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INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 Art. 2 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.... 4 Art. 3 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO... 4 Art. 4 INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO... 5 Art. 5 PIANO PARTICOLAREGGIATO... 5 Art. 6 PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA... 6 Art. 7 PIANO DI RECUPERO... 7 Art. 8 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA... 8 Art. 9 INDICI E PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE... 8 Art. 10 ALTEZZE E VOLUMI... 9 Art. 11 LIMITI DI DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE E DISTACCHI TRA I FABBRICATI... 10 Art. 12 SPAZI PUBBLICI O RISERVATI AD ATTIVITA COLLETTIVA, VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO... 12 Art. 13 EDIFICI ESISTENTI... 12 Art. 14 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE... 12 Art. 15 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI SUL MEDESIMO LOTTO E COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO... 13 Art. 16 DESTINAZIONE D USO... 14 TITOLO II PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI P.R.G.... 15 Art. 17 ZONA A : CENTRO STORICO... 15 Sottozona A1: Centro Storico... 17 Sottozona A2: Aree e Complessi di Interesse Storico/Ambientale... 18 Sottozona A3: Aree e Complessi di Interesse Archeologico... 18 Art. 18 ZONA B : COMPLETAMENTO... 19 Sottozona B1: Completamento If = 1,0 mc/mq... 19 Sottozona B2: Completamento If = 1,5 mc/mq... 21 Sottozona B3: Completamento If = 2,0 mc/mq... 22 Sottozona B4: Completamento If = 0,3 mc/mq... 24 Art. 19 ZONA C : ESPANSIONE... 25 Sottozona C1: Espansione Edilizia It = 1,0 mc/mq... 26 Sottozona C2: Edilizia P.E.E.P. Esistente... 27 Sottozona C3: Verde Privato It = 0,2 mc/mq... 28 Sottozona C4: Verde Privato Vincolato It = 0,01 mc/mq... 29 Sottozona C5: Verde Privato It = 0,5 mc/mq... 30 Art. 20 ZONA D : INDUSTRIALE ARTIGIANALE COMMERCIALE... 32 Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 1 di 55

Sottozona D1: Artigianale... 32 Sottozona D2: Artigianale Satura... 33 Sottozona D3: Industriale... 34 Sottozona D4: Industriale Satura... 35 Sottozona D5: Commerciale Direzionale... 35 Sottozona D6: Trasformazione... 35 Art. 21 ZONA E : ZONA AGRICOLA... 36 Sottozona E1: Agricola Normale... 36 Sottozona E2: Agricola Turistica... 40 Sottozona E3: Aree Boscate... 40 Art. 22 ZONA F : SERVIZI E VERDE... 43 Sottozona F1: Verde pubblico attrezzato... 43 Sottozona F2: Attrezzature scolastiche... 44 Sottozona F3: Parcheggi pubblici... 44 Sottozona F4: Servizi ed attrezzature pubbliche di interesse comune... 44 Sottozona F5: Servizi ed attrezzature private di interesse comune... 45 Sottozona F6: Attrezzature ed impianti sportivi... 46 Sottozona F7: Impianti di depurazione... 46 Art. 23 AREE VINCOLATE... 46 Art. 24 AREE DEMANIALI E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI E DIRITTI COLLETTIVI... 52 Art. 25 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA... 53 Art. 26 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE... 53 Art. 27 ULTERIORI NORME IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA... 53 Art. 28 NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI... 54 Art. 29 NORME IN MATERIA ANTISISMICA... 54 RIFERIMENTI - Piano di Fabbricazione vigente del Comune di Fabrica di Roma a firma del Dott. Arch. Maurizio Gasparri adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/1971 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale Lazio n. 2307 del 20/11/1973. - Relazione Geologica redatta dal Geologo Giorgio Berardi in data Dicembre 2008. - Studio Agropedologico redatto dall Agronomo Luciano Schiavoni di Vignanello in data Gennaio 2009. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 2 di 55

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano all intero territorio comunale che in relazione alle destinazioni d uso, ai diversi parametri ed indici di utilizzazione edilizia o gradi di vincolo, viene suddiviso nelle sottoelencate zone omogenee e relative sottozone, per ognuna delle quali si dettano specifiche prescrizioni negli articoli che seguono: ZONE RESIDENZIALI Zona A Centro Storico Sottozona A1: centro storico Sottozona A2: aree e complessi di interesse storico/ambientale Sottozona A3: aree e complessi di interesse archeologico Zona B Completamento Sottozona B1: completamento If=1,0 mc/mq Sottozona B2: completamento If=1,5 mc/mq Sottozona B3: completamento If=2,0 mc/mq Sottozona B4: completamento If=0,3 mc/mq Zona C Espansione Sottozona C1: espansione edilizia It=1,0 mc/mq Sottozona C2: edilizia P.E.E.P. esistente Sottozona C3: verde privato It=0,2 mc/mq Sottozona C4: verde privato vincolato It=0,01 mc/mq Sottozona C5: verde privato It=0,5 mc/mq ZONE PRODUTTIVE Zona D Industriale Artigianale Commerciale Sottozona D1: artigianale Sottozona D2: artigianale satura Sottozona D3: industriale Sottozona D4: industriale satura Sottozona D5: commerciale direzionale Sottozona D6: trasformazione Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 3 di 55

