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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 330 13.11.2014 Società di persone: scioglimento e cancellazione Quando non serve il notaio Categoria: Società Sottocategoria: Varie Il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, al fine di semplificare il procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, ha previsto una specifica procedura per arrivare alla cancellazione d ufficio per i soggetti che, rientrano in determinate condizioni e che non svolgono più alcuna attività economica. Nel caso di Snc che ha smesso di lavorare da tempo e priva di debiti verso i fornitori, costituita da due soci che attualmente lavorano come dipendenti presso altre aziende, si può prevedere una chiusura della società senza dover per forza rivolgersi ad un notaio. In generale, l intervento del notaio è sempre necessario, salvo alcune eccezioni: mentre alcune Camere di Commercio vogliono sempre ed in ogni caso l intervento del notaio, altre (come ad esempio, Pavia, Taranto, Milano e Sassari) non lo richiedono se la liquidazione si verifica per: decorso del termine di durata stabilito nell atto costitutivo, in assenza di proroga tacita. Premessa Il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, mira ad eliminare la consistente presenza negli archivi delle Camere di commercio delle imprese inattive, la quale comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, provoca elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e distorce i dati sulla realtà economica del Paese. 1

Il decreto mira pertanto alla cancellazione d ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive previsto dalla Legge n. 340 del 2000. D.P.R. N. 247 DEL 23 LUGLIO 2004 CANCELLAZIONE D UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI POSIZIONI NON PIÙ ATTIVE Con particolare riferimento all art. 3 del sopra evidenziato decreto, viene sancita la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. Il procedimento per la cancellazione è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. I soggetti abilitati a rilevare le circostanze evidenziate sono solamente l Ufficio del Registro delle Imprese ed altri pubblici uffici come evidenzia di seguito l articolo, ma sembrerebbe non potersi escludere la possibilità di segnalazione da parte di privati se corredata da comprovante documentazione. Rimane comunque fermo il principio per cui l iniziativa della cancellazione spetta al Registro delle Imprese. SOGGETTI ABILITATI RILEVAZIONE CIRCOSTANZE CANCELLAZIONE SOLO UFFICIO REGISTRO E ALTRI PUBBLICI UFFICI La circolare n. 3585/C del 14/06/2005 del Min. Attività Produttive attuativa del D.P.R. 247/2004 sottolinea che Il procedimento in esame non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento della società, rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest'ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l'aweramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario. 2

Pertanto gli amministratori dovranno richiedere la cancellazione della società secondo l iter previsto dal Codice civile. La cancellazione di Snc senza passare per il notaio Il Codice civile regola, agli artt. 2275-83, un procedimento legale di liquidazione; ma non lo regola con norme inderogabili: esso si applica, ai sensi dell art. 2275, solo se il contratto sociale non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d accordo nel determinarlo. ART. 2275 PROCEDIMENTO LEGALE DI LIQUIDAZIONE SOLO SE IL CONTRATTO SOCIALE NON PREVEDE IL MODO DI LIQUIDARE IL PATRIMONIO SOCIALE E I SOCI NON SONO D ACCORDO NEL DETERMINARLO Considerando quindi che è comunque necessario passare per la liquidazione, questa può svolgersi secondo modalità concordate fra i soci, ossia secondo un procedimento convenzionale di liquidazione (Cass. 22 novembre 1980, n. 6212). In generale, l intervento del notaio è sempre necessario, salvo alcune eccezioni (che cambiano da Camera di Commercio a Camera di Commercio). Quindi, a parte le Camere di commercio che vogliono sempre ed in ogni caso l intervento del notaio, altre (come ad esempio, Pavia, Taranto, Milano e Sassari) non lo richiedono se la liquidazione si verifica per: decorso del termine di durata stabilito nell atto costitutivo, in assenza di proroga tacita. INTERVENTO DEL NOTAIO NON NECESSARIO SOLO PER ALCUNE CAMERE DI COMMERCIO se la liquidazione si verifica per: decorso del termine di durata stabilito nell atto costitutivo, in assenza di proroga tacita. 3

Vi sono inoltre Camere di Commercio che estendono la suddetta semplificazione anche all ipotesi di scioglimento della società per conseguimento dell oggetto sociale o di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l oggetto sociale e contestuale istanza di cancellazione, richiedendo, quindi un formale atto di scioglimento redatto da notaio soltanto per lo scioglimento volontario e non per le ipotesi di scioglimento di diritto. La Camera di commercio di Vicenza ad esempio al capitolo relativo allo Scioglimento per conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo e contestuale cancellazione di s.n.c. o s.a.s. non considera la figura del notaio quale obbligato alla comunicazione, ma ogni socio amministratore. Tra gli allegati richiede la dichiarazione resa da tutti i soci, nella quale si attesta l avvenuto scioglimento e l avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società. TRA GLI ALLEGATI DELLO SCIOGLIMENTO DICHIARAZIONE RESA DA TUTTI I SOCI, NELLA QUALE SI ATTESTA L AVVENUTO SCIOGLIMENTO E L AVVENUTA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI FACENTI CAPO ALLA SOCIETÀ Basterà per tanto redigere un verbale di scioglimento per mancato conseguimento dell oggetto sociale. ESEMPIO DI VERBALE Oggi,... 2014, presso la sede sociale, con la presente scrittura privata i signori: - Pinco Neri, nato a.. il.... e residente a..., Via... Codice Fiscale:....; - Marco Rossi, nato a... il... e residente a..., Via... Codice Fiscale:...; PREMESSO 1. che fra i signori Pinco Neri e Marco Rossi è costituita una società in nome collettivo, sotto la ragione sociale di BELLI Snc con sede in... via..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza n...., nonché REA di Vicenza VI -...; 2. che il capitale sociale é pari ad Euro...=, sottoscritto e versato in denaro dai soci nel seguente modo: -Pinco Neri... = pari al 50% del capitale sociale - Marco Rossi... = pari al 50% del capitale sociale 4

3. che la società ha cessato integralmente e definitivamente l attività prevista nell oggetto sociale sin dal 20, come risulta dalla visura camerale della Camera di Commercio di Vicenza, 4. che si è verificata la causa di scioglimento contemplata dall art. 2272, comma 1, n. 2 del Codice civile, ovvero il mancato conseguimento dell oggetto sociale, in quanto entrambi i soci stanno lavorando come dipendenti presso aziende del medesimo settore e non possono più svolgere con la presente società attività in concorrenza Ciò premesso CONVENGONO quanto segue: di sciogliere la società predetta, anche ai sensi ed agli effetti dell articolo 2272 del Codice Civile, per mancato raggiungimento dell oggetto sociale; di non procedere alla messa in liquidazione della società così disciplinata in quanto non vi sono poste attive e passive da liquidare, avendo definito i soci ogni rapporto anche di contenuto patrimoniale con la società, fornendo, con la firma in calce al presente atto, ampia liberatoria a saldo; di delegare, a norma dell art. 2312 del Codice Civile, il Sig. Pinco Neri, precostituito, affinché provveda, secondo legge, ad ogni incombenza formale per la procedura di cessazione della società e alla conservazione ed il deposito dei libri e delle scritture contabili. Si dà atto che passività, sopravvenienze od oneri di qualsiasi natura che dovessero eventualmente manifestarsi a carico della estinta società. Comprese le spese inerenti al presente atto, saranno assunte da entrambi i soci in parti uguali. Analogamente, nel caso in cui, successivamente alla data odierna, sorgesse a favore dell estinta società un qualsiasi provento o rimborso, questo sarà sempre di competenza di entrambi i soci in parti uguali. I soci - Riproduzione riservata - 5