DISABILITÀ E INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO. guida alla richiesta di benefici e agevolazioni



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DISABILITÀ E INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO guida alla richiesta di benefici e agevolazioni

Disabilità e invalidità guida alla richiesta di benefici e agevolazioni

ultimi decenni il mondo della disabilità ha vissuto profonde trasformazioni Negli finalizzate ad una sistematica azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore dei diversamente abili. In tal senso, la dimensione informativa e di facilitazione dell accesso alle tutele previste è un aspetto essenziale, perchè solo la conoscenza dei propri diritti consente al cittadino di poterli esercitare e di partecipare attivamente all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ispirata da queste considerazioni, la Cisl Fp presenta una guida in grado di fornire risposte alle domande che più di frequente sono rivolte sui vari aspetti della disabilità attraverso l esame della legislazione vigente in vari campi: dal diritto al lavoro, all assistenza, all integrazione intesa come superamento delle barriere architettoniche, all autonomia come possibilità di muoversi, alle agevolazioni fiscali e alla sanità. I contenuti raccolti in questa pubblicazione hanno come obiettivo quello di accompagnare con approfondimenti informativi e normativi le persone diversamente abili e chi sta loro accanto nella vita lavorativa come in quella di ogni giorno in modo da favorirne la crescita personale, l autonomia e l integrazione sociale e lavorativa. Sfide sulle quali la Cisl Fp continuerà ad investire in termini di impegno e di spinta al cambiamento. Come per le altre guide pratiche edite dalla Cisl Fp, il punto di riferimento dove trovare aggiornamenti, approfondimenti e altro materiale utile è il nostro sito istituzionale www.fp.cisl.it e l apposita sezione dedicata alla disabilità. Per ottenere risposte più dettagliate alle vostre domande potete anche contattarci all indirizzo email fp@cisl.it. 3

PREMESSA 1 I termini invalidità e handicap sono erroneamente utilizzati come sinonimi. In realtà, la legislazione vigente opera una fondamentale distinzione tra la condizione di invalido civile, cieco, sordomuto, invalido di guerra, per servizio, di lavoro e quella di persona handicappata tanto che il riconoscimento dell invalidità civile non implica necessariamente il riconoscimento della condizione di handicap e viceversa. In funzione del riconoscimento ottenuto, si potranno richiedere agevolazioni lavorative e benefici di tipo assistenziale, economico e sanitario. Invalidità civile Sono considerati invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, di tipo fisico o psichico (art. 2, legge 118/71) tali da causare una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. La tutela dell invalido civile trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, che obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all assistenza sociale. Sono invalidi civili: gli affetti da minorazioni psichiche o insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3; il minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell età; il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e funzioni proprie dell età. Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di servizio (per i dipendenti pubblici e categorie assimilate). L invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa ed è riconosciuta dalle Commissioni sanitarie provinciali. L handicap A differenza dell invalidità civile, basata sulla riduzione della capacità lavorativa, l handicap, come definito dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Chi possiede il riconoscimento di persona 5

