Torino, 23 maggio 21012 Egr. Direttore CELVA Patrick THÉRISOD P.zza Narbonne 16 11100 AOSTA lc OGGETTO: Parere chiesto dal Comune di Brissogne in merito alla copertura dei tetti in lose 1. E stato chiesto al Comune di Brissogne un parere preventivo per l esecuzione di opere di straordinaria manutenzione consistenti in interventi sulla copertura di un fabbricato. Le opere consistono essenzialmente nell installazione, sopra l attuale manto di copertura, di una pannellatura aerata con sovrastante guaina bituminosa e posa a caldo di un nuovo manto di copertura in tegole canadesi, con sostituzione della lattoneria. 2. E in corso di revisione la legge che obbliga la copertura in lose. 1
Tuttavia il parere è reso in base alle vigenti disposizioni ancorchè a breve superate. 3. Il TAR V.A. ha affermato che l obbligo di copertura in lose non si estende al caso in cui l intervento non richieda il rifacimento dell orditura principale. In altri termini la necessità di copertura in lose non può tradursi a rendere più gravoso l intervento obbligando al rifacimento anche delle strutture del tetto. Viceversa se l intervento interessa anche l orditura, questa deve essere fatta in modo da sorreggere le lose. Per questa ragione se è vero che i lavori prospettati non vanno ad interessare l orditura principale e se è vero che l attuale orditura non è idonea a sorreggere la copertura in lose, si riscontra la causa di esclusione nella lett. J) del c. 1 art. 5. Vero che l intervento potrebbe travalicare la manutenzione ordinaria di cui all ipotesi di deroga citata per rientrare nella manutenzione straordinaria. 2
In proposito la delibera G.R. 2525 del 26.7.1991 definisce (esemplificativamente) manutenzione ordinaria la riparazione o la modesta sostituzione delle parti non strutturali, quali quelle costituenti il manto di copertura e la piccola orditura, mentre rientrano nella manutenzione straordinaria i rifacimenti che comportino quantità superiori al 50% o il completo rifacimento dei manti di copertura dei tetti a falde. Tuttavia questa linea di distinzione, riferita all obbligo di copertura dei tetti in lose, trova la sua demarcazione nel riferimento dell orditura, che impone l adeguamento a sorreggere le lose. Questa linea di distinzione trova conforto nel testo dell art. 2 che, a proposito dell installazione di impianti tecnologici, prevede specifiche prescrizioni per quegli interventi che prevedano il completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura principale e secondaria. La sentenza V.A. riguarda la situazione della sostituzione del manto di copertura quando il tipo di intervento richiesto 3
(rifacimento tetto) non implica (anche) il rifacimento dell orditura. 4. Per rispondere sui quesiti. Primo quesito: la sentenza è applicabile per il principio anche verso la legge 1.6.2007 n. 13 ancorchè pronunciata con riferimento alla precedente legge 28.2.1990 n. 10, abrogata. La legge 10/1990 era anche più rigida della n. 13/2007 perchè ad esempio, non prevedeva l ipotesi di esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria. Secondo quesito: nella fattispecie non si tratta di edificio con problematiche di tipo statico e strutturale. La situazione va piuttosto incasellato nella previsione della lett. J dell art. 5. Terzo quesito: l edificio, per quanto è dato da rilevare nella richiesta di parere, non è notificato o classificato come documento o 4
monumento; sicchè non è applicabile la prescrizione della lett. D) art. 5 legge citata. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti. Avv.to Giorgio Santilli 5