Zona E Agricola Sottozona E1: agricola normale Sottozona E2: agricola turistica Sottozona E3: aree boscate SERVIZI E VERDE Zona F Servizi e Verde Sottozona F1: verde pubblico attrezzato Sottozona F2: attrezzature scolastiche Sottozona F3: parcheggi pubblici Sottozona F4: servizi e attrezzature pubbliche di interesse comune Sottozona F5: servizi e attrezzature private di interesse comune Sottozona F6: attrezzature ed impianti sportivi Sottozona F7: impianti di depurazione Art. 2 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. L attuazione del P.R.G. avviene attraverso: 1. Intervento edilizio diretto 2. Intervento urbanistico preventivo 3. Piano di recupero ai sensi degli art. 27 e 28 della Legge n. 457/1978 La progettazione e la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati, nonché gli interventi di adeguamento e miglioramento di edifici esistenti, dovranno rispettare il Decreto del Ministero Infrastrutture del 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Art. 3 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO L intervento edilizio diretto consiste nella edificazione delle singole opere edilizie e di urbanizzazione e si realizza mediante: a) l approvazione e l esecuzione di opere pubbliche comunali e degli altri Enti Pubblici nei modi e nelle forme previste dalle leggi in materia; b) la esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione da parte dei privati dietro rilascio di apposito permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successivo D.Lgs n.301 del 27/12/2002 e relative normative regionali, nel rispetto delle disposizioni generali e di quelle stabilite per ogni singola zona dalle presenti norme, sia che le opere facciano parte di piani Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 4 di 55

urbanistici preventivi di cui all articolo seguente, sia che esse possano essere eseguite, in base alle presenti norme, anche in assenza di tali piani. Art. 4 INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO Gli interventi urbanistici preventivi hanno lo scopo di predisporre in modo organico l uso e la trasformazione d uso del territorio garantendo la dotazione minima ed inderogabile dei servizi e delle opere di urbanizzazione prescritti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale in vigore, nonché dalle scelte specifiche del P.R.G. stesso. Essi sono, oltre al piano per l edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui alla Legge n. 167 del 18/04/1962 e successive modifiche ed integrazioni, e al piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all art. 27 della Legge n. 865 del 22/12/1971: 1) I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica; 2) I Piani di Lottizzazione convenzionati privati. Art. 5 PIANO PARTICOLAREGGIATO Il Piano Particolareggiato si adotta nei casi previsti dai successivi articoli delle presenti norme. L adozione del piano particolareggiato è inoltre obbligatoria nei seguenti casi: a) trasformazione d uso di complessi insediativi di notevoli dimensioni; b) insediamenti che comportino la costituzione di servitù non espressamente previste dal piano regolatore generale su proprietà di terzi. Il Piano Particolareggiato prevede tra l altro: 1) la delimitazione del perimetro della zona interessata; 2) la preventiva individuazione delle aree oggetto di tutela per le quali si esclude la edificabilità oltre a quelle previste dal Piano Regolatore Generale; 3) l individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di: a) realizzare le attrezzature e gli impianti pubblici di interesse generale con particolare riguardo alle sedi viarie, piazze, parcheggi, servizi stradali e verde di arredo stradale; b) attuare direttamente opere e servizi pubblici di interesse strettamente locale; c) favorire l attuazione del piano particolareggiato attraverso piani di lottizzazione convenzionati; Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 5 di 55

d) individuare gli immobili o parte dei medesimi da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea al fine di realizzare interventi di risanamento e consolidamento. Nelle restanti aree non espropriate il piano particolareggiato precisa le destinazioni d uso delle singole aree e individua le unità di intervento da attuare mediante il rilascio di permessi di costruire con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e della quota di urbanizzazione secondaria ad esse relativa. Art. 6 PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA Ai fini dell applicazione dell art. 8 della Legge n.765 del 06/08/1967 la lottizzazione dei terreni a scopo edilizio può essere autorizzata dal Sindaco subordinatamente alla stipula di una convenzione che preveda, tra l altro, l assunzione da parte del lottizzante dei seguenti obblighi nei confronti del Comune: a) cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria in proporzione all entità ed alle caratteristiche degli insediamenti. Nel caso in cui si verifichi difformità fra la superficie delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria fissata dalle presenti norme e la superficie delle aree già destinate a tali opere nell ambito dell unità di intervento, si procederà all esproprio da parte del Comune. Nel caso in cui l unità di intervento comprenda diverse proprietà dovrà essere predisposto un piano di riparto degli oneri e delle spese fra le proprietà interessate; b) la convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata previa deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge. Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione. Il piano di lottizzazione deve contenere: 1) l indicazione delle aree e delle opere relative alla urbanizzazione primaria (viabilità locale non indicata nelle tavole di P.R.G., impianti tecnologici di acquedotto, fognature, elettrodotto, distribuzione di gas, ecc.; gli spazi di verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico); 2) l indicazione delle aree e delle opere relative alla urbanizzazione secondaria; 3) la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione degli edifici; Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 6 di 55

