INDICE NORME GENERALI

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INDICE NORME GENERALI CAP 1 VETRINE Art. 1 VETRINE CON AFFACCIO DIRETTO SU VIA O PIAZZA O SOTTOPORTICI Art. 2 MATERIALI E COLORI Art. 3 DOCUMENTAZIONE PER L ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE CAP. 2 INSEGNE Art. 4 DEFINIZIONI Art. 5 PRESCRIZIONI GENERALI Art. 6 LE INSEGNE DI ESERCIZIO SU STRADA O PIAZZA Art. 7 LE INSEGNE SOTTOPORTICO Art. 8 TENDE PUBBLICITARIE DOCUMENTAZIONE PER L ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE I REGOLAMENTI AD ALBA NOTIZIE STORICHE

NORME GENERALI Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla presentazione delle nuove istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di manutenzione restauro e nuovo impianto di vetrine, insegne, dehors all interno dell addensamento A1 così come individuato ai sensi del D.Lgs n. 114/ 98 e della L.R. n. 28/99 e s.m.i. Nel rispetto di quanto indicato nella normativa sui beni culturali e ambientali, Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. n. 42 del 22/01/ 04 e ai sensi di quanto riportato all art. 23 della D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, le vetrine e le insegne che costituiscono documento di costume, storia o tradizione, o particolare stile architettonico o valenza artistica sono vincolati alla conservazione a prescindere dall epoca di costruzione o realizzazione. All interno dell addensamento A1 sono vietate vetrine, insegne o dehors, ad esclusione di quelle esistenti, che abbiano caratteristiche differenti da quelle indicate nel presente Regolamento. Sono soggetti a provvedimento autorizzativo i seguenti interventi: - la realizzazione di nuove vetrine, vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, o la manutenzione straordinaria di quelle esistenti; - la collocazione di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segnali pubblicitari, impianti di pubblicità; - l installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo; - la realizzazione di dehors o l occupazione di spazi pubblici per esposizione; - l installazione di corpi illuminanti, panchine ed altri elementi di arredo urbano; - il rifacimento di facciate di immobili e/o porticati per la porzione su cui si affacciano gli esercizi; - l illuminazione esterna; - la sistemazione dei chioschi. Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989 e al D.M. n. 236 del 14.06.1989. Ai fini del presente regolamento si intendono: EDIFICI DI TIPOLOGIA A - Edifici individuati quali beni culturali ai sensi dell art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs. n. 42 del 22/01/ 04, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai beni culturali e Ambientali ed Architettonici o altri Organi o Istituti, per gli edifici, che per motivi di carattere storico artistico e ambientale e documentario costituiscono, singolarmente o in quanto parti di complessi edilizi, testimonianze storiche per i quali la salvaguardia degli esterni è indispensabile alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della città. EDIFICI DI TIPOLOGIA B - Edifici con valore ambientale o documentario, che non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, ma sono realizzati con regole edificatorie tradizionali e assumono valore ambientale e documentario anche riconducibili alla tipologia dei beni immobili individuata all art. 10, comma 3, lett. a e d non ancora oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs. n. 42 del 22/01/ 04. EDIFICI DI TIPOLOGIA C - Edifici di recente realizzazione o che non appartengono alle categorie precedenti.

