CAPITOLO II SEZIONE VII ALTRI SOGGETTI SOMMARIO: 1. La parte civile 2. Il responsabile civile 3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria 4. La persona offesa. 4.1. La condizione di particolare vulnerabilità. *** 1. LA PARTE CIVILE. La parte civile è il soggetto titolare della pretesa risarcitoria cagionata dal reato. È noto che il fatto di reato, oltre a provocare la lesione del bene interesse giuridicamente tutelato, può provocare, altresì, una lesione economica (danno patrimoniale) o anche non economica (danno non patrimoniale). Il soggetto danneggiato dal reato è, ovviamente, tutelato dalla legge e legittimato ad agire per ottenere la reintegrazione dei danni subiti. Il sistema giuridico consente allo stesso di scegliere la via che preferisca per ottenere il risarcimento dei danni subiti: a. può agire autonomamente in sede civile; b. può agire in sede penale, e allora, in questo caso, assumerà la qualifica di parte civile nello stesso processo penale in cui si accerta la responsabilità dell imputato. La persona danneggiata, dunque, può far valere le proprie pretese direttamente all interno del processo penale agendo contro l imputato o il responsabile civile per ottenere in questa sede le restituzioni o il risarcimento dei danni subiti. In tal caso, ai sensi dell art. 74 c.p.p., deve effettuare la c.d. costituzione di parte civile nel processo penale, che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Tale costituzione avviene mediante una dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede, oppure mediante la presentazione della stessa direttamente in udienza. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati nell art.78 c.p.p., ossia: generalità della persona fisica o denominazione della persona giuridica insieme alle generalità del suo legale rappresentante; generalità dell imputato nei cui confronti viene esercitata l azione civile o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; 54
I SOGGETTI nome e cognome del difensore ed indicazione della procura; esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; sottoscrizione del difensore. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, per l udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti i controlli circa la regolare costituzione delle parti nell ambito degli atti introduttivi al dibattimento ex art. 484 c.p.p. Se la costituzione avviene dopo che siano già state presentate le liste di testimoni, periti e consulenti, la parte civile non potrà presentarle. Quanto alle vicende successive della parte civile, il legislatore prevede l esclusione e la revoca della stessa. L esclusione può essere richiesta sia dalle parti che dal pubblico ministero, dall imputato e dal responsabile civile; nella richiesta dovranno essere indicati i motivi per cui ritengano inesistenti i presupposti per la costituzione della parte civile. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. In assenza di tali requisiti, può essere disposta d ufficio dal giudice. Diversa dall esclusione è la revoca della costituzione di parte civile, che può essere espressa, laddove sia disposta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale; oppure tacita laddove sia desumibile dalla mancata presentazione delle conclusioni a norma dell art. 523 c.p.p. oppure dalla successiva proposizione dell azione davanti al giudice civile. Data la duplicità di tutela riconosciuta al danneggiato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare i rapporti tra azione civile e azione penale. A) Se il danneggiato ha esercitato l azione in sede civile prima dell inizio del processo penale, successivamente ha una duplice possibilità: 1) può decidere di trasferire l azione in sede penale costituendosi parte civile; l esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile; inoltre, l eventuale sentenza di assoluzione produrrà effetti anche nei suoi confronti, ai sensi dell art. 652 c.p.p. Tuttavia, tale facoltà gli è preclusa in due casi: a) ove il giudice civile abbia pronunciato sentenza di merito, anche non passata in giudicato; b) ove abbia intrapreso l azione civile quando erano già scaduti i termini per la costituzione di parte civile in sede penale (in tal caso la pretesa risarcitoria verrà comunque soddisfatta in sede 55
CAPITOLO II civile); 2) può decidere di proseguire il giudizio in sede civile: in tal caso, gli esiti del processo penale non avranno alcuna efficacia in quello civile. B) Se il danneggiato ha esercitato l azione in sede penale, costituendosi parte civile nel processo penale, e successivamente esercita l azione in sede civile, in tal caso il processo civile resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. In tal caso, la sentenza penale irrevocabile sotto il profilo degli accertamenti di merito avrà efficacia vincolante nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p. 2. IL RESPONSABILE CIVILE. Secondo le nozioni civilistiche, il responsabile civile è il soggetto che, pur non avendo partecipato alla commissione del reato, è tuttavia chiamato a rispondere dei danni da esso cagionati. