PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 28.2.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1484/2008, presentata da Catherine Le Comte, cittadina francese, sull'impatto dell'inquinamento acustico ed atmosferico sulla salute dei residenti nei pressi dell'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy 1. Sintesi della petizione La firmataria critica le autorità francesi per la mancata riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico provocato dal numero eccessivo di aeromobili che utilizzano l'aeroporto francese Charles de Gaulle di Roissy. Sostiene che i livelli costanti di inquinamento acustico e atmosferico influiscono negativamente sulla salute dei residenti locali e che, sul quartiere dove risiede, passa un aeromobile ogni 30 secondi durante il giorno e ogni 3 minuti durante la notte. Di conseguenza, chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché ponga rimedio alla situazione, segnalando che le sue rimostranze alle autorità francesi sono state ignorate. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1 settembre 2009. Inquinamento acustico La legislazione comunitaria applicabile in materia di valutazione e gestione del rumore ambientale è la direttiva 2002/49/CE 1. 1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. CM\1022016.doc PE428.052v07-00 Unita nella diversità
In base alla direttiva, gli Stati membri sono tenuti a redigere mappe acustiche e piani d'azione strategici, al fine di gestire il rumore ambientale. Tuttavia, conformemente alla direttiva, gli Stati membri possono determinare, a propria discrezione, i valori limite di rumore e i provvedimenti da inserire nei piani d'azione volti a ridurre tale rumore. Le mappe acustiche strategiche dovevano essere redatte entro il 30 giugno 2007, mentre i relativi piani d'azione dovevano essere adottati, previa consultazione e partecipazione del pubblico, entro il 18 luglio 2008. La Francia ha redatto una mappa acustica concernente l'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy. La relazione è stata presentata alla Commissione ed è a disposizione del pubblico. La stesura del piano d'azione è in corso. Inoltre, per i grandi aeroporti dell'unione (ossia quelli con più di 50.000 movimenti di aeromobili l'anno) esiste già un quadro europeo armonizzato concernente il rumore prodotto dagli aeroporti. La direttiva 2002/30/CE 1, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, impone agli Stati membri di adottare un approccio equilibrato nell'affrontare i problemi del rumore negli aeroporti comunitari. Inquinamento atmosferico La normativa europea di pertinenza è applicabile per quanto riguarda la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente è costituita dalla direttiva 1999/30/CE 2, che definisce i valori limite per il particolato PM 10 e il biossido di azoto NO 2, e dalla direttiva 2008/50/CE 3 che sostituisce la direttiva 1999/30/CE. La nuova direttiva mantiene i valori limite definiti dalla direttiva 1999/30/CE e introduce altri obiettivi per le particelle sottili PM 2.5. PM 10 e NO 2 sono gli inquinanti che più comunemente superano la norma ambientale riguardo alla protezione della salute umana, soprattutto nelle aree urbane e nelle principali infrastrutture di trasporto nelle vicinanze. Secondo l'ultima relazione ufficiale trasmessa dalla Francia, la zona 'agglomerato di Parigi' ('Paris-agglomération'), dove è situato l'aeroporto, ha superato i valori limiti giornalieri e annui di PM 10 e i valori limite annui di NO 2 da raggiungere entro il 2010. Finora la Commissione non ha avviato alcuna procedura d'infrazione nei confronti della Francia per inosservanza del valore limite 4 di PM 10 in quanto la Francia ha notificato l'applicazione dell'articolo 22 della nuova direttiva 2008/50/CE che concede una proroga del termine per il conseguimento, se sono soddisfatte specifiche condizioni. La notifica riportava, in particolare, una richiesta di proroga relativa alla zona di qualità dell'aria 'agglomerato di Parigi' e si riferiva a un piano per la qualità dell'aria: il 'Plan de Protection de l'atmosphère pour l'île de France', approvato dalle autorità francesi nel luglio 2006 e che individua alcune misure destinate specificamente agli aeroporti e intese a ridurre l'inquinamento atmosferico. Nella sua decisione C(2009) 5244 def. del 2 luglio 2009, la Commissione ha sollevato obiezioni all'applicazione dell'articolo 22 nella zona dell'agglomerato di Parigi adducendo quale motivazione che non era stata dimostrata 1 GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40. 2 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. 3 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1. 4 Tale procedura è stata avviata contro altri dieci Stati membri il 29 gennaio 2009. PE428.052v07-00 2/7 CM\1022016.doc