CAP 1 VETRINE Art. 1 - VETRINE CON AFFACCIO DIRETTO SU VIA O PIAZZA O NEI SOTTOPORTICI Per gli edifici individuati quale tipologia A sono ammessi i seguenti interventi: - Salvaguardia totale per le vetrine storiche. Non è consentito l ampliamento dello spazio espositivo, ma rimane vincolato lo stato di fatto sul quale sono esclusivamente consentiti: la riparazione degli elementi esistenti e il ripristino delle parti mancanti o deteriorate sempre utilizzando gli stessi materiali originali e il disegno dell elemento. In caso di elementi successivi all epoca di costruzione ed in contrasto con l insieme unitario della vetrina, le stesse dovranno essere rimosse e sostituite con elementi propri che si uniformino agli elementi dell epoca. - Sostituzione delle vetrine che non presentano valenze "storiche - documentarie". Fatti salvi i soli lavori di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle vetrine è ammessa a condizione che vengano rispettati gli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine d epoca L aggetto con profondità massima di cm. 30 dal filo muratura è consentito esclusivamente con la struttura monoblocco con disegni fedeli, elementi e materiali identici a quelli storici. Per gli edifici individuati quali tipologia B sono ammessi i seguenti interventi: - Salvaguardia totale per le vetrine storiche. Non è consentito l ampliamento dello spazio espositivo ma rimane vincolato lo stato di fatto sul quale sono esclusivamente consentiti: la riparazione degli elementi esistenti e il ripristino delle parti mancanti o deteriorate sempre utilizzando gli stessi materiali originali e il disegno dell elemento. In caso di elementi successivi all epoca di costruzione ed in contrasto con l insieme unitario della vetrina, le stesse dovranno essere rimosse e sostituite con elementi propri che si uniformino agli elementi dell epoca. - Sostituzione delle vetrine che non presentano valenze "storiche - documentarie" fatti salvi i soli lavori di manutenzione ordinaria, dovrà essere ripresentato nuovo progetto di facciata e dovranno essere rispettate le seguenti tipologie: a) a semplice bucatura. Dovrà essere realizzata con vetro a filo muratura o arretrato con funzione di ingresso - esposizione all interno del negozio. I montanti di sostegno al vetro dovranno essere limitati all essenziale. La bucatura potrà essere contornata con cornice avente disegno storico, riprendendo le caratteristiche dell edificio e con materiali simili agli originari. b) a tutto vetro. Dovrà essere realizzata con vetro a filo muratura includendo la lunetta compresa nella volta con montanti limitati all essenziale. Nel caso in cui i portoncini di ingresso al fabbricato siano dotati di cornice od altro elemento decorativo, le nuove bucature potranno riprenderne il disegno usando il medesimo materiale. Dovranno essere comunque salvaguardate quelle aperture esistenti di particolare valenza storico-documentaria per la presenza di cornici, infissi d epoca, elementi decorativi, accesso a gradini in pietra ed altro di simile. Gli infissi in legno (porte di ingresso alla vetrina) dovranno essere realizzati con disegni d epoca e con sottostante pannello pieno di altezza variabile. In corrispondenza di ingressi a vani scala, androni carrai ed altro dovrà essere lasciato libero un opportuno spazio di contorno tra vetrina e ingresso di almeno cm. 50 (misurate fuori tutto, dal filo esterno di eventuali cornici o lesene di pietra), pilastri a vista, volte, imposte e quanto altro di pregevole, devono essere visibili. Per gli edifici individuati quali tipologia C le nuove vetrine su strada o piazza, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

La bucatura consentita di norma non può superare i 2,00 metri di larghezza e mt. 2,70 di altezza e dovranno seguire l asse allineato con quello delle finestre dei piani superiori; sono ammesse dimensioni diverse in caso di uniformità con le aperture esistenti o con fasce marcapiano o con elementi decorativi presenti in facciata. Art. 2 MATERIALI E COLORI Relativamente ai fabbricati di tipologia A i materiali utilizzati e i trattamenti superficiali dovranno corrispondere a quelli originali. Relativamente ai fabbricati di tipologia B i materiali e le decorazioni dovranno corrispondere a quelli originari in caso di vetrine che presentino valenze storiche. Negli altri casi è ammesso utilizzare legno, il ferro preverniciato, o con tinte ferromicacee, l acciaio (con esclusione della finitura lucida). Non sono ammessi materiali plastici e materiali metallici anodizzati. Relativamente ai fabbricati di tipologia C è ammesso utilizzare legno, il ferro preverniciato, o con tinte ferromicacee, l acciaio (con esclusione della finitura lucida). Non sono ammessi materiali plastici e materiali metallici anodizzati. L impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore. Art. 3 DOCUMENTAZIONE PER L ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Sono soggetti a provvedimento autorizzativo la realizzazione di nuove vetrine, vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, o la manutenzione straordinaria di quelle esistenti. La documentazione per il rilascio dell autorizzazione è la seguente: - domanda in carta da bollo redatta e sottoscritta dal proprietario e/o titolare dell attività; in triplice copia: - documentazione fotografica a colori della parte interessata dall intervento; - progetto a firma di tecnico abilitato in scala opportuna e particolari in scala 1:20 quotato in tutte le sue parti comprendente piante, sezioni, prospetti, con gli ambiti di contorno sia dello stato di fatto che di quello di progetto (il progetto dovrà essere firmato anche dal proponente e dal proprietario dell immobile); - relazione tecnica con la descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati; - relazione per il superamento delle barriere architettoniche redatta ai sensi delle vigenti leggi; - estratto di mappa in scala 1:1000 con evidenziato in colore l immobile interessato; - estratto di P.R.G.C.; - eventuali autorizzazioni Beni Ambientali, Soprintendenza, ecc.; - dichiarazione dell Amministratore che da regolamento condominiale nulla osta;

- titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva. A fine lavori il professionista dovrà presentare dichiarazione asseverata della conformità dell opera e della corretta corrispondenza con il progetto autorizzato. Anche nel caso di un solo elemento mancante tra quelli indicati nel presente articolo, questo costituisce improcedurabilità dell istanza fino a quando non sarà prodotto e presentato quanto mancante. La procedura istruttoria, da parte dell ufficio competente, inizia dal momento della completezza dell istanza presentata dal richiedente. L ufficio si riserva eventualmente di inviare agli interessati le richieste dei necessari documenti mancanti e/o provvedimenti adottati. CAP. 2 INSEGNE DI ESERCIZIO Art. 4 - DEFINIZIONI E da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari, oggetto del presente regolamento, si articolano nel seguente modo: A - INSEGNE FRONTALI. Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata. Esse si distinguono in: A.1 Vetrofanie e vetrografie A.2 Murales, trompe l'oeil A.3 Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti A.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non) A.5 Filamento neon A.6 Lettere singole (luminose e non) A.7 Cassonetti. B - INSEGNE A BANDIERA. Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni. Esse si distinguono in: B.1 Stendardi, Sculture, Trafori B.2 Plance, Pannelli B.3 Lettere Singole B.4 Filamento Neon B.5 Cassonetti. C - A GIORNO. Strutture esterne l edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo. D - INSEGNE NEI PORTICI

D.1 Trasversali al senso di marcia D.2 Nelle arcate esterne. Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale: A) Pubblicità non luminosa. B) Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare: - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna), riflesso (sorgente luminosa interna schermata), indiretto (effetto luminoso in negativo); - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente). Art. 5 - PRESCRIZIONI GENERALI Qui di seguito si riportano i criteri generali cui devono adeguarsi tutte le insegne comprese nell ambito dell addensamento A1: - Semplicità dell insieme. L insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti, utilizzando uno o più logotipi. - Grafica. Deve sempre essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l uso di caratteri tipografici poco comprensibili. E consentito l inserimento nell insegna del marchio o del logotipo. - Dimensione. La dimensione dell insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo, ecc.). - Posizione. L installazione delle insegne d esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell edificio, nello spazio sopraluce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all interno o sulle vetrine. - Forma e colore. L insegna d esercizio deve avere sagoma regolare; l uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito all art. 49 D.P.R. n.495/ 92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al D.P.R. n. 610/ 96. - Materiali. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie devono essere coerenti con quelli dell edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. - Illuminazione. Nessun impianto può avere luce intermittente, nè di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso. - In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria. - Al fine di non alterare l equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l insegna a piani diversi dal piano terreno. - Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori - vetrina.

- L insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con la tipologia architettonica dell edificio e consona all ambiente urbano circostante. Per ogni attività non sono ammesse più di due insegne con la tipologia prescritta. - Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all interno di cortili o altre similari opportunamente documentate. - Le insegne da applicare all esterno delle case devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle. - Per quanto attiene le insegne relative alle vetrine, al fine di non alterare l equilibrio delle facciate e il ritmo delle bucature degli edifici, non è ammesso coprire più di un foro vetrina completo, anche in presenza di esercizi che utilizzano più vetrine. L insegna pubblicitaria dovrà essere collocata all interno del foro vetrina salvo verificata impossibilità tecnica, ed in tal caso potrà collocarsi al di sopra del foro. - Non sono ammessi inserimenti di impianti di esercizio e/o pubblicitari su elementi di particolare pregio architettonico e monumentale (fronti di edifici con cornici, bugnati, decorazioni, ecc, monumenti, alberi, siepi, inferriate decorate, e simili). Inoltre devono essere rispettate opportune distanze da monumenti, chiese, opere d arte, edifici di particolare pregio al fine di non ostacolare il campo visivo. - Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che con vetrofanie o vetrografie poste nella parte interna. - La natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto per una previsione ordinata e adatta ad ogni specifico caso, le parti elettriche devono comunque essere posizionate ad un altezza non inferiore a mt.3,00 da terra. Devono inoltre essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente. - Il titolare dell autorizzazione (ditta proprietaria dell impianto di esercizio o ditta concessionaria della pubblicità generale, il cui nome deve essere visibile) è responsabile dell impianto, dell osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché in caso di cessazione dell autorizzazione, del ripristino dello stato preesistente con la rimozione di quanto autorizzato. - È vietata la posa isolata di insegne sia frontali che a bandiera riportanti marchi pubblicati. - Eventuali marchi di prodotti pubblicitari (esempio: marca di caffè o altro) dovranno essere contenuti all interno della sagoma massima dell insegna di esercizio o in alternativa posizionati all interno dello spazio vetrina. Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari, per farmacie, parafarmacie e tabacchi sono sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con gli aspetti ambientali del contesto. Dovranno inoltre rispettare le altre norme indicate dal D.M. della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne, e iscrizioni per la pubblicità sanitaria. Le insegne a bandiera a croce luminosa delle farmacie e Parafarmacie potranno avere una dimensione massima di 0,70x0,70 mt. Per le croci luminose (verde per le farmacie e arancione per le parafarmacie) dovrà essere vietato qualsiasi effetto di animazione. Nelle pertinenze di esercizio delle farmacie e parafarmacie è consentita l installazione di una sola insegna a bandiera a croce luminosa bifacciale; nel caso in cui la sede dell esercizio sia posta all incrocio di due vie potranno essere ammesse due insegne (una per ogni fronte). Non potrà essere installato alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari quali, ad esempio, l orologio, il termometro, ecc.

