Acconti e cauzioni: disciplina e scritture contabili

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Acconti e cauzioni: disciplina e scritture contabili a cura di Antonino Romano L erogazione o il ricevimento di somme di denaro va trattato in maniera differente a seconda della natura che le parti hanno voluto attribuire all operazione commerciale. Si verifica il diverso trattamento civilistico, fiscale e contabile degli acconti rispetto alle cauzioni. Acconti (o anticipi) e cauzioni: trattamento contabile In termini generali, gli anticipi corrisposti ai fornitori devono essere classificati in base alla loro natura: - anticipi in conto impianti, a fronte di un acquisizione di immobilizzazioni; - anticipi in conto di fornitura a fronte dell acquisizione di merci, materiali o prodotti ovvero potrebbe trattarsi di vere e proprie prestazioni di servizi. La diversa tipologia di anticipi ha riflessi nel bilancio d esercizio. Infatti, l art. 2424 Codice Civile include gli acconti/anticipi nello stato patrimoniale sia tra le immobilizzazioni (voce B.I. 6 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ; voce B. II. 5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ), sia nell attivo circolante, tra le rimanenze di magazzino (voce C.I. 5 Acconti ). Anche gli anticipi di denaro che si ricevono dai clienti interessano la composizione del bilancio d esercizio e vanno attentamente appostati nelle scritture contabili. Trattasi di conti transitori che vengono trattati nell ambito dei debiti, tuttavia a differenza degli anticipi a fornitori, gli anticipi da clienti trovano una collocazione indistinta nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.6 "Acconti". Tali poste vanno distinte dai depositi e dalle cauzioni costituite da somme di denaro che l azienda ha versato a terzi a titolo di garanzia, indisponibili fino alla realizzazione della condizione sospensiva. I suddetti movimenti finanziari, infatti, devono essere classificati in bilancio, nello stato patrimoniale alla voce C. II. 5 Altri crediti o, se aventi la natura d immobilizzazioni finanziarie, alla voce B. III. 2. d. Altri crediti. La disciplina degli acconti In caso di dubbio sull'effettiva volontà delle parti e, soprattutto, in mancanza di atto scritto o altro documento probatorio, è opportuno considerare la somma di denaro versata preventivamente quale acconto o anticipo, anzichè quale caparra o cauzione, allo scopo di evitare la presunzione di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA. In contabilità deve essere contabilizzato sia sui registri IVA, sia sul libro giornale, come una normale fattura. 1

Verifichiamo il trattamento ai fini dell iva, delle imposte dirette e dell imposta di registro. Ai fini iva, la percezione di acconti costituisce ai sensi dell articolo 2. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 un operazione imponibile, poichè trattasi di parziale corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi. Si applica la stessa aliquota del bene ceduto; qualora sia variata l'aliquota IVA, rimane valida quella applicata al momento della fatturazione dell'acconto o dell'anticipo, salvo fatturare la parte residua con la nuova aliquota. Il termine ultimo per l'emissione della fattura coincide con il materiale pagamento dell'acconto o anticipo. Relativamente al comparto delle imposte dirette, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto o anticipo è un componente patrimoniale e non ha rilevanza nè sul conto economico, nè sul reddito imponibile. E veniamo alla disciplina concernente l imposta di registro. Agli acconti o anticipi non soggetti ad IVA si applica l'imposta di registro nella misura del 3% (art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986). Se l'acconto è pagato in conformità ad un contratto preliminare, l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Per quanto riguarda gli acconti o gli anticipi soggetti ad IVA, questi scontano l imposta di registro in misura fissa, ma solo in caso d'uso. La normativa concernente i depositi cauzionali Ai sensi di quanto disposto dall articolo 1382 del codice civile, la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Secondo quanto contenuto poi dall articolo 1385 c.c. la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. L articolo 1386 c.c. si occupa della caparra confirmatoria. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Questa è la disciplina civilistica che si occupa delle cauzioni. 2

Da un punto di vista operativo, in caso di anticipi ricevuti da clienti, se il contratto riporta a titolo di caparra e principio di pagamento o simili è necessario emettere la fattura; è opportuno, pertanto, l esistenza di un patto scritto o, comunque, altra prova documentale. Ai fini contabili la registrazione in partita doppia fra i conti patrimoniali e fra i conti d'ordine. Rilevazioni contabili Al momento di ricezione della caparra 05.06.2009 PC IV 2 PD 14 Cassa assegni a Clienti c/caparra RICEVUTA CAPARRA A FRONTE DI SUCCESSIVA VENDITA 05.06.2009 Conti d ordine P P Caparre confirmatorie da terzi a Terzi per caparre confirmatorie GARANZIA RICEVUTA DA TERZI Al momento della erogazione della caparra PC IV 2 PD 14 Fornitori c/caparra a Banca c/c ordinario EROGATA CAPARRA A FRONTE DI SUCCESSIVO ACQUISTO P P Caparre confirmatorie corrisposte a terzi Conti d ordine GARANZIA EROGATA A TERZI a caparre confirm. a terzi Ai fini iva è escluso dal campo di applicazione IVA, in quanto non costituisce corrispettivo di cessioni. 3

Imposte dirette La cauzione non ha rilevanza ai fini reddituali fino a quando non si verifica l'inadempimento di una delle parti: in tale caso, l'introito o l'esborso a copertura del danno subito o causato costituisce componente positivo o negativo di reddito. Ai fini dell imposta di registro, la cauzione ha funzione di garanzia: pertanto, è soggetta all'imposta di registro nella misura dello 0,50%, solo se prestata da soggetto diverso dalle parti contraenti (art. 6 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986). Rilevazioni contabili dell anticipo da clienti rilevazione dell anticipo da clienti PC II 1 05.05.2009 Clienti a Diversi EMESSA FATTURA N. 237 A FAVORE DITTA ALFA PD 6 PD 12 Clienti c/anticipi Iva a debito pagamento dell anticipo 05.06.2009 PC IV 1 PC II 1 Banca c/c ordinario a Clienti PAGAMENTO DELL ANTICIPO rilevazione all atto della consegna della merce con fattura a saldo Diversi a Diversi SPEDIZIONE DELLA MERCE ED EMISSIONE DI FATTURA A SALDO PD 6 PC 11 Clienti c/anticipi Clienti E A 1 PD 12 Merci c/ vendite Iva a debito 4

Rilevazioni contabili dell acconto a fornitori rilevazione dell anticipo a fornitori P D 7 03.03.2009 Diversi a Fornitori RICEVUTA FATTURA SU FORNITURE DITTA PB II 5 PC II 4-bis Acconti su imm. materiali Iva su acquisti saldo fattura fornitore 11.04.2009 PD 7 PC IV 1 Fornitori a Banca c/c SALDATA FATTURA NUMERO DEL rilevazione all atto del ricezione del bene e della fattura a saldo Diversi a Diversi PB II 2 PC II 4-bis PB II 5 PD 7 RICEZIONE MERCE E FATTURA NUMERO.. DEL Impianti e macchinari Iva c/acquisti Acconti su imm. mat Fornitori 5

saldo fattura fornitore 11.09.2009 PD 7 PC IV 1 Fornitori a Banca c/c SALDATA FATTURA NUMERO DEL Antonino Romano 22 Luglio 2009 6