disabile può autocertificare la propria condizione (art. 9, legge 448/98) per provvedimenti amministrativi o per l acquisizione di facilitazioni, mentre questa possibilità non è data a chi ha soltanto il certificato d invalidità indipendentemente dalla percentuale. Modalità di presentazione della domanda Per esercitare i diritti competenti, gli invalidi civili e i portatori di handicap devono inoltrare domanda all Inps mediante invio telematico di: certificato medico a cura del medico certificatore; domanda da compilare ed inviare online all Inps; fotocopia della carta d identità e del codice fiscale. Prima di presentare la domanda, occorre recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti. L elenco dei medici abilitati è disponibile sul sito internet dell INPS, ma se il vostro medico di famiglia non è ancora abilitato, è possibile chiedergli di farlo dotandosi di un codice PIN, mediante compilazione dell apposita richiesta sul sito web dell Istituto oppure recandosi presso una qualunque agenzia dell Inps munito di documento di identità. Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al richiedente. La ricevuta reca anche il numero di certificato che dovrà essere riportato nella domanda. Il medico provvede, inoltre, alla stampa e al rilascio del certificato medico firmato in originale che dovrà essere esibito all atto della visita. Per presentare la domanda e, successivamente, per verificare lo stato della richiesta, occorre farsi assegnare un codice PIN. Una volta ottenuto il certificato medico e il PIN, è possibile presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell Istituto. Per redigere la domanda bisogna compilare il modello on line con i dati anagrafici ed abbinare ad esso il numero di certificato (ricevuto precedentemente dal medico), entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del certificato medico. In caso di difficoltà nella ricerca di un medico o nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli enti di Patronato e alle Associazioni di categoria dei disabili. La procedura di accertamento Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda sarà fissata la visita che può anche essere domiciliare (il medico certificatore dovrà redigere un certificato telematico da inviare all Inps almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita) se la persona non é in grado di presentarsi per gravi difficoltà che rendono il trasferimento molto difficile o pericoloso per sè e per gli altri. La visita può essere effettuata durante il ricovero ospedaliero, specialmente nei casi di lungodegenza o di riabilitazione. Inoltre, nel caso in cui il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Asl diversa da quella di effettiva residenza, può essere presentata richiesta di accertamento presso l Asl di residenza. La visita è effettuata dalla commissione medica istituita presso la Asl territorialmente competente integrata con medico Inps. Tale accertamento avrà carattere provvisorio poichè sarà efficace sino all accertamento definitivo da parte della commissione che dovrà, in ogni caso, pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. In sede di visita medica è opportuno presentare tutta la documentazione 6

sanitaria che si possiede a dimostrazione dell esistenza dell infermità che ha causato lo stato di invalidità ed è possibile farsi assistere da un medico di fiducia, a proprie spese. La commissione medica Asl integrata, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. Se la commissione accerta l invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla commissione medica di verifica competente per territorio. La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla commissione medica Asl integrata. Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla commissione medica Asl integrata può sottoporre il richiedente a visita diretta o può inviare all Inps richiesta di accertamenti specialistici. A conclusione dell accertamento, l Inps provvede ad inoltrare il verbale al domicilio dell interessato in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Asl integrata o di verifica) è possibile presentare ricorso, entro 180 giorni dalla notifica al giudice ordinario territorialmente competente. Il procedimento relativo all accertamento sanitario da parte delle commissioni deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1 comma 3 del Dpr 698/94). Rivedibilità La percentuale di invalidità può essere assegnata in via definitiva oppure può essere soggetta a revisione nel tempo qualora le evidenze scientifiche lascino supporre una potenziale modificazione della patologia o della menomazione. In questo secondo caso, il verbale riporta la data per la visita di revisione alla quale il soggetto dovrà sottoporsi. Non tutti gli invalidi civili devono essere richiamati a visita. La legge 80 del 9 marzo 2006, all art.6 comma 3, stabilisce che non devono essere sottoposti a visita di accertamento e revisione i cittadini ai quali è stata riconosciuta l indennità di accompagnamento e sono affetti da patologie o menomazioni ingravescenti (destinate cioè ad aggravarsi) o stabilizzate nel tempo. L elenco delle condizioni patologiche escluse dalle visite di controllo, è stato definito dal Decreto interministeriale 2 agosto 2007 del Ministero dell Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute. Aggravamento La domanda di aggravamento può essere presentata in qualunque momento seguendo la stessa procedura prevista per il riconoscimento dell invalidità ma è necessaria una integrazione della documentazione medica che comprovi la modifica dello stato precedente. In caso di ricorso, le domande di aggravamento sono esaminate solo dopo la pronuncia del giudice adito sul ricorso stesso. La legge 388/2000 esonera dalla visita annuale di accertamento dell invalidità (art. 97, comma 2) le persone con sindrome di Down, quelle con menomazioni fisiche permanenti e le persone con grave disabilità psichica, ad esclusione dei casi in cui vi sia una specifica richiesta del medico di famiglia. 7

