Cristiane Scrivener. Criteri di adesione

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Cristiane Scrivener Criteri di adesione Riunendosi a Copenaghen, del 12 e 13 dicembre 1993, il Consiglio europeo riconobbe il diritto ad aderire all Unione europea (UE) dei paesi dell Europa centrale e orientale «in grado di assumere gli obblighi» a essa connessi e di adempiere a precise condizioni economiche e politiche. Nel definire queste condizioni, esso formulò tre criteri, i cosiddetti criteri di Copenaghen, ormai universalmente considerati i criteri di adesione all Unione. Il primo criterio si ispira all art. 49 del Trattato dell UE, che stabilisce il diritto di diventare membro dell Unione di ogni Stato europeo che rispetti i principi di «libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell Uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto» (v. anche Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea). Il secondo criterio, cosiddetto economico, richiede che i paesi candidati all adesione dispongano di un economia di mercato efficiente e, in secondo luogo, che questa economia sia capace di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze del mercato dell Unione. Il terzo ed ultimo criterio, infine, esige il recepimento dell Acquis comunitario, ossia il rispetto del corpus legislativo dell Unione e l assunzione degli altri obblighi derivanti dall appartenenza all Unione, compresi gli obiettivi di un unione politica, economica e monetaria. In seguito al Consiglio di Copenaghen, le istituzioni europee

hanno ulteriormente approfondito le modalità e il contenuto di questi criteri. La Strategia di preadesione per i paesi dell Europa centro orientale varata dal Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994), ad esempio, ha individuato alcune misure chiave del mercato interno (v. Mercato unico europeo) e alcune priorità nel ravvicinamento delle legislazioni e nel dialogo istituzionale il cui recepimento è considerato prioritario in vista dell adesione. Nel 1995 il Consiglio europeo di Madrid ha sottolineato l importanza dell adeguamento delle strutture amministrative per consentire il corretto recepimento della normativa UE a livello nazionale (v. Diritto comunitario). Il Consiglio di Lussemburgo del 1997, infine, ha identificato alcuni precisi criteri di valutazione del recepimento dell acquis comunitario, mentre Agenda 2000 ha ulteriormente specificato i criteri economici. L insieme di questi elementi ha costituito il punto di riferimento delle relazioni sullo stato di avanzamento dei paesi candidati e associati (v. Associazione) realizzate dalla Commissione europea a partire dal 1998. Da questi rapporti emerge il rispetto del criterio politico come prerequisito necessario all apertura di qualsiasi negoziato di adesione. Per valutarne il rispetto, la Commissione ha esaminato elementi diversi come l indipendenza e la trasparenza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, la valutazione dei sistemi carcerari o il rispetto delle Pari opportunità e dei diritti delle minoranze, ecc. Per quanto concerne il criterio economico, dai rapporti della Commissione emerge che l esistenza di un economia di mercato efficiente è valutata soprattutto in relazione alla liberalizzazione dei prezzi e degli scambi e all esistenza di

un regime giuridico basato sul diritto comprendente il diritto di proprietà. Fa però parte di questo criterio anche l esame di altri elementi, quali la stabilità macroeconomica e il consenso sulla politica economica; l esistenza di un settore finanziario ben sviluppato e l assenza di ostacoli rilevanti all entrata e all uscita dal mercato. Per il secondo elemento («capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all interno dell Unione») sono necessari un capitale umano e materiale sufficiente e adeguate infrastrutture; viene preso in considerazione inoltre il livello di ammodernamento delle imprese, la loro capacità di investire e di accedere al finanziamento esterno e il grado di integrazione economica con l Unione. L acquis comunitario, infine, è stato suddiviso in diversi capitoli per ciascuno dei quali sono state identificate alcune priorità. I negoziati di adesione si sono ispirati però al principio che ciascun candidato debba adottare integralmente le norme e la legislazione vigente; vengono quindi condotte trattative solo sui settori che i candidati dichiarano di non poter applicare sin dall adesione e per i quali richiedono un regime transitorio. Flavia Zanon (2008) Criteri di Convergenza Per criteri di convergenza si intende un insieme di requisiti richiesti agli Stati membri per l adesione alla terza fase dell Unione economica e monetaria (UEM) (v. anche Criteri di adesione), enunciati a Maastricht in un protocollo allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea (v. Trattato di Maastricht).

