Le obbligazioni che nascono da atti unilaterali

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Le obbligazioni che nascono da atti unilaterali Autore: Sgueo Gianluca In: Diritto civile e commerciale 1. Introduzione. Gli atti o promesse unilaterali 2.1 La ricognizione di debito e la promessa di pagamento 2.2 La promessa al pubblico 3.1 I titoli di credito. Ossevrazioni generali 3.2 Le tipologie di titoli di credito 3.3 La dematerializzazione e le caratteristiche dei titoli di credito 3.4 Le eccezioni opponibili 4. La cambiale. Considerazioni generali 4.2 La girata 1. Introduzione. Gli atti o promesse unilaterali Tra le fonti delle obbligazioni rientrano gli atti o promesse unilaterali. Tali sono quelle promesse che una parte fa all altra di eseguire una data prestazione o tenere un certo comportamento. Sono promesse immediatamente vincolanti se inserite in un contratto, oppure se risulta da un atto solenne (ossia un atto pubblico). Viceversa, non basta una semplice promessa verbale per far sorgere un vincolo giuridico in capo al promittente. Dunque, l art. 1987 del codice civile stabilissce espressamente che una promessa unilaterale produce effetti obbligatori solamente nei casi previsti dalla legge. 2.1 La ricognizione di debito Rientrano nella categoria delle promesse unilaterali tre ipotesi specifiche. La prima è la ricognizione di debito. In questo caso infatti un soggetto, debitore, riconosce di avere un debito (che dunque già esisteva) nei confronti del creditore. Questo atto unilaterale non ha lo scopo di far sorgere una nuova obbligazione, ma semplicemente di dare valore ad un vincolo già esistente. La rilevanza della promessa è tutta processuale: mentre infatti normalmente il creditore che agisce in giudizio contro il debitore ha l onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, quando esiste una ricognizione di debito è esentato da questa prova, perché l esistenza del debito si presume. Spetterà al debitore dare, eventualmente, prova contraria, dimostrando che il debito si è estinto. Alla ricognizione di debito è equiparata dalla legge la promessa di pagamento. Quando cioè un soggetto promette ad un altro di eseguire un pagamento, determinando anche in questo caso l inversione dell onere della prova. 1 di 6

2.2 La promessa al pubblico Un'altra categoria importante di promessa unilaterale è la promessa al pubblico. La promessa che cioè un soggetto fa di eseguire una data prestazione, rivolgendola ad un numero indefinito di destinatari (es. prometto una ricompensa a chi ritroverà il mio cane smarrito). In questo caso la promessa diviene vincolante appena è resa pubblica. La differenza rispetto all offerta al pubblico è evidente: la prima è una proposta di contratto che richiede l accettazione, ed è pertanto revocabile fino al momento in cui non viene accettata. La promessa è invece vincolante di per sé, a prescindere dall eventuale accettazione, ed è revocabile solo per giusta causa (es. viene ritrovato il cane smarrito). Altrimenti, in ogni caso, la promessa si estingue entro un anno da quando è stata fatta, se non era stato apposto un termin e questo non risultasse dalla natura o dallo scopo della promessa. 3. I titoli di credito. Osservazioni generali Un altra categoria importante di atti unilaterali da cui sorgono obbligazioni è quella dei titoli di credito. Con questa espressione si comprendono più figure (es. cambiale e assegni) che si caratterizzano per l attribuzione di rilievo ad un documento che contiene una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una somma di danaro. Inoltre, i titoli non costituiscono solamente una prova dell esistenza di un rapporto obbligazionario, ma sono addirittura necessari per far valere il diritto documentato nel titolo: questo significa che il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento e che, ovviamente, chiunque mostri il titolo è legittimato a ricevere il pagamento. Dai titoli di credito vanno distinti i documenti di legittimazione (che servono all identificazione dei soggetti che hanno diritto ad una prestazione, come ad es. i biglietti del cinema) ed i titoli impropri (che consentono il trasferimento del diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione). In entrambi questi casi il titolare può pretendere la prestazione anche se non ha il titolo, offrendo una prova diversa. 3.2 Le tipologie di titoli di credito Si distinguono tre tipologie di titoli di credito: anzitutto, i titoli al portatore. In questo caso è sufficiente la consegna del titolo per attribuire il diritto alla prestazione (es. buoni del tesoro). La legge impedisce di emettere titoli al portatore contenenti l obbligazione di pagare una somma di danaro al di fuori dei casi espressamente consentiti, al fine di evitare che questi titoli possano usurpare la funzione della carta moneta. 2 di 6

