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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) E CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 Presentato il 13 gennaio 2016 (Relatore: PORTA) NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 27 aprile 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3530. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) La I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge n. 3530 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010»; considerato che l articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) La V Commissione, esaminato il progetto di legge C. 3530 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010»; che: preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince l articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, potendo comportare solo effetti di scarsa rilevanza, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l articolo 7 della Convenzione, che esclude dal reddito d impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione medesima, potendo comportare solo effetti trascurabili non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; prudenzialmente non sono stati stimati eventuali effetti positivi di gettito derivanti dall articolo 8 dell Accordo, in materia di utili derivanti dall esercizio della navigazione marittima ed aerea;

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati l articolo 9 della Convenzione, che stabilisce criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali e finanziari tra imprese associate, appare suscettibile di determinare effetti di segno non univoco e comunque meramente eventuali; l aliquota del 10 per cento utilizzata per determinare la stima di gettito, indicata come aliquota massima nell articolo 12 della Convenzione, concernente canoni (corrispettivi per diritti d autore, anche su software, brevetti, marchi di fabbrica ecc.), rappresenta quella che di prassi troverà applicazione nei confronti dei redditi ricadenti in tale fattispecie; l articolo 15 della Convenzione, in materia di redditi da lavoro subordinato, poiché ribadisce il principio di tassazione concorrente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi degli amministratori, appare suscettibile di determinare effetti sia positivi sia negativi per la finanza pubblica, che sono da ritenere di trascurabile entità a causa delle esigue fattispecie considerate; eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, in materia di pensioni, redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e somme ricevute da studenti, appaiono estremamente limitati nella loro entità data l esiguità delle fattispecie in esame; le attività di cui all articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; all articolo 3 del provvedimento appare necessario differire la decorrenza degli oneri a partire dall anno 2017, in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione in oggetto; in tale quadro, appare altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, da un lato, imputando gli oneri ai fondi speciali di parte corrente risultanti dalla legge di stabilità 2016, dall altro, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione: all articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante corrispon-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati dente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE) La VI Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3530 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010»; rilevata la notevole rilevanza della Convenzione, la quale corrisponde agli standard più recenti del modello di convenzione elaborato dall OCSE, inserendosi nel novero degli accordi internazionali volti a eliminare i paradisi fiscali e a instaurare un regime di piena informazione e collaborazione in materia tra gli Stati; considerato che la Convenzione potrà favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi, generando effetti positivi sia sotto il profilo economico, sia per quanto riguarda gli interessi dell erario italiano, grazie all emersione di elementi di reddito attualmente non evidenziabili; sottolineata in particolare l importanza delle previsioni contenute nell articolo 25 della Convenzione, le quali consentono di eliminare il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e di assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria tra le autorità competenti dei due Stati, nonché di quella di cui all articolo 27, paragrafo 2, lettera c), la quale specifica che possono essere inoltrate richieste di informazione relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all entrata in vigore della Convenzione stessa; evidenziata l opportunità, anche alla luce delle indicazioni fornite in tal senso dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington, che il Governo ponga in essere tutti gli sforzi, in sede bilaterale e in sede multinazionale, per

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati incentivare le legislazioni che ancora non assicurano un regime di piena collaborazione in materia fiscale e finanziaria, ad applicare il regime di Common Reporting Standard (CRS) approvato dall OCSE, il quale prevede che gli Stati ottengano informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e ne permettano lo scambio automatico con altre giurisdizioni, al fine di consentire un definitivo cambio di passo nel contrasto all evasione e all elusione fiscale internazionale; sottolineata, in tale contesto, l esigenza di giungere quanto prima all approvazione del provvedimento, in quanto la ratifica della Convenzione costituirà la base legale in base alla quale l Italia potrà chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali, esprime PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA TESTO COMMISSIONE ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. Identico. ART. 2. (Ordine di esecuzione). ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo 27 della Convenzione stessa. Identico. ART. 3. (Copertura finanziaria). ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Identico. ART. 4. (Entrata in vigore). ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Identico.

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