Sempre legittima l autotutela, anche dopo la sentenza di primo grado CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 2305 del 04/02/2005 L'esercizio del potere di autoannullamento dell'atto illegittimo, con conseguente cessazione della materia del contendere, non trova alcun limite di ordine normativo. In particolare, dal tenore letterale e logico dell art. 46 del contenzioso tributario non e dato desumere in alcun modo che il provvedimento dell'amministrazione.finanziaria debba intervenire nelle more del giudizio di primo grado e non quando lo stesso siasi concluso. Anzi, e' proprio il favor per la deflazione del contenzioso ad avere all'evidenza ispirato la disposizione in esame (art. 46,comma primo: "il giudizio si estingue... nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"), tanto da essere previsto, in via generale, che "le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 46 comma terzo): previsione, quest'ultima, ritenuta dal Giudice delle leggi Co. Cost. sent. 53/1998; ord. 77/1999; ord. 465/2000 CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 2305 del 04/02/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere Dott. MONACI Stefano - Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: TRIBOLO GIAN PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che lo difende, giusta procura in calce; - ricorrente - contro
COMUNE DI CASALBORGONE; - intimato - avverso la sentenza n. 47/02 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 30/09/02; 2004 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/04 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilita o rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Tribolo Giampiero impugnava con separati ricorsi dei distinti avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ici, per brevita ) notificatigli dal Comune di Casalborgone con riguardo agli anni 1994,1995 e 1996. Con sentenza n. 105/10/2000 l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Torino,riuniti i ricorsici rigettava e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. La sentenza veniva appellata dal contribuente, che ne chiedeva la riforma totale (con conseguente annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi) o, in subordine, almeno parziale (con riguardo alla statuizione di condanna del ricorrente alle spese): il tutto, previa declaratoria di illegittimita del provvedimento di annullamento dei menzionati atti impositivi, adottato medio tempore, in via di autotutela, dall'ente impositore. Con sentenza n. 47/36/02, depositata il 30.09.2002, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, su conforme richiesta dell'appellato Comune di Casalborgone,che aveva proceduto ad annullare gli atti impugnati, dichiarava cessata la materia del contendere per la indicata causa e compensava fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ricorre per Cassazione il Tribolo, con quattro articolati mezzi di doglianza. L'intimato Ente territoriale non si e costituito. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 comma primo D.Lgs.vo 546/1992 nonche omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello non avrebbero considerato che il provvedimento di annullamento, per essere legittimo, avrebbe dovuto essere adottato nelle more del giudizio di primo grado e non in epoca successiva a quella del deposito della sentenza che aveva chiuso il giudizio stesso: essendo in tal caso evidente l'intento del Comune di evitare la condanna alle spese processuali. La censura non ha fondamento. Invero,l'esercizio del potere di autoannullamento dell'atto illegittimo, con conseguente cessazione della
materia del contendere, non trova alcun limite di ordine normativo. In particolare, dal tenore letterale e logico del richiamato art. 46 del contenzioso tributario non e dato desumere in alcun modo che il provvedimento dell'a.f. debba intervenire nelle more del giudizio di primo grado e non quando lo stesso siasi concluso. Anzi, ' proprio il favor per la deflazione del contenzioso ad avere all'evidenza ispirato la disposizione in esame (art. 46,comma primo: "il giudizio si estingue... nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"), tanto da essere previsto, in via generale, che "le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 46 comma terzo): previsione, quest'ultima, ritenuta dal Giudice delle leggi Co. Cost. sent. 53/1998; ord. 77/1999; ord. 465/2000; ord. 303/2002 - non contrastante con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 68 comma primo DPR 287/1992 nonche omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello non avrebbero infatti tenuto presente che,ai sensi della norma citata,l'esercizio dell'autotutela e subordinato alla condizione che sul punto non si sia formato un giudicato. Anche