Art. 6 - LE INSEGNE DI ESERCIZIO SU STRADA O PIAZZA Di seguito saranno indicate le insegne ammissibili per ciascuna tipologia e categoria di insegne all interno dell addensamento A1 e per gli edifici aventi tipologia A-B-C. 2.3.1 CATEGORIA FRONTALE A) VETROFANIE E VETROGRAFIE Descrizione : Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte \interna della vetrina (smerigliatura, incisione con acido ecc.). Prescrizioni generali: Le vetrografie possono essere poste solo sull interno del vetro. Prescrizione edifici tipologia A: Tavola di inserimento ambientale. Dimensione massima: 2 mq. Prescrizione edifici tipologia B: --- Prescrizione edifici tipologia C: --- Illuminazione: possono essere illuminati da una sorgente esterna Dimensioni: B) MURALES, TROMPE L'OEIL Descrizione : Le iscrizioni dipinte, si trovano generalmente in edifici storici, essendo insegne dipinte direttamente. Sulla parete, è fondamentale tenere conto delle preesistenze e delle tonalità cromatiche dell edificio su cui insiste. Prescrizioni generali: Devono limitarsi al piano terreno dell edificio sino alla prima fascia marcapiano. Prescrizione edifici tipologia A: Ammesso il recupero delle esistenti (patrimonio grafico esistente). Prescrizione edifici tipologia B: --- Prescrizione edifici tipologia C: --- Illuminazione: Possono essere illuminati da una sorgente esterna. Dimensioni:

C) BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI Descrizione : Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali. Prescrizioni generali: Da collocarsi preferibilmente all interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa. Prescrizione edifici tipologia A: Ammesso solo il recupero delle esistenti (patrimonio grafico esistente). Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: --- Illuminazione: Possono essere illuminati da una sorgente esterna. Dimensioni: sporto massimo 10 cm altezza minima 2,50 m. D) PLANCE, TARGHE, PANNELLI Descrizione : Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno o pietra. Prescrizioni generali: E consentita solo grafica chiara su fondo scuro. Ammessa solo piano terra. Utilizzate come paravista o mantovane poste all interno di finestre altezza max 60 cm. Prescrizione edifici tipologia A: Dimensione massima consentita 2 mq.- Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: --- Illuminazione: Riflessa con lampade a braccio (altezza braccio lampada per sporgenza sino a 30 cm. non inferiore a 2,50 m- Oltre 30 cm. non inferiore a 4,50 m.) Dimensioni: sporto massimo 20 cm. altezza minima 3,00 m.

E) FILAMENTO NEON Descrizione : Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Prescrizioni generali: Da collocarsi all interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. Ammesse solo al piano terra. Prescrizione edifici tipologia A: Posizione interna alla vetrina; realizzazione a filo singolo. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: --- Illuminazione: Riflessa con lampade a braccio (altezza braccio lampada per sporgenza sino a 30 cm. non inferiore a 2,50 m- Oltre 30 cm. non inferiore a 4,50 m.) Dimensioni: F) LETTERE SINGOLE (LUMINOSE E NON) Descrizione: Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in legno. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l edificio. Prescrizioni generali: Ammesse solo al piano terra. Prescrizione edifici tipologia A: Non ammesse. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Tavola di inserimento ambientale. Illuminazione: Sorgente esterna (proiettore); la sorgente luminosa e gli elementi di elettrificazione devono essere sempre occultati. Non ammesse insegne luminose. Dimensioni: sporto massimo 10 cm. altezza minima 3,00 m.

G) CASSONETTI Descrizione : Si tratta di strutture parallelepipede costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Prescrizioni generali: Non sono ammesse forme irregolari né raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi). Non sono ammessi ad andamento verticale (H>B). Prescrizione edifici tipologia A: Tavola di inserimento ambientale. Sono ammesse solo se contenute negli sfondati (non sporgenti). Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Illuminazione: Non ammesse insegne luminose. Dimensioni: sporto massimo 10 cm. altezza minima 3,00 m. 2.3.2 CATEGORIA A BANDIERA Le insegne a bandiera devono: - scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri; - essere arretrate di almeno 50 centimetri dal filo marciapiede; - essere collocate sugli edifici ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale; in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80. Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (farmacie, ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari...) nonché le parafarmacie anche nella lett. E) (cassonetti luminosi), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, ovvero secondo quanto prescritto al precedente articolo 5, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo. Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.

A) STENDARDI, SCULTURE, TRAFORI Descrizione : Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminati da una sorgente esterna. Prescrizioni generali: Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all insegna. Prescrizione edifici tipologia A: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Illuminazione: Non ammesse insegne luminose. Dimensioni: Vedi norme generali. B) PLANCIE E PANNELLI Descrizione: Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra. Prescrizioni generali: Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all insegna. Prescrizione edifici tipologia A: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Illuminazione:. Non ammesse insegne luminose. Dimensioni: Vedi norme generali.

