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TORNAS U NEWSLETTER N. 23/2016 del 22 giugno 2016 AREA LEGAL PROVVEDIMENTI APPROVATI Approvate in Senato nuove regole in materia di procedure esecutive e concorsuali CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI Modalità di versamento dei conferimenti nelle S.r.l. Commenti alla riforma della disciplina della crisi d impresa GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Poteri del liquidatore in materia di concordato preventivo Partecipazione di una S.r.l. in una società a responsabilità illimitata Obblighi del mandante nei confronti del mandatario Configurabilità del reato di bancarotta documentale semplice GIURISPRUDENZA DI MERITO L hosting provider non risponde per i contenuti pubblicati dagli utenti 1

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI PROVVEDIMENTI APPROVATI Approvate in Senato nuove regole in materia di procedure esecutive e concorsuali Disegno di Legge n. 2362 del 9 giugno 2016 È stato approvato al Senato lo scorso 9 giugno il Disegno di Legge n. 2362 di conversione del D.L. 59/2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione". Tra gli emendamenti inseriti si segnalano: i) la modifica alla norma sul c.d. patto marciano, ovvero il patto in forza del quale il finanziamento concesso da una banca ad un imprenditore viene garantito tramite il trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore. In particolare, il nuovo Disegno di Legge prevede che l inadempimento del debitore si configura solo dopo che il mancato pagamento si sia protratto per nove mesi, anziché sei (come previsto dal D.L. 59/2016); ii) le modifiche all art. 1 contenente la disciplina relativa al pegno non possessorio, il quale a seguito degli emendamenti proposti può costituire una garanzia anche per i crediti concessi a terzi, ed avere ad oggetto anche crediti derivanti o inerenti l esercizio di impresa. Il testo, così modificato dal Senato è attualmente in corso di esame alla commissione della Camera dei deputati. Modalità di versamento dei conferimenti nelle S.r.l. Consiglio Notarile di Milano massime nn. 145-159 Con le massime in commento, il Consiglio Notarile di Milano ha analizzato le diverse modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di una S.r.l., alla luce delle modifiche apportate all art. 2464, comma 4 cod. civ. dal D.L. 76/2013. In particolare, l attuale testo normativo prevede che alla sottoscrizione dell atto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato all organo amministrativo, mentre precedentemente ai neo soci era riconosciuta la possibilità di effettuare il versamento dei conferimenti presso una banca. Nonostante la predetta modifica, il Consiglio Notarile di Milano ritiene ancora possibile il versamento del conferimento tramite deposito presso una banca, purché venga costituito un vincolo a favore della costituenda società. Inoltre, tramite le massime in oggetto, viene riconosciuta ai soci la possibilità di effettuare il versamento iniziale mediante qualsiasi mezzo di pagamento idoneo a far conseguire la provvista alla società, come ad esempio il pagamento in contanti. In quest ultimo caso, specifica il Consiglio Notarile di Milano, sarà sufficiente indicare nell atto la dicitura versamento in contanti, senza l identificazione delle monete o delle banconote consegnate. 2

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI Commenti alla riforma della disciplina della crisi d impresa CNDCEC documento dell 8 giugno 2016 Con il documento in oggetto, il CNDCEC ha formulato alcune osservazioni in merito al Disegno di Legge AC 3671-bis recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d impresa e dell insolvenza. In particolare, il CNDCEC ha manifestato alcune critiche in relazione alla proposta di limitare l accesso al concordato liquidatorio che in questi anni ha rappresentato uno strumento utile e maggiormente duttile rispetto alla rigidità della struttura della liquidazione fallimentare. Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti non ritiene condivisibile la riforma in oggetto nella parte in cui prevede la fissazione di specifiche modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano di concordato. Tali verifiche, infatti, costituiscono un attività riservata esclusivamente all attestatore indipendente di cui all art. 67, comma terzo, lettera d), l.f. che viene svolta, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale ai sensi dell art. 1176 c.c. e in funzione della realtà e del caso specifico. Infine, sono state espresse alcune perplessità in relazione alle proposte emendative riguardanti la precisazione del ruolo svolto nella procedura di allerta dal revisore legale, il quale dovrebbe essere il primo ad intercettare segnali di discontinuità e ad informare conseguentemente l organo di amministrazione e quello tenuto alla vigilanza. Poteri del liquidatore in materia di concordato preventivo Corte di Cassazione Sezione Civile Sentenza del 14 giugno 2016 n. 12273 Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione di una domanda di concordato preventivo, ad opera del liquidatore di una società di capitali, deve essere espressamente autorizzata dall assemblea straordinaria dei soci. Infatti, come precisato all interno della sentenza, la posizione dei liquidatori non è equiparabile a quella degli amministratori, i cui poteri sono determinati dalla legge. Diversamente, i poteri del liquidatore, tra cui quello di presentazione di una domanda di concordato, devono risultare dalla deliberazione dell assemblea che provvede alla nomina. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, non è possibile estendere ai liquidatori la disciplina contenuta all interno dell art. 152 della Legge Fallimentare, la quale riconosce esclusivamente in capo agli amministratori il potere di sottoscrivere la proposta di concordato, senza la necessità di una precedente autorizzazione assembleare. Partecipazione di una S.r.l. in una società a responsabilità illimitata Corte di Cassazione Sezione Civile Sentenza del 13 giugno 2016, n. 12120 Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che l amministratore di una S.r.l. può decidere, anche senza la preventiva deliberazione dei soci, la costituzione da parte della medesima S.r.l. di una società a responsabilità illimitata (o l acquisto nella stessa di una partecipazione). Infatti, ad avviso della Suprema Corte, nei confronti delle S.r.l. non trova applicazione l art. 2361, secondo comma, cod. civ. dettato in tema di S.p.A., il quale prevede che l assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall assemblea. Diversamente, per le S.r.l., l assunzione di una partecipazione in un impresa comportante responsabilità illimitata costituisce un atto gestorio proprio dell organo amministrativo. Conseguentemente, nonostante l assenza di una delibera assembleare, nel caso di insolvenza della società a responsabilità illimitata il fallimento si estende ai suoi soci, ovvero alla S.r.l.. 3