FOCUS Benefici a favore degli invalidi civili Il riconoscimento dello stato di invalido civile dà diritto ad alcuni benefici in relazione alla fascia di età e al grado di invalidità assegnato: Il riconoscimento di una percentuale del 34% di invalidità civile dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi, ortesi ed ausili. Il riconoscimento del 46% dà diritto al collocamento mirato che consiste nel reperimento, nel mercato del lavoro esistente e nella provincia di residenza del disabile, del lavoro più idoneo alle condizioni di salute del disabile. Coloro che sono divenuti invalidi civili con una percentuale di almeno il 60% ed in costanza di rapporto di lavoro subordinato possono essere collocati nella quota di riserva; quest ultima rappresenta il numero di lavoratori disabili che il datore di lavoro è obbligato per legge ad assumere. Il 67% di invalidità civile è la percentuale minima per poter 8 usufruire dell esenzione parziale del ticket sanitario. Ai lavoratori subordinati, pubblici o privati, disabili, con il riconoscimento di una percentuale pari o superiore al 75% vengono riconosciuti due mesi di contribuzione figurativa per ogni annualità di lavoro effettivamente svolto. La contribuzione figurativa globale non può in ogni caso superare i 5 anni ed è utile ai soli fini del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia. Il beneficio però viene attribuito su presentazione di apposita istanza dell interessato, da formularsi insieme alla domanda di pensione di anzianità o di vecchiaia. I moduli possono essere reperiti presso gli enti previdenziali di appartenenza ed alla domanda deve essere allegato il verbale di accertamento o la sentenza dichiarativa dell invalidità. Tale beneficio spetta anche ai sordomuti ed ai non vedenti. Per questi ultimi sono previsti il riconoscimento di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettiva prestazione lavorativa. Agli invalidi civili con percentuale pari o superiore all 80% non si applicano gli innalzamenti d età previsti dalla legge per usufruire della pensione di vecchiaia, per cui l età resta fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Tale beneficio non spetta ai sordomuti, mentre spetta ai ciechi assoluti ed agli ipovedenti ventesimisti (non decimisti) divenuti ciechi o ipovedenti prima dell inizio del rapporto di lavoro o successivamente all inizio del rapporto di lavoro, ma abbiano maturato almeno 10 anni di contribuzione dopo l insorgere della patologia. Accanto alle percentuali che danno diritto a benefici privi di contenuto economico vi sono quelle che invece prevedono prestazioni di tipo economico. Per l erogazione delle provvidenze economiche, tuttavia, è richiesta la presenza di altri requisiti non sanitari: I soggetti adulti con età compresa tra i 18 ed i 65 anni che sono

Provvidenze economiche invalidi civili, ciechi civili e sordi civil anno 2013 stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 74% hanno diritto all assegno mensile, sempre che non superino un determinato reddito; I soggetti adulti con età compresa tra i 18 ed i 65 anni che sono stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale del 100% hanno diritto alla pensione di inabilità sempre che non superino un determinato reddito; I soggetti impossibilitati a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all indennità di accompagnamento (100% + i.a.) indipendentemente dal loro reddito; I minori invalidi di anni 18 e quelli ipoacustici che frequentano un corso di studi o centri specializzati ambulatoriali per trattamenti terapeutici e riabilitativi hanno diritto all indennità di frequenza sempre che non si superi una determinata soglia di reddito. Provvidenza Importo 2013 Limite reddito 2013 Pensione ciechi civili assoluti 298,33 16.127,30 Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 275,87 16.127,30 Pensione ciechi civili parziali 275,87 16.127,30 Pensione invalidi civili totali 275,87 16.127,30 Assegno mensile invalidi civili parziali 275,87 4.738,63 Pensione sordi 275,87 16.127,30 Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti 846,16 Nessuno Indennità speciale ciechi ventesimisti 196,78 Nessuno Indennità di accompagnamento invalidi civili totali 499,27 Nessuno Indennità di frequenza minorenni 275,87 4.738,63 Indennità di comunicazione sordi 249,04 Nessuno Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 495,43 Nessuno N.B. In riferimento al reddito del coniuge nella dichiarazione annua per il diritto alla pensione degli invalidi civili totali l INPS, con messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, ha stabilito che in attesa della nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile, sia nella liquidazione dell assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale sia per la pensione di inabilità civile, si continuerà a fare riferimento al reddito personale dell invalido. 9

