Valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Sorveglianza

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Valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Sorveglianza 5 marzo 2013 1

INDICE 1. PREMESSA 2. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DI INTESA SANPAOLO E IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 3. L ATTUALE ASSETTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE 4. LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE 5. LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE 2

1. PREMESSA Le disposizioni emanate da Banca d Italia in data 11 gennaio 2012 con provvedimento intitolato «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche», nel ribadire la centralità della qualità del governo delle banche quale requisito imprescindibile per assicurare una sana e prudente gestione, prescrivono che il consiglio di amministrazione, ovvero il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione in caso di adozione del sistema di governance duale, individuino in via preventiva rispetto alla fase di nomina alle cariche con riguardo agli stessi organi la rispettiva composizione qualitativa e quantitativa ottimale; ciò, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della singola banca e nel rispetto dei principi e delle linee applicative fissate nelle «Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche» del marzo 2008. Detta previsione attesta la crescente importanza che assumono, sul piano regolamentare, i profili di corporate governance delle banche, secondo quanto conferma anche l attenzione prestata al tema da parte sia del Basel Committee on Banking Supervision («Principles for enhancing corporate governance» dell ottobre 2010) sia della European Banking Authority («Guidelines on Internal Governance», emanate dall EBA il 27 settembre 2011, come ulteriormente integrate dalle «Guidelines on assessment of the suitability of members of the management body and key function holders» del 22 Novembre 2012). Obiettivo delle citate Disposizioni di Banca d Italia in linea con quanto emerso nelle sedi sovranazionali è quello di fare in modo che gli organi di vertice delle banche risultino composti da soggetti in grado di assicurare l efficace svolgimento delle funzioni che essi sono chiamati a esercitare. A tal fine, è richiesto che gli organi di gestione e di supervisione siano composti da soggetti: - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o di gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.); - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; - che evidenzino, nel loro complesso, competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; - in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle funzioni che sono chiamati a ricoprire. Si deve altresì evidenziare, affinché anche gli azionisti della Banca possano debitamente tenerne conto, che il documento emanato dall EBA il 22 novembre 2012 denominato «Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders» e destinato a essere recepito sul piano della regolamentazione interna entro il mese di maggio 2013 focalizza ulteriormente l attenzione sui requisiti dei componenti degli organi di gestione e di supervisione, precisando che tanto la banca quanto la competente autorità di vigilanza saranno chiamate a svolgere una valutazione sull effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti in capo alle persone chiamate a far parte degli organi di gestione e supervisione. In particolare, sulla base delle menzionate Guidelines dell EBA destinate a essere implementate in breve (come riferito sopra, entro il mese di maggio 2013) anche dalla normativa regolamentare italiana, è richiesto che i membri degli organi di gestione e di supervisione siano dotati: - di buona reputazione (good reputation criteria), dovendosi quindi trattare di soggetti in relazione ai quali non sussistano elementi circostanziati tali da suggerire il contrario e per i quali non vi sia ragione di nutrire dubbi in merito; - di un adeguato livello di professionalità (experience criteria), dovendosi considerare, al riguardo, sia le conoscenze teoriche acquisite nel corso del relativo percorso di formazione sia l esperienza pratica maturata in precedenti occupazioni; - di caratteristiche personali coerenti con le esigenze di buon governo societario (governance criteria), con ciò richiedendosi che ricorrano una serie di ulteriori requisiti soggettivi idonei ad assicurare l efficiente funzionamento dell organo di appartenenza Tanto premesso, nell ambito del procedimento finalizzato ad assicurare una composizione degli 3

