Il Testo unico ambientale INTRODUZIONE di Stefano Maglia 1. Le disposizioni comuni Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, impropriamente definito come Testo Unico Ambientale o ancor peggio, Codice dell Ambiente. L origine di tale provvedimento normativo, destinato a modificare ampiamente non solo la normativa ma anche alcune dinamiche ormai consolidate sul terreno del diritto ambientale, prende le mosse dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 ( Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione ), pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 e, pertanto, in vigore dall 11 gennaio 2005, legge con la quale il Parlamento ha investito il Governo del potere-dovere di emanare quello che sarebbe stato il futuro testo unico ambientale. Da quel giorno ad oggi sono stati emanati ben 35 provvedimenti di modifica, di cui però solo 5 sono veri e propri decreti correttivi al D.L.vo 152/06: 1. D.L.vo 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (in G.U. n. 274 del 24 novembre 2006 ed in vigore dal 25 novembre 2006); 2. D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (in G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 - S.O. n. 24 ed in vigore dal 13 febbraio 2008); 3. D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in G.U. n. 186 del 11 agosto 2010 - S.O. n. 184 ed in vigore dal 26 agosto 2010); 4. D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (in G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 - S.O. n. 269 ed in vigore dal 25 dicembre 2010); 5. D.L.vo 10 dicembre 2010, n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/ CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (in G.U. n. 296 del 20 dicembre 2010 ed in vigore dal 4 gennaio 2011). Infine alcune modifiche sono state apportate anche dal DL 6 dicembre 2011, n. 201. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, e pertanto in vigore dal 29 aprile 2006) è costituito da 318 articoli e 45 Allegati, è suddiviso in 6 Parti. La Prima parte contiene le Disposizioni comuni. L art. 1 ( Ambito di applicazione ) enuclea sostanzialmente le materie disciplinate dal decreto: 1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente. L art. 2, invece, è quello che espone la ratio ( Finalità ) del provvedimento: 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell ambiente e l utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Il Testo unico ambientale 50 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell articolo 1 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L unica osservazione da rilevare è quella relativa al fatto che sarà assai arduo perseguire i sacrosanti obiettivi di cui al comma 1 (in linea, del resto, con quelli europei), senza alcun onere a carico della finanza pubblica (comma 3). Di maggior interesse pratico-operativo è quanto prevede l art. 3 ( Criteri per l adozione dei provvedimenti successivi ), per cui: Per la modifica e l integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In origine l art. 3 era assai più articolato, ma per effetto del D.L.vo 128/10 sono stati soppressi quattro dei cinque commi che lo componevano, sicché ad oggi l unico rimasto vigente è il sopraccitato c. 3. A partire dal 13 febbraio 2008, poi, il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto cinque nuovi articoli (3 bis - 3 sexies) alla originaria Parte I. Senz altro positivo è il fatto che, segnatamente negli artt. 3 bis e 3 ter, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali che regolano la normativa ambientale dell Unione Europea. In particolare, L art 3 bis cita espressamente il Trattato dell Unione Europea disponendo che i principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell ambiente. È dunque evidente che si va oltre la norma speciale, in quanto questi diventano principi dell ordinamento nazionale. L art. 3 ter, invece, riprende i principi codificati, quali quelli di precauzione, dell azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all ambiente, nonché al principio chi inquina paga che, ai sensi dell articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale. L art. 3 quater è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana giuridicamente rilevante: ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. L articolo di maggior interesse, però, è senza dubbio il 3 quinquies, dedicato ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, prevalentemente rivolti al rapporto Stato - Regioni. Ex art. 117 Cost., infatti, le Regioni possono adottare forme di tutela (solo) più restrittive rispetto a quelle statali e l infelice formulazione dell art. 3 quinquies, comma 2 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali sembra porre un limite alla possibilità di essere restrittivi, subordinando tale ipotesi al verificarsi di alcune condizioni. Effettivamente manca proprio l esplicito riferimento al caso contrario, ovvero al fatto che comunque la potestà normativa regionale non possa spingersi al punto di stabilire disposizioni meno restrittive di quelle statali (o forse si presume che sia sottinteso ). Infine, l art. 3 sexies norma il diritto di accesso alle informazioni ambientali, come disciplinato dal D.Lgs. 195/2005, nonché la partecipazione, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus. Che dire dopo 6 anni dalla sua approvazione? Sicuramente che se gli obiettivi principali erano quelli della semplificazione e riorganizzazione normativa ambientale sicuramente non sono stati raggiunti. Mancano in particolare tantissimi indispensabili provvedimenti attuativi che renderebbero effettivamente applicabili alcune norme che rischiano di restare lettera morta ed inoltre è di tutta evidenza che la gran parte della normativa speciale di settore è ancora fondamentalmente estranea al contenuto del TUA.