BENEFICI E AGEVOLAZIONI LAVORATIVE 2 La legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, disciplina la prevenzione e diagnosi precoce, la cura e riabilitazione, l inserimento e l integrazione sociale del portatore di handicap e affronta l emergenza degli interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. Grazie a questa legge le persone disabili e le loro famiglie possono avvalersi della facoltà di usufruire di periodi di assenza dal lavoro retribuiti, in aggiunta a quelli ordinari previsti a prescindere dalla condizione di disabilità. Con una serie di provvedimenti normativi successivi il legislatore è intervenuto nella delicata materia dei permessi per l assistenza ai portatori di handicap, provvedendo, in particolare, a ricomporre in modo sistematico le norme contenute nella legge 104/1992 e nel D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante misure a sostegno della maternità e della paternità. Adempimenti La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità. Non basta quindi la certificazione di handicap - che non può essere comunque sostituita da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l invalidità totale - ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità dell handicap (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). Una volta ottenuta la certificazione la domanda per ottenere i benefici e le agevolazioni lavorative va inoltrata: all Istituto previdenziale in doppia copia con la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia al datore di lavoro (lavoratori privati) o all amministrazione di appartenenza (dipendenti pubblici). Inoltre, va allegata una dichiarazione o attestazione di non ricovero del soggetto disabile a tempo pieno in un istituto specializzato e l autocertificazione dello stato di famiglia. La domanda deve essere rinnovata annualmente anche con una semplice dichiarazione di responsabilità, comunicando, eventualmente, variazioni rispetto alla fruizione delle agevolazioni (eventuale ricovero a tempo pieno del disabile in condizione di gravità; revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della commissione integrata; decesso del disabile). L Inps istruisce la domanda dei dipendenti privati controllando la congruità della richiesta e, al termine di questa verifica, emette un provvedimento di accoglimento o di reiezione della richiesta che viene inviato al datore di lavoro, al lavoratore o al patronato al quale ci si è rivolti per la presentazione della domanda. Per i dipendeneti pubblici, l Amministrazione di appartenenza, verifica la correttezza della documentazione presentata, procede all accoglimento o alla reiezione della domanda, monitora periodicamente i provvedimenti e, nel caso in cui si verifichi una responsabilità del dipendente, avvia procedimenti disciplinari. 11

Soggetti beneficiari La legge n. 104 prevede permessi orari o giornalieri retribuiti sia per il lavoratore disabile sia per chi assiste un familiare con grave handicap, definendone le condizioni di accesso. In particolare, beneficiari delle agevolazioni lavorative previste, sono tutti i cittadini con un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche a tempo determinato. La normativa, oltre che per i cittadini italiani, trova applicazione anche per i cittadini extracomunitari, presenti regolarmente in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi dalle apposite Commissioni. Sono esclusi dai benefici di legge i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici. Le agevolazioni sono volte a portare assistenza a: figli (naturali, adottivi o in affidamento); parente o affine entro il secondo grado di parentela; coniuge; sé stessi; I benefici sono estesi al parente di terzo grado (ad es., zii e bisnonni) qualora: i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età, oppure, siano anche essi affetti da patologie invalidanti ; i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano deceduti o mancanti. Al riguardo si chiarisce che: per patologie invalidanti si intendono quelle indicate nel D.I. n. 278/00: patologie acute o croniche che comportano la perdita permanente o temporanea dell autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi periodici clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; l espressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Le agevolazioni sono riconosciute ad uno soltanto dei soggetti così determinati, in caso di assistenza alla stessa persona. Non è concessa l alternanza dei permessi lavorativi, nemmeno in mesi diversi, tra più parenti o affini per la stessa persona con disabilità (ad esempio, due fratelli lavoratori nei confronti della madre). Con riferimento al referente unico per l assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il Ministero del Lavoro (risposta ad Interpello n. 32/2011) ha specificato che nell ipotesi in cui il disabile assuma il domicilio, anche solo temporaneamente, presso la residenza dei diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario, al fine di prestare 12