organi di gestione e di supervisione funzionale all efficace svolgimento dei compiti loro assegnati è imposta, in relazione al rinnovo delle cariche sociali, l individuazione ex ante delle professionalità richieste. Gli organi di gestione e di supervisione delle banche devono pertanto, anzitutto, individuare il profilo teorico (comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla nomina, tenendo conto che l autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli interessati saranno chiamati a svolgere nell ambito dei predetti organi (e nei comitati eventualmente costituiti al loro interno) e avendo altresì riguardo alla dimensione e alla complessità della società e del gruppo di appartenenza. Quando la competenza in punto di nomina dei componenti di un organo spetta all assemblea circostanza che, nel caso di Intesa Sanpaolo, ricorre con riguardo alla elezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza i risultati delle analisi condotte devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché questi ne possano tenere conto nella scelta dei candidati: a questo scopo è preordinato il presente documento. Merita, inoltre, di essere opportunamente precisato che l individuazione della composizione qualiquantitativa ottimale degli organi di gestione e di supervisione, condotta sulla base delle vigenti Disposizioni di Banca d Italia, vale anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal Criterio applicativo, 1.C.1, lett. h, del «Codice di Autodisciplina» delle società quotate da intendersi riferito, nel caso di specie, al Consiglio di Sorveglianza in punto di individuazione e di comunicazione agli azionisti degli orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell organo sia ritenuta opportuna. 2. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DI INTESA SANPAOLO E IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA L esame in merito alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Sorveglianza presuppone la precisazione, da un lato, dei vincoli statutari esistenti in punto di composizione dell organo, dall altro, delle funzioni che lo stesso Consiglio di Sorveglianza è chiamato a svolgere, nonché delle modalità con le quali esso opera. Compiti e poteri del Consiglio di Sorveglianza Il Consiglio di Sorveglianza è l organo collegiale di vertice nell ambito del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo e svolge le funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo attribuite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza è dotato di adeguati compiti e poteri, tra i quali si richiamano quelli concernenti: - l approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato; - la nomina, la revoca e la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione e l indicazione del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione esecutivi; - le deliberazioni, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine agli indirizzi generali, programmatici e strategici, ai piani industriali e/o finanziari e ai budget della Banca e del Gruppo, alle operazioni strategiche come definite in Statuto e alle politiche di gestione dei rischi; - l approvazione delle politiche di remunerazione del personale e dei collaboratori del Gruppo; - la facoltà di chiedere notizie al Consiglio di Gestione sull andamento di operazioni sociali o su determinati affari; - gli atti di ispezione e controllo, da esercitare attraverso il Comitato per il Controllo che, a sua volta, si avvale delle strutture aziendali preposte; - le iniziative culturali della Banca e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale. Composizione del Consiglio di Sorveglianza Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo è composto, secondo quanto disposto dallo Statuto, da un minimo di 15 a un massimo di 21 Consiglieri, nominati dall Assemblea e in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza imposti dalla normativa vigente. 4

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati, pari, in atto, a un quinto dei componenti dell organo. Almeno 10 Consiglieri devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e almeno 4 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono anche essere iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti e avere esercitato l attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Con l entrata in vigore del divieto di interlocking di cui all art. 36 del d.l. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla l. 214/2011), i Consiglieri di Sorveglianza sono altresì tenuti a dichiarare e a rinnovare periodicamente l attestazione di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Il funzionamento del Consiglio anche tramite i suoi Comitati interni Il Consiglio di Sorveglianza si è dotato di un regolamento che declina in dettaglio le competenze dell organo e ne disciplina l organizzazione e le modalità di funzionamento, tenendo anche conto dei principi e dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina. Esso si applica tanto all organo collegiale quanto al Presidente e ai Consiglieri, i quali concorrono a formare la volontà dello stesso organo. La funzionalità è assicurata, sin dall origine, dalle seguenti scelte di natura organizzativa e operativa: - sono stati costituiti Comitati interni in numero e con ambiti di competenza più ampi di quanto richiesto dalla normativa di riferimento: attualmente i Comitati interni sono in numero di sei e tra essi è compreso il Comitato con competenze specifiche in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati; ciò consente di assicurare all organo collegiale e ai suoi componenti un adeguato e tempestivo approfondimento delle materie di competenza, anche attraverso una informativa puntuale e circostanziata sull attività svolta da ciascun Comitato e la formulazione di osservazioni e pareri circa le materie oggetto d esame; - nella composizione dei Comitati, il Consiglio di Sorveglianza tiene conto dei requisiti di indipendenza, alle caratteristiche professionali e all esperienza dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato risulti composto da membri con competenze funzionali allo svolgimento dei compiti e in grado di dedicare all incarico adeguata disponibilità di tempo; - i compiti, il funzionamento e l organizzazione dei Comitati sono disciplinati da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza; ogni Comitato è guidato da un Presidente, designato dal Consiglio di Sorveglianza; spetta al Presidente di ciascun Comitato fissare i temi da porre all ordine del giorno, coordinarne la trattazione e illustrare l attività, gli orientamenti e, ove richiesto, le proposte del Comitato in ogni riunione del Consiglio; - i Comitati, tenuto conto della specializzazione che li caratterizza, svolgono una rilevante attività di analisi e di approfondimento rispetto delle materie che devono essere sottoposte all esame del Consiglio di Sorveglianza; tale attività che, come detto, si esplica anche nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri agevola il Consiglio nell assumere con competenza le deliberazioni, senza che ciò comporti una limitazione dei poteri e delle responsabilità dello stesso organo collegiale, incrementandone l efficienza e l efficacia dei lavori; peculiare è l attività del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, chiamato a esprimere pareri preventivi e non vincolanti in merito a operazioni soggette, di norma, alla deliberazione del Consiglio di Gestione che riguardano parti correlate di Intesa Sanpaolo e soggetti collegati di Gruppo, non esenti dalla procedura deliberativa prevista dall apposito Regolamento di Gruppo; il ruolo assegnato al Comitato per il Controllo è enfatizzato anche a livello statutario, in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza: esso è punto di riferimento continuo per le unità aziendali che svolgono funzioni di controllo, dalle quali riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali; al Comitato per il Controllo sono altresì attribuiti i compiti di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/01. 3. L ATTUALE ASSETTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE L attuale dimensione del Consiglio, confermata dall Assemblea del 30 aprile 2010, è pari a 19 membri. Essa coincide con quella del Consiglio eletto nel precedente mandato e risulta funzionale 5