Il rispetto di tali criteri era volto a realizzare tra le economie aderenti all area una convergenza tale da consentirle uno sviluppo equilibrato e costante. I quattro criteri contenevano requisiti fondamentali in materia di finanza pubblica, stabilità dei prezzi, tassi di cambio e livelli dei tassi di interesse. Per quanto concerne la finanza pubblica, Maastricht stabiliva la regola generale per cui avrebbero potuto aderire all UEM i paesi che non fossero stati oggetto di una decisione del Consiglio dei ministri circa l esistenza di un disavanzo eccessivo. Questo principio fu ulteriormente esplicitato dalla Commissione europea nel valutare il rispetto del criterio da parte dei membri. Il collegio utilizzò a questo scopo due distinti parametri: il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo, che doveva essere inferiore al 3%, e il rapporto fra debito pubblico lordo e PIL, che non doveva superare il 60%. Di questi, al momento dell avvio dell UEM si adottò però una interpretazione flessibile e dai paesi non in grado di rispettarli fu accettato l impegno a un riavvicinamento tendenziale e costante. Il secondo criterio, la stabilità dei prezzi, venne definito sulla base di un tasso di inflazione non superiore all 1,5% di quello dei tre Stati membri più virtuosi, che avevano cioè ottenuto la maggiore stabilità. Per quanto concerne i tassi di cambio, al fine di aderire alla moneta unica (v. Euro) Maastricht richiedeva che ogni Stato membro avesse partecipato al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni e senza soluzione di continuità per almeno due anni. Il tasso di interesse nominale medio a lungo termine, infine, non doveva aver superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri che avevano conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi.

Il rispetto di questi criteri fu preso in esame dal Consiglio dei ministri delle Finanze nel maggio del 1998 sulla base delle valutazioni della Commissione e della Banca centrale europea (v. anche Sistema europeo di Banche centrali). Su questa base il Consiglio individuò gli 11 paesi (dei 15 allora membri) che erano in grado di aderire alla moneta unica fin dal suo avvio. Rimasero esclusi Danimarca, Regno Unito, Svezia e Grecia. Danimarca e Regno Unito non furono in realtà sottoposti all esame avendo ottenuto a Maastricht una clausola di optingout dalla moneta unica. Similmente la Svezia non soddisfaceva il criterio dei tassi di cambio perché, non intendendo partecipare alla moneta unica, non aveva mai aderito allo SME. La Grecia, infine, pur non soddisfacendo allora i criteri, adeguò in seguito la propria economia per aderire all UEM nel 2001, due anni dopo il suo avvio. I criteri di convergenza continuano oggi a essere il punto di riferimento per l adesione all UEM di ogni nuovo Stato membro. Principalmente su richiesta tedesca, per i timori legati all adesione di paesi, come Italia e Belgio, con una tradizione di bilancio meno rigorosa, il Consiglio europeo di Amsterdam del 1997 stipulò un Patto di stabilità e di crescita. Lo scopo del Patto era il mantenimento di una disciplina di bilancio anche tra i paesi già integrati nell UEM; a questo scopo veniva conferita al Consiglio la facoltà di sanzionare ogni membro che si astenesse dal prendere i provvedimenti necessari a risanare una situazione di deficit eccessivo. Il rispetto degli altri criteri fu invece diversamente garantito. Il Sistema monetario europeo venne sostituito da un meccanismo di cambio comune, mentre il controllo dei tassi di cambio e la politica monetario fu affidato alla Banca centrale europea.

Flavia Zanon (2009)