CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con



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CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con riferimento alla negoziazione di una polizza unit linked, la Corte d Appello accerta la responsabilità della banca e della compagnia di assicurazione per la affermata violazione delle norme generali che impongono di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) ABSTRACT: La Corte d Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi in relazione ad una polizza unit linked stipulata in epoca antecedente al Dlgs. 209/05, ha accertato la responsabilità del promotore finanziario e della banca intermediaria che avevano negoziato la stessa, nonché della compagnia di assicurazione emittente la polizza, ritenendo che le norme di protezione dettate con riferimento ai prodotti finanziari (in particolare il Reg. Consob 11522/98), pur non applicabili ratione temporis, debbano comunque essere utilizzate quali criteri interpretativi per la specificazione dei doveri di correttezza e buona fede posti dalle norme generali del codice civile. La sentenza si segnala non solo in quanto unico precedente noto in grado d appello, ma anche per il pericoloso utilizzo delle categorie generali, al fine di consentire l applicabilità alle polizze unit e index linked delle norme di settore ratione temporis non applicabili. 1. - Con sentenza in data 18 settembre 2009 1, la Corte d Appello di Torino ha accolto l impugnazione proposta dal contraente di una polizza unit linked, soccombente in primo grado con riferimento alle domande di annullamento per incapacità di intendere e di volere, di nullità per violazione del reg. Consob 11522/1998, di restituzione di quanto versato all atto della stipula della polizza (al netto di quanto nel frattempo incassato a titolo di riscatto), nonché di risarcimento dei danni patiti, domande tutte proposte dall assicurato nei confronti della banca intermediaria, dell assicurazione emittente, nonché del promotore finanziario. 1 La sentenza, inedita, è citata nell articolo di S. Guadagno, La natura delle polizze unit linked e la disciplina applicabile, in La nuova giur. civ. comm., fascicolo 3, marzo 2011.

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 689/2006, aveva rigettato tali domande, da un lato, attribuendo al riscatto esercitato dal contraente la natura di convalida del contratto ai sensi dell art. 1444 c.c., dall altro, affermando che le polizze unit linked dovevano considerarsi strumenti assicurativi, con la conseguenza che, essendo la polizza oggetto del giudizio stipulata in data 21.8.2000, alla stessa non potevano estendersi le garanzie di trasparenza imposte per gli strumenti finanziari e solo successivamente applicate anche agli strumenti assicurativi. La Corte d Appello di Torino, ritenuto infondato il primo motivo di appello concernente l annullamento per incapacità della polizza, ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto la lamentata mancata applicazione delle norme di protezione dell investitore, ed in particolare degli artt. 27, 28, 29, 36 e 96 del Reg. Consob 11522/1998. L applicabilità di tali norme era stata dedotta dall appellante sulla base dell evidenziazione della natura non assicurativa bensì finanziaria delle polizze unit linked, in ragione del fatto che caratteristica di tali prodotti sarebbe l investimento del premio, al netto delle commissioni, in quote di fondi comuni di investimento, senza alcuna garanzia di rendimenti minimi o quantomeno di restituzione del capitale versato. Secondo quanto argomentato dall appellante, nonostante l inapplicabilità ratione temporis delle norme del TUF e del relativo Reg. Consob, sarebbe comunque incontestabile l obbligo del promotore finanziario (col quale risponde in solido la SIM, ex art. 31 D.lgs. n. 58/98 e la società emittente del prodotto, ai sensi dell art. 1228 c.c.) di attenersi ai generali doveri di diligenza, correttezza e buona fede che, nel caso in esame, avrebbero comunque imposto di fornire al cliente una spiegazione delle caratteristiche del prodotto ad alto rischio, atteso che le prescrizioni di cui al citato regolamento altro non sono che specificazioni degli obblighi di informazione e correttezza di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.. La Corte d Appello ha ritenuto che, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie, l art. 1 della Circolare ISVAP n. 551/05 (che ha esteso all assicurato garanzie di informazione e trasparenza corrispondenti a quelle 2