C) LETTERE SINGOLE Descrizione: Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. Prescrizioni generali: Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all insegna. Prescrizione edifici tipologia A: Non ammesse. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Tavola di inserimento ambientale. Illuminazione: Illuminate da una sorgente esterna, oppure con luce interna. Dimensioni: Ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda. D) FILAMENTO NEON Descrizione: Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Prescrizioni generali Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all insegna. Prescrizione edifici tipologia A: Non ammesse. Prescrizione edifici tipologia B: Tavola di inserimento ambientale. Prescrizione edifici tipologia C: Tavola di inserimento ambientale. Illuminazione: Illuminate da una sorgente esterna, oppure con luce interna. Dimensioni: Vedi norme generali.

E) CASSONETTO Descrizione: Si tratta di strutture parallelepipede costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno, su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Prescrizioni generali: Le strutture si supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all insegna. Prescrizione edifici tipologia A: Non ammesse. Prescrizione edifici tipologia B: Non ammesse. Prescrizione edifici tipologia C: Tavola di inserimento ambientale. Illuminazione: I cassonetti sono retroilluminati in positivo ed in negativo. Dimensioni: Vedi norme generali. Art. 7 - LE INSEGNE SOTTOPORTICO Insegne frontali ed a bandiera possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici secondo le disposizioni riportate nei precedenti articoli; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari...). Insegne frontali. Valgono le norme riportate agli articoli precedenti. Insegne a bandiera. Nei portici possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo a plancia scultura traforo, pannello o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80. Nei portici relativi ad edifici di tipologia C, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80. Arcate esterne: Negli edifici di tipologia A e B sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica. E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata. Esclusivamente negli edifici di tipologia C sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne di esercizio in filamento neon.

Art. 8 - TENDE PUBBLICITARIE Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. L apposizione delle tende potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali: elementi decorativi, partiture di facciata, modanature o eventuali altri segni architettonici. Nel caso di presenza di tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza (sbraccio) deve essere contenuta entro 30 cm. dall interno del filo dei marciapiedi. L altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a 220 cm., comprensiva della eventuale fascia di finitura anteriore. Le tende esterne per posizione e forma non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale. Non è consentita l installazione di tende in assenza di marciapiede, salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ove la sporgenza massima consentita sarà pari a 120 cm. Possono riportare il marchio o il logo della ditta. E vietato l uso di materiali a finitura lucida, né teli o stoffe plastificate; le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale. Le stesse indicazioni valgono anche per ombrelloni e tende di dehors. 2.6 - DOCUMENTAZIONE PER L ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE Sono soggetti a provvedimento autorizzativo la realizzazione di nuove vetrine, vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, o la manutenzione straordinaria di quelle esistenti. La documentazione per il rilascio dell autorizzazione è la seguente: - domanda in carta da bollo redatta e sottoscritta dal proprietario e/o titolare dell attività; in triplice copia: - documentazione fotografica a colori della parte interessata dall intervento; - progetto a firma di tecnico abilitato in scala opportuna e particolari in scala 1:20 quotato in tutte le sue parti comprendente piante, sezioni, prospetti, con gli ambiti di contorno sia dello stato di fatto che di quello di progetto (il progetto dovrà essere firmato anche dal proponente e dal proprietario dell immobile) Fotomontaggio dell insegna; - relazione tecnica con la descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati; - estratto di mappa in scala 1:1000 con evidenziato in colore l immobile interessato; - estratto di P.R.G.C.; - eventuali autorizzazioni Beni Ambientali, Soprintendenza, ecc.; - Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva. A fine lavori il professionista dovrà presentare dichiarazione asseverata della conformità dell opera e della corretta corrispondenza con il progetto autorizzato.