GIURISPRUDENZA DI MERITO Obblighi del mandante nei confronti del mandatario Corte di Cassazione Sezione Civile Sentenza del 9 giugno 2016 n. 11800 Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che rientra tra le obbligazioni poste a carico del mandante il dovere di fornire al mandatario informazioni utili per l esecuzione dell affare. In particolare, il predetto obbligo trova riscontro nel generale dovere del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l esecuzione del mandato, come disposto dall art. 1719 cod. civ.. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, tale dovere del mandante sussiste indipendentemente dalla formulazione di proposte negoziali da parte di terzi. Invero, la conoscenza di determinate informazioni assume rilievo ancor prima della formulazione di una concreta proposta, in quanto sono essenziali per poter valutare in generale la convenienza dell affare e conseguentemente assumere le proprie determinazioni in ordine ad un eventuale proposta negoziale. Configurabilità del reato di bancarotta documentale semplice Corte di Cassazione Sezione Penale Sentenza del 18 maggio 2016 n. 20695 Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di bancarotta semplice documentale sussiste anche nelle ipotesi in cui l amministratore abbia per mera negligenza e per un periodo di tempo limitato, omesso di registrare l attività contabile dell attività sociale. Infatti, come ricorda la Suprema Corte, il delitto di bancarotta semplice documentale è punibile indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, trattandosi di un reato di pericolo presunto, volto ad evitare che vi siano ostacoli all attività di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della società da parte degli organi fallimentari. Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che l imprenditore ha l obbligo di tenere le scritture contabili anche quando l attività commerciale della società sia cessata e che, pertanto è possibile punire l amministratore della società per il reato in parola anche a seguito della cessazione dell attività.. L hosting provider non risponde per i contenuti pubblicati dagli utenti Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 46/2016 Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Grosseto ha stabilito che gli hosting provider non rispondono degli illeciti commessi dai propri utenti né sono responsabili per le affermazioni diffamatorie pubblicate dai propri utenti sul sito, in conformità a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. 70/2003. Infatti, gli hosting provider (come nel caso di specie Trip Advisor) hanno l esclusiva funzione di offrire ospitalità sul proprio server ad informazioni fornite dagli utenti, ponendosi in maniera neutrale nei confronti dei diversi contenuti pubblicati. Differentemente, i content provider forniscono personalmente dei contenuti che vengono quindi pubblicati sotto la responsabilità editoriale dello stesso titolare e/o gestore del sito. Per questi motivi, nonostante l hosting provider sia dotato di un sistema di filtri volto a bloccare alcuni contenuti, non è configurabile in capo a quest ultimo una responsabilità, non essendo in ogni caso tenuto a controllare preventivamente i contenuti pubblicati sulla piattaforma. 4

Fonti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea; Guida Normativa edita da Il Sole24Ore ; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A cura di avv. Marco Moretti avv. Maurizio Monterisi dott.ssa Ilaria Musto LO STUDIO LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano. DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Milano Roma Padova Verona Piazza Pio XI, 1 20123 Milano T +39 02 45 381 201 F +39 02 45 381 245 milano@legalitax.it Via Flaminia, 135 00196 Roma T +39 06 8091 3201 F +39 06 8077 527 roma@legalitax.it Galleria dei Borromeo, 3 35137 Padova T +39 049 877 5811 F +39 049 877 5838 padova@legalitax.it Stradone Porta Palio, 76 37122 - Verona T +39 045 809 7000 F +39 045 809 7010 verona@legalitax.it 5