ad assicurare la presenza di soggetti dotati di una adeguata disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento del proprio incarico, anche in relazione alla richiesta partecipazione ai Comitati interni. I Consiglieri di Sorveglianza in carica sono stati eletti attraverso il voto di lista disciplinato in Statuto, assicurando un adeguata rappresentanza alle diverse componenti della base sociale: 10 esponenti sono stati eletti dalla lista depositata dai due principali azionisti della Banca, 7 da più liste in rappresentanza di minoranze qualificate e 2 dalla lista presentata da società di gestione del risparmio. Con riguardo alla composizione, 17 Consiglieri in numero superiore al minimo stabilito statutariamente sono indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina. Tale cospicua presenza si riflette nella composizione dei Comitati, tre dei quali vedono la presenza esclusivamente di Consiglieri indipendenti (Comitato per il Controllo; Comitato Remunerazioni; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), mentre negli altri tre Comitati questi ultimi sono in larga maggioranza (Comitato Nomine, Comitato Strategie e Comitato per il Bilancio). Per ciò che concerne il profilo della professionalità, fermi restando i requisiti di legge, 8 Consiglieri (numero ampiamente superiore al minimo di 4 previsto in Statuto) sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e hanno esercitato tale attività per almeno tre anni. Più in generale, le competenze rappresentate nel Consiglio di Sorveglianza in discipline giuridiche, economiche, fiscali, contabili, finanziarie nonché nello svolgimento di attività imprenditoriali sono tra loro complementari e assicurano, nel continuo, risorse e apporto adeguati alle dimensioni e alla complessità della Banca e del Gruppo. Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo ha effettuato, sia per l esercizio 2011 che per il 2012, un autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso, nonché dei Comitati costituiti al suo interno, attraverso un analisi condotta in sede consiliare, con il fattivo contributo del Comitato Nomine. All esito degli approfondimenti condotti e delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo avuto specifico riguardo alle competenze assegnate all organo, al suo funzionamento e all articolazione in comitati, nonché alla complessità e alle dimensioni della Banca e del Gruppo che a essa fa capo in ragione della dimensione degli attivi, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria e della quotazione in mercati regolamentati ha ritenuto di esprimere una valutazione di adeguatezza sulla attuale composizione, dimensione e funzionamento dell organo. 4. LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d Italia in data 11 gennaio 2012 fermo restando che l Assemblea è libera di determinare, nel rispetto delle previsioni statutarie, il numero di Consiglieri di Sorveglianza ha provveduto a individuare, sulla base della proposta formulata dal Comitato Nomine all esito di approfondita disamina, la composizione quantitativa ottimale dell organo. In particolare, tenuto conto delle funzioni che il Consiglio è chiamato a svolgere, della sua articolazione in Comitati interni e della necessità di assicurare l efficace funzionamento degli stessi, nonché dell alto grado di complessità che caratterizza l attività di Intesa Sanpaolo, il Consiglio di Sorveglianza ritiene che il numero di componenti ottimale sia da individuare nella fascia alta della forbice fissata dallo Statuto e quindi sia confermato in 19 e, in ogni caso, non sia inferiore a 17. 5. LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, sempre in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d Italia in data 11 gennaio 2012, ha provveduto pure a identificare, sulla base della proposta formulata dal Comitato Nomine condotta anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione, i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza idonei ad assicurarne una composizione qualitativa ottimale. Il Consiglio raccomanda, quindi, che in sede di formazione delle liste le candidature alla nomina tengano in adeguata considerazione le professionalità e le competenze di seguito indicate, ritenute necessarie al fine di mantenere una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso. 6