Ci sono poi i titoli all ordine. Questi titoli si trasferiscono mediante la consegna e la girata, ossia l ordine che l intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione ad una persona diversa. È pertanto legittimato all esercizio del diritto colui il quale ha il possesso del titolo e può indicare a suo favore una serie continua di girate. Infine, vanno considerati i titoli nominativi. Essi sono quei titoli intestati a favore di una determinata persona, la cui intestazione è contenuta anche nel registro dell emittente, ossia il debitore che ha emesso il titolo. In questo caso la legittimazione avviene mediante l annotazione del nome dell acquirente sul titolo e nel registro, oppure con il rilascio di un nuovo titolo intestato al titolare. 3.3 La dematerializzazione e le caratteristiche dei titoli di credito Si parla di dematerializzazione dei titoli di credito per indicare il fenomeno con cui, a causa della crescente rapidità di circolazione mobiliare, i normali meccanismi di trasferimento cartolare vengono sostitutiti da semplici trasferimenti scritturali. La dematerializzazione può avvenire tramite il mero accertamento del titolo coinvolto (che resta depositato fisicamente presso un gestore, senza più circolare fisicamente). Oppure attraverso l eliminazione di qualsiasi elemento fisico, ed il mantenimento di una intestazione solo contabile da parte del gestore. Ciascun titolo di credito ha tre caratteristiche principali: la letteralità, con cui si intende che è il titolo letterale del titolo (ciò che porta scritto) a determinare la quantità, la qualità e la modalità del diritto. Dunque il debitore non può richiamarsi a circostanze che non sono scritte nel titolo (es. data diversa di scadenza). La seconda caratteristica è l autonomia. Come nel caso precedente, anche l autonomia ha lo scopo di tutelare il terzo di buona fede che ha fatto affidamento sul tenore del documento. Infatti, a differenza di quanto avveniva nella cessione del credito, colui al quale viene trasferito il titolo acquista un diritto nuovo ed autonomo rispetto a quello precedente. Questo, in sostanza, significa che il debitore non potrà opporgli le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al creditore originario. La terza categoria è l astrattezza: per titolo astratto si intende quel titolo in cui il rapporto fondamentale 3 di 6

non è enunciato nel titolo ed è dunque irrilevante nei confronti del terzo possessore di buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussista. All opposto dei titoli astratti vi sono i titoli causali, in cui il rapporto è espressamente indicato nel titolo. 3.4 Le eccezioni opponibili Alla luce delle caratteristiche ora evidenziate, è possibile evidenziare le eccezioni opponibili al creditore da parte del debitore. In merito, dall art. 1993 cc si evince la distinzione tra due categorie di eccezioni: anzitutto, le eccezioni reali. Tali sono quelle opponibili a chiunque possieda il titolo. Tra queste rientrano le eccezioni di forma (es. la cambiale deve contenere sempre la denominazione di cambiale nel titolo) ; quelle fondate sul contesto del titolo (ovvero il concetto di letteralità) ; quelle fondate sulla falsità della firma o sul difetto di capacità o di rappresentanza ; quelle fondate sulla mancanza di condizioninecessarie per l esercizio dell azione (es. il titolo si è prescritto). Ci sono poi le eccezioni personali. Tali sono quelle che derivano dai rapporti che non risultano dal titolo e quelle che derivano dalla presenza di un vizio della volontà. Le prime sono opponibili soltanto a colui con il quale il rapporto si è svolto, le seconde sono opponibili sono al terzo che ne fosse a conoscenza, non a quello in buona fede. 4.1 La cambiale. Considerazioni generali Il titolo di credito all ordine più importante, al quale la legge dedica una disciplina approfondita, è la cambiale. In realtà con questo termine si ricomprendono due tipologie diverse di obbligazione unilaterale. La prima è la cd. tratta, o cambiale in senso stretto, che contiene l ordine che una persona, detto traente, dà ad un'altra, detto trattario, di pagare ad un terno, detto prenditore, una somma di danaro. La seconda è il vaglia cambiario, in cui una persona, detta emittente, promette di pagare una somma di danaro direttamente nelle mani del promissario o del prenditore. Essendo un titolo di credito, anche la cambiale è caratterizzata dalla letteralità e dall autonomia. Inoltre, la cambiale è un titolo all ordine, si trasferisce cioè mediante girata. Questo significa che chi gira la cambiale risponde come chi l ha emessa. La cambiale è poi caratterizzata dalla astrattezza: il rapporto che dà luogo all emissione di una cambiale può essere i vario tipo o può addirittura mancare. Ma questa circostanza non rileva: una volta che la cambiale è stata sottoscritta non può più essere eccepita la mancanza di causa (semmai, potrà essere esercitata l azione per ripetere quanto indebitamente pagato). 4 di 6