legittimamente la dovuta assistenza, che ogni soggetto sottoponga l istanza per il riconoscimento dei permessi di cui all art. 33 in quanto, ai sensi della vigente normativa, tali permessi possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d uno i soggetti che usufruiscono dei permessi in questione. Le agevolazione ed i benefici di legge inoltre sono concessi purché il soggetto da assistere non sia ricoverato a tempo pieno in strutture quali ospedali o case di cura di altro genere specializzate nella patologia, giacché, in tali casi, l assistenza verrebbe, evidentemente, resa dall istituto che accoglie il disabile. Le agevolazioni lavorative Il lavoratore con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 2 grado, entro il 3 solo nei casi previsti dalla legge) gravemente disabile e il lavoratore con grave disabilità, ha diritto: a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso; a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Focus Lavoratori affetti da patologie oncologiche I lavoratori affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). Tale possibilità è data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato. La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. La stesso diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è concesso inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, se: 1) la patologia oncologica riguarda il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice 2) l assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro: - un riconoscimento del 100% di invalidità - un riconoscimento di gravità dell handicap - il diritto all indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita Il diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto infine alla lavoratrice o al lavoratore : - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni - con figlio convivente di qualsiasi età - portatore di handicap (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità). 13

Permessi lavorativi ex Lege 104/92 3 Permessi fino al 3 anno di vita del bambino disabile La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto ad una tra le seguenti opzioni: il prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni; un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino; tre giorni di permesso mensile. Mentre il prolungamento del periodo di congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito, possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, i tre giorni di permesso (comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili. Nel 1 anno di vita del figlio, qualora le cure non possano essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento previste per la generalità dei neonati poiché vi è una particolare e diversa difficoltà del bambino con handicap sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap. Permessi dopo il 3 anno di vita del disabile I genitori, anche adottivi, di bambini disabili gravi oltre i 3 anni e fino agli 8 anni di vita, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale. I genitori, anche adottivi, con figli oltre gli 8 anni di età possono fruire, in alternativa tra di loro, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente. I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. Ad entrambi è riconosciuto il diritto a godere dei permessi, anche in maniera continuativa nell ambito del mese, fermo restando che uno solamente potrà concretamente fruirne. 15

I tre giorni di permesso mensile possono essere anche frazionati in ore in modo da permettere al lavoratore richiedente di fruire di una flessibilità dell orario di lavoro. E possibile che un genitore fruisca del congedo parentale (entro gli otto anni del figlio) mentre l altro genitore fruisce dei permessi mensili per handicap. I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari. Permessi per assistere un familiare o affine entro il 2 grado Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 2 grado (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito ed utile per il trattamento pensionistico. Può essere frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile ma l assistenza per essere continua deve avere il carattere della sistematicità e dell adeguatezza. Sul punto la giurisprudenza è intervenuta chiarendo che: la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore di richiedere i permessi mensili retribuiti; la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi della legge 104; il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile, offre tuttavia un assistenza continua purché sistematica ed adeguata alle esigenze dello stesso familiare disabile. In questi casi è necessario produrre un programma di assistenza (a firma congiunta) che illustri le modalità e le finalità dell assistenza; la presenza di un assistente familiare (badante, personale di associazioni no profit o di strutture pubbliche) è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente; la persona gravemente disabile si ritiene ricoverata a tempo pieno (situazione ostativa alla fruizione delle agevolazioni lavorative) se degente per le intere 24 ore. Tuttavia se la persona ricoverata si trova in coma vigile e/o in situazione terminale, sussiste il diritto alle agevolazioni per il lavoratore o la lavoratrice richiedente. Permessi per il lavoratore disabile Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto: a tre giorni di permesso mensile retribuito; oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un ora di permesso giornaliero (se l orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore). I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari. Permessi in caso di grave infermità (c.d. congedo breve) Il decreto 278/2000 prevede per le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti di datore di lavoro pubblico e privato, il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno, in caso di morte o di grave infermità, debitamente documentata: del coniuge anche separato legalmente; di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle) anche non convivente; di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica (famiglia di fatto). Per fruire dei tre giorni di permesso 16