4) la destinazione d uso di tutti gli edifici. La destinazione d uso di ogni singolo fabbricato deve risultare da un atto di vincolo trascritto, cui è subordinato il rilascio dei permessi di costruire, abitabilità e certificati di agibilità. Il progetto di piano di lottizzazione deve contenere in particolare i seguenti elaborati tecnici: 1) piano quotato del terreno in scala 1:500, con l indicazione dei capisaldi di riferimento; 2) studio preliminare idrologico, geologico e geotecnico dell area interessata; 3) schemi planimetrici in scala 1:500 dei tipi edilizi previsti dal progetto; 4) schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta e di parcheggio, spazi di verde attrezzato, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione dell energia elettrica e del gas per uso domestico), con l indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti distribuzione esistenti; 5) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria; 6) norme di attuazione, contenenti anche prescrizioni di massima sui materiali esterni da impiegare, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi ecc.; 7) relazione illustrativa del progetto, contenente anche un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione. Il progetto dovrà essere inoltre corredato dai seguenti atti: - estratto e certificati catastali dei terreni inclusi nel piano; - planimetria su base catastale, riportante i limiti delle proprietà, nonché le destinazioni d uso del suolo previsto dal piano; - proposta di convenzione, stesa in base alle prescrizioni sopra indicate; - cartografia in scala 1:25.000 riportante eventuali vincoli del P.T.P. / P.T.P.R. regionale. Art. 7 PIANO DI RECUPERO Verranno realizzati piani di recupero ai sensi degli art. 27 e 28 della Legge n.457/1978 in cinque aree situate all interno del centro urbano. La prima comprende tutto il centro storico, la seconda un area sul lato destro del Torrente Materano subito a valle della sorgente Salvani, la terza e la quarta due aree intorno a Viale Roma, ed infine Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 7 di 55

la quinta un area triangolare delimitata dalle Provinciali Vignanellese e Faleriense e dalla ferrovia FF.SS. (vedi tav. n.15 Modifica al P.R.G. Zonizzazione Centro Urbano ). Art. 8 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA Ai sensi dell art. 4 della Legge n. 847 del 29/09/1964 modificata dall art. 44 della Legge n. 865 del 22/10/1971 sono opere di urbanizzazione primaria: - le strade residenziali; - gli spazi di sosta e di parcheggio; - le fognature; - la rete idrica; - la rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas; - la pubblica illuminazione; - gli spazi di verde attrezzato; Sono opere di urbanizzazione secondaria: - gli asili nido; - le scuole materne; - le scuole dell obbligo; - i mercati di quartiere; - gli uffici comunali; - le chiese ed altri edifici per servizi religiosi; - gli impianti sportivi di quartiere; - i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; - le aree verdi di quartiere. Art. 9 INDICI E PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE Ai fini della determinazione dei limiti di edificabilità di ciascuna zona omogenea e relativa sottozona sono definiti i seguenti indici e parametri di utilizzazione: St: superficie territoriale (mq): si intende l intera superficie della zona omogenea o sottozona comprese le aree destinate alla viabilità, al parcheggio, al verde, ai servizi e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La superficie territoriale è misurata al netto delle aree destinate alla viabilità principale quali strade comunali, provinciali, regionali e statali. Sf: superficie fondiaria (mq): si intende la parte di area edificatoria risultante dalla superficie territoriale deducendo da questa la nuova viabilità di piano e le superfici Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 8 di 55

per opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, le superfici per opere di urbanizzazione secondaria. It: indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq) If: indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq) k: rapporto di copertura (mq/mq) H MAX : altezza massima ds: distacco dalle strade dc: distacco dai confini di lotto Ai fini del rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria, il volume degli edifici sarà computato piano per piano all esterno dei muri perimetrali, compresi gli attici o sottotetti abitabili, ed in caso di terreni in pendio i piani emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazioni esterne avvenute. Art. 10 ALTEZZE E VOLUMI Le altezze massime raggiungibili nelle varie zone e sottozone sono indicate dai relativi articoli delle presenti norme e regolate dall art. 8 del D.M. n.1444 del 02/04/1968. Per altezza massima consentita si intende in tutti i casi quella relativa al punto più alto del fronte più alto del fabbricato. Le altezze devono sempre essere misurate rispetto alle quote naturali del terreno ovvero del marciapiede stradale (nel caso dei fronti direttamente affaccianti su strade pubbliche) o dalla più bassa sistemazione esterna di cui al progetto approvato e fino alla linea di copertura. Essa è definita dal piano di calpestio del terrazzo o, nel caso di edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto fino all aggetto massimo di un metro per inclinazioni inferiori al 35%, da un terzo della verticale compresa tra la linea di gronda e il colmo del tetto per inclinazioni superiori. Per il calcolo delle altezze la linea di gronda va calcolata in corrispondenza del suo aggetto effettivo fino a un aggetto massimo di un metro. Potranno derogare dall altezza massima consentita solo quei limitati tratti del fronte dei fabbricati corrispondenti ai volumi tecnici per gli ascensori, le rampe di scale conducenti ai terrazzi ed agli stenditoi (ed in ogni caso l altezza lorda di tali parti del fabbricato non dovrà superare i 2,50 metri) nonché quelle parti corrispondenti alle eventuali rampe per l accesso alle autorimesse sotterranee. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 9 di 55

