Sapienza Università di Roma
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- Marina Mele
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1 Sapienza Università di Roma L ordinamento europeo dei tributi Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Chiara Del Duca
2 Indice PARTE 1 - Il ruolo della fiscalità nell ordinamento comunitario La fiscalità derivata Il ruolo dell Unione Europea in materia fiscale Il patto di stabilità europeo Il six pack ed il fiscal compact PARTE 2 - I principi fondamentali del diritto tributario comunitario Il sistema delle fonti dell ordinamento comunitario La costituzione economica europea L abbattimento dei dazi doganali e la costituzione dell unione doganale Il principio di non discriminazione tributaria Il divieto di aiuti di stato L armonizzazione fiscale Il principio dell efficienza e preservazione dei sistemi tributari nazionali 2
3 PARTE 3 Le fonti del diritto tributario europeo Il diritto comunitario derivato I regolamenti in materia fiscale Le direttive comunitarie in materia fiscale La convenzione comunitaria L adozione di strumenti di soft law 3
4 PARTE 1 Il ruolo della fiscalità nell ordinamento comunitario 4
5 La fiscalità derivata Manca nell Unione Europea un autonomo sistema di finanziamento. Le uniche risorse finanziarie di cui dispone l UE sono riconducibili a quattro tipologie di entrate: 1) diritti di dogana; 2) prelevamenti e contribuzioni della attività agricole; 3) quote di partecipazione al gettito IVA (non superiore al 1%); 4) contributo imposto annualmente dalla UE ai singoli Stati membri. Tali risorse non sono riconducibili ad un esercizio diretto della potestà impositiva. Sono infatti ripartite tra gli Stati membri sulla base dei dati economici e del bilancio pubblico e non sulla generalità dei contribuenti. Si parla appunto di fiscalità derivata 5
6 Il ruolo dell Unione Europea in materia di fiscale. Rispetto al fenomeno fiscale, il ruolo assunto dall UE è essenzialmente di coordinamento e regolazione delle politiche fiscali degli Stati membri. Trova infatti applicazione il principio di sussidiarietà. La competenza dell UE in materia fiscale si risolve essenzialmente in una competenza concorrente rispetto agli Stati nazionali. Definisce la cornice entro cui si può sviluppare la fiscalità degli Stati nazionali e controlla che non vengano ostacolate le libertà fondamentali. Si parla anche di fiscalità di secondo livello o fiscalità negativa dell Unione europea. 6
7 Il patto di stabilità europeo L ordinamento comunitario contiene regole volte a contrastare l indebitamento degli Stati membri e preservare l integrità dello Stato finanziario dell Unione europea. L art. 126 TFUE stabilisce il principio secondo cui: gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Il valore di riferimento entro cui contenere il deficit dei singoli Stati membri è fissato nel c.d. Patto di stabilità e crescita nella misura del 3% del PIL. Il potere di controllo è affidato alla Commissione. 7
8 Il six pack ed il fiscal compact Al fine di attuare il principio dell efficienza delle finanze pubbliche nazionali sono state recentemente adottati i seguenti atti: 1) Il cd. six pack diretto ad introdurre vincoli europei riguardanti il coordinamento della politica europea. 2) A partire dal 1 gennaio 2015, è entrato in vigore il cd. fiscal compact. Quest ultimo contiene una serie di regole di funzionamento della finanza pubblica degli Stati membri (cd. Golden rules) volte a sostenere la crescita e lo sviluppo dell economia UE. 8
9 PARTE 2 I principi fondamentali del diritto tributario comunitario 9
10 Il sistema delle fonti dell ordinamento comunitario Le fonti dell ordinamento comunitario si suddividono in due tipologie: a) Il diritto primario stabilito nei Trattati dell Unione europea: - Trattato dell Unione Europea (TUE); - Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE); che fissano i principi ed i valori fondamentali dell ordinamento comunitario. b) Il diritto derivato definito dagli atti normativi emessi dalle istituzioni comunitarie (come ad es. regolamenti e direttive nonché gli strumenti di soft law). 10
11 La costituzione economica europea L architrave dell Unione europea va ricercata nella costituzione economica europea. I valori fondanti sono da individuare nel: a) principio di unità di mercato che garantisce la parità di chances ed elimina le forme di discriminazione economica; b) le quattro libertà di circolazione (persone, merci, servizi e capitali) volte a perseguire l obiettivo dell integrazione comunitaria. La costituzione europea costituisce un primo passo verso il processo di integrazione politica e costituzionale degli Stati membri. 11
12 L abbattimento dei dazi e la costituzione dell unione doganale Nell ottica di consentire la libera circolazione di beni nell ambito commerciale comunitario e costituire quindi un mercato comune sovrannazionale L art. 3 del TUE vieta l istituzione di dazi doganali o tasse per le merci in entrata ed in uscita dallo Stato; All interno del territorio comunitario, le merci devono circolare senza imposizione; L unione doganale prevede la fissazione di un unica tariffa doganale (di competenza dell UE) per tutte le merci provenienti da Paesi esterni alla Comunità. 12
13 Le libertà di circolazione nel disegno comunitario Le quattro libertà di circolazione: delle merci (art. 28 TFUE); delle persone (art. 45 TFUE); dei servizi (art. 56 TFUE); dei capitali (art. 63 TFUE). costituiscono, unitamente al principio dell unità di mercato interno, un valore fondante dell ordinamento giuridico europeo. Tali libertà esprimono l esigenza di promuovere l abbattimento delle barriere fisiche e delle restrizioni giuridiche e di assicurare l integrazione comunitaria. 13