51 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 1 1. D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ). ( 1 ) A norma dell art. 1, comma 5, del D.L.vo 8 novembre 2006, n. 284, in seguito all abrogazione degli artt. 159, 160 e 207 di questo provvedimento, tutti i riferimenti all Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti in questo provvedimento sono soppressi. ( 2 ) A norma dell art. 1, comma 184, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall art. 1, comma 166, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l anno 2006 resta invariato anche per l anno 2007 e per l anno 2008; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) il termine di cui all articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. ( 3 ) A norma dell art. 28 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2008, n. 133, le funzioni precedentemente svolte dall APAT vengono ora svolte dall ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). ( 4 ) Le parole: «del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» ovunque ricorrenti sono state così sostituite dalle attuali: «del Titolo III bis della parte seconda del presente decreto» dall art. 2, comma 31, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 5 ) La parola: «APAT», ovunque ricorrente, è stata così sostituita dalla attuale: «ISPRA» dall art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 6 ) Le parole: «Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici», ovunque ricorrenti, sono state così sostituite dalle attuali: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» dall art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 7 ) Le parole: «Ministro dell ambiente e della tutela del territorio», ovunque ricorrenti, sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare» dall art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 8 ) Le parole: «Ministero dell ambiente e della tutela del territorio», ovunque ricorrenti, sono state così sostituite dalle attuali: «Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare» dall art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. Parte Prima Disposizioni comuni e principi generali ( 1 ) ( 1 ) La precedente rubrica: «DISPOSIZIONI CO- MUNI» è stata così sostituita dall art. 1, comma 1, del 16 gennaio 2008, n. 4. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della L. 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente. 2. Finalità. 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell ambiente e l utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all art. 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell art. 1 della L. 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, ( 1 ) dell ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ( 1 ) Le parole: «degli obblighi internazionali,» sono state inserite dall art. 1, comma 1, del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 3. Criteri per l adozione dei provvedimenti successivi. [1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modi-
Art. 3 bis Il testo unico ambientale 52 fica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute] ( 1 ). [2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il Governo su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto] ( 2 ). 3. Per la modifica e l integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CE- SPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ( 3 ). [4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l applicazione dell art. 13 della L. 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell ordinamento nazionale] ( 4 ). [5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese] ( 4 ). ( 1 ) Questo comma è stato soppresso dall art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 2 ) Questo comma è stato soppresso dall art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 1, comma 2, lett. c), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 4 ) Questo comma è stato soppresso dall art. 1, comma 2, lett. d), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 3 bis. ( 1 ) Principi sulla produzione del diritto ambientale. 1. I principi posti dalla presente Parte prima ( 2 ) e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario ( 3 ). 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purchè sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali ( 4 ). ( 2 ) Le parole: «dal presente articolo» sono state così sostituite dalle parole: «dalla presente Parte prima» dall art. 1, comma 3, lett. a), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 3 ) Le parole: «del Trattato dell Unione europea» sono state così sostituite dalle parole: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario» dall art. 1, comma 3, lett. a), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. b), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 3 ter. ( 1 ) Principio dell azione ambientale. 1. La tutela dell ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all ambiente, nonchè al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. 3 quater. ( 1 ) Principio dello sviluppo sostenibile. 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
53 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 3 quinquies 2. Anche l attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. 3 quinquies. ( 1 ) Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. 1. I principi contenuti nel presente ( 2 ) decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell ambiente su tutto il territorio nazionale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purchè ciò non comporti un arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo ( 3 ). ( 2 ) Le parole: «desumibili dalle norme del» sono state così sostituite dalle parole: «contenuti nel presente» dall art. 1, comma 4, lett. a), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. ( 3 ) Questo periodo è stato inserito dall art. 1, comma 4, lett. b), del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 3 sexies. ( 1 ) Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo. 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.