l'adozione di misure adeguate antecedentemente all'iniziale data di scadenza, ossia 2005, né era chiaro se uno o più dei fattori esterni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, possano essere ritenuti i principali responsabili dei superamenti. Inoltre, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, non sarebbe possibile valutare in modo approfondito se nell'intera zona sia possibile rispettare i valori limite entro il termine del periodo di esenzione, nel giugno 2011. Lo studio condotto di recente da AirParif 1 ha fornito un'analisi dettagliata delle elevate concentrazioni di NO 2 attorno all'aeroporto: tale analisi evidenzia la presenza di alte concentrazioni di NO 2 lungo le strade che conducono all'aeroporto o vi passano attraverso ed in due aree immediatamente adiacenti all'aeroporto. Tuttavia, per quanto riguarda il particolato PM 10, lo studio indica che, sebbene il vicino agglomerato di Parigi (dove si registrano superamenti) contribuisca in misura significativa alla situazione, nell'area circostante l'aeroporto i valori limite relativi al PM 10 sono rispettati, a meno che siano presenti condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli. Sulla base dei dati monitorati, in prossimità dell'aeroporto, nel 2010, si auspicava anche il raggiungimento del valore obiettivo per il PM 2.5. In merito a tutti e tre gli inquinanti, le emissioni degli aeromobili in sé (come indicato esplicitamente dalla firmataria) svolgono un ruolo di minor peso rispetto all'attività a terra e al traffico da e verso l'aeroporto. Conclusioni Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni comunicate dalla firmataria, nella zona in questione è stata individuata una violazione della legislazione europea in materia di qualità dell'aria ambiente, mentre risulta più dubbio l'evidente contributo del trasporto aereo a causa della complessa mescolanza di inquinamento imputabile a varie fonti nell'area. La Commissione sta pertanto valutando di attivarsi ulteriormente ai fini dell'applicazione della legislazione dell'unione relativa alla qualità dell'aria. La valutazione delle relazioni sulle mappe acustiche trasmesse dagli Stati membri in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE è tuttora in corso. Qualora al termine di tale valutazione dovesse emergere la necessità di approfondire le indagini riguardo all'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy o che le condizioni fissate dalla legislazione dell'unione non sono state rispettate, verranno avviate le opportune azioni. I cittadini possono altresì far valere i propri diritti individuali dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, chiedendo il rispetto dei valori limite stabiliti dall'ue nonché l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a breve termine al fine di compensare il rischio di superamento nell'area di loro interesse. 4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta l'11 maggio 2010 La protezione contro il rumore ambientale e gli inquinanti atmosferici locali rientra nel campo di applicazione di due distinti strumenti giuridici. 1 http://www.airparif.asso.fr/pages/actualites/cdg_0903_cp CM\1022016.doc 3/7 PE428.052v07-00
Per quanto riguarda il rumore, la normativa dell Unione in materia, la direttiva 2002/49/CE 1 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, impone agli Stati membri di individuare le fonti del rumore, tra cui gli aeroporti con più di 50 000 movimenti all anno, di redigere delle mappe acustiche e di adottare le adeguate misure di mitigazione. La mappa acustica relativa all'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy è stata valutata e soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2002/49/CE. Per quanto concerne i piani d'azione, occorre far presente che sono in corso sia la presentazione delle sintesi che le traduzioni dei piani in questione. Per quanto concerne invece l'inquinamento atmosferico, la Francia ha presentato, dalla sua prima comunicazione, una relazione sulla qualità dell'aria per il 2008. Da essa emerge che, nel corso di quell'anno, nella zona di qualità dell'aria 'agglomerato di Parigi' i valori limite di PM 10 erano ancora stati superati. Nello stesso anno, inoltre, nell'area in cui è ubicato l'aeroporto è stato superato anche il valore limite annuo di NO 2, da raggiungersi nel 2010. A seguito dell'adozione, il 2 luglio 2009, della