ALESSIO SALVI OPERAZIONE ESAME IMMOBILIARE Il modo più semplice e veloce per ottenere il patentino di Agente Immobiliare al primo tentativo! 2
ALESSIO SALVI OPERAZIONE ESAME IMMOBILIARE Il modo più semplice e veloce per ottenere il patentino di Agente Immobiliare al primo tentativo! Titolo OPERAZIONE ESAME IMMOBILIARE SEZIONE 2 - Il diritto civile e tributario in pillole! Modulo 7 Obbligazioni e titoli di credito Autore Alessio Salvi Sito internet www.esame-agenteimmobiliare.com ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l autorizzazione scritta dell Autore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha esclusivamente scopo formativo. 3
MATERIA Diritto tributario ARGOMENTI TRATTATI Obbligazioni e titoli di credito 4
Le obbligazioni L obbligazione è il rapporto in base al quale un soggetto passivo è per legge tenuto a un determinato comportamento nei confronti di un soggetto attivo. Le obbligazioni derivano da contratti, da fatti illeciti o da fatti in cui la legge le consente. Nelle obbligazioni si nota che il creditore ha il diritto di ottenere un determinato comportamento, mentre il debitore ha l obbligo di agire in un certo modo. L oggetto dell obbligazione si può definire come una prestazione a carico del debitore, quantificabile per poter essere retribuita al creditore. Si ha l estinzione di una obbligazione quando si verificano fatti che vanno a rendere il debitore non in obbligo nei confronti del creditore e può essere estinta con l adempimento totale dell obbligazione da parte del debitore (o da terzi quando possibile). L estinzione può anche avvenire per compensazione, quando due persone sono reciprocamente obbligate e, invece di fare due pagamenti, la prima liquida la seconda pagandole la differenza. Esistono poi i seguenti tipi di estinzione: per confusione, quando creditore e debitore sono la stessa persona; per novazione, quando all obbligazione originaria se ne sostituisce un altra; per remissione, quando il creditore rinuncia al proprio credito; per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore. 5
Quando il debitore estingue l obbligazione deve farlo in modo esatto, ovvero nei termini stabiliti nel titolo che ha dato vita all obbligazione. L obbligazione può essere estinta da terzi e il creditore non può rifiutarsi di riscuotere, purché questa sia estinta nei modi e nei termini prestabiliti. La mora è il ritardo con cui si adempie all obbligazione: può essere del debitore, quando questi non adempie, o del creditore, quando quest ultimo impedisce al debitore di adempiere. La messa in mora del debitore è fatta con un atto di costituzione in mora richiesto dal creditore. Gli effetti sono che il debitore non può liberarsi dall obbligazione e che il risarcimento del danno comprenderà anche la perdita subita e il mancato guadagno. Quando c è una prestazione e viene emessa fattura, se questa non viene pagata entro il tempo stabilito, vengono applicati gli interessi di mora e non quelli legali. 6
I titoli di credito Il titolo di credito è quel documento in cui c è la promessa di prestazione da parte del debitore; chi lo possiede ha il diritto di esigere la prestazione. Ecco i requisiti giuridici dei titoli di credito: è esecutivo, ossia vale come una sentenza passata in giudicato e in caso di mancato pagamento si eleva il pretesto; è all ordine, ovvero si trasferisce mediante girata (occorre indicare il nome del beneficiario che potrà essere girato a un altro mediante girata); è astratto, perché non risulta il motivo per cui è stato emesso; è autonomo, perché vale indipendentemente dal contratto sottostante; non è opponibile, non essendoci sopra scritta la motivazione dell emissione; è formale, perché deve possedere i requisiti previsti dalla legge per essere valido. I titoli di credito in base al loro contenuto si distinguono in titoli di credito veri e propri, come la cambiale e l assegno, che permettono di esercitare il diritto verso una prestazione patrimoniale, in titoli rappresentativi e, infine, in titoli di partecipazione, ossia le azioni di una spa che rappresentano lo stato di socio in una società. 7
In base alla loro circolazione si distinguono in titoli di credito al portatore, all ordine e nominativi. I titoli al portatore possono essere emessi soltanto nei casi stabiliti dalla legge per evitare di mandare in giro tante promesse di pagamento, eventualmente anche inadempienti, quando si può utilizzare la carta moneta. Il trasferimento del titolo si effettua mediante la consegna dello stesso. Il titolo all ordine deve contenere il nome del possessore originario e può essere trasferito ad altri mediante il nome di chi gira il titolo, lo stesso che lo ha emesso. Se il nome di chi gira non c è, si dice che è una girata in bianco. Per i titoli nominativi la girata deve essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio: il trasferimento avviene mediante l annotazione del nome di chi emette il titolo e l annotazione sul registro dell emittente o mediante rilascio di un nuovo titolo intestato a un nuovo titolare, anche questo da annotare su registro. La cambiale è un titolo di credito all ordine e un titolo di credito a scadenza. Le cambiali sono di due tipi: 8
