Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

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Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa Vincenzo D'Andò in Nel periodo di fine, o inizio anno nuovo, maggiormente può capitare di dovere acquistare un immobile. In particolare, acquistando la prima casa è possibile usufruire di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle solitamente dovute. La Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto per la cessione onerosa di immobili l introduzione di un nuovo sistema di tassazione più vantaggioso per i contribuenti, mentre il D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito nella Legge n. 248 del 04.08.2006, intervenendo nuovamente sulla disciplina delle compravendite, ha introdotto talune misure al fine di contrastare le operazioni evasive o elusive. Tra queste, è stato previsto l obbligo di indicare nel rogito le modalità di pagamento per l acquisto di un immobile e l eventuale intervento di mediatori immobiliari. Vediamo di seguito quale è l attuale situazione fiscale, anche alla luce della guida dell Agenzia delle Entrate resa nota di recente. Acquisto da privato non soggetto ad Iva Se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l agevolazione consiste nella possibilità di versare: - l imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%); - le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell 1%. Acquisto da imprese Chi, invece, compra la casa da un venditore con partita Iva, deve tenere conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal suddetto D.L. n. 223/2006. Dal 04.07.2006, per la compravendita della prima casa in cui la parte venditrice è un impresa, l acquirente deve versare le seguenti imposte: - Iva al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa costruttrice (o da impresa che ha ristrutturato l immobile) e la vendita si conclude entro 4 anni

dall ultimazione dei lavori; - imposta di registro con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa non costruttrice, oppure quando il venditore è un impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall ultimazione dei lavori. Viceversa, in assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa, l aliquota Iva aumenta al 10% (20% se fabbricato di lusso), l imposta di registro al 7% e le imposte ipotecaria e catastale al 2% e 1%. Rileva, inoltre, la guida dell Agenzia delle Entrate, che per godere delle agevolazioni prima casa non occorre che l immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari. Le agevolazioni fiscali sull acquisto della prima casa sono riconosciute in sede di registrazione dell atto, e spettano non solo per gli atti a titolo oneroso che comportano l acquisto della proprietà, ma anche quando con l atto venga acquisita la nuda proprietà, il diritto d abitazione, l uso e l usufrutto. 1) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA : LE IMPOSTE DOVUTE DALL ACQUIRENTE (RIEPILOGO SOTTO FORMA DI TABELLA) Tipo di Imposta Misura registro 3% Acquisto da privato ipotecaria 168,00

IVA 4% registro 168,00 Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall ultimazione dei lavori ipotecaria 168,00 IVA esente - Acquisto da impresa non costruttrice registro 3% - Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall ultimazione dei lavori ipotecaria 168,00 Requisiti per godere dei benefici Il primo requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni è che l acquisto concerna una casa di abitazione non di lusso (per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre fare riferimento ai criteri individuati dal Decreto 02.08.1969). Inoltre, i benefici spettano, a prescindere dalla categoria catastale dell immobile, solo in presenza di determinate condizioni: a) l immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l acquirente svolge la propria attività principale. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Per i cittadini italiani residenti all estero (iscritti all AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. b) l acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di

diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l immobile da acquistare; c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l acquisto della prima casa. In presenza dei requisiti sopra elencati l agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell atto di acquisto. Se, per errore, nell atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali. Acquisto delle pertinenze Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: - C/2 (cantina o soffitta); - C/6 (garage o box auto); - C/7 (tettoia o posto auto). Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione. Casi particolari

Coniuge in regime di comunione legale Nel caso in cui due coniugi in comunione legale acquistano un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possiede i requisiti soggettivi per usufruire dell'agevolazione prima casa, il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Titolari di nuda proprietà su altra abitazione L agevolazione "prima casa" viene riconosciuta anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge. Il beneficio spetta però solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza usufruire in precedenza dell'agevolazione prima casa. Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile Si può fruire dell agevolazione prima casa, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari di una parte. Sulla stessa casa di abitazione l agevolazione spetta anche nei seguenti casi: - quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell immobile; - quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione. Acquisto di abitazione contigua L agevolazione prima casa spetta anche nelle seguenti due ipotesi: - quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un unica unità abitativa, purché l abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso; - quando si acquista un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata fruendo dei benefici prima casa (ad esempio quando si acquista una stanza contigua).