La protezione dell ambiente come interesse fondamentale dell Unione Europea CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE, CAUSA 240/83 DIRITTO DELL AMBIENTE- TAUFER DENISE
Direttiva 75/349 riguardante l eliminazione degli oli usati Artt. 2, 3 e 4 gli Stati membri devono adottare provvedimenti necessari per garantire la raccolta e l eliminazione innocua degli oli usati, preferibilmente mediante riutilizzazione Art. 5 se non possono essere conseguiti gli obiettivi, gli stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l eliminazione dei prodotti offerti dai detentori Art. 6 le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un autorizzazione Artt. 13 e 14 alle imprese di raccolta e/o eliminazione degli oli usati piò essere concessa un indennità finanziata in base al principio chi inquina paga e che non superi le spese annuali ed effettive, come contropartita degli obblighi loro imposti
Recepimento della direttiva Per il recepimento della direttiva 75/349 il Governo francese ha emanato il d. lgs. n. 79/981 che disciplina il recupero degli oli usati. Il territorio francese è stato suddiviso in zone ed è stato istituito un sistema di autorizzazione sia per raccoglitori di oli usati sia per le imprese incaricate di eliminare detti oli. Ai sensi del d. lsg. i detentori di oli usati devono consegnarli ai raccoglitori autorizzati o direttamente agli eliminatori autorizzati, oppure eliminarli direttamente qualora siano titolari dell apposita autorizzazione.
Ricorso al giudice nazionale ADBHU sottopone alla corte una questione pregiudiziale sull interpretazione e validità della direttiva, in particolare: Se la direttiva sia conforme ai principi della libertà del commercio, della libera circolazione delle merci e libera concorrenza conferisce all amministrazione degli stati il potere di definire delle zone da assegnare a una o più imprese autorizzate dall amministrazione stessa e da questa incaricate di raccogliere ed eliminare i rifiuti Se la direttiva costruisce una base legale per il divieto di combustione degli oli usati Se la direttiva è valida nella parte in cui contempla l obbligo della previa autorizzazione per le imprese incaricate dell eliminazione e la possibilità di versare indennità alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati. Il giudice nazionale solleva la questione della compatibilità del sistema delle autorizzazioni con i principi della libertà del commercio, della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza.
Sulla prima questione Il principio della libertà del commercio non ha valore assoluto ma è soggetto a taluni limiti giustificati dagli scopi d interesse generale perseguiti dalla comunità, purché non si comprometta la sostanza di questi diritti Nulla permette di ritenere che la direttiva abbia superato questi limiti Si inserisce nel quadro della tutela dell ambiente che costituisce uno degli scopi essenziali della comunità.
Sulla seconda questione Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci bisogna tenere conto a quale sistema di trattamento degli oli usati non deve ostacolare gli scambi intracomunitari. = i provvedimenti contemplati nella direttiva non debbono essere né discriminatori né eccedere le restrizioni inevitabili giustificate dal perseguimento dello scopo d interesse generale costituito dalla tutela dell ambiente.
Sull indennità (artt. 13 e 14 della direttiva): Per quanto riguarda l indennità, le imprese di raccolta o eliminazione degli oli usati possono fruire di indennità per i servizi forniti. Commissione e consiglio concordano il fatto che si tratta non di aiuti ma di una contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese di raccolta e di eliminazione, quindi non si può ritenere che siano in contrasto con il principio della libera concorrenza. Dall ordinanza di rinvio degli atti emerge che la normativa francese autorizza la combustione degli oli usati unicamente in impianti industriali e quindi vieta ogni altra forma di combustione.
La questione La direttiva 349 giustifica il divieto della combustione degli oli usati? Lo scopo principale della direttiva è l eliminazione degli oli usati in maniera innocua per l ambiente (scopo imposto agli stati membri dall art 2). Ma art. 3: deve avvenire mediante riutilizzazione degli oli usati (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distribuzione)
Per garantire l osservanza di questi provvedimenti la direttiva dispone inoltre che le imprese che eliminano oli usati debbono ottenere un autorizzazione che viene rilasciata dall amministrazione nazionale competente Da tutto ciò risulta che la direttiva impone agli stati membri di vietare qualsiasi forma di eliminazione degli oli usati che possa avere effetti nocivi per l ambiente. Per la seconda questione: il divieto di bruciare gli oli usati a condizioni diverse da quelle consentite nell ambito di una normativa come quella francese non è incompatibile con la direttiva 349 del 75.
PQM la corte dichiara: L esame degli artt. della direttiva 75/349 non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiarne la validità Il divieto di bruciare gli oli usati a condizioni diverse da quelle consentite nell ambito di una normativa come quella francese non è incompatibile con la direttiva 75/349.