REGOLAMENTI EDILIZI INERENTI LA FORMA DELLE DEVANTURES DEI NEGOZI E LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE. Dall analisi della documentazione relativa ai regolamenti edilizi della Città di Alba dalla seconda metà dell ottocento agli Anni Trenta del secolo scorso, in riferimento alle disposizioni per il posizionamento di targhe ed insegne commerciali emerge quanto segue: Nel Regolamento d ornato del 1829 non si fa cenno alle insegne, ma soltanto alle aperture degli usci delle botteghe. nel Regolamento di Polizia urbana e rurale del 1852 si danno indicazioni in merito al contenuto dell iscrizione che deve essere preventivamente autorizzato dall ufficio di Polizia: Tutti li esercenti Negozi, di arte qualunque, che intenderanno di apporre le insegne, od iscrizioni, dovranno presentare preventivamente il disegno od un esemplare all Ufficio di Polizia, in cui dietro l avviso del Sindaco saranno dati li opportuni provvedimenti ; lo sporto delle vetrine viene fissato a 30 cm al massimo: Le Vetrine così dette gioielliere o mostre non potranno mai eccedere nel loro sporto verso le piazze, vie e portici di centimetri 30 del sito esterno dei muri laterali. Nel Regolamento di polizia urbana del 1883 si precisa che sono vietate le insegne scritte sui muri, o appese a braccio: Non si potranno apporre insegne od iscrizioni senza preventiva descrizione all Ufficio di Polizia, ed è vietato eseguirle sopra i muri. Le dette insegne, le vetrine o mostre non potranno mai eccedere nel loro sporto verso le piazze, vie o portici i centimetri trenta dal filo esterno dei muri laterali, quale dimensione potrà anche essere ridotta, ove del caso, e rimangono assolutamente vietate le insegne appese a bracci. In una bozza di Regolamento reperito nell Archivio storico comunale della Città di Alba, senza data, ma presumibilmente dei primi anni 20 del 1900, compaiono alcune indicazioni interessanti relative al lessico, riferibili al clima culturale autarchico : Le iscrizioni dovranno essere corrette nell ortografia e nella locuzione e dovranno essere scritte in lingua italiana. Saranno ammesse parole e frasi in lingue straniere solo in quanto siano la traduzione delle corrispondenti parole o frasi italiane. Potrà caso per caso concedersi eccezioni a tali norme quando trattisi di iscrizioni riferentisi a nomi di ditte di accertata nazionalità straniera e di iscrizioni riproducenti recapiti od indirizzi in città straniere. Il regolamento edilizio del 1928 è maggiormente dettagliato, legato sia all espansione commerciale della città ed al controllo da parte comunale della attività private, nonché a esigenze di decoro e di decenza : il controllo è anche sulla ortografia, grammatica e sintassi! Emerge dalla lettura della documentazione di archivio a necessità, da parte dell autorità cittadina, di controllo che diventa pressante con l aumento dei commerci, e la volontà di mantenere il Decoro pubblico, inteso come insieme di comportamenti e di attività che presumono dal concetto di bello e armonico. Un concetto strettamente legato al clima culturale dell ottocento e dell Eclettismo, che trova nel Consiglio di Ornato la sua espressione in veste di giudice urbano. La tassazione delle insegne è pratica nota, e riguarda tutte le attività comprese nel centro storico della città. La documentazione fotografica in appendice traduce il quadro delle vie commerciali di Alba fra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX: si vedono le vecchie insegne che rievocano traffici strettamente legati alle attività agricole, che contraddistinguono le varie aree della città. Ancora rimangono nella toponomastica orale dei vecchi cittadini i nomi delle vie e delle piazze collegate alla tipologia merceologica: la piazza dei piatti, la piazza della calcina, ora Via Ospedale, e piazza delle tume, ora Piazza San Giuseppe. In copia sono allegati alcuni esempi di pratiche sottoposte al Consiglio d ornato prima ed all Ufficio dell Arte poi, in seguito Ufficio tecnico del Comune. Da queste emerge il concetto di immagine pubblica decorosa che il Comune voleva mantenere. Si segnalano le pratiche bocciate, come quella in merito ad una insegna che pare, a giudizio del Consiglio, di dimensioni troppo grandi rispetto all intorno; o quella a braccio sporgente che contravviene il regolamento edilizio. Negozi ed insegne La norma più antica si riferisce al Regolamento di ornato del 1829, stabilito nel Piano regolatore della città di Alba ed adiacenze con progetto di abbellimento e istituzione del Consiglio d Ornato, e responsabile dell applicazione del Regolamento di Ornato annesso al piano regolatore. Il Regolamento d Ornato prevede l istituzione di un Consiglio d Ornato composto da membri nati (Sindaco, Giudice del Mandamento, Ingegnere della Provincia, Provveditore) e tre membri che il consiglio comunale deve scegliere al suo interno o fra le persone più notoriamente fornite di cognizioni nelle materie delle belle arti. Art. 21: Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe, porte ed usci, dovranno aprirsi verso l interno, e non potranno avere alcun sporto, risalto o gradino fuori dalla linea del muro. Non potrà eseguirsi alcuna notabile riparazione o alcuna riforma delle botteghe od altre aperture in tutta la fronte delle case situate sulle piazze e nelle contrade di San Martino, del Tanaro, di san Giuseppe e del Vescovado, senza l autorizzazione del Consiglio d Ornato. Nel Regolamento di polizia urbana e rurale della città di Alba del 26 novembre 1852, nella sezione Polizia urbana, cap.1, concernono le insegne gli articoli 16-18: Tutti li esercenti negozi, di arte qualunque, che intenderanno di apporre insegne, od iscrizioni dovranno presentare preventivamente il disegno od un esemplare all ufficio di Polizia, in cui dietro l avviso del Sindaco saranno dati li opportuni provvedimenti Le Vetrine così dette gioielliere o mostre non potranno mai eccedere nel loro sporto verso le piazze, vie e portici di centimetri 30 del sito esterno dei muri laterali quelle che eccederanno della misura saranno rimosse o ristrette nel termine di un mese dalla pubblicazione di questo regolamento Nel Regolamento di edilità del 1874 si mantengono le stesse norme. Il Regolamento di polizia urbana della città di Alba del 1883, Titolo 1 polizia dell abitato, articoli 15-18 concerne le insegne: 15. Non si potranno apporre insegne od iscrizioni senza preventiva descrizione all Ufficio di Polizia, ed è vietato eseguirle sopra i muri. 16. Le dette insegne, le vetrine o mostre non potranno mai eccedere nel loro sporto verso le piazze, vie o portici i centimetri trenta dal filo esterno dei muri laterali, quale dimensione potrà anche essere ridotta, ove del caso, e rimangono assolutamente vietate insegne appese a bracci.