decisione C(2009)5244, in cui la Commissione si opponeva a un'esenzione dall'obbligo di applicare i valori limite di PM 10 in tutte le zone notificate, tra cui quella di 'agglomerato di Parigi', il 20 novembre 2009 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Francia per il mancato rispetto di detti valori. Il 29 dicembre 2009 e il 30 marzo 2010, le autorità francesi hanno trasmesso nuove informazioni nell'ottica di una nuova notifica relativa all'esenzione di alcune zone dall'obbligo dell'osservanza dei valori limite di PM 10. Il proseguimento della procedura d'infrazione per mancato rispetto dei valori limite di PM 10 sarà preso in considerazione sulla base delle decisioni relative all'esenzione, tenendo conto parimenti delle ultime informazioni sui livelli di PM 10 nelle zone e negli agglomerati in questione. Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE 2, gli Stati membri possono anche notificare la proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite fissati per il NO 2. La Commissione auspica che gli Stati membri trasmettano le notifiche al riguardo nel corso del 2010 e soprattutto nel 2011. Qualsiasi eventuale procedura d'infrazione per mancato rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di NO 2 sarà valutata sulla base della decisione relativa a una proroga e delle ultime informazioni fornite sui livelli di NO 2. Alla luce della violazione della legislazione europea in materia di qualità dell'aria ambiente nella zona 'agglomerato di Parigi', sono state intraprese le primi fasi della procedura d'infrazione nei confronti della Francia. Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora e la Commissione valuterà, se del caso, di intraprendere altre azioni al riguardo. La Commissione desidera sottolineare che i cittadini possono far valere i propri diritti individuali dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, chiedendo il rispetto dei valori limite stabiliti dall'ue nonché l'elaborazione e l'attuazione di piani di azione a breve termine al fine di compensare il rischio di superamento nell'area di loro interesse. I suddetti elementi e le informazioni comunicate dalla firmataria sulle mappe acustiche non consentono di determinare chiaramente violazioni della legislazione europea. Qualora, al termine dell'analisi dei piani d'azione, dovesse emergere la necessità di approfondire le 1 GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. 2 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1. PE428.052v07-00 4/7 CM\1022016.doc
indagini riguardo all'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy o che le condizioni fissate dalla legislazione dell'unione non sono state rispettate, verranno avviate le azioni appropriate. 5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 3 marzo 2011 Per quanto attiene all'inquinamento atmosferico e all'attuazione della direttiva 2008/50/CE 1, dalla relazione per il 2009 emerge che, nella zona di qualità dell'aria 'agglomerato di Parigi', nel corso di quell'anno erano stati nuovamente superati i valori limite per il PM 10. Nello stesso anno si è inoltre avuto un superamento dei valori limite per il NO 2, fissati per il 2010, nella zona ove è ubicato l'aeroporto. Il 28 ottobre 2010 la Commissione ha deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto alle autorità francesi, esortandole al rispetto dei valori limite per il PM 10 fissati all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Il 17 dicembre 2010, nella decisione C(2010)9168, la Commissione ha di nuovo avanzato obiezioni alla notifica di un'esenzione dall'obbligo di applicazione dei valori limite per il PM 10 nella zona di qualità dell'aria 'agglomerato di Parigi', data l'assenza delle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/50/CE. A seguito della recente risposta delle autorità francesi al precitato avvertimento scritto, la Commissione sta analizzando le ultime informazioni. Per quanto concerne il rumore, le autorità francesi hanno l'obbligo di seguire procedure specifiche allo scopo di varare provvedimenti di attenuazione del rumore e/o restrizioni operative conformi alle norme internazionali e alla direttiva 2002/30/CE (sul rumore negli aeroporti 2 ). Con tali procedure è possibile valutare l'efficienza dei provvedimenti di attenuazione in ogni singolo aeroporto. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, le autorità francesi hanno adottato provvedimenti di contenimento in conformità di tale direttiva. 