LA RIFORMA DELLE PENSIONI

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LA RIFORMA DELLE PENSIONI D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 COME E CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO? 1

FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1) Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2

Introduzione generalizzata del sistema contributivo (co. 2) L art. 24, comma 2 stabilisce che la quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1 gennaio 2012 verrà, per tutti i lavoratori, calcolata con il sistema contributivo. Quindi: il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto per tutti gli assicurati, anche coloro che - al 31 dicembre 1995 - avevano maturato 18 o più anni di contributi. 3

Segue. Introduzione generalizzata del sistema contributivo (co. 2) Sistema di calcolo per i lavoratori che, al 31.12.1995, avevano maturato 18 o più anni di contributi: con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata al 31.12.2011, che continuerà ad essere determinata, a sua volta, in due quote: la quota A sulla base dell anzianità contributiva maturata entro il 31.12.1992; la quota B sulla base dell anzianità contributiva maturata dal 1.01. 1993 al 31.12.2011; con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all anzianità maturata successivamente al 1.01.2012. 4

Sintesi sistemi di calcolo della pensione Anzianità contribuiva maturata al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2012 18 anni o più Calcolo Retributivo Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo nessuna anzianità contributiva Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo 5

Segue. Introduzione generalizzata del sistema contributivo (co. 2) ATTENZIONE Con l estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota per tutti viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico Per coloro che possiedono un anzianità contributiva superiore ai 40 anni, le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012 saranno, infatti, valutate ai fini della determinazione del trattamento pensionistico: ne consegue che l importo della pensione potrà superare il limite massimo di rendimento pensionistico precedentemente previsto nel calcolo retributivo (il c.d. 80%). MA ATTENZIONE: legge di stabilità 2015 6

Legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014, art. 1, co. 707) Aggiunge al co. 2, art. 24, l. 214/2011: «In ogni caso, l importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima del 2012, «computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa». Le modalità operative: la Circ. INPS 10.4.2015, n. 74 7

Segue. La Circ. INPS 10.4.2015, n. 74 la norma interessa i soggetti iscritti all A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo per essi, ai fini della determinazione dell importo del trattamento pensionistico si deve effettuare un doppio calcolo: calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio 2012; calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall assicurato (anche post 2012) L importo più basso sarà quello messo in pagamento il doppio calcolo si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge in esame) con effetto a decorrere dalla medesima data. L INPS procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere da tale data 8

CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE (CO. 3) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Si ricorda che la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica (v. già l. n. 243/2004) ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. 9

Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (co. 3) A partire dal 1 gennaio 2012 per i soggetti che maturano i requisiti, secondo i regimi misto e contributivo, per le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata ed anzianità, si potrà parlare soltanto di: a) PENSIONE DI VECCHIAIA, sulla base dei requisiti ex commi 6 e 7 (fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15-bis e 18); b) PENSIONE ANTICIPATA, conseguita soltanto con i requisiti previsti ai commi 10 e 11 (fatte salve le eccezioni previste ai commi 14, 15- bis, 17 e 18). 10

Prosecuzione incentivata dell attività fino a 70 anni (co. 4) Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. 11

Segue. Prosecuzione incentivata dell attività fino a 70 anni (co. 4) Viene introdotta la incentivazione della continuazione dell attività lavorativa dopo la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, attraverso coefficienti di trasformazione fino all età di 70 anni Si introduce una specifica tutela del posto di lavoro, prevedendosi che l efficacia delle disposizioni contenute nell art. 18 della l. n. 300/1970 operano fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità (70 anni). 12

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (CO. 5) Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, maturano i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, non trovano più applicazione le c.d. finestre mobili Pertanto: La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (art. 6, l. n. 155 del 1981) La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969). Le c.d. finestre mobili continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare: a coloro che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011; ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti (ai sensi del co. 14). 13

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia (co. 6 e 7) Ambito soggettivo: le nuove regole si applicano esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, maturano i requisiti per il pensionamento; Finalità: conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi (co. 6); Ridefinizione dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6) Ridefinizione dei requisiti di anzianità contributiva e di importo economico minimo della pensione (co. 7) 14

Ridefinizione dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6) Lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato del settore privato Lavoratrici autonome dal 2012 62 anni 63 anni e sei mesi dal 2014 63 anni e 6 mesi 64 anni e sei mesi dal 2016 65 anni 65 anni e sei mesi dal 2018 66 anni 66 anni Per tutti gli altri lavoratori dipendenti, per le lavoratrici del pubblico impiego e per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico dei 65 anni per l accesso alla pensione di vecchiaia è pari, a decorrere dal 1.01.2012, a 66 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12, l. 122/2010 15

MECCANISMO DELLA C.D. SPERANZA DI VITA (CO. 12) Tutti i requisiti anagrafici previsti per l accesso alle diverse tipologie di pensione (di vecchiaia, anticipata, assegno sociale), nonché il requisito contributivo per l accesso alla pensione anticipata (di cui al co. 10), dal 2013 saranno rivisti sulla base della speranza di vita (ai sensi dell art. 12, l. n. 122/2010), con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019 Per il triennio 2013-2015 è stato formalizzato un innalzamento di tutti i requisiti di 3 mesi (D.M. 6 dicembre 2011) Per il triennio 2016-2018 l innalzamento sarà di ulteriori 4 mesi (v. D.M. 16 dicembre 2014 e Circ. INPS 20.3.2015, n. 63) 16