17. Quelle che eccedono detta misura saranno rimosse o ristrette nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento. 18. Le imposte delle botteghe e delle finestre, non aventi più di tre metri di elevatezza dal suolo, dovranno sempre tenersi od intieramente chiuse, od intieramente aperte rasente il muro. Occorrendo attorno alle case qualunque nuova apertura a minore altezza delle sovra indicate, le imposte dovranno adattarsi in modo che non vengano ad aprirsi esternamente. Da un Regolamento edilizio (senza data), presumibilmente inizio anni venti: Art.Insegne e pubblicità Le insegne dovranno essere decorose e decenti nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, emblemi, segni in esse rappresentati. Le iscrizioni dovranno essere corrette nell ortografia e nella locuzione e dovranno essere scritte in lingua italiana. Saranno ammesse parole e frasi il lingue straniere solo in quanto siano la traduzione delle corrispondenti parole o frasi italiane. Potrà caso per caso concedersi eccezioni a tali norme quando trattisi di iscrizioni riferentisi a nomi di ditte di accertata nazionalità straniera o di iscrizioni riproducenti recapiti od indirizzi in città straniere. La facciata dei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio dovrà essere predisposta per modo di consentire il collocamento, allo stesso livello e per la stessa altezza, delle insegne monili dei rispettivi negozi, le quali dovranno, in pratica, essere collocate soltanto sugli spazi della facciata a ciò predisposti. Dal Regolamento edilizio di Alba del 1828, nel 1.Disposizioni generali, art.2 Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle seguenti operazioni: c) tinteggiare e dipingere facciate, collocare marciapiedi, banchi, vetrine, lapidi, insegne, iscrizioni, tende, cartelli, emblemi, bracci fissi, iscrizioni per pubblicità e simili Al capitolo 6. Balconi, Lucernai, Porte, Finestre, Vetrine, Tende e Contorni: art.23 Tutte le imposte e i battenti di porte e botteghe verso il suolo pubblico od aperte al pubblico passaggio, dovranno aprirsi all interno Art.24 Non si possono collocare insegne sui muri prospettanti verso luoghi di pubblico passaggio o visibili da essi senza la approvazione dell Autorità Comunale alla quale dovrà presentarsi il disegno ed il testo dell iscrizione. In linea di massimo sono vietate: le iscrizioni sul nudo muro, le insegne, che ad insindacabile giudizio dell Autorità Comunale, fossero tali da deturpare il pubblico prospetto, le insegne in tela o su legno e le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma. Art.25 Le insegne, targhe, lapidi e cartelli da applicarsi allo esterno delle case dovranno trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati per modo di non interromperle. La sporgenza di tali infissi è regolata dall articolo 20 sino all altezza di metri 3,50 dal suolo. Superiormente potrà ammettersi una maggiore sporgenza da stabilirsi caso per caso. Per le vetrine dei negozi, la sporgenza massima consentita ordinariamente è di metri 0,20, eccezionalmente e per i casi del tutto speciali, potrà concedersi una sporgenza massima fino a m.0,30. Art.26 E vietato collocare ad altezza inferiore a metri quattro dal suolo lanterne od insegne che protendono sul suolo pubblico. Tali bracci od insegne non potranno avere una sporgenza superiore a metri uno dal filo del muro. Sotto i portici l altezza dei bracci od insegne di cui sopra, sarà fissata volta per volta dall autorità Comunale in relazione alle speciali condizioni del luogo. Art.27 Le tende mobili, da collocarsi davanti alle facciate dei negozi a riparo dal sole, dovranno essere munite di armatura di ferro mobile ed il loro limite inferiore non potrà trovarsi ad altezza minore di m.2,30 dal suolo. Le tende non potranno avere una sporgenza superiore ad un quinto della larghezza delle vie, la sporgenza non potrà in ogni caso superare la larghezza dei marciapiedi. Sporgenze speciali da determinarsi volta per volta potranno consentirsi dalla Autorità Comunale per i dehors temporanei. In linea generale le tende sono proibite nelle strade prive di marciapiedi. Le tende dovranno mantenersi in buono stato e pulite e quando, a giudizio dell Autorità Comunale, perdano tali requisiti dovranno essere rimesse a nuovo. Nelle arcate dei portici potranno eccezionalmente essere messe tende scendenti verticalmente al suolo, quando non sia possibile il collocamento di tende munite di armature, con quelle modalità che saranno determinate di volta in volta. L Autorità Comunale potrà stabilire entro quale termine le tende devono essere uniformate alle prescrizioni sopra stabilite. [ ] Art.29 - Verso la pubblica via i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina, dovranno essere costruite in pietra od in cemento Nel 1962 viene modificato il Regolamento edilizio, in merito alla composizione della Commissione Edilizia con l introduzione di un rappresentante della Soprintendenza, il quale però sarà convocato soltanto in occasione dell esame di progetti riguardanti interventi nel centro storico. Il Nuovo regolamento edilizio viene promulgato il 28 settembre 2001; con la delibera consiliare n.68 viene redatto il nuovo regolamento edilizio in conformità al testo tipo formulato dalla regione Piemonte ai sensi della legge regionale 19 del 8 luglio 1999. Per quanto riguarda le insegne si fa riferimento all art.38. Chioschi e mezzi pubblicitari. Collocazione e mantenimento delle targhe stradali. Nel 1850, il Progetto generale per l apposizione dei nomi delle vie e numeri delle porte viene affidato a Giorgio Busca; i lavori furono collaudati nel 1852: e così vengono stabilite le denominazioni ufficiali, progettate ed eseguite le targhe stradali in tutta la città. Nel 1881, con l Obbligo di provvedere alla numerazione civica, viene ordinato a tutti i proprietari di case i cui numeri civici dipinti accanto alla porta d ingresso erano stati cancellati dalle intemperie o ne erano privi per essere le case di recente costruzione, di recarsi al Civico ufficio d anagrafe per ricevere il numero e trascorso il termine previsto debbano tali numeri essere eseguiti d ufficio a spese dei proprietari stessi. Nel 1911, viene ribadito l obbligo della denominazione e numerazione civica; in tale occasione vengono sostituite le targhe stradali con quelle in maiolica (di Richard Ginori) con il toponimo scritto in blu su fondo bianco; targhe simili sono installate anche per la numerazione civica.