Si considerano piani interrati quelli al di sotto della sistemazione esterna. Non possono avere più di un lato aperto per l accesso e non possono avere una superficie maggiore del 10% della sagoma fuori terra. Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume abitabile fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante. I locali interrati, in tutto o in parte, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza, anche solo diurna, di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. I volumi edificabili devono essere computati a meno di quelli esistenti. Non si considerano nel computo i volumi oltre la linea di gronda di altezza non superiore a 2,20 m. Le superfici con altezze superiori ai 2,20 m rientreranno nel computo del volume. Le tettoie, i portici e i capannoni aperti, la cui superficie delle pareti laterali sia aperta per almeno un 50% della somma delle superfici laterali stesse non si computano ai fini della volumetria. La superficie delle tettoie destinate a ricovero automobili non dovrà superare il 20% della superficie del piano terra dell unità immobiliare. La superficie dei portici non può essere superiore al 25% della superficie dell unità immobiliare afferente. I portici con una superficie di pavimento superiore al 25% della superficie dell unità immobiliare afferente devono essere computati nel calcolo del volume solo per la parte eccedente la misura suddetta. Art. 11 LIMITI DI DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE E DISTACCHI TRA I FABBRICATI I limiti minimi di distanza tra i fabbricati ed i confini di proprietà sono stabiliti dagli articoli relativi alle varie zone omogenee. Valgono comunque in tutti i casi i seguenti criteri generali disciplinati dall art.9 del D.M. n.1444 del 02/04/1968, con la sola eccezione di quanto più specificatamente prescritto per le zone A e B: Per i nuovi edifici ricadenti in tutte le zone, è prescritta una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a ml 10. Per le Zone C è altresì prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima pari all altezza del fabbricato più alto. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Nel caso di pareti di edifici fronteggiantisi, delle quali una sola finestrata, è ammessa invece la riduzione del limite di distanze fino ai 2/3 dell altezza dell edificio più Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 10 di 55

alto, sempre con un minimo assoluto di ml 10, qualora le pareti degli edifici che si fronteggiano si sovrappongano per uno sviluppo non superiore ai ml 12. Nel caso di pareti di edifici fronteggiantisi, ambedue non finestrate, è ammessa la riduzione del limite di distanza fino ad un minimo di ml 3,00 qualora le pareti degli edifici che si fronteggiano si sovrappongano per uno sviluppo non superiore a 6,00 ml. Nel caso che un fabbricato venga ad essere edificato su un lotto confinante con altri lotti non ancora edificati la relativa distanza dai confini dovrà essere pari ad almeno la distanza minima consentita dalle presenti norme per le varie zone omogenee. Ciò a meno che il proprietario non presenti, assieme alla domanda per il permesso di costruire, una convenzione, regolarmente trascritta, con la quale il proprietario del lotto confinante si impegni a disporre il suo edificio in modo tale da assicurare il rispetto della distanza minima consentita dalle presenti norme. Salvo le zone di rispetto, eventualmente indicate nelle tavole del P.R.G., e le distanze da rispettare al di fuori dei centri abitati e dei nuovi insediamenti nell ambito di tutte le zone territoriali omogenee, escluse le sole zone A e B, le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli edifici e insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml 5 per lato per strade di larghezza inferiore a ml 7; - ml 7,5 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15; - ml 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati di Esecuzione (P.P.E.) o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche sempre che tali P.P.E. o lottizzazioni risultino validi agli effetti dell articoli 5 e 6 delle presenti norme e conformi al P.R.G. Per le fasce di rispetto stradali delle zone al di fuori del centro abitato vale il Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 11 di 55

Art. 12 SPAZI PUBBLICI O RISERVATI AD ATTIVITA COLLETTIVA, VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO Ai fini della formazione dei P.P.E. e dei piani di lottizzazione da convenzionare e ai fini del rilascio dei permessi di costruire secondo quanto previsto dalle norme di piano, dovranno essere rispettati i rapporti massimi, i limiti inderogabili e gli standards di cui all art. 17 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967 e relativo D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 e all art. 18 della predetta legge. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (legge n. 122 del 24 marzo 1989). Ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte nell ambito delle zone territoriali omogenee A e B, le aree destinate agli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi saranno computate in misura doppia di quella effettiva. Nei nuovi insediamenti di carattere direzionale e commerciale ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluso le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all art.18 della Legge 765). Per le zone A e B tale quantità è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative. Art. 13 EDIFICI ESISTENTI Gli edifici esistenti che alla data di adozione del P.R.G. risultino in contrasto con le destinazioni di Zona, le previsioni del piano regolatore e le presenti norme tecniche di attuazione, possono subire trasformazioni soltanto per essere adeguati ad esse. Le costruzioni esistenti che non corrispondono alle norme previste per ciascuna zona dovranno adeguarsi alle prescrizioni del P.R.G. nel caso di demolizione e successiva ricostruzione. Art. 14 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come riportati nell art.31 della Legge n.457 del 05/08/1978, sono: - interventi di manutenzione ordinaria Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 12 di 55