LAVORATRICI ISCRITTE ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 7 mesi** 66 anni e 7 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014. 17

LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 7 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014. 18

ELEVAZIONE DELL ETÀ PENSIONABILE PER LE DONNE NEL PUBBLICO IMPIEGO Dal d.lgs. 503/92 alla l. 335/95 Art. 141 TCE o dir. 79/7/CEE? La sent. C-46/07 del 13.11.2008 L adeguamento dell ordinamento nazionale: D.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009 (elevazione graduale) L. 122/2010 (art. 12, co. 12-sexies): 65 anni a decorrere da 1.1.2012 19

RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E DI IMPORTO ECONOMICO MINIMO DELLA PENSIONE (co. 7) Si generalizza il requisito contributivo minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia, pari almeno a 20 anni. per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, l importo della pensione non può essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l assegno sociale. Tale importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. 20

REQUISITI ANAGRAFICI PER IL CONSEGUIMENTO DELL ASSEGNO SOCIALE (co. 8) A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e' incrementato di un anno 21

Requisito per la pensione anticipata (co. 10 e 11) i nuovi requisiti minimi contributivi per l accesso alla pensione anticipata sostituiscono in toto quelli che, in precedenza, si riferivano alle pensioni di anzianità superamento del sistema delle quote e ritorno al solo requisito contributivo, ancor più rafforzato A decorrere dal 1.01.2012, può accedere al trattamento pensionistico anticipato chi, nel corso del 2012, abbia maturato un anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese, se uomo, o di 41 anni e 1 mese, se donna. Nel 2013 e nel 2014 tale requisito aumenta, per ogni anno, di 1 mese. Tale requisito si applica sia ai lavoratori che ricadono nel sistema di calcolo misto (assunti, cioè, prima del 31.12.1995), sia a quelli del contributivo puro (con riferimento ai quali, cioè, il primo accredito contributivo decorre dal 1.01.1996). Le penalizzazioni 22

Pensione anticipata Decorrenza Uomini Donne dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) Dal 1 gennaio 2016 42 anni e 10 mesi** (pari a 2227 settimane) 41 anni e 10 mesi** (pari a 2175 settimane) * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014. 23

Pensione anticipata. Le penalizzazioni Si prevede una penalizzazione, pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni: la percentuale si eleva a 2 punti, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni Soglia di 62 anni di età Riduzione in % - 1 anno (=61 anni) 1% - 2 anni (= 60 anni) 2% - 3 anni (= 59 anni) 4% - 4 anni (= 58 anni) 6% 24

Segue. Pensione anticipata. Le penalizzazioni Le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici si applicano SOLO sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva: pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. La riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un età anagrafica inferiore a 62 anni non opera nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 (Circ. Inps n. 35/2012) 25

26

Segue. Requisiti per la pensione anticipata (co. 11) Il comma 11 riconosce poi un ulteriore chance di uscita anticipata, in favore di coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1 gennaio 1996. Vi sono alcune condizioni da rispettare: a) risoluzione del rapporto di lavoro in essere; b) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni; c) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, quindi, della contribuzione figurativa); d) ammontare mensile della prima rata di pensione che risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile (annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare) pari, per il 2012, a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale 27

LA C.D. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (co. 9) Per tutti i lavoratori in carico all AGO o alla gestione separata (uomini e donne, autonomi, dipendenti del settore privato e pubblico), il requisito anagrafico per l accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6) non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021 (anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita) 28

LAVORATRICI IN REGIME SPERIMENTALE (art. 1, co. 9, l. 243/2004) In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. 29

SEGUE. LAVORATRICI IN REGIME SPERIMENTALE. La facoltà di opzione di cui all art. 1, co. 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. opzione donna) è finalizzata a consentire alle lavoratrici di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni (e tre mesi) e 35 anni di contributi entro il 31.12.2015, rispetto a quelli in vigore dal 1 gennaio 2012. 30

SEGUE. LAVORATRICI IN REGIME SPERIMENTALE. LA CIRC. INPS N. 35/2012 Nei confronti delle lavoratrici optanti: si applicano le norme in materia di adeguamento alla speranza di vita (2013-15: 57 anni e tre mesi); trova applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010; alla pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell importo minimo di pensione (previsto per i neo assunti post 1.1.1996) 31

SEGUE. LAVORATRICI IN REGIME SPERIMENTALE Secondo la Circolare INPS n. 35/2012: Condizione per l esercizio dell opzione è che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. La domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale può, cioè, essere presentata a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità (la c.d. finestra) si collochi entro il mese di dicembre 2015 Tale interpretazione comporta una significativa restrizione della possibilità di accedere a tale regime speciale quindi 32

Art. 1, co. 281, l. n. 208/2015 Dispone che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. 33

La (possibile) proroga del regime Sperimentale "Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione«(l. 208/2015) 34

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (co. 16) Si affida ad un decreto direttoriale l estensione del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70. Al fine di uniformare l aggiornamento dei coefficienti alla periodicità temporale della procedura di adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita (ai sensi dell art. 12, l. n. 122/2010), a decorrere dal 1.01.2019 tali coefficienti sono aggiornati con periodicità biennale 35

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