Regolamento di polizia urbana e rurale della città di Alba del 26 novembre 1852. Art.53 Li proprietari di case sono tenuti a conservare e mantenere in buon stato, e secondo la forma e dimensione attuale li Numeri che il Municipio ha fatto apporre alle Case. Art.54 In quanto alle case che venissero a costruirsi la spesa di detti numeri è per la prima volta a carico del Pubblico. Il Regolamento di polizia urbana della città di Alba del 1883, Titolo 1 Polizia dell abitato, articoli 7-9 concerne le targhe stradali: 7. Mediante un preavviso i proprietari di case non potranno opporsi a che il Municipio vengano fatte eseguire le iscrizioni indicative delle vie e dei numeri delle porte, ovvero che siano stabiliti pisciatoi, od affissi i bracci dei fanali per la illuminazione notturna nelle parti di esse che si riconosceranno più adatte, avuti i debiti riguardi all edifizio, e ripristinando le fatte rotture. 8. I numeri d ordine delle porte delle case dovranno mantenersi a diligenza del rispettivo proprietario della casa costantemente netti, leggibili e scritti nella forma stabilita dalla Civica segreteria. 9. Chiunque per effetto di qualche riparazione od altra causa, arrechi guasti alle iscrizioni dei nomi delle vie o piazze, dovrà prontamente ripristinarle nei modi e forma preesistenti, senza pregiudizio della contravvenzione, quando venga eseguito senza permesso del Sindaco. Nel Regolamento edilizio del 1928, nel capitolo 12. Fanali e Segnalazioni, di legge: art.48 All Autorità Comunale è riservata per ragioni di pubblico servizio la facoltà: di applicare contro i muri di terzi, fontane, bocche incendi, fanali, mensole, ganci e tubi per la pubblica illuminazione, quadri per le affissioni ufficiali ed apparecchi necessari per la pubblica igiene, utilità e sicurezza; le indicazioni dei nomi delle vie, delle piazze, dei corsi, dei vicoli, i numeri civici e le segnalazioni stradali in genere; le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche di tracciamenti, per gli idranti e le condutture in genere. Art 49 Le tabelle indicatrici dei nomi delle piazze, vie o corsi, i numeri civici e le piastrine collocate a cura del Comune, devono dal proprietario del fabbricato essere costantemente mantenuti in posto e non possono essere sottratti alla pubblica vista Il regolamento edilizio del 2001 concerne le targhe stradali all articolo 44.