- interventi di manutenzione straordinaria - interventi di restauro e risanamento conservativo - interventi di ristrutturazione edilizia - interventi di ristrutturazione urbanistica Inoltre si definiscono: Opere interne Le opere interne di cui all art. 26 della L. n.47 del 28/02/1985 e art.4 comma 7 lettera e della L. n.493 del 04/12/1993, riguardano tutti gli interventi di recupero effettuati all interno delle singole unità o edifici, con la esclusione di quelli che risultino preordinati alla modifica delle destinazioni d uso delle stesse ovvero a frazionamento delle unità, o che riguardino modifiche alle parti esterne della costruzione, o che siano comunque connesse funzionalmente con altre opere finalizzate ad una trasformazione dell immobile. Nelle Zone A tali interventi non possono modificare le caratteristiche originarie sia strutturali che tipologiche delle costruzioni e delle unità immobiliari. Tali interventi di recupero devono sempre salvaguardare la staticità della costruzione. Interventi di variazione della destinazione d uso Costituisce mutamento di destinazione d uso la variazione della funzione d uso per più del 35% della superficie utile delle singole unità immobiliari, ovvero dell unità edilizia rispetto alla destinazione prescritta con il provvedimento di permesso di costruire e in assenza di tale atto, della classificazione catastale o di altri documenti probanti. Il cambio di destinazione d uso dall una all altra categoria è subordinato al rilascio di permesso di costruire. Art. 15 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI SUL MEDESIMO LOTTO E COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO L'utilizzazione completa degli indici If e It, corrispondenti ad una determinata superficie (Sf e St) esclude ogni richiesta successiva di altri permessi di costruire sulle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. L'area di intervento minimo fissata dalle presenti norme può essere costituita da più proprietà, nel qual caso il rilascio del singolo permesso di costruire sarà subordinato alla presentazione della domanda da parte dei proprietari interessati. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 13 di 55

Art. 16 DESTINAZIONE D USO La destinazione d'uso dei suoli, dei fabbricati e delle unità immobiliari, deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in quelli per intervento urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni delle presenti norme. Qualunque cambiamento della destinazione è subordinato ad assenso da parte del Comune. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 14 di 55

TITOLO II PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI P.R.G. Art. 17 ZONA A : CENTRO STORICO Comprende quei complessi edilizi e quelle parti del territorio che rivestono carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, con i complessi suddetti, e le parti del territorio destinate ad essere conservate nel loro aspetto ambientale attraverso un organico e unitario processo di risanamento. In tale zona, qualsiasi intervento è subordinato all approvazione di un Piano Particolareggiato o Piano di Recupero ai sensi degli art. 27 e 28 della Legge n. 457/1978 in cui sono ammesse operazioni di consolidamento, restauro conservativo, risanamento e ristrutturazione che in linea di massima, non alterino l originale struttura degli edifici e che consentano di migliorarne le condizioni statiche, igieniche ed il grado di funzionalità. Non è ammesso aumento di volume entro e fuori terra, del numero di piani e delle superfici lorde dei perimetri esistenti. Per le operazioni di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia le distanze fra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, ovvero tra i relativi allineamenti, computate senza tener conto delle superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale. Gli spazi liberi e quelli che si rendessero liberi per demolizioni dovranno essere sistemati a verde o potranno essere utilizzati per i servizi pubblici e di uso collettivo di cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444 con volumetria inalterata rispetto alla preesistente e con tipologie e aspetto architettonico compatibile con gli edifici circostanti. Nei progetti relativi a tutti gli interventi che interessano la Zona A dovranno in ogni caso essere indicati la consistenza ed i caratteri delle strutture originarie, nonché i relativi interventi di consolidamento, la destinazione d uso di ogni locale, il trattamento e il colore dei materiali da impiegare, soprattutto negli esterni e nelle coperture. In ogni caso le finiture esterne dovranno avere le caratteristiche di quelle usate tradizionalmente nella zona, ovvero armonizzarsi con essa. Dovrà inoltre prevedersi la sistemazione a verde delle aree libere, l eliminazione di costruzioni posticce accessorie o degradate igienicamente, nonché la bonifica ed eventuale ampliamento dei cortili, cavedi e chiostrine interne. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 15 di 55

Nell ambito dell intera Zona A non sarà ammesso il nuovo impianto delle seguenti attività direzionali o l ampliamento di quelle eventualmente esistenti: 1) Uffici pubblici e privati con somma delle superfici lorde dei piani destinati ad ufficio maggiore di mq 100; 2) Grandi magazzini di vendite di superficie maggiore di mq 100; 3) Alberghi e pensioni della capacità superiore a 70 letti; 4) Autorimesse per più di 50 auto. Sono altresì tassativamente escluse tutte le attività che provocano rumori molesti o esalazioni nocive, o siano comunque incompatibili con le destinazioni d uso ammesse. In mancanza dello strumento urbanistico attuativo possono essere consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d uso residenziali, e gli interventi che si rendessero necessari per la tutela dell incolumità pubblica. In tale ultimo caso, qualora si presenti la necessità di demolire edifici o parti di essi che risultino pericolanti, e quindi lesivi alla pubblica incolumità, il Sindaco può rilasciare permesso di costruire per la ricostruzione delle parti demolite, sulla base di rilievi precisi della consistenza edilizia e dell originario organismo architettonico, con esclusione di tutte le superfetazioni che ad esso si siano sovrapposte in tempi successivi o le strutture in contrasto con il valore storico-artistico della costruzione. Gli interventi relativi devono, comunque, essere compresi in un progetto unitario dell intero isolato che comprende l edificio o gli edifici oggetto dell intervento di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione). Detto progetto deve essere approvato ed elaborato secondo la procedura dell art. 13 e seguenti della legge 17/08/1942, n.1150 e successive modificazioni, nonché della legge 05/08/1978, n.457 titolo IV. Qualsiasi intervento di restauro e risanamento conservativo, di cui alla legge 457/78, è subordinato al preventivo parere del competente Ufficio Regionale dei Beni Ambientali. La tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali è regolata inoltre dalla L.R. 22/12/1999 n.38. La Zona A è suddivisa nelle seguenti sottozone: Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 16 di 55

