Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto tributario

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Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e tariffa di igiene ambientale (tia) applicazione dell iva circolare ministero dell economia n. 3/2010 Autore: Rapicavoli Carlo In: Diritto tributario Il Ministero dell Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha emanato la Circolare n. 3 del 11 novembre 2010 per fare chiarezza sull applicazione dell IVA alla Tariffa di igiene ambientale. La Circolare prevede che: I regolamenti già approvati dai Comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA prevista dall art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 conservano la loro validità e possono essere adattati all evoluzione interpretativa della normativa vigente; I Comuni possono introdurre la TIA di cui all art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dal comma 6 dello stesso art. 238; Si applicano anche alla TIA prevista dall art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 le nuove 1 di 5

disposizioni recate dall art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA che le disposizioni di cui all art. 238 del D. Lgs. 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria. La Circolare quindi ricostruisce il quadro normativo al fine di chiarire i dubbi in ordine al prelievo tributario applicabile in materia di gestione dei rifiuti e se sulla TIA prevista dall art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 possa continuare ad essere applicabile l IVA a seguito dell art. 14, comma 33, del D. L. 78/2010. Le soluzioni individuate dal Dipartimento delle Finanze sono: 1. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di TARSU possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158/1999 secondo quanto previsto nella circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 e nella decisione del Consiglio di Stato n. 750 del 10 febbraio 2009. 2. I Comuni che avevano già introdotto in via sperimentale, la TIA prevista dall art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 possono continuare ad applicare i propri regolamenti già vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006. 2 di 5

In ordine all applicazione dell IVA, la Circolare ricorda che, in sede di conversione del decreto legge n. 78/2010, il Governo ha accolto l Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati, in base al quale detto comma 33 dell art. 14 deve essere interpretato, fino all entrata in vigore della TIA di cui all art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nel snso che la TIA prevista dall art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non ha natura tributaria ed è pertanto soggetta ad IVA. A tale conclusione si può pervenire sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni: l art. l4, comma 33, del D. L. n. 78 del 2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata nell art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006; l art. 5, comma 2-quater, del citato D. L. n. 208 del 2008, il quale consente ai comuni di adottare la TIA2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare l art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e il D.P.R. n. 158 del 1999. Un altra argomentazione che può essere formulata a sostegno dell identità sostanziale dei due prelievi è offerta dalla circostanza che l art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 208 del 2008, attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la TIA2, facoltà che non è contemplata nell impianto normativo del D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che l art. 238 prevede che siano le Autorità Territoriali d Ambito di cui all art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 2006 a determinare la tariffa, mentre ai comuni sono attribuiti, in base all art. 198 del D. 3 di 5

Lgs. n. 152 del 2006, compiti di collaborazione e supporto. Occorre, peraltro, ricordare, ad ulteriore sostegno della tesi concernente l identità dei due prelievi sin qui avanzata, che il comma 186-bis dell art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a partire dal 2011, prevede la soppressione delle Autorità Territoriali d Ambito. Da tali considerazioni discende, quindi, che i comuni che applicano attualmente la TIA di cui al D. Lgs. 22/1997 in concreto adottano già il regime TIA di cui al D. Lgs. 152/2006, grazie all anello di congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2-quater, dell art. 5 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l adozione della nuova TIA. Un ulteriore approfondimento merita la questione della riscossione della TIA ed, in particolare, quella del soggetto che la effettua, il quale si identifica nello stesso soggetto che gestisce il servizio, come stabiliva l art. 49, comma 13, del D. Lgs. n. 22 del 1997 ed è attualmente previsto dall art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, il quale dispone appunto che il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa. In particolare, si deve osservare che detto soggetto continua a svolgere l attività di riscossione della TIA senza che debba essere richiesto a quest ultimo alcun particolare adempimento, come, ad esempio, l iscrizione nell albo di cui all art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Si perviene a tale conclusione considerando che la normativa riguardante la TIA pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di controllo, con la conseguenza che il solo fatto dell affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di controllo in luogo del comune. Si deve sottolineare che il presupposto normativo per la continuazione dell attività di riscossione della TIA 4 di 5

di cui al D. Lgs. 22/1997 si rinviene anche nel combinato disposto dell art. 204 del D. Lgs. n. 152 del 2006, concernente le Gestioni esistenti, secondo il quale i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d ambito e dell art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, il quale ribadisce che il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa. 1. Per i Comuni che applicano già la TIA di cui all atrt. 238 del D. Lgs. 152/2006 vale l interpretazione di cui all art. 14, comma 33, del D. L. 78/2010. Dott. Carlo Rapicavoli Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso https://www.diritto.it/tassa-per-lo-smaltimento-dei-rifiuti-solidi-urbani-tarsu-e-tariffa-di-igiene-ambientale-t ia-applicazione-dell-iva-circolare-ministero-dell-economia-n-32010/ 5 di 5