IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA



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ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO COMUNALE...omissis... DELIBERA 1A di fare propri i contenuti di cui al D.P.G.R. 14.07.1998, n. 373, relativi all aggiornamento delle tabelle parametriche per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 2A di stabilire, ai sensi del art. 1 lett.h) del D.P.G.R. n. 373/98, in rapporto alla qualità e quantità dei servizi già esistenti e alle future previsioni di sviluppo, che sussistono le condizioni per operare, come opera, una riduzione del 25 % del contributo derivante dalla applicazione delle tabelle G) ed H) allegate al richiamato D.P.G.R. n. 373/98, sull intero territorio comunale, considerato il carattere di omogeneità del territorio stesso; 3A di approvare, ai fini della determinazione del contributo dovuto per i casi previsti dall art. 5 e dal 2 comma dell art. 10 della legge 28.01.1977 n. 10, le allegate tabelle parametriche che quantificano i valori unitari espressi in /mc (tabelle G1, G2, G3 ) e gli allegati parametri correttivi (TABELLA H ) delle incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti le trasformazioni urbanistico-edilizie assoggettate a concessione edilizia, differenziate in relazione ai tipi di intervento ed alle zone omogenee di cui al D.M. n. 1444/68, tabelle che sono parte integrante della presente deliberazione. 4A di stabilire che la riduzione del 90% del contributo risultante dall applicazione delle tabelle G1 e H per gli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici destinati o da destinare a residenza e relativi accessori, che prevedano un adeguamento delle strutture comportante una riduzione del rischio sismico maggiore del 50% sulla base di una asseverazione del progettista e del direttore dei lavori è esclusa per quegli interventi che implicano la totale demolizione, ed inoltre, che l applicazione della riduzione deve essere espressamente richiesta dall interessato ed è subordinata alla produzione, al momento della presentazione della istanza di concessione o, comunque, prima del rilascio della concessione edilizia, dell asseverazione del progettista attestante e comprovante i lavori di adeguamento in base alle disposizioni vigenti in materia, e di una fideiussione bancaria o assicurativa di cui all art. 13 della legge n. 1/78, per un importo pari al doppio della riduzione (2 x 90% del contributo calcolato per intero) che garantisca il pagamento degli oneri dovuti, più le sanzioni per ritardato pagamento, nel caso di non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento; l asseverazione del Direttore dei Lavori, attestante l avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento e, conseguentemente la riduzione del rischio sismico maggiore del 50%, dovrà essere prodotta contestualmente alla comunicazione di ultimazione totale dei lavori oggetto della concessione edilizia o, al massimo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di tale ultimazione e costituirà titolo per lo svincolo della fideiussione. La mancata presentazione della asseverazione del D.L. nel termine sopraindicato e/o, comunque, l accertata non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o la non riduzione del rischio sismico nella misura prevista nel DPGR n. 373/98, comporterà la decadenza dal beneficio ed il pagamento per intero del contributo concessorio, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni per ritardato pagamento ai sensi dell art. 3 della legge n. 47/85.

5A di approvare, ai fini della determinazione del contributo dovuto per interventi riguardanti costruzioni o impianti destinati ad insediamenti produttivi ai sensi del 1 comma dell art. 10 della legge 28.01.1977 n. 10, l allegata tabella parametrica L che quantifica i valori unitari - espressi in /mq (2) - delle incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l intervento da insediare, differenziate in relazione ai tipi di attività produttiva, alle tipologie di intervento ed alle zone omogenee di cui al DM n. 1444/68, tabella che è parte integrante del presente atto; Le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche sono a totale carico del concessionario e dallo stesso direttamente eseguite salvo che tali opere siano già esistenti o debbano essere eseguite necessariamente a cura del Comune. In tale ultimo caso l onere relativo è determinato, in sede di rilascio della concessione edilizia, in base all effettivo costo rapportato alla superficie edificabile delle aree servite da dette opere, ed è pagato dal concessionario con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo dovuto per urbanizzazioni. 6A di stabilire, al fine di favorire l insediamento di attività produttive nel territorio comunale, una riduzione del 20 % del contributo risultante dalla applicazione della tabella L, fermo restando che l onere relativo alle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, è a totale carico del concessionario e dallo stesso direttamente eseguite, 7A di recepire i disposti di cui ai punti 3 e segg. del D.P.G.R. n. 373 del 14.07.1998 e conseguentemente: a) di stabilire che il diritto di cui al punto 3.1 del D.P.G.R. n. 373/98 può essere esercitato esclusivamente per opere di urbanizzazione primaria, funzionali all intervento proposto, da realizzare, in base allo strumento urbanistico vigente, su aree di proprietà del concessionario o di cui ha titolo (da cedere al Comune ad opere eseguite). Qualora tali opere siano da realizzare su aree di proprietà comunale o di proprietà di terzi da espropriare a cura del Comune il diritto può essere esercitato subordinatamente alla stipula di una convenzione mediante la quale il Comune stesso mette a disposizione dell interessato le aree di sua proprietà o quelle immesse nel suo possesso a seguito di attivazione della procedura espropriativa. b) di stabilire, qualora il concessionario si impegni, ai sensi del punto 3.1 del D.P.G.R. n. 373/98 e dell art. 11 della legge n. 10/77, a realizzare totalmente o parzialmente, su aree di cui al precedente punto 8., le opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale degli oneri relativi, le seguenti procedure in merito alle modalità esecutive, caratteristiche, costi, termini e garanzie: contestualmente alla presentazione della istanza di concessione edilizia dell intervento proposto, od al massimo prima del suo rilascio, l interessato dovrà presentare istanza per la concessione edilizia per la realizzazione delle OO. U. P. corredata della seguente documentazione: titolo comprovante la proprietà delle aree interessate o estremi della convenzione con la quale il Comune mette a sua disposizione tali aree; tipo di frazionamento, approvato dall U. T. comunale, delle eventuali aree di sua proprietà interessate dalle OO. U. P.; progetto esecutivo delle OO. U. P., redatto in base ai capitolati, materiali e tipologie in uso presso il Comune per opere simili, che abbia scontato il parere favorevole dei competenti uffici; computo metrico estimativo delle OO. U. P. redatto in base al vigente preziario regionale, comprensivo del valore delle eventuali aree di sua proprietà sulle quali le medesime insistono;

