvero di una traslazione. Se il soggiorno viene interrotto o prolungato in ragione della degenza ospedaliera dell assicurato, a costui e ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento. L importo è limitato alla somma concordata nella descrizione delle tariffe. 1.8 Visita al malato Quando è appurato che la degenza ospedaliera di un assicurato dura più di 5 giorni, su richiesta, la Società organizza il viaggio per una persona vicina all assicurato per il luogo della degenza ospedaliera e per il ritorno da qui al luogo di residenza e si assume le spese sostenute per il mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno. Il presupposto per quanto sopra, in mancanza del quale è escluso un obbligo della Società, è comunque che all arrivo della persona vicina la degenza ospedaliera dell assicurato non sia ancora terminata. 1.9 Spese supplementari in caso di rientro sanitario La Società rimborsa le spese supplementari per il trasporto di rientro all ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza dell assicurato, se il trasporto è ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico e precisamente, a seconda della condizione in cui si trova l assicurato, in treno, autobus, autoambulanza o aereo. La valutazione di un trasporto ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico avviene a cura di un medico nominato dall assicuratore in accordo con il medico curante del paese di soggiorno. 1.10 Spese per un accompagnatore La Società si assume anche le spese per un accompagnatore ed un eventuale medico al seguito se l accompagnamento è necessario dal punto di vista medico, è ordinato dalle autorità o è prescritto da parte dell azienda di trasporti che effettua il trasporto. 1.11 Sepoltura/Traslazione in caso di decesso La Società rimborsa le spese di sepoltura all estero fino all ammontare delle spese che sarebbero ragionevolmente insorte per una traslazione oppure le necessarie spese supplementari che si generano in caso di decesso dell assicurato a causa della traslazione del defunto al domicilio abituale. 1.12 Spese per il viaggio di ritorno degli assicurati La Società rimborsa inoltre le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno degli assicurati se costoro terminano anticipatamente il soggiorno prenotato in ragione di un rientro sanitario o una traslazione dell assicurato, oppure lo devono prolungare in ragione di una degenza in ospedale dell assicurato. 1.13 Trasmissione di notizie a persone in Italia Se l assicurato viene sottoposto ad un trattamento ospedaliero a causa di una malattia o delle conseguenze di un incidente, su richiesta la Società si occupa di fornire informazioni ai parenti durante la degenza ospedaliera. 2. Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? Si è in presenza di un evento assicurato quando durante il viaggio l assicurato si imbatte in un emergenza assicurata conformemente al punto numero 1. Tramite il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo, la Società presta assistenza per i casi di emergenza di cui al punto numero 1 nei quali si imbatte l assicurato. Il requisito, in mancanza del quale è escluso un obbligo della Società, è che l assicurato, o un soggetto da lui incaricato, al verificarsi dell evento assicurato si rivolga telefonicamente o in qualsivoglia altro modo al servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo. Se l assicurato o un soggetto da lui incaricato non si mette in contatto con il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo e per questa ragione insorgono spese supplementari, queste non vengono sostenute dalla Società. 3. Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? Integrazioni al punto numero 3 della parte generale 3.1 Contattare il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo L assicurato o una persona da lui incaricata deve mettersi tempestivamente in contatto con il servizio di chiamata di emergenza della Società. 3.2 Documenti da presentare Al verificarsi di un evento assicurato è necessario certificarlo: 3.2.1 tramite presentazione del certificato di assicurazione e dei documenti di prenotazione in originale, 3.2.2 in caso di decesso tramite certificato di morte, 3.2.3 tramite la relativa documentazione e consegnare i giustificativi in originale per tutte le spese sostenute. 3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale. 6 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 6 05.06.15 14:47

