I VIZI DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE: DOLO, VIOLENZA MORALE, ERRORE DI FATTO

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I VIZI DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE: DOLO, VIOLENZA MORALE, ERRORE DI FATTO

PREMESSA

PREMESSA Il negozio giuridico può essere definito come un atto di autonomia privata, lecito, conforme alla volontà di chi lo pone in essere, e produttivo di effetti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi.

PREMESSA Il negozio giuridico va distinto dal mero atto giuridico, il cui compimento è rimesso alla determinazione dell agente, ma i cui effetti sono predisposti dall ordinamento.

PREMESSA Nel negozio giuridico si individuano 3 elementi essenziali: la volontà, la forma, la causa

PREMESSA Al negozio giuridico possono accedere anche 3 elementi, cd. accidentali o eventuali: condizione, termine e clausola modale.

LA VOLONTÀ

LA VOLONTÀ La volontà è la determinazione volitiva dell autore del negozio a concludere quel regolamento di interessi. Essa va distinta dai motivi.

LA VOLONTÀ La volontà quando è esistente può essere: sana e correttamente manifestata viziata scorrettamente manifestata.

LA VOLONTÀ La volontà è scorrettamente manifestata per: mancanza di serietà violenza fisica errore ostativo riserva mentale simulazione (assoluta o relativa).

LA VOLONTÀ I vizi della volontà sono tre: dolo malevolo violenza morale errore di fatto.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL DOLO

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL DOLO Dolus bonus è l abilità negoziale Dolus malus: artifizi e raggiri posti in essere da un soggetto, raggiratore, nei confronti di un altro soggetto, raggirato, per indurlo a concludere un contratto pregiudizievole nei suoi confronti. I rimedi furono l exceptio doli, la in integrum restitutio ob dolum, e l actio de dolo. Essi si applicavano al caso di dolo determinante (il raggirato non avrebbe mai concluso il contratto) e non al dolo incidente (il raggirato avrebbe concluso il contratto a condizioni meno onerose).

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL DOLO Exceptio doli: a tutela del raggirato nei confronti del raggiratore che lo avesse citato in giudizio per l adempimento. Si tratta di una eccezione perentoria, sempre proponibile.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL DOLO In integrum restitutio ob dolum: a tutela del raggirato che avesse già eseguito il negozio concluso con dolo e volta ad eliminare gli effetti del negozio, se la situazione preesistente tra le parti fosse in concreto ripristinabile.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL DOLO Actio de dolo: a tutela del raggirato che avesse adempiuto ai propri obblighi negoziali, per ottenere la restituzione di ciò che aveva dato o la riparazione del torto. Era un azione sussidiaria, penale, infamante, con clausola arbitraria.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL METUS

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL METUS Metus: timore negoziale, determinato dalla condotta di chi avesse ingiustamente minacciato, di un male notevole la persona o i prossimi congiunti dell altro contraente o i beni di questo per indurlo a concludere un contratto. I rimedi furono l exceptio metus, la in integrum restitutio ob metum, l actio quod metus causa.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL METUS Exceptio metus: a tutela di chi avesse subito violenza morale nei confronti dell autore della violenza che lo avesse citato in giudizio per l adempimento. Si tratta di una eccezione perentoria, sempre proponibile.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL METUS In integrum restitutio ob metum: a tutela di chi avesse subito la violenza morale, che avesse già eseguito il negozio concluso per timore negoziale e volta ad eliminare gli effetti del negozio, se la situazione preesistente tra le parti fosse in concreto ripristinabile.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: IL METUS Actio quod metus causa: era un azione in quadruplum e non sussidiaria. Conteneva la clausola arbitraria ed era in rem scriptam.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: L ERRORE

I VIZI DELLA VOLONTÀ: L ERRORE Errore di fatto: l ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza qualsiasi, che avesse avuto rilievo nel processo di formazione della volontà.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: L ERRORE Caratteri dell errore: essenziale, e cioè, tale che in mancanza di tale errore, il negozio non sarebbe stato concluso; riconoscibile, e cioè, tale da poter essere autonomamente riconoscibile anche dalla controparte; scusabile, e cioè tale da potersi tollerare in una persona di normale diligenza e intelligenza.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: L ERRORE Esempi di errore di fatto: in persona in negotio in substantia in qualitate in corpore in demonstratione