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi di responsabilità per fatto altrui previste dagli artt. 2047 e ss. c.c., oppure all intervento della compagnia assicurativa per i danni derivanti da incidente stradale. La partecipazione del responsabile civile al processo penale può avvenire attraverso due modalità: in primo luogo, la parte civile può citarlo in giudizio; in secondo luogo, lo stesso responsabile può decidere di intervenire spontaneamente. Citazione del responsabile civile La parte civile che ha interesse a coinvolgere il responsabile civile deve chiedere al giudice di essere autorizzata a citarlo in giudizio; tale richiesta deve essere presentata al più tardi per il dibattimento. La citazione è ordinata dal giudice che procede con decreto, notificato al responsabile civile, al P.M. e all imputato; il decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell associazione o dell ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l invito a costituirsi nei modi previsti dall art. 84 c.p.p.; d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell ausiliario che lo assiste. Il codice tutela il responsabile civile prevedendo, infatti, che la sua citazione è nulla se, per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, egli 56
I SOGGETTI non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell udienza preliminare o nel giudizio. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l esclusione della parte civile. Una volta citato, il responsabile civile può costituirsi in giudizio in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica o la denominazione dell associazione o dell ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; il nome e il cognome del difensore e l indicazione della procura; la sottoscrizione del difensore. Intervento volontario del responsabile civile Il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, quando vi è costituzione di parte civile, presentando una dichiarazione scritta che contenga gli stessi elementi previsti per la costituzione a seguito di citazione. L intervento è consentito nell udienza preliminare e fino agli atti introduttivi al dibattimento. Analogamente a quanto avviene per la citazione, l intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l esclusione della parte civile. L esclusione del responsabile civile può essere chiesta dalle parti o disposta d ufficio dal giudice ove accerti l assenza dei requisiti per la citazione o per l intervento dello stesso. 3. IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria può essere definito, alla luce dell art. 196 c.p., come il soggetto tenuto al pagamento di una somma pari all ammontare della multa o dell ammenda inflitta al colpevole, purché: il reato sia stato commesso da persona soggetta all altrui autorità, direzione o vigilanza; il colpevole sia insolvibile; la persona rivestita dell autorità, o incaricata della direzione o della vigilanza, era tenuta a far osservare proprio le norme violate dal reo, e delle quali non debba essa stessa rispondere penalmente. Altri soggetti civilmente obbligati sono individuati dall art. 197 c.p. negli enti forniti di personalità giuridica, purché ricorrano le seguenti condizioni: deve essere stata pronunciata sentenza di condanna contro chi abbia la rappresentanza o l amministrazione dell ente, o ne sia dipendente; il reato commesso costituisce diretta violazione degli obblighi inerenti la 57
CAPITOLO II diritto alla prova costruito sull ammissibilità dell esame solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare vulnerabilità. Il d.lgs. 212/2015 ha infine incisivamente modificato l art. 498, comma 4 quater, c.p.p., ai sensi del quale, indipendentemente dalla contestazione imputata, qualora occorra procedere all esame di una persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, su richiesta dell offeso, ben potrà disporre l adozione di modalità protette, vale a dire l impiego dell esame schermato dal vetro specchio, l esame condotto dal presidente, o l esame protetto secondo le forme previste dall art. 398, co. 5 bis, c.p.p. QUESTIONARIO 1. Quale tutela è riconosciuta alla persona danneggiata dal reato? (par. 1) 2. Entro quali termini e con quali modalità avviene la costituzione di parte civile? (par. 1) 3. In che modo il responsabile civile può essere coinvolto nel processo? (par. 2) 4. Il responsabile civile può anche intervenire spontaneamente? (par. 2) 5. Qual è il contenuto del decreto di citazione del responsabile civile? (par. 2) 6. Che ruolo ha il civilmente obbligato per la pena pecuniaria? (par. 3) 7. Qual è la differenza tra civilmente obbligato e responsabile civile?(par. 3) 8. Quali diritti l ordinamento riconosce alla persona offesa da reato? (par. 4) 9. Le persone giuridiche possono assumere la veste di persona offesa? (par. 4) 10. Cosa si intende per persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità? 62
I SOGGETTI SCHEMA DI RIEPILOGO I SOGGETTI GIURISDIZIONE artt. 2, 479, 263 c.p.p. Consiste nell applicazione della legge penale alla fattispecie concreta da parte di un giudice terzo e imparziale COMPETENZA artt. 4, 8, 9, 12 c.p.p. - per materia (Corte d Assise, Tribunale e Giudice di Pace) - per territorio (artt. 8 e 9 c.p.p.) - per connessione (art. 12 c.p.p.) Requisiti: Capacità ed Imparzialità Il GIUDICE artt. 4, 8, 9, 12 c.p.p Anomalie: Incompatibilità, Astensione, Ricusazione - Esercizio dell azione penale - Obbligatorietà dell azione penale - Autonomia ed organizzazione interna della Procura Il P.M. art. 112 Cost., 73 R.D. 12\41 Contrasti negativi e positivi risolti dalla Procura Generale della Corte di Cassazione La P.G. Attività delegata dal P.M.: - Ispezioni - Perquisizioni e Sequestri - intercettazioni artt. 112 Cost., 73 R.D. 12\41 Attività di iniziativa della P.G.: - Sequestri - S.I.T. - Accertamenti - Identificazioni - Arresto e fermo 63