Sottozona A1: Centro Storico Strumenti di intervento Piano Particolareggiato Attuativo e Piani di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata ai sensi dell art. 27 L. n.457/78. La redazione del Piano di Recupero sarà obbligatoria nel caso di interventi riguardanti più edifici da utilizzarsi unitariamente. Intervento diretto per singole unità immobiliari o per il loro accorpamento. Interventi Consentiti In mancanza degli strumenti urbanistici attuativi o fino all approvazione degli stessi possono essere consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, così come definiti all art. 31 della L. n.457/78 lett. a) b) c) e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume e senza variazione delle sagome, nel rispetto dei caratteri originari dell edificio. A tal fine è ammesso l accorpamento di unità contigue. La variazione di destinazione d uso è consentita compatibilmente con i caratteri originari architettonici e tipologici delle unità e senza sostanziali modifiche strutturali delle stesse. Aree Libere Queste aree, identificabili con vie, piazze, slarghi, corti, cortili, chiostrini, all interno del Centro Storico e degli edifici in esso siti, dovranno essere mantenute libere ed in esse è vietata qualsiasi sorta di edificazione o trasformazione anche a carattere precario. Sono ammessi esclusivamente interventi di arredo e di riqualificazione urbana, nell ambito di un progetto unitario. Sono fatte salve le opere stagionali regolarmente autorizzate con concessione temporanea di suolo pubblico, comunque in sintonia con il decoro del sito. Elementi di Finitura La lavorazione e le finiture esterne delle facciate e dei particolari costruttivi e decorativi dovranno essere conformi agli elementi stilistici originari, esplicitamente indicati e chiaramente illustrati nei progetti con corredo di fotografie; il mancato rispetto delle finiture approvate costituisce motivo di sospensione dei lavori con obbligo di demolizione di quanto realizzato in difformità. Per le facciate degli edifici è tassativamente vietato l uso di quarzo plastico e pitture che creino effetto pellicola sul tessuto murario. Allo scopo sono consentite pitture traspiranti a base di calce e/o silicati nei colori delle terre naturali. Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato o in materiali metallici, esclusivamente nelle tonalità ferromicacee, escluso l alluminio anodizzato, con tipologia e coloritura unitaria per singolo edificio. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 17 di 55

Sottozona A2: Aree e Complessi di Interesse Storico/Ambientale Strumenti di Intervento Intervento diretti di iniziativa pubblica e/o privata, previo Nulla Osta della competente Soprintendenza. Interventi Consentiti Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e risanamento conservativo. Oltre quelle esistenti sono consentite destinazioni d uso pubbliche e di interesse pubblico, compatibilmente con i caratteri costruttivi originari dell edificio. Oltre quelli identificati nella Tav. di Zonizzazione, fanno parte di questa categoria tutti quegli immobili, sparsi nel territorio, come castelli, torri, abbazie, ville, casolari tipici, ecc., che ad insindacabile giudizio dell Amministrazione Comunale, d intesa con la Soprintendenza ai Monumenti, abbiano caratteristiche tali da essere considerati Beni Culturali. Sottozona A3: Aree e Complessi di Interesse Archeologico Caratteri Generali Si tratta di aree con interesse archeologico specifico o diffuso, in esse si trovano ruderi e reperti che presentano anche un valore paesaggistico/ambientale. Strumenti di intervento Interventi diretti di iniziativa pubblica, previo Nulla Osta della competente Soprintendenza. Interventi Consentiti In queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di scavo archeologico, restauro e valorizzazione dei reperti per consentirne anche la visita al pubblico. I percorsi di accesso esistenti che abbiano un valore storico/archeologico dovranno mantenere le proprie caratteristiche e potranno essere consolidati. È consentita la realizzazione di nuovi percorsi, carrabili e di parcheggi nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Potranno essere installate strutture in legno per l organizzazione dell accesso del pubblico. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 18 di 55

Art. 18 ZONA B : COMPLETAMENTO Comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla Zona A, con prevalente destinazione residenziale, in cui sono possibili interventi edilizi di completamento e ristrutturazione funzionale dei tessuti urbani esistenti. Nelle Zone B1 e B2 nel caso di nuova costruzione e/o di aumento di cubature, è fatto obbligo di cedere a parcheggi pubblici una fascia profonda 2,5 m lungo tutto il confine del lotto con la strada pubblica, escluso il passo carrabile. È facoltà dell Amministrazione Comunale richiedere progetti edilizi d insieme per parti omogenee della zona. Le destinazioni d uso ammesse per gli edifici ricadenti nella Zona B sono le seguenti: residenze, uffici, attività commerciali, ristoranti, bar, alberghi e residences, centri culturali e ricreativi, piccole attività artigianali. Sono comunque vietate destinazioni nocive o moleste, visto il carattere residenziale della zona. La Zona B è suddivisa nelle seguenti sottozone: Sottozona B1: Completamento If = 1,0 mc/mq Strumenti di Intervento Interventi diretti. Caratteristiche Generali Comprende le aree a prevalente destinazione residenziale. È formata da zone ad espansione edilizia classificate C1 dal P.D.F. vigente che possono essere sature, oppure occupate da fabbricati la cui consistenza edilizia complessiva è inferiore per cubatura alla capacità insediativa dal detto strumento urbanistico all atto di adozione del presente P.R.G., o ancora da lotti liberi interclusi nei quali sono consentiti interventi di completamento. Interventi Consentiti Per le aree in cui la volumetria consentita è stata già completata ovvero superata sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, così come definiti all art. 31 L. n.457/78 lett. a) b) c) e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume, o di sostituzione edilizia entro i limiti della cubatura e delle superfici utili totali esistenti nel rispetto dei distacchi e delle altezze previsti dalle presenti norme. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 19 di 55