Ovviamente l astrattezza opera solamente nei confronti dei terzi: perciò alla controparte che l ha emessa sono senz altro opponibili le eccezioni che nascono dal suo rapporto con il debitore. Infine, la cambiale ha efficacia di titolo esecutivo: ovvero non serve una sentenza di condanna del debitore per iniziare l esecuzione, basta direttamente la cambiale. I requisiti di validità della cambiale sono i seguenti: denominazione di cambiale (serve a richiamare l attenzione di chi sottoscrive sulla gravità del gesto); ordine di pagare (se è unu tratta) o promessa di pagare (se è un vaglia cambiario). Entrambi non tollerano l apposizione di condizioni; nome del trattario (solo nella tratta ovviamente); nome del primo prenditore; indicazione della data di emissione; sottoscrizione del traente o dell emittente. Benchè la cambiale sia un atto di straordinaria amministrazione, se ne ammette la rappresentanza, perché costituisce anche uno strumento di frequente utilizzo nelle pratiche commerciali. Tuttavia, se qualcuno conclude un negozio cambiario dichiarando falsamente di essere dotato del potere di rappresentare una persona, il negozio vincola chi ha firmato personalmente, perché vige il principio per cui ogni firma dà luogo ad una obbligazione cambiaria. Si definisce poi cambiale in bianco quella che quando è stata emessa era incompleta (infatti al momento dell emissione è sufficiente la firma dell emittente, e non devono necessariamente sussistere tutti i requisiti). In questo caso essa può essere completata in conformità agli accordi tra i soggetti del negozio cambiario. Tuttavia la facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di 3 anni dall emissione del titolo, che però non è opponibile al terzo portatore di buona fede al quale il titolo sia pervenuto già completo. 4.2 La girata Si definisce girata l ordine con cui il prenditore del titolo, o un successivo giratario, ingungono al debitore di pagare l importo dovuto al beneficiario dell ordine, detto giratario. Dunque, la girata è tecnicamente un negozio unilaterale con il quale si trasferisce la cambiale. Si badi però che il traente può far circolare la cambiale anche in base alle regole della cessione. Infatti, se appone sulla cambiale l espressione non all ordine, o equivalenti, alora la cambiale si trasferisce solo con la forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. Ovviamente, per le considerazioni già svolte, il cessionario acquisterà lo stesso diritto del cedente, mentre il giratario un diritto completamente nuovo. Inoltre, a differenza del cedente, il girante risponde (salvo la presenza di una clausola contraria) dell accettazione e del pagamento. Perciò se l obbligato non paga il portatore può rivolgersi a lui con l azione di regresso. Si definisce invece avallo la garanzia dell obbligazione per mezzo di un ulteriore obbligazione cambiaria. La persona che garantisce si chiama avallante, quella a cui favore è prestata la garanzia, avallato. Bisogna fare attenzione a non confondere l avallo con la fideiussione: le obbligazioni di garanzia hanno carattere 5 di 6

accessorio, presuppongono cioè un obbligazione principale cui accedere. Dunque, la fideiussione non è valida se non è valida l obbligazione principale. Invece lìavallo è un obbligazione cambiaria, e dunque sottoposta al criterio dell autonomia. Pertanto, prevarrà l autonomia rispetto ai vizi che riguardano l obbligazione principale, mentre l accessorietà rispetto a questo resterà solamente sul piano formale. L effetto paradossale è che se l obbligazione garantita è nulla per un qualsiasi vizio non di forma, l avallo resta comunque valido e vincolante. Gianluca Sgueo https://www.diritto.it/le-obbligazioni-che-nascono-da-atti-unilaterali/ 6 di 6