tale censura e priva di fondamento. Al riguardo e sufficiente il richiamo alle considerazioni svolte in ordine alla infondatezza del primo motivo di doglianza. Va solo aggiunto che la stessa prospettazione del ricorrente appare in contrasto con la situazione processuale. Invero, per effetto della avvenuta impugnazione della sentenza di primo grado da parte del contribuente,nessun giudicato in senso proprio ( ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.) si era venuto a creare nella materia controversia: sicche, non ha senso giuridico il sostenere che al Comune era precluso di annullare l'atto in autotutela per essersi formato un giudicato. Se, invece, alla espressione "giudicato" usata dal ricorrente voglia attribuirsi un senso lato, di sentenza anche non divenuta definitiva, la infondatezza della prospettazione discende dai rilievi gia svolti in precedenza a confutazione delle ragioni addotte con il primo motivo del ricorso per Cassazione. Con un terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione: dell'art. 74 comma 3 L. 342/2000; dell'art. 1 comma primo DM 37/1997; dell'art. 100 c.p.c.; nonche omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello non avrebbero considerato: che la motivazione del provvedimento di autoannullamento - del quale il ricorrente riporta alcuni passi: ndr - poggia su ragioni di fatto e logico- giuridiche inidonee a sorreggere il provvedimento; che, comunque, il provvedimento stesso sarebbe stato adottato al di fuori dei casi tassativi previsti dal citato DM; infine, che il Comune non aveva alcun interesse ad emanare un siffatto provvedimento, stante l'intervenuto pagamento - medio tempore - da parte del contribuente degli importi richiestigli con gli avvisi impugnati.
La doglianza non ha pregio. In proposito, questa Corte (Cass. 1547/2002) ha gia avuto modo di affermare che il potere attribuito dall'art. 68 DPR 287/1992 agli Uffici dell'a.f. di procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o privi di fondamento nel caso concreto costituisce una facolta discrezionale il cui mancato esercizio non puo essere sindacato nel giudizio di impugnazione dell'atto. Del resto, il processo tributario viene appunto attivato per effetto della impugnativa di un atto o di un comportamento (qui, silenzio-rifiuto) dell'ente impositore. Pertanto, il venir meno dell'atto in virtu di autoannullamento, determinando il venir meno della stessa materia del contendere giudiziale, impedisce che il processo stesso possa continuare: non essendo, come e pacifico, nella materia tributaria ammessa un'autonoma azione di accertamento negativo in capo al contribuente (argg. ex art. 2 e 19 D.Lgs.vo 546/1992; Cass. 9181/2003 e gia, con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 16 DPR 636/1972, Cass. ss.uu. 10999 e 2802/1993). Con un quarto motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione: dell'art. 50 commi 2 e 3 nonche dell'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs.vo 267/2000; dell'art. 19 comma primo D.Lgs.vo 546/1992; dell'art. 39 cpc; dell'art. 100 c.p.c.; nonche omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto che il contribuente - in sede di memoria depositata nel corso del giudizio di appello - aveva eccepito la carenza della qualifica dirigenziale in capo al soggetto che aveva sottoscritto il provvedimento di annullamento: sicche gli stessi Giudici erano tenutici sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 c.p.c., a statuire sulla legittimita di un tale atto, non altrimenti impugnabile innanzi al Giudice tributario perche non compreso fra quelli indicati dal menzionato art. 19 del contenzioso tributario. La doglianza non ha fondamento. Invero, il Giudice tributario puo certo, incidenter tantum (art. 2 D.Lgs.vo 546/1992), valutare, ai fini della decisione, la legittimita dell'atto amministrativo anche sotto il profilo della esistenza dei relativi poteri in capo al soggetto che figura averlo emesso. Tuttavia, deve pur sempre trattarsi di atto di imposizione tributaria o comunque di provvedimento o comportamento materiale compresi fra quelli indicati nell'art. 19 del menzionato D.Lgs.vo 546/1992. Invece, nel caso in esame, essendo venuto meno l'atto impositivo, resta all'evidenza precluso al contribuente,per difetto di interesse, di sollevare censure attinenti alla competenza ad emanare il provvedimento di annullamento dell'atto impositivo: non essendo consentita in materia, come gia sottolineato, alcuna autonoma azione di accertamento negativo. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,in ordine alle stesse non vi e luogo a provvedere poiche l'ente territoriale intimato, rimasto vittorioso, non ha svolto attivita difensiva. P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005 ( da www.litis.it )