il pagherò, che viene emesso dal debitore (emittente), che si impegna a pagare il creditore (prenditore) entro una determinata data; la cambiale tratta, che è emessa dal creditore (traente), che ordina a un altro soggetto (trattario) di pagare, entro una certa scadenza, una somma a un terzo (prenditore), che può anche coincidere con il creditore. È difficile, però, che si verifichi, perché devono coincidere importo e data. Nel pagherò e nella tratta devono essere presenti la denominazione del titolo, l ordine (tratta) o la promessa (pagherò) del pagamento, il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale di chi emette il pagherò. La cambiale tratta e il pagherò sono uguali, cambia solamente il verbo: nella tratta c è scritto pagherete, anziché pagherò. Nel momento in cui è emessa, la cambiale è esecutiva. La girata trasferisce tutti i diritti che riguardano la cambiale; deve essere segnata sulla cambiale; è sottoscritta dal girante, il quale può anche vietare una ulteriore girata successiva; non può essere parziale, ma deve essere piena con sottoscrizione del girante e indicazione del beneficiario; è ammessa la girata in bianco, che contiene solo la sottoscrizione del girante. Una cambiale è accettata anche se sulla stessa vi è scritto visto o accettata, nel caso della tratta. Il trattario mette la propria firma e indica 9
anche luogo di nascita e codice fiscale. La cambiale è pagata nella data stabilita sulla stessa. Se non vi è indicata la data, la cambiale scade a vista, ovvero deve essere pagata entro un anno dall emissione. La cambiale può essere pagata anche da un terzo, il cui nome deve essere indicato sulla cambiale: questo soggetto è detto avallante, che fa da garante all obbligato principale e ha i suoi stessi obblighi. La cambiale deve essere pagata entro due giorni da quando scade. Se il pagamento non avviene, si eleva il protesto e si può fare causa entro tre anni dal mancato pagamento. Chi è inadempiente è detto protestato e finisce sul bollettino dei protesti della Camera di Commercio: il bollettino esce ogni 15 giorni, ma i dati sono pubblici per 5 anni e consultabili alla Camera di Commercio. L azione contro l inadempiente è un azione diretta, ma può anche esserci un azione di regresso fatta verso i giranti, ovvero coloro che girano la cambiale. Si ha un anno di tempo per agire contro; si può anche evitare di rivalersi su ogni girante, ma rivalersi su chi emette inizialmente la cambiale. L azione legale si svolge in tre fasi: l elevazione del protesto, che certifica il mancato pagamento; il precetto, in cui l ufficiale giudiziario avvisa l obbligato che ha 10 giorni di tempo per pagare (nel caso dei giranti è il primo avviso); infine avviene il pignoramento, in cui l ufficiale giudiziario 10
che ha ordinato il precetto ritorna e preleva i beni mobili, che andranno all asta e serviranno a pagare i debiti. 11
Conclusione Il settimo modulo del corso Operazione Esame Immobiliare riguardante il diritto tributario termina qui ed è tutto quello che ti serve sapere in merito a obbligazioni e titoli di credito. Questo è un esame puramente scolastico e devi prepararlo nello stesso modo, studiando e ripetendo ogni definizione. Un edificio ha bisogno di solide fondamenta e io te le ho messe a disposizione dandoti solo ed esclusivamente tutte le informazioni da memorizzare, niente cose superflue ma solo l essenziale, punto. Queste informazioni è indispensabile memorizzarle per il superamento di questo esame! Quindi non correre, dedica il giusto tempo a leggerle e ripeterle, dopodiché inizia a studiare a memoria le domande con le risposte inerenti a questi argomenti tenendo presente che questa impostazione e questi passi saranno sempre gli stessi indipendentemente dalla materia che stai studiando. Non importa se si tratta di estimo o di diritto civile o tributario, il metodo che devi seguire sarà sempre lo stesso! Se ti trovi in difficoltà e non hai ben chiaro il concetto o non ti ricordi qualche termine, riprendi questo volume in mano e rileggilo attentamente. Controlla se stai omettendo qualche nozione importante. Se invece devi ancora iniziare, non aspettare oltre, impara a memoria queste poche pagine di diritto civile e dopo passa alla lettura degli altri volumi. Buono studio! 12