6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 20 aprile 2012 Per quanto attiene all'inquinamento atmosferico e all'attuazione della direttiva 2008/50/CE 3, dalla relazione per il 2010 si desume che nella zona di qualità dell'aria di Parigi nel corso di quell'anno i valori limite per il PM 10 e per il NO 2 erano ancora stati superati. È tuttora in corso la procedura d'infrazione nei confronti della Francia per il mancato rispetto dei valori limite di PM 10. I prossimi passi saranno avviati nel contesto di un'azione orizzontale riguardante diversi Stati membri per le stessa inadempienza. In materia di NO 2 la Francia, con lettera registrata dell'8 marzo 2012 4, ha comunicato un differimento del termine per il rispetto dei valori di NO 2, tra l'altro anche per Parigi. La Commissione dispone di nove mesi per valutare la richiesta. 1 GU L 152, dell'11.6.2008, pag. 1. 2 GU L 85, del 28.3.2002, pag. 40. 3 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1. 4 http://circa.europa.eu/public/irc/env/ambient/library?l=/extension_notifications/notifications_extensions/fr/notif ication_08032012&vm=detailed&sb=title. CM\1022016.doc 5/7 PE428.052v07-00
Per quanto concerne il rumore, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di comunicare dettagli sull'applicazione della direttiva sul rumore 1 negli aeroporti francesi, anche per quanto concerne l'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy. Le autorità francesi hanno informato la Commissione che il piano d'azione mancante per detto aeroporto era in corso di elaborazione. Ulteriori dati saranno trasmessi alla Commissione a fine aprile 2012 e poi con scadenza trimestrale. 7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 30 gennaio 2013 Per quanto concerne il rumore, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva sul rumore 2 negli aeroporti sul proprio territorio, e dunque anche nell'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy. Le autorità francesi hanno informato la Commissione che è in corso di elaborazione il piano d'azione non ancora disponibile per detto aeroporto. Tuttavia, a metà novembre 2012 la sintesi del piano d'azione non era ancora stata trasmessa e pertanto la Commissione da deciso di preparare una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del trattato, per chiedere alle autorità francesi di ottemperare ai loro obblighi. 8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 28 agosto 2013 Per quanto riguarda il rumore, nonostante le informazioni fornite precedentemente dalla Francia, secondo cui il piano d azione sul rumore non ancora disponibile per l aeroporto Charles de Gaulle di Roissy era in fase di elaborazione, a metà luglio 2013 la sintesi del piano d azione non era ancora stata trasmessa alla Commissione. Quest ultima ha pertanto inviato una lettera di messa in mora alle autorità francesi invitandole a ottemperare ai loro obblighi in relazione alla direttiva sul rumore ambientale 3. La risposta delle autorità francesi deve pervenire entro fine agosto 2013. 9. Risposta della Commissione (REV VI), ricevuta il 28 febbraio 2014 Per quanto riguarda il rumore, la Francia ha risposto alla lettera di messa in mora spedita dalla Commissione nel novembre 2013, facendo presente che il piano d'azione per l'aeroporto Charless de Gaulle di Roissy viene attualmente discusso e che una sintesi del piano sarà provvisoriamente trasmessa alla Commissione europea nel dicembre 2013. Alla metà di febbraio 2014 la Commissione non ha ancora ricevuto alcuna sintesi del piano d'azione per l'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy. Per quanto concerne la qualità dell'aria, nel 2013 è stata inviata un'altra lettera di messa in mora alle autorità francesi a causa della continua violazione dei valori limite per il PM 10 fissati nella direttiva 2008/50/CE 4 in numerose zone di qualità dell'aria, fra cui Parigi. La risposta delle autorità francesi è attualmente all'esame e vi si darà corso fra breve. La valutazione complessiva 1 Direttiva 2002/49/CE, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. 2 Direttiva 2002/49/CE, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. 3 Direttiva 2002/49/CE, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. 4 GU L 151, dell'11.6.2008, pag. 1. PE428.052v07-00 6/7 CM\1022016.doc
della qualità dell'aria ambiente a Parigi dovrà a sua volta tener conto delle concentrazioni di NO 2 che, in base alle ultime relazioni disponibili, supererebbero il valore limite annuo fissato dalla direttiva. Conclusioni La Commissione continuerà a dar seguito alle questioni summenzionate e garantirà il rispetto delle direttive 2008/50/CE e 2002/49/CE 1. 1 GU L 189, del 18.7.2002. CM\1022016.doc 7/7 PE428.052v07-00