atto di impegno, sulla base dello schema allegato, registrato e trascritto a cura e spese dell interessato, con il quale lo stesso si obbliga a realizzare le opere di U. P. previste nel progetto esecutivo allegato alla concessione edilizia, prima dell ultimazione dei lavori inerenti l intervento della concessione edilizia alla quale sono funzionali e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, nonché a cedere gratuitamente al Comune le opere stesse e le eventuali aree di sua proprietà sulle quali le medesime insistono; fideiussione bancaria, o assicurativa di cui all art. 13 della legge n. 1/78, per un importo pari al costo delle opere derivante dal computo metrico estimativo, comprensivo del valore delle eventuali aree di sua proprietà, che garantisca la realizzazione a regola d arte delle opere stesse; Ultimati i lavori l interessato dovrà chiedere, al competente ufficio comunale, il collaudo delle OO. U. P., ovvero, per opere di importo inferiore a 50.000 ECU, presentare un certificato di regolare esecuzione. L esito positivo del collaudo o l acquisizione del certificato di regolare esecuzione comporterà lo svincolo della fideiussione, e la rilasciabilità del certificato di abitabilità o agibilità, e costituirà titolo per l immissione in possesso delle OO. U. P., e delle eventuali aree interessate di sua proprietà, da parte del Comune. Qualora il concessionario non inizi i lavori delle OO.U.P. nel termine di un anno dalla data di adozione della relativa concessione edilizia, ovvero non li concluda a regola d arte nel termine di tre anni da tale data, detti lavori, o il loro completamento e/o adeguamento, saranno realizzati dal Comune previo incameramento dell importo necessario garantito con fideiussione. c) di stabilire che, qualora il costo complessivo di intervento delle OO.PP.UU. sia inferiore all importo del contributo determinato in base ai parametri del presente dispositivo, dovrà essere corrisposta al Comune la somma a conguaglio contestualmente al rilascio della concessione edilizia; d) di stabilire che la corresponsione della quota di contributo di urbanizzazione primaria per adeguamento delle infrastrutture generali per l incremento di utenza (di cui alle tabelle A e I del D.P.G.R. n. 373 del 14.07.1998), opportunamente parametrizzata in base alle corrispondenti tabelle del medesimo decreto, nonché quella di urbanizzazione secondaria risultante dall applicazione delle tabelle di cui al presente provvedimento, sono comunque dovute al Comune nei casi di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle ritenute strettamente necessarie dall Amministrazione comunale per l allaccio ai pubblici servizi, previsti ai punti 3.1 e 4.1 del citato decreto. e) di approvare, conseguentemente, ai fini della determinazione della quota di contributo di urbanizzazione primaria per adeguamento delle infrastrutture generali per l incremento di utenza, le allegate tabelle parametriche A1 A2 A3, e I1 che quantificano i valori unitari - espressi in /mc di tali incidenze, tabelle che sono parte integrante del presente atto; f) di stabilire in n. 2 rate di uguale importo non gravate da interessi la possibilità di rateizzazione del contributo per OO.U.P., prevista dal punto 9 del DPGR n. 373/98, in base alle seguenti modalità: la prima rata dovrà essere corrisposta entro la data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; la seconda rata dovrà essere corrisposta entro 12 mesi dalla data di cui al punto precedente; al momento del pagamento della prima rata dovrà essere presentata idonea fideiussione bancaria, o assicurativa di cui all art. 13 della legge n. 1/78, per un importo pari al doppio dell importo residuo (II rata) che garantisca sia il pagamento degli oneri residui

