Schede documentative estratte dalla piattaforma GRACE Documento predisposto il 10/11/2009 mutui ipotecari
Indice Prodotti di FINANZIAMENTO...3 Mutui Ipotecari...3 Prodotto Standard...3 Informativa Prodotto...3 Stampato il 10/11/2009 Pag. 2 di 7
Prodotti di FINANZIAMENTO Mutui Ipotecari Prodotto Standard Informativa Prodotto Banca Alto Vicentino SCPA Foglio Informativo Prodotti di FINANZIAMENTO / Mutui Ipotecari Prodotto Standard Informazioni sulla banca BANCA ALTO VICENTINO Credito Cooperativo Scpa Schio Sede Legale, Sede Amministrativa e Direzione Generale: Via Pista dei Veneti, 14 36015 Schio (Vi) Reg.Impr. 127/VI116 R.E.A. 11246/VI Codice Fiscale e partita IVA: 00210200242 Codice Abi: 08669.4 Iscritta all Albo delle Banche al n. 272010 Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale 182.225,00 al 31.12.08 Riserve 37.768.441,68 al 31.12.08 Recapiti: Telefono : 0445 674000 Telefax : 0445 674500 E-mail: info@bancaaltovicentino.it Sito Internet: www.bancaaltovicentino.it Denominazione Caratteristiche e rischi tipici del servizio - Mutuo Ipotecario Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso; il prestito è garantito da ipoteca su immobili. L eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori Con il contratto di mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori la Banca consegna al cliente una somma di denaro, con impegno del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi). In particolare, le somme concesse a mutuo sono erogate in più tranches. La prima tranche viene erogata della Banca contestualmente alla stipula del contratto. Le successive tranches sono erogate in una o più soluzioni sulla base del rispetto del programma di avanzamento dei lavori stabilito nel contratto di mutuo. Le richieste di ulteriori erogazioni devono essere avanzate entro e non oltre un termine massimo stabilito nel contratto, restando inteso che, in caso contrario, la Banca, avrà il diritto di ritenere il mutuo consolidato nella somma complessiva erogata fino a tale data, dandone comunicazione alla parte mutuataria a mezzo lettera raccomandata. Il prestito è garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili. L'ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo ipotecario è pari al 100% del valore dei beni ipotecati. La durata medio-lungo del prestito, poi, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato. Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo ipotecario RISCHIO DI TASSO (in caso di tasso fisso) Il mutuo ipotecario a tasso fisso presenta per il cliente un rischio di tasso ; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito. Stampato il 10/11/2009 Pag. 3 di 7
