Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

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Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il 27 marzo 2002 Modificato dall Assemblea del Gruppo Giovani del 4 aprile 2011 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il 29 giugno 2011 2

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI REGOLAMENTO Articolo 1 Costituzione Nell ambito dell ACEN è costituito in Napoli il Gruppo Giovani Imprenditori Edili. Articolo 2 Scopi Sono scopi del Gruppo: 1) contribuire all attività dell ACEN con l apporto di idee e progetti; 2) incentivare e coordinare la partecipazione attiva dei giovani aderenti al Gruppo nella vita sociale dell ACEN; 3) creare opportunità di collegamenti con altri gruppi di giovani imprenditori allo scopo di promuovere un ampio scambio di vedute ed informazioni; 4) promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali economici, sociali, politici e tecnici dell industria delle costruzioni; 5) favorire opportunità di incontro su temi di innovazioni, professionalità e cultura in Italia ed all Estero, anche tramite delegazioni di lavoro; 6) favorire l Interscambio di idee ed esperienze manageriali e gestionali; 7) diffondere l azione imprenditoriale dei costruttori mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni. 3

Articolo 3 Aderenti ordinari e aderenti promotori Componenti Possono essere ammessi a far parte del Gruppo, giovani imprenditori edili di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Si considerano giovani imprenditori edili i titolari, i soci e gli amministratori con rappresentanza delle imprese iscritte all ACEN ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori ed i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale ad negotia ovvero i loro figli purché ricoprano cariche ufficiali all interno dell impresa. L appartenenza al Gruppo cessa: a) al compimento del quarantesimo anno di età; b) per dimissioni; c) per cessato esercizio di funzione imprenditoriale ovvero per una delle cause previste dall art.12 dello Statuto dell ACEN. Articolo 4 Ammissione al Gruppo Le domande di adesione al Gruppo dovranno essere rivolte all ACEN dalle aziende associate. Le domande, dopo l esame nel merito da parte dell ACEN, vengono approvate dal Consiglio Direttivo del Gruppo. Un funzionario dell ACEN cura l anagrafe degli iscritti al Gruppo. 4

Articolo 5 Organi del Gruppo Sono Organi del Gruppo: - L Assemblea; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente. Articolo 6 Assemblea L Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano d età. Sono compiti dell Assemblea: a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull attività del Gruppo; b) deliberare in merito alle linee programmatiche del Gruppo predisposte dal Consiglio Direttivo; c) eleggere il Presidente; d) eleggere il Consiglio Direttivo; e) deliberare di proporre all ACEN eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento; f) deliberare di proporre all ACEN l eventuale scioglimento del Gruppo. L Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all anno e in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli aderenti, aventi diritto al voto. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza, anche via fax o posta elettronica. Deve indicare il luogo, il giorno, l ora della riunione nonché gli argomenti all ordine del giorno. Hanno diritto al voto i singoli iscritti appartenenti ad imprese in regola con i contributi. 5

L Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno dopo un ora dalla prima. Le deliberazioni dell Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi non tenendosi conto degli astenuti e dei voti nulli. Per essere valide debbono riportare comunque tanti voti favorevoli che rappresentino almeno il 10% degli iscritti. Articolo 7 Svolgimento dell Assemblea Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le nomine di cui all art.6 che hanno luogo a scrutinio segreto. Ogni singolo iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto e non è consentito il ricorso all istituto della delega. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi non tenendosi conto dei voti nulli e degli astenuti. Verranno eletti componenti del Consiglio Direttivo coloro i quali avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni per scrutinio segreto la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta. Articolo 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto: a) dal Presidente del Gruppo; b) da colui che per ultimo ha ricoperto la carica di Presidente del Gruppo; c) da dieci Consiglieri eletti dall Assemblea. 6

I Consiglieri durano in carica tre anni e consecutivamente non possono essere rieletti per più di due trienni. Il solo Presidente può essere eletto anche tra coloro che abbiano nei due trienni immediatamente precedenti ricoperto la carica di Consigliere. Se nel corso del triennio un componente cessa dalla carica o perde i requisiti per i quali è stato eletto, può essere sostituito dal Consiglio Direttivo con ratifica della nomina da parte della prima Assemblea utile. La riunione di Consiglio può essere convocata anche via fax o posta elettronica. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel computo non rientrano le astensioni. Il Consiglio Direttivo: a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall art. 2 del presente Regolamento, nell ambito delle direttive tracciate nell Assemblea, informando preventivamente la Presidenza dell ACEN; circa le iniziative che intende assumere per il conseguimento dei detti scopi, informa preventivamente la Presidenza dell ACEN; b) elegge, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di due, i Vice Presidenti; c) istituisce Commissioni di studio e ne nomina i componenti e i responsabili, i quali ultimi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; d) ratifica le domande di adesione e le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo; e) nomina, negli ultimi tre mesi di mandato, numero 3 Consiglieri al fine di verificare le disponibilità alla candidatura per le cariche sociali nel successivo triennio. I Vice Presidenti affiancano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Alle riunioni di Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone di particolare competenza in ordine agli argomenti posti all ordine del giorno. 7

Articolo 9 Presidente Il Presidente è eletto dall Assemblea. Il Presidente: - rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo; - convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo; - propone i Vice Presidenti ai quali assegna deleghe nell ambito del programma stabilito; - ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo persone che ad esso non appartengono, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile. In casi di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di vacanza della carica o d dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano d età dovrà convocare l Assemblea per l elezione del nuovo Presidente. Articolo 10 Fondo Comune Il Gruppo può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti effettivi e aggregati nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Gruppo. La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall Assemblea degli iscritti che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione. All amministrazione del fondo comune provvede il Consiglio Direttivo. 8

Articolo11 Modifiche del Regolamento Le proposte di modifica, deliberate ai sensi dell art.6 del presente Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell ACEN. Articolo 12 Scioglimento del Gruppo Lo scioglimento del Gruppo, proposto dall Assemblea del Gruppo stesso all uopo convocata con un preciso ordine del giorno, dovrà essere deliberato dall Assemblea dell ACEN. Articolo 13 Ufficio di Segreteria La segreteria del Gruppo è curata da un funzionario dell ACEN che partecipa alle Assemblee del Gruppo e alle riunioni del Consiglio Direttivo. E altresì incaricato della tenuta dei verbali delle Assemblee e delle riunioni di Consiglio Direttivo, dei quali ne trasmette copia alla Presidenza dell ACEN. Articolo 14 Rinvio allo Statuto dell ACEN Ogni altra norma di funzionamento del Gruppo è soggetta alle disposizioni contenute nello Statuto dell ACEN e alle deliberazioni in proposito prese dal Consiglio Direttivo della stessa. 9