14 Il principio di non discriminazione tributaria Tale principio trova espresso riconoscimento agli artt. 110, 111 e 112 del TFUE: 1) L art. 110 vieta l applicazione alle merci importate dagli altri Stati membri di imposizioni fiscali maggiori rispetto a quelle applicate ai prodotti locali; 2) L art. 111 vieta che i prodotti esportati possano beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad essi applicati; 3) L art. 112 ammette, a determinate condizioni, esoneri e rimborsi alle esportazioni La ratio del principio è quindi quella assicurare un trattamento concorrenzialmente neutro alle transazioni effettuate all interno del mercato comune. 14
15 Il divieto di aiuti di stato L art. 107 TFUE vieta l erogazione di aiuti di Stato che, favorendo determinati prodotti e/o imprese, ledano il regime della libera concorrenza. Il beneficio, per essere considerato lesivo, deve essere selettivo ossia riservato a determinate categorie di soggetti. Sono (potenzialmente) considerati aiuti di stato: - le agevolazioni fiscali alle imprese nazionali; - i tributi che producano un effetto discriminatorio tra le produzioni. 15
16 L armonizzazione fiscale L art. 113 TFUE dispone l armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati membri in ordine a: le imposte sulla cifra degli affari; le imposte di consumo; le imposte indirette. Tale processo di armonizzazione non è normativamente previsto per le imposte dirette (in quanto coinvolgono aspetti determinanti della sovranità fiscale dei singoli Stati membri) salvo non sia necessario al processo di instaurazione del mercato comune. 16
17 Il principio dell efficienza e preservazione dei sistemi tributari nazionali Il principio dell efficienza, espresso agli artt. 3, 121 e 126 del TFUE, impone agli Stati membri di preservare la propria finanza pubblica (come ad es. evitare disavanzi pubblici). Corollario di tale principio: l Unione europea deve al contempo garantire: - il perseguimento dell interesse fiscale di ciascuno Stato nazionale (in quanto unico presupposto per un efficiente flusso di entrate); - la piena assistenza alle amministrazioni fiscali degli Stati membri (attraverso scambi di informazioni e meccanismi di cooperazione) 17
18 PARTE 3 Le fonti del diritto tributario europeo 18
19 Il diritto comunitario derivato Il diritto derivato è composto da atti unilaterali e da atti convenzionali. 1) Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie: a) gli atti menzionati all'art. 288 del TFUE: i. i regolamenti; ii. le direttive; iii. i pareri e le raccomandazioni; b) gli atti non menzionati all'art. 288 del TFUE ossia i cosiddetti atti atipici, o di Soft law come le comunicazioni, le raccomandazioni. 2) Gli atti convenzionali comprendono: a) gli accordi internazionali tra l'unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; b) gli accordi tra Stati membri; c) gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'ue. 19
20 I regolamenti in materia fiscale I regolamenti sono gli strumenti normativi dotati di maggiore intensità prescrittiva in quanto: - hanno portata generale ed astratta; - sono obbligatori in tutti i suoi elementi; - sono direttamente applicabili. Sebbene vi sia stato un uso sporadico di tale strumento, i più importanti regolamenti hanno riguardato: - la materia doganale; - la costituzione del GEIE (regolamentazione del gruppo economico di interesse europeo); - la definizione del sistema Intrastat (sistema di raccolta permanente di dati statistici relativi all attuazione dell IVA); - la disciplina, l attuazione e l integrazione dello scambio di informazioni. 20
21 Le direttive comunitarie in materia fiscale Diversamente dai trattati, le direttive: - non hanno portata generale ed astratta; - non sono direttamente applicabili; - sono obbligatorie per gli Stati cui sono indirizzate. L emanazione di una direttiva, salvo non si tratti di una direttiva cd. self-executing, si articola in due fasi: - il raggiungimento dell obiettivo fissato in sede comunitaria; - il recepimento della stessa in un atto legislativo. Le più importanti direttiva emanate in materia: I. IVA; II. accise; III. imposizione indiretta sugli affari. 21
22 La convenzione comunitaria Si tratta di convenzioni internazionali attraverso cui due o più Stati si accordano su determinati aspetti della disciplina tributaria. Diversamente dalla convenzione internazionale, è previsto il coinvolgimento nella definizione dell accordo degli organi comunitari. Effetto naturale della convezione comunitaria è la possibilità di una interpretazione da parte della Corte di Giustizia europea. Tale strumento è stato utilizzato solo due volte: - nel 1967 a Napoli in materia di dogane; - nel 1990 in materia di prezzi di trasferimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario (cd. convenzione sul transfer price). 22
23 L adozione di strumenti di soft law Si parla di soft law per indicare tutti quegli atti programmatici ma non vincolanti adottati dagli organi comunitari. Si tratta nella specie di raccomandazioni, risoluzioni, note interpretative, comunicazioni, inviti etc.. La cd. soft law è adottata frequentemente poiché ritenuta idonea a realizzare in via graduale il processo di coordinamento e di ravvicinamento dei sistemi fiscali nazionali. 23
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