Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5065 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TASSONE Modifiche agli articoli 57 del codice di procedura penale, 1235 del codice della navigazione e 16 della legge 1 o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto e di qualificazione del medesimo come forza di polizia, nonché istituzione del servizio per l assistenza alla navigazione marittima nell ambito dello stesso Corpo Presentata il 20 marzo 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! Osservando e analizzando i recenti fatti di cronaca, che hanno sconvolto l opinione pubblica nell assistere ad una tragedia disastrosa come quella avvenuta nelle acque dell isola del Giglio con l incidente della nave «Costa Concordia», ci si interroga su come sia possibile che determinate azioni e manovre siano così liberamente intraprese nelle acque italiane, ignorando preventivi divieti. Di certo, le leggi della navigazione non prevedono l opportunità di un accostamento così ravvicinato alle coste, specie per una futile ragione che può essere rintracciata nel famigerato «inchino» che le navi da crociera sono solite effettuare per uno sfizio turistico. La tragedia avvenuta di recente è un campanello di allarme che ci impone di adottare provvedimenti specifici e tecnici in merito alla vigilanza delle navi. È necessario che esse vengano monitorate costantemente, al pari degli aeroplani, che ogni rotta sia comunicata preventivamente, e ogni eventuale cambiamento di rotta seppur minimo sia autorizzato con un permesso ad hoc. A tal proposito, la capitaneria di porto si colloca egregiamente come organo di riferimento per le attività marittime rappresentando un vero e proprio «sportello unico» nei rapporti con l utenza del mare. Le molteplici attività della guardia costiera sono di certo incisive sulla sfera della sicurezza della navigazione. Essa svolge funzioni di
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5065 polizia marittima (cioè polizia tecnicoamministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi. La guardia costiera inoltre effettua controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, adotta misure preventive dirette a proteggere le navi e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali, svolge la ricerca e il soccorso in mare (SAR), la protezione dell ambiente marino, il controllo sulla pesca marittima. Premesso ciò, ribadiamo che i fatti di cronaca ci inducono a pensare che tutto questo non sia sufficiente, ma che sia necessario realizzare un monitoraggio ancora più rigido, costante e dettagliato. Principalmente occorre conferire ai militari della capitaneria di porto la titolarità del diritto di esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, in quanto nel vigente ordinamento sono riconosciuti «ufficiali di polizia giudiziaria» gli appartenenti alla Polizia di Stato, all Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, alla polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato; in sostanza tutto il personale appartenente ai cinque corpi e armi che costituiscono, ai sensi dell articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.121, le Forze di polizia, mentre ne è escluso il solo personale appartenente al corpo delle capitanerie di porto, il quale è chiamato a svolgere, con sempre maggiore frequenza e intensità, compiti e mansioni analoghi e complementari a quelli delle Forze di polizia. Nonostante tale pluralità di compiti, taluni afferenti peraltro alla difesa nazionale, il personale del Corpo stesso resta emarginato rispetto agli altri in quanto non gli vengono corrisposti quegli equi indennizzi e riconoscimenti professionali e retributivi spettanti ai colleghi appartenenti sia alle Forze di polizia che alle Forze armate, ivi compresi tutti gli altri enti periferici della Marina. Constatato ciò, risulta essenziale rafforzare i controlli sulla navigazione marittima, monitorando in dettaglio i percorsi delle navi. Ed ecco il proposito della creazione di un vero e proprio servizio speciale, facente parte della guardia costiera e costituito dall organico della stessa, con possibilità di reclutamento speciale per i ruoli connessi alle operazioni di monitoraggio, ovvero per l utilizzo della strumentazione tecnica che dovrà garantire una vera e propria scannerizzazione delle rotte nautiche. Un ipotetico ma concreto raffronto può essere costituito dall Ente nazionale per l assistenza al volo (ENAV) che rappresenta la società che fornisce il servizio del controllo del traffico aereo, nonché gli altri servizi essenziali per la navigazione nei cieli italiani e negli aeroporti civili nazionali. I controllori del traffico aereo curano la gestione di un volo nelle sue diverse fasi, dal decollo all atterraggio, in assoluta sicurezza, seguendo rigorose procedure e utilizzando sistemi tecnologici d avanguardia. Lo stesso esercizio deve essere effettuato nei mari, con l utilizzo della più avanzata strumentazione, gran parte della quale già peraltro in possesso della guardia costiera. La costituzione del nuovo servizio potrebbe inoltre rappresentare un mezzo per potenziare il trasporto marittimo delle merci (le cosiddette «autostrade del mare») procurando così grande beneficio, ad ampio raggio, per l ambiente.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5065 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera). 1. All articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera»; b) al comma 2, lettera b), le parole: «gli agenti di custodia, le guardie forestali» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali, i sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera». 2. All articolo 1235 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) l alinea è sostituito dal seguente: «Agli effetti dell articolo 57 del codice di procedura penale e in aggiunta a quanto ivi previsto, sono ufficiali di polizia giudiziaria:»; 2) il numero 1 è sostituito dal seguente: «1. i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5065 delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l aeroporto è compreso;»; b) il secondo comma è abrogato; c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni delle categorie del Corpo equipaggi militari marittimi, diverse dalla categoria nocchieri di porto, destinati presso le capitanerie di porto e gli uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria». ART. 2. (Qualificazione del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera come forza di polizia). 1. Al secondo comma dell articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera». ART. 3. (Istituzione del servizio per l assistenza alla navigazione marittima). 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell ambito del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, il servizio per l assistenza alla navigazione marittima, di seguito denominato «servizio».
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5065 2. Il servizio opera alle dipendenze funzionali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da personale militare del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, che può essere coadiuvato da personale civile fornito di elevata specializzazione per l impiego delle apparecchiature tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti d istituto. 3. Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti: a) controllo della navigazione marittima, attraverso l acquisizione delle informazioni sulle rotte delle navi mercantili nazionali e delle navi mercantili straniere in navigazione nel mare territoriale nazionale nonché il monitoraggio delle medesime e degli eventuali cambiamenti di rotta e rilascio delle relative autorizzazioni, ove prescritte; b) assistenza alla navigazione, mediante attività di informazione, consulenza e allarme, anche negli ambiti della meteorologia e climatologia e dei servizi di telecomunicazioni nautiche e di radionavigazione; c) formazione e addestramento della gente di mare e del personale addetto ai servizi marittimi, comprese le attività relative al rilascio dei prescritti titoli e abilitazioni professionali; d) vigilanza sull installazione e sulla manutenzione degli impianti tecnici e delle apparecchiature di radiocomunicazione sulle navi, comprese le attività relative al rilascio delle prescritte certificazioni; e) controllo delle procedure operative, di sicurezza e di allarme; f) collaborazione con l Istituto idrografico della Marina militare per la produzione e l aggiornamento della cartografia nautica. 4. Il Comando generale delle capitanerie di porto-guardia costiera e lo Stato maggiore della Marina assicurano il raccordo tra il servizio e gli organi del Ministero della difesa per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5065 5. Il servizio opera in coordinamento con il Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera per l elaborazione dei piani operativi e può chiederne la collaborazione per lo svolgimento di operazioni congiunte. 6. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli oggetti di rispettiva competenza, sono adottate le disposizioni necessarie per l attuazione del presente articolo. 7. La struttura e l organizzazione del servizio sono disciplinate con decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. ART. 4. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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