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Pronto intervento in viaggio in tutto il mondo In caso di emergenza in viaggio vi assiste il nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In qualsiasi momento, in tutto il mondo, anche di domenica e nei giorni festivi. Servizio di pronto intervento in viaggio Dall estero: prefisso per la Germania +49 221 8277 9898 (in lingua inglese a pagamento) Per le chiamate dall estero utilizzare il rispettivo prefisso internazionale per la Germania. Questo particolare servizio è a disposizione di tutti gli assicurati della HanseMerkur. Si prega di indirizzare le denunce di sinistro a: HanseMerkur Reiseversicherung AG, c/o APS Brixen Via Vittorio Veneto 69, 39042 Bressanone (BZ) Fax: +39 472 275 199 E-mail: claim-service@hansemerkur.it La presentazione di una documentazione incompleta può comportare ritardi nell evasione della pratica! Si prega di non utilizzare graffette né punti metallici per tenere uniti i documenti! Avvertenze importanti in caso di sinistro Per fare ricorso all assicurazione di viaggio stipulata occorre osservare quanto segue: Sostanzialmente in caso di sinistro sono necessari i seguenti documenti: 1. Copia della conferma di prenotazione del tour operator 2. Copia dell Attestato d assicurazione 3. Indicazione delle coordinate bancarie del destinatario (per bonifici esteri il codice IBAN e il codice BIC) al fine di consentire il bonifico dell eventuale rimborso 4. Gli ulteriori documenti indicati rispettivamente ai punti A D A ASSICURAZIONE SANITARIA PER VIAGGI ALL ESTERO IN TUTTO IL MONDO 1. Per certificare le spese devono essere esibite le ricevute originali pagate le quali devono riportare i dati seguenti: nome e indirizzo del paziente, nome e indirizzo dell addetto al trattamento/medico, designazione della malattia, periodo di trattamento, prestazioni singole del medico/ospedale, indicazione precisa della valuta estera. 2. In caso di trattamento ospedaliero deve essere informato immediatamente il servizio di chiamata di emergenza al numero di telefono: prefisso per la Germania +49 221 8277 9898 (in lingua inglese a pagamento). B ASSICURAZIONE SPESE DI RECESSO DAL CONTRATTO DI VIAGGIO E ASSICURAZIONE GARANZIA IN VACANZA 1. Al fine di mantenere le spese di annullamento il più contenute possibile, presso l ufficio prenotazioni è necessario procedere ad un annullamento tempestivo! Non vengono rimborsate spese di annullamento maggiori se il viaggio è stato annullato troppo tardi in ragione di una guarigione o un miglioramento auspicati ma non avvenuti! 2. Per un sinistro di oltre 300, EUR è possibile richiedere un modulo prestampato per una denuncia del danno con certificato medico chiamando il numero di fax +49 40 4119 3586. Per sinistri esigui è sufficiente un certificato medico senza modulo con indicazione della diagnosi e dei dati relativi al trattamento. 3. Alla HanseMerkur Assicurazione devono essere presentati inoltre i seguenti documenti: Conferma della prenotazione dell operatore (copia) e calcolo dei costi di cancellazione (originale) Attestato di assicurazione Rendiconti originali delle spese sostenute Certificati medici con indicazione della diagnosi e dei dati relativi al trattamento (per la polizza garanzia in vacanza: il certificato di un medico del luogo di destinazione del viaggio) In caso di decesso una copia del certificato di morte In caso di perdita del posto di lavoro una certificazione del datore di lavoro relativa al licenziamento a causa di ragioni aziendali e una certificazione dell ufficio di collocamento relativa all inizio del periodo di disoccupazione (vale solo per l assicurazione Annullamento viaggi) In caso di assunzione di un rapporto di lavoro successivo al periodo di disoccupazione una certificazione del nuovo datore di lavoro in merito all inizio del rapporto di lavoro (vale solo per l assicurazione Annullamento viaggi) In caso di cambio del posto di lavoro certificazioni del vecchio e del nuovo datore di lavoro incl. certificato sul periodo di prova (vale solo per l assicurazione Annullamento viaggi) In caso di ripetizioni necessarie di esami non superati una certificazione dell università/ della istituti universitari (vale solo per l assicurazione Annullamento viaggi) C ASSICURAZIONE BAGAGLI 1. I danni causati da reati da parte di terzi devono essere denunciati tempestivamente all ufficio di polizia competente a livello territoriale. Farsi rilasciare il verbale di polizia completo che ci deve essere presentato in originale. 