Le aree parzialmente utilizzate ed i lotti interclusi liberi potranno essere edificati con i parametri della zona solo se la cubatura realizzabile non è stata precedentemente asservita ad altri terreni limitrofi. Nei casi possibili, previo accordo fra i confinanti, sono consentite le costruzioni in aderenza. Nei casi di costruzione, ricostruzione o ampliamenti di sagoma, devono essere rispettati gli allineamenti sul fronte stradale, ove esistenti. Indici e Parametri Urbanistici In tale sottozona si applicano i seguenti parametri ed indici: - Tipologia: case uni o plurifamiliari isolate o associate, a schiera o in linea - If = 1,0 mc/mq - Distacco dagli edifici: 1/1 H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 del D.M. 1444 del 02/04/1968) ovvero accordi sottoscritti tra confinanti - Distacco dai confini: ½ H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 5. E consentita l edificazione a filo dei confini laterali con pareti laterali non finestrate - Distacco dalle strade: secondo il D.M. 1444 del 02/04/1968 Per lotti interclusi tra edifici per cui esiste un allineamento già consolidato, potrà essere consentita la costruzione secondo detto allineamento - H MAX = l altezza massima dei nuovi edifici non può superare l altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, sempre che rispettino il limite dell indice di fabbricabilità di 1,0 mc/mq. - Numero Piani Fuori Terra = -- - Parcheggi per nuove costruzioni: art. 2 Legge 122/89 = 1 mq/10 mc Prescrizioni Particolari Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m. In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 m. Le aree non edificate asservite agli edifici dovranno essere decorosamente pavimentate o sistemate a giardino e recintate con siepi ovvero con muri di altezza non superiore a ml 1,0 e sovrastanti inferriate. È consentita la sopraelevazione degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell altezza di quelli confinanti sempre in rispetto del limite dell indice di fabbricabilità di 1,0 mc/mq. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 20 di 55

Sottozona B2: Completamento If = 1,5 mc/mq Strumenti di Intervento Interventi diretti. Caratteristiche Generali Comprende le aree a prevalente destinazione residenziale. È formata da zone già classificate B dal P.D.F. vigente e da zone ad espansione edilizia classificate C2 che possono essere sature, oppure occupate da fabbricati la cui consistenza edilizia complessiva è inferiore per cubatura alla capacità insediativa dal detto strumento urbanistico all atto di adozione del presente P.R.G., o ancora da lotti liberi interclusi nei quali sono consentiti interventi di completamento. Interventi Consentiti Per le aree in cui la volumetria consentita è stata già completata ovvero superata sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, così come definiti all art. 31 L. n.457/78 lett. a) b) c) e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume, o di sostituzione edilizia entro i limiti della cubatura e delle superfici utili totali esistenti nel rispetto dei distacchi e delle altezze previsti dalle presenti norme. Le aree parzialmente utilizzate ed i lotti interclusi liberi potranno essere edificati con i parametri della zona solo se la cubatura realizzabile non è stata precedentemente asservita ad altri terreni limitrofi. Nei casi possibili, previo accordo fra i confinanti, sono consentite le costruzioni in aderenza. Nei casi di costruzione, ricostruzione o ampliamenti di sagoma, devono essere rispettati gli allineamenti sul fronte stradale, ove esistenti. Indici e Parametri Urbanistici In tale sottozona si applicano i seguenti parametri ed indici: - Tipologia: case uni o plurifamiliari isolate o associate, a schiera o in linea - If = 1,5 mc/mq - Distacco dagli edifici: 1/1 H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 del D.M. 1444 del 02/04/1968) ovvero accordi sottoscritti tra confinanti - Distacco dai confini: ½ H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 5. E consentita l edificazione a filo dei confini laterali con pareti laterali non finestrate - Distacco dalle strade: secondo il D.M. 1444 del 02/04/1968 Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 21 di 55

