Riequilibrio dei generi nella politica

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Riequilibrio dei generi nella politica

Misure di riequilibrio dopo il 1993 Referendum elettorale del 1993 abrogazione del sistema proporzionale, passaggio ad un sistema prevalentemente maggioritario Comitati e commissioni P.O. poche donne con il sistema proporzionale, e ora? Tutte le leggi elettorali dopo il 1993 (Camera, Senato, elezioni regionali, comunali e provinciali) alternanza di candidature femminili e maschili o almeno 1/3 per sesso

Sentenza costituzionale 422/1995 Incostituzionale qualsiasi misura di riequilibrio della rappresentanza elettorale «in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato»

Conseguenze Per introdurre misure di riequilibrio della rappresentanza occorre modificare la Costituzione Proposte di revisione dell art. 51 sempre rinviate Si «approfittò» della riforma del titolo V della Costituzione le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117 9 )

Art. 117 9 (dopo la revisione del 2001) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

Contraddizioni Competenza regionale concorrente in materia elettorale rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato Come fanno le leggi regionali ad introdurre misure di riequilibrio che le leggi statali non possono introdurre (in base alla sentenza 422/1995)? Riforma dell art. 117 in attesa della riforma del 51? Senza effetti giuridici? Unica interpretazione giuridicamente possibile le leggi regionali possono introdurre tali misure e dunque anche, implicitamente, le leggi statali. Se così fosse inutile riforma dell art. 51, che invece è arrivata due anni dopo, nel 2003

Incertezza giuridica o anche politica? Riforme costituzionali contraddittorie dal punto di vista giuridico mancanza di volontà politica Ritardi nell attuazione (o mancata attuazione) delle riforme costituzionali, anche in sede regionale L. 90/2004: misure di riequilibrio per l elezione del sesso Parlamento europeo non più di 2/3 per nelle liste L. 270/2005 : nuova legge elettorale per il Parlamento nazionale nessuna previsione. Abolizione dei voti di preferenza, ordine delle candidature deciso dai partiti

Riforme ultimi anni L. 215/2012: parità di genere nei consigli comunali non più di 2/3 per sesso nelle liste; doppia preferenza di genere L. 65/2014: elezione Parlamento europeo tripla preferenza di genere (se si esprimono 3 preferenze entrambi i generi)

L. 52/2015 (Italicum) Candidati nelle liste in ordine alternato per sesso Capolista < 60% stesso sesso in ogni circoscrizione Fino a 2 preferenze per candidati di sesso diverso

Statuti regionali Principi di carattere generale in molti Statuti regionali Statuto Piemonte - Art. 13 - Pari opportunità 1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica. 2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.

Statuti e giurisprudenza amministrativa Principi generali degli statuti riconosciuti negli ultimi anni come vincoli giuridici da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale anche per le nomine politiche Giunta Formigoni 15 uomini e 1 donna Giunta regione Campania 11 uomini e 1 donna

Regione Lombardia Art. 11 statuto riequilibrio dei generi negli organi di governo della regione e degli enti dipendenti Giunta Formigoni 15 uomini e 1 donna TAR Lombardia 354/2011 respinto il ricorso Appello al Consiglio di Stato seconda donna assessore (aprile 2012) Nuovo ricorso al TAR Consiglio di Stato 3670/2012 annulla la sentenza del TAR: riequilibrio di genere come principio cogente e non derogabile nemmeno per ragioni politiche

Regione Campania Art. 46 statuto equilibrata presenza di donne e uomini nella giunta TAR Campania, sez. I sent.1985 del 7.4.2011 illegittima la giunta con 11 uomini e 1 donna Cons. Stato, sez. V 4502/2011 conferma TAR (l atto di nomina di un assessore non rientra tra gli atti politici, sottratti al sindacato giurisdizionale: è atto di alta amministrazione) Conflitto di attribuzioni per atto politico respinto dalla Corte cost. come inammissibile (sent. 81/2012: il potere politico è sottoposto a vincoli giuridici ed è dunque sindacabile in sede giurisdizionale)

Leggi regionali L. Regione Calabria 1/2005 liste con candidati di entrambi i sessi L. Abruzzo 42/2004, Marche 27/2004, TAA (per i comuni) 7/2004, Puglia 2/2005 in lista non più di 2/3 dello stesso sesso. L. Friuli Venezia Giulia 226/2007 in lista non più del 60 % dello stesso sesso. L. Lombardia 17/2012 liste plurinominali con alternanza di genere L. Campania 4/2009, Sicilia 18/2013, Emilia Romagna 21/2014 doppia preferenza di genere

Quale ruolo per le regioni? Utilizzare innanzi tutto gli spazi affidati alla loro competenza (esempio leggi regionali per il riequilibrio della rappresentanza elettorale) Favorire un cambiamento politico e culturale Regioni come fucina di sperimentazioni per riforme anche statali (come avviene negli Stati federali)