Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità

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Transcript:

Politiche del lavoro in Lombardia, in Italia e nella UE Prof. Giovanni Bocchieri A.A. 2017-2018 Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità Il D.lgs. 22/2015 1, uno dei decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro del Jobs Act, ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. In particolare, il decreto ha disciplinato: - NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego; - DIS-COLL - Indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.co e co.co.pro; - ASDI Assegno di disoccupazione. NASpI La Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI), disciplinata al Titolo I del D.lgs. 22/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act ), è una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano involontariamente perduto la propria occupazione. NASpI Operatività Eventi di disoccupazione dal 1 maggio 2015 Destinatari Requisiti Misura Lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti del settore pubblico 1) Status di disoccupazione (disoccupazione involontaria); 2) 13 settimane di contributi nei 4 anni prima della disoccupazione; 3) 18 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione. L assegno è pari alla media della retribuzione conseguita negli ultimi 4 anni con un tetto massimo di 1.300 euro 2. 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 2 L importo viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. 1

Durata Erogazione Contributi figurativi Corresponsione una tantum Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2017, la durata massima della NaspI è di 78 settimane. Mensile Sì Possibile in caso si avvii un attività di lavoro autonomo. Il calcolo dell importo della NASpI L importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33: RMR * = retribuzione imponibile x 4,33 n. sett. di contribuzione *RMR: retribuzione media mensile di riferimento Esempio: Anno Retribuzione Settimane 2012 20.000 39 lavorate 2013 25.000 52 2014 20.000 39 2015 30.000 52 Totali 95.000 182 - Retribuzione complessiva ( 95.000) / settimane lavorate (182) = 522 = Retribuzione settimanale media - Retribuzione mensile = 2.260 (ovvero 522 per 4,33) 2

DIS-COLL INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CO.CO.CO E CO.CO.PRO La DIS-COLL è una prestazione a favore degli iscritti alla gestione separata (co.co.co/co.co.pro.), non pensionati e senza partita iva, disciplinata al Titolo II del D.lgs. 22/2015 (in linea con art. 7, lett. a), L.183/2014). Questa indennità è stata introdotta in via sperimentale per i lavoratori a progetto che hanno perso il lavoro nel 2015. L articolo 7 della L.81/2017 ha previsto la stabilizzazione e l estensione, a partire dal 1 luglio 2017, della DIS-COLL anche per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA) e agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. L indennità è finanziata con un leggero aumento della contribuzione (+0,51%) alla gestione separata Inps. DIS-COLL Beneficiari Requisito soggettivo Co.co.pro e co.co.co iscritti alla Gestione separata Inps, escluse partite iva - dal primo gennaio dell anno precedente almeno tre mesi di contribuzione; - nell anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione. Importo Durata 75% del reddito relativo all anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (per redditi mensili superiori a 1.195 euro, è incrementata del 25% del differenziale) con un massimale di 1.300 euro. L indennità è ridotta progressivamente del 3% dal quarto mese. Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal primo gennaio dell anno solare precedente. 3

ASDI ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE L ASDI (Assegno di disoccupazione) è una prestazione a sostegno di coloro che, una volta esaurito il trattamento di NASpI, non hanno ancora trovato impiego e si trovano in condizioni di necessità (in termini di ISEE), in quanto appartengono a nuclei familiari con minorenni o sono in età vicina al pensionamento (per il primo anno di intervento). La misura, introdotta in via sperimentale per l anno 2015 dal Titolo III del D.lgs. 22/2015, è stata stabilizzata anche per il 2017 e le annualità successive dal decreto 16 marzo 2017 del MLPS 3. L assegno è erogato per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell assegno sociale. Tuttavia, il sostegno economico, erogato con strumento di pagamento elettronico, è condizionato all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di attivazione lavoro. La partecipazione alle iniziative proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. All attuazione e alla gestione dell intervento provvede l INPS. Il riconoscimento del beneficio seguirà l ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale, l INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande e ne darà comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. ***** Indennità di mobilità (Legge n. 223 del 1991 4 ) È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. La legge 28 giugno 2012 n. 92 5, e successive modificazioni, ha abrogato l intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell indennità di mobilità. 3 DECRETO 16 marzo 2017, Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. 4 LEGGE 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. 5 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. 4

Lavori di pubblica utilità L art. 26 del d.lgs. 150/2015 6 prevede che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. Questa misura ha lo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite. A tale scopo, le regioni e province autonome stipulano apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'anpal. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività a fini di pubblica utilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, hanno un orario massimo settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento. Le convenzioni tra le regioni e le pubbliche amministrazioni possono prevedere l'adibizione alle attività di pubblica utilità da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Tali lavoratori: - non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali; - devono avere una retribuzione mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'inps previa certificazione delle presenze e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di NASpI. 6 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 5