Per lotti interclusi tra edifici per cui esiste un allineamento già consolidato, potrà essere consentita la costruzione secondo detto allineamento - H MAX = l altezza massima dei nuovi edifici non può superare l altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, sempre che rispettino il limite dell indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq. - Numero Piani Fuori Terra = -- - Parcheggi per nuove costruzioni: art. 2 Legge 122/89 = 1 mq/10 mc Prescrizioni Particolari Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m. In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 m. Le aree non edificate asservite agli edifici dovranno essere decorosamente pavimentate o sistemate a giardino e recintate con siepi ovvero con muri di altezza non superiore a ml 1,0 e sovrastanti inferriate. E consentita la sopraelevazione degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell altezza di quelli confinanti sempre in rispetto del limite dell indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq. Sottozona B3: Completamento If = 2,0 mc/mq Strumenti di Intervento Interventi diretti. Caratteristiche Generali Comprende le aree a prevalente destinazione residenziale. È formata da aree ad espansione edilizia classificate C3-C4 dal P.D.F. vigente e da alcune aree del centro urbano, che possono essere sature, oppure occupate da fabbricati la cui consistenza edilizia complessiva è inferiore per cubatura alla capacità insediativa dal detto strumento urbanistico all atto di adozione del presente P.R.G., o ancora da lotti liberi interclusi nei quali sono consentiti interventi di completamento. Interventi Consentiti Per le aree in cui la volumetria consentita è stata già completata ovvero superata sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, così come definiti all art. 31 L. n.457/78 lett. a) b) c) e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume, o di sostituzione edilizia entro i limiti della cubatura e delle superfici utili totali esistenti nel rispetto dei distacchi e delle altezze previsti dalle presenti norme. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 22 di 55

Le aree parzialmente utilizzate ed i lotti interclusi liberi potranno essere edificati con i parametri della zona solo se la cubatura realizzabile non è stata precedentemente asservita ad altri terreni limitrofi. Nei casi possibili, previo accordo fra i confinanti, sono consentite le costruzioni in aderenza. Nei casi di costruzione, ricostruzione o ampliamenti di sagoma, devono essere rispettati gli allineamenti sul fronte stradale, ove esistenti. Indici e Parametri Urbanistici In tale sottozona si applicano i seguenti parametri ed indici: - Tipologia: case uni o plurifamiliari isolate o associate, a schiera o in linea - If = 2,0 mc/mq - Distacco dagli edifici: 1/1 H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 del D.M. 1444 del 02/04/1968) ovvero accordi sottoscritti tra confinanti - Distacco dai confini: ½ H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 5. È consentita l edificazione a filo dei confini laterali con pareti laterali non finestrate - Distacco dalle strade: secondo il D.M. 1444 del 02/04/1968 Per lotti interclusi tra edifici per cui esiste un allineamento già consolidato, potrà essere consentita la costruzione secondo detto allineamento - H MAX = l altezza massima dei nuovi edifici non può superare l altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, sempre che rispettino il limite dell indice di fabbricabilità di 2,0 mc/mq. - Numero Piani Fuori Terra = -- - Parcheggi per nuove costruzioni: art. 2 Legge 122/89 = 1 mq/10 mc Prescrizioni Particolari Sono permesse costruzioni a contatto dei confini tra due proprietari qualora ambedue i corpi di fabbrica non siano più profondi di 12 m. In ogni caso la lunghezza delle fronti non dovrà superare i 60 m. Le aree non edificate asservite agli edifici dovranno essere decorosamente pavimentate o sistemate a giardino e recintate con siepi ovvero con muri di altezza non superiore a ml 1,0 e sovrastanti inferriate. È consentita la sopraelevazione degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell altezza di quelli confinanti sempre in rispetto del limite dell indice di fabbricabilità di 2,0 mc/mq. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 23 di 55

Sottozona B4: Completamento If = 0,3 mc/mq Strumenti di Intervento Interventi diretti. Caratteristiche Generali Comprende le aree occupate da lotti per cubatura abitativa all interno della lottizzazione Pian di Cava in frazione Faleri, da considerare ormai saturi. Interventi Consentiti Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, così come definiti all art. 31 L. n.457/78 lett. a) b) c) e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume, o di sostituzione edilizia entro i limiti della cubatura e delle superfici utili totali esistenti nel rispetto dei distacchi e delle altezze previsti dalle presenti norme. Le aree parzialmente utilizzate ed i lotti interclusi liberi potranno essere edificati con i parametri della zona solo se la cubatura realizzabile non è stata precedentemente asservita ad altri terreni limitrofi. Nei casi possibili, previo accordo fra i confinanti, sono consentite le costruzioni in aderenza. Nei casi di costruzione, ricostruzione o ampliamenti di sagoma, devono essere rispettati gli allineamenti sul fronte stradale, ove esistenti. Indici e Parametri Urbanistici In tale sottozona si applicano i seguenti parametri ed indici: - Tipologia: case uni o plurifamiliari isolate o associate, a schiera o in linea - If = 0,3 mc/mq - Distacco dagli edifici: 1/1 H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 del D.M. 1444 del 02/04/1968) ovvero accordi sottoscritti tra confinanti - Distacco dai confini: ½ H MAX e, in ogni caso non inferiore a ml 5. E consentita l edificazione a filo dei confini laterali con pareti laterali non finestrate - Distacco dalle strade: secondo il D.M. 1444 del 02/04/1968 Per lotti interclusi tra edifici per cui esiste un allineamento già consolidato, potrà essere consentita la costruzione secondo detto allineamento - H MAX = l altezza massima dei nuovi edifici non può superare l altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati, sempre che rispettino il limite dell indice di fabbricabilità di 0,3 mc/mq. Studio Tecnico Ing. Franco Sciardiglia Pagina 24 di 55