2. Se si partecipa a un viaggio organizzato si prega di comunicare il danno anche alla guida turistica. Farsi rilasciare dalla guida turistica una certificazione relativa alla comunicazione che ci deve essere presentata in originale. D POLIZZA ASSISTENZA VIAGGI PER PERSONE Le prestazioni previste da questa assicurazione vengono elargite attraverso il nostro servizio di chiamata di emergenza in viaggio attivo in tutto il mondo. Questo è raggiungibile 24 ore su 24 dalla Germania chiamando il numero di telefono: prefisso per la Germania +49 221 8277 9898 (in lingua inglese a pagamento). Avviso e dichiarazione Autorizzo l assicuratore a trasmettere nella misura utile i dati raccolti contestualmente alla gestione del contratto (contributi, sinistri) alla società di servizi Insurance Warehouse operante per conto dell assicuratore stesso. Il presente consenso vale espressamente anche per i dati sanitari. SCHEDA INFORMATIVA Scheda informativa redatta ai sensi dell art. 123 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 e in conformità alle prescrizioni conformemente alla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e conformemente alla circolare ISVAP n. 518/d del 21 novembre 2003. HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Amburgo, fax: Prefisso per la Germania +49 40 4119 3040 (a pagamento), E-mail: reiseservice@hansemerkur.de. Informazioni sull azienda Il contratto viene stipulato con la società HanseMerkur Reiseversicherung AG con sede commerciale in Germania, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Amburgo (di seguito denominata HMR ). La HMR è stata autorizzata tramite decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 ad eseguire attività assicurative. Informazioni sul contratto Diritto vigente Ai sensi dell art. 122 del decreto legislativo n. 175/95 le parti possono stabilire di sottoporre il contratto ad un diritto diverso rispetto a quello italiano se vengono rispettate le limitazioni derivanti dall applicazione di prescrizioni nazionali obbligatorie e fintantoché le disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste in base al diritto italiano sono determinanti. La HMR propone di applicare il diritto italiano al contratto da stipulare. Reclami relativi al contratto Eventuali reclami relativi alla relazione contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere trasmessi per iscritto all indirizzo seguente: Qualora le parti abbiano deciso di applicare al contratto il diritto italiano e il soggetto reclamante non è soddisfatto dell esito del reclamo oppure entro il termine massimo di quarantacinque giorni non riceve alcuna risposta, può rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 - Roma. Alla lettera trasmessa all ISVAP devono essere allegati i documenti relativi al reclamo trattato dalla società di assicurazioni. In relazione a disaccordi relativi alla quantificazione di prestazioni e all attribuzione di responsabilità si ricorda che in questo caso la competenza esclusiva spetta alle autorità giudiziarie. Inoltre sussiste la possibilità di rivolgersi ai relativi organi di conciliazione, se esistenti. Qualora le parti abbiano scelto un diritto diverso rispetto a quello italiano, gli eventuali reclami in relazione al contratto devono essere rivolti alle autorità di vigilanza del paese il cui diritto è alla base del contratto. In questo caso l ISVAP provvederà a facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e il contraente. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione vanno in prescrizione entro un anno a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale si basa il diritto, conformemente alle disposizioni ai sensi dell art. 2952 del codice civile italiano. In caso di assicurazione per la responsabilità civile il termine di un anno inizia nel giorno in cui la terza parte richiede all assicurato il risarcimento danni oppure viene presentata un azione nei confronti dell assicurato. RE 383 06.15 RE 383_0615_RSD_IT_VN.indd 8 05.06.15 14:47