retribuito il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i motivi e i giorni di godimento. Il permesso deve comunque essere utilizzato entro 7 giorni dalla morte o dall accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici». Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi. In caso di grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare congiuntamente modalità diverse di lavoro in alternativa ai tre giorni di permesso. Nell accordo, che deve essere stipulato in forma scritta, devono essere indicate le modalità dell orario concordato, proposto dal lavoratore e verranno anche indicati i criteri delle eventuali verifiche periodiche sulla persistenza dello stato di gravità della patologia. La verifica in questione sarà effettuata mediante la presentazione, da parte del lavoratore al datore di lavoro, della documentazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. Il nuovo orario concordato deve avere inizio entro 7 giorni da quando viene accertata la patologia o la necessità di intervento terapeutico. Procedura e modalità di fruizione dei permessi lavorativi Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi Condizione necessaria per poter fruire dei permessi per assistenza a disabili è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa ad eccezione delle seguenti situazioni: il disabile deve recarsi fuori dalla struttura per visite ovvero terapie certificate (Inps, messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); il disabile è in uno stato vegetativo persistente oppure in situazione terminale (Inps, circolare n. 155 del 3 dicembre 2010); il ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi prima prevista solo per i bambini fino a tre anni di età (Inps, circolare n. 90 del 23 maggio 2007 e circolare n. 155 del 3 dicembre 2010). Inoltre si precisa che: chi assiste deve avere un rapporto di parentela o affinità entro il 2 grado (fatte salve le condizioni ex lege valide per parenti o affini entro il 3 grado); non è richiesta la convivenza tra disabile e lavoratore; i requisiti della continuità e della esclusività dell assistenza non sono più considerati presupposti necessari per la fruizione dei permessi; chi fa richiesta deve avere un rapporto di lavoro in essere. Adempimenti del lavoratore Il lavoratore che richiede il permesso retribuito di tre giorni o quello non retribuito per gravi patologie dei familiari deve presentare la certificazione del medico specialistico del SSN o con esso convenzionato o del medico generico o del pediatra di libera scelta e, in caso di ricovero, della struttura sanitaria. 17

Per i permessi retribuiti di tre giorni in caso di decesso si può presentare, in alternativa alla relativa certificazione, una dichiarazione sostitutiva; in caso di grave patologia la certificazione medica deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell attività lavorativa. Per i permessi non retribuiti correlati alle gravi patologie, la certificazione medica deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. La persistenza della malattia grave può essere verificata dal datore di lavoro tramite la suddetta certificazione medica con la periodicità stabilita nell accordo con il datore di lavoro. Qualora venisse meno l infermità, il lavoratore deve riprendere l attività lavorativa e potrà utilizzare l eventuale periodo di congedo non fruito in altre occasioni. Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro Servizio ispezione del lavoro, l elenco dei propri dipendenti in congedo, entro cinque giorni dall inizio del congedo stesso. Il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a: eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità; revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive mofidicazioni, integrata ai sensi dell art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009; modifiche ai periodi di permesso richiesti; eventuale decesso del disabile. Inoltre, il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, deve obbligatoriamente attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Decorrenza dei benefici L agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all ente datore di lavoro. Aspetti economici e previdenziali Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, con riferimento alla sola paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena. Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono corrisposte interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell assegno sociale dell anno in corso. In questo caso il lavoratore potrà integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria. I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato. 18