In ragione delle considerazioni sopra esposte fermo restando che ciascun candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che ciascun candidato sia in possesso di competenze maturate in una o più delle seguenti aree: - business bancario e/o assicurativo e/o finanziario, per effetto di attività pluriennale di amministrazione, direzione, controllo maturata in imprese di medie/grandi dimensioni economiche operanti negli stessi settori di riferimento; - dinamiche del sistema economico-finanziario, per effetto di specifica esperienza pluriennale maturata a livelli di responsabilità presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o di insegnamento in ambito accademico; - regolamentazione della attività finanziarie e dei mercati, anche a livello internazionale, per effetto di esperienza pluriennale maturata nell esercizio di ruoli di responsabilità presso autorità di vigilanza, organismi internazionali, istituzioni estere, imprese o gruppi a carattere internazionale o di insegnamento in ambito accademico; - metodologie di gestione e controllo dei rischi, acquisite attraverso l esercizio pluriennale di attività professionale o di insegnamento in ambito accademico; - materia contabile, finanziaria e delle politiche retributive, per effetto di esperienza pluriennale presso imprese o istituzioni private di rilevanti dimensioni, anche in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico; - controlli interni e organizzazione aziendale, per effetto di esperienza pluriennale di auditing, di gestione e organizzazione aziendale in imprese o gruppi di imprese di rilevanti dimensioni economiche o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico. Considerata la crescente attenzione (fortemente rimarcata anche dall Autorità di Vigilanza) al profilo della disponibilità di tempo e di risorse ai fini dell esercizio delle funzioni connesse alla carica di membro dell organo di supervisione o di gestione di una Banca, e altresì in una prospettiva di ulteriore ottimizzazione del funzionamento del Consiglio di Sorveglianza avuto, in particolare, riguardo al migliore esercizio della funzione di supervisione strategica, si reputa opportuno e da raccomandare, per il futuro, che i componenti del medesimo organo (e dunque i soggetti candidati alla correlativa carica) in un più generale, e parimenti da raccomandare, quadro di riduzione del cumulo degli incarichi, da mantenersi auspicabilmente al di sotto degli stessi limiti fissati dallo Statuto di Intesa Sanpaolo non rivestano ulteriori cariche nell ambito di organi di controllo di società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo né di partecipate sulle quali Intesa Sanpaolo eserciti un influenza notevole (fermo restando che deve ritenersi escluso, per quanto stabilito dalla legge, che essi possano partecipare a organi di gestione di società del Gruppo). Pare opportuno, in questa sede, anticipare che, specularmente, analoga raccomandazione sarà formulata, con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione per quanto concerne incarichi in organi amministrativi, in ossequio al richiamato indirizzo della Vigilanza circa la disponibilità di tempo da dedicare a incarichi di tale rilievo. In applicazione di quanto previsto dal provvedimento di Banca d Italia dell 11 gennaio 2012, si richiede che l informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, da depositarsi contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell art. 23.1 dello Statuto, comprenda un curriculum, sufficientemente dettagliato, volto a identificare per quale delle precedenti aree ciascun candidato risulta adeguato, ferma restando la facoltà, per i soci, di presentare candidature con profili diversi, adeguatamente motivate. Torino, 5 marzo 2013 per il Consiglio di Sorveglianza il Presidente Giovanni Bazoli 7