dovuti, sia le sanzioni (nella misura massima), previste dall art. 3 della l. 47/85, per l eventuale ritardato pagamento; 8A di prendere atto che, ai sensi dell art. 1 lett.re h) ed o) del D.P.G.R. n. 373/98, il Consiglio Comunale può stabilire oneri diversi da quelli derivanti dalla applicazione delle ipotesi precedenti, soltanto in caso di determinazione degli stessi mediante piani finanziari relativi a piani attuativi di iniziativa pubblica o mista; B IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 374/98 1B di recepire le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 374 del 14.07.1998, e, conseguentemente: 2B di non usufruire, vista la omogeneità del territorio comunale, delle riduzioni di cui al punto 11.4 del DPGR n. 374/98; 3B di stabilire che la riduzione allo 0,1 % (di cui al punto 11.6 del DPGR n. 374/98) della aliquota da applicare al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici destinati o da destinare a residenza e relativi accessori, che prevedano un adeguamento delle strutture comportante una riduzione del rischio sismico maggiore del 50% sulla base di una asseverazione del progettista e del direttore dei lavori è esclusa per quegli interventi che implicano la totale demolizione, ed inoltre, che l applicazione della riduzione, nei rimanenti casi, deve essere espressamente richiesta dall interessato ed è subordinata alla produzione, al momento della presentazione della istanza di concessione o, comunque, prima del rilascio della concessione edilizia, dell asseverazione del progettista attestante e comprovante i lavori di adeguamento in base alle disposizioni vigenti in materia, e di una fideiussione bancaria, o assicurativa di cui all art. 13 della legge n. 1/78, per un importo pari al doppio della differenza tra il contributo determinato in via ordinaria e quello ridotto (2 x 4.9 % del contributo calcolato per intero) che garantisca il pagamento degli oneri dovuti, più le sanzioni per ritardato pagamento, nel caso di non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento; l asseverazione del Direttore dei Lavori, attestante l avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento e, conseguentemente la riduzione del rischio sismico maggiore del 50%, dovrà essere prodotta contestualmente alla comunicazione di ultimazione totale dei lavori oggetto della concessione edilizia o, al massimo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di tale ultimazione e costituirà titolo per lo svincolo della fideiussione. La mancata presentazione della asseverazione del D.L. nel termine sopraindicato e/o, comunque, l accertata non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o la non riduzione del rischio sismico nella misura prevista nel DPGR n. 374/98, comporterà la decadenza dal beneficio ed il pagamento per intero del contributo concessorio, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni per ritardato pagamento ai sensi dell art. 3 della legge n. 47/85; 4B di stabilire in n. 2 rate di uguale importo non gravate da interessi, la possibilità di rateizzazione del contributo per costo di costruzione, prevista dal punto 14 del DPGR n. 374/98, in base alle seguenti modalità: la prima rata dovrà essere corrisposta entro la data di rilascio del permesso di costruire, o entro la data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; la seconda rata dovrà essere corrisposta entro 12 mesi dalla data di cui al punto precedente; 5B di stabilire che il costo di costruzione per interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all art. 31 della legge 05.08.1978, n. 457, è determinato in applicazione del prezziario regionale vigente al momento del rilascio della concessione edilizia; 6B di stabilire che, in applicazione all art. 10, comma 2 della legge 28.01.1977, n. 10 il rilascio della concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, oltre agli oneri di urbanizzazione, comporta un contributo pari al

10 % del costo documentato di costruzione determinato in applicazione del prezziario regionale vigente al momento del rilascio della concessione edilizia; 7B di prendere atto da ultimo che potranno essere definiti, con successivi atti, le forme di verifica e controllo da effettuarsi sugli interventi realizzati per il risparmio energetico, che danno titolo alle riduzioni del contributo di concessione di cui all art. 13.1 del D.P.G.R. n. 374/98, specificando che l accesso alla riduzione del contributo di concessione, dovrà essere espressamente richiesto dall interessato con le modalità di cui all art. 13.3 del citato D.P.G.R. n. 374/98, contestualmente alla presentazione della istanza di concessione o, comunque, prima del rilascio della concessione edilizia. Entro tali termini dovrà altresì essere presentata idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della esecuzione dei lavori per il risparmio energetico per un importo pari alla riduzione accordata, maggiorato del cento per cento al fine di garantire le sanzioni per ritardato pagamento. La dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, prevista all art. 13.15 del D.P.G.R. n. 374/98, dovrà essere prodotta contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori oggetto della concessione edilizia e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla detta ultimazione comunque accertata e costituirà titolo per lo svincolo della fideiussione. La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio ed il pagamento della somma non versata aumentata dell importo corrispondente alle sanzioni per ritardato pagamento ai sensi dell art. 3 della legge 47/85; c) di stabilire che le presenti disposizioni si applicano alle concessioni edilizie relative ad istanze presentate a partire dalla data di adozione della presente deliberazione in sostituzione di tutte quelle disposizioni, precedentemente adottate dall ente, che si ponessero in contrasto con le presenti e da intendersi abrogate;