previste dal Reg. Consob citato dall appellante) debba essere richiamato a fini definitori, per un esatto inquadramento tipologico del prodotto oggetto di giudizio. Richiamata, infatti, la definizione del contratto unit linked contenuta nella Circolare ISVAP, sottolinea la Corte come si tratti di contratti in cui la prestazione a carico dell assicuratore non è prefissata all atto della stipulazione, ma dipende dall andamento del fondo comune in cui è investito il premio, senza peraltro che sia garantito il rimborso in caso di perdita del capitale investito, al più subordinato alla solvibilità degli organismi emittenti gli strumenti finanziari cui è collegato il rendimento. Essendo dunque evidente che tali prodotti portano in sé entrambe le componenti - finanziaria e assicurativa - si tratta ad avviso della Corte di individuare la natura giuridica di tali prodotti. Partendo, a tal fine, da una serie di considerazioni: 1. nelle assicurazioni sulla vita il rischio è a carico dell assicuratore e dipende dal fattore tempo ; 2. nei prodotti finanziari il rischio è a carico dell assicurato e dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell emittente; 3. nelle assicurazioni sulla vita il rischio integra la causa del contratto; 4. nei prodotti finanziari la componente di rischio è estranea alla causa del contratto, integrandone unicamente l alea contrattuale, che riguarda la maggiore o minore convenienza dell operazione negoziale posta in essere. Conseguentemente, ad avviso della Corte d Appello di Torino il criterioguida per stabilire se un determinato prodotto è prevalentemente assicurativo o finanziario è la valutazione dell atteggiarsi del rischio (causa del contratto o componente dell alea contrattuale; valutazione del soggetto su cui grava il rischio stesso). Del resto, proprio sulla base di tali considerazioni si dovrebbe ritenere che l assimilazione delle polizze unit o index linked agli strumenti finanziari, assimilazione sancita dalla normativa a partire dalla legge 262/05, nasca dalla 3

ricognizione di dati economici preesistenti e dall osservazione della funzione economico-giuridica da loro assolta. Riconosciuto, dunque, in concreto il carattere prevalentemente finanziario del prodotto oggetto di giudizio, la Corte d Appello ha ritenuto alla fattispecie applicabile la normativa allora vigente per gli strumenti finanziari. La violazione di tali norme avrebbe comportato, secondo la Corte, l insorgere di una responsabilità precontrattuale in capo tanto al promotore finanziario, quanto in capo alla banca intermediaria, in virtù del dettato dell art. 31, 3 comma, TUF che sancisce la responsabilità solidale tra promotore e intermediario. Quanto alla compagnia di assicurazioni, emittente della polizza, la Corte d Appello fonda la responsabilità della stessa sull applicazione dell art. 1228 c.c.: l emittente, essendosi avvalsa della banca e del promotore per la vendita del prodotto, sarebbe dunque responsabile del fatto colposo di questi ultimi. La Corte, al riguardo, ha respinto l eccezione mossa dalla Compagnia di Assicurazione quanto all estraneità della stessa con riferimento alla affermata responsabilità precontrattuale, in quanto relativa ad una fase (quella della formazione del consenso del cliente) cui l emittente sarebbe pacificamente estranea. L obbligazione inadempiuta che fonda la responsabilità del promotore e dell intermediario sarebbe, tuttavia, ad avviso della Corte l obbligazione di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ai sensi dell art. 1337 c.c., obbligazione espressamente posta in relazione con l applicabilità dell art. 1228 c.c. dalla Circolare ISVAP 551/05, circolare che esprimerebbe non un opzione normativa nuova, ma un interpretazione di conseguenze giuridiche ricavabili dai principi generali espressi dal codice civile. In altre parole, il percorso argomentativo della Corte d Appello di Torino si segnala proprio per il continuo e costante rinvio alla normativa generale posta dal codice civile, rinvio utilizzato al fine di giustificare e fondare l applicabilità alla fattispecie di norme che ratione temporis non sarebbero viceversa applicabili. 4

L applicazione alla fattispecie oggetto di giudizio delle norme di protezione previste per l intermediazione di strumenti finanziari, ad avviso della Corte, non sarebbe dunque un automatica conseguenza del riconoscimento della natura finanziaria del prodotto oggetto del contratto, quanto un esigenza che sorge dalle norme generali poste dal codice civile in materia di contratti. Proprio in tale affermazione consiste la pericolosità della sentenza oggetto della Corte d Appello di Torino che si segnala, in conclusione, non solo per essere l unico precedente noto in materia di polizze unit/index linked in grado di appello, ma anche per l insistito rinvio e richiamo ai principi generali posti dal codice civile, quale grimaldello per forzare i limiti alla estensione delle norme di protezione previste con riferimento agli strumenti finanziari al di fuori del campo di applicazione specifica. In altre parole, la Corte d Appello non si limita ad enunciare la natura prevalentemente finanziaria delle polizze unit/index linked e dunque ad applicare alla negoziazione delle stesse le norme del mercato finanziario, ma avvalora tale applicazione attraverso l affermazione che tali norme sarebbero espressione e specificazione di principi di correttezza e trasparenza già contenuti nel codice civile, in modo tale da superare l obbiezione quanto alla pretesa applicazione retroattiva delle norme di settore. La responsabilità della banca e della compagnia di assicurazione non si fonda dunque sull inadempimento della normativa di settore, bensì di norme generali del c.c., quali l art. 1337 c.c., che, imponendo comportamenti secondo buona fede non potrebbero che imporre comportamenti analoghi in particolare a quelli specificamente previsto dal reg. Consob 11522/1998 quanto alla necessità di fornire adeguate informazioni o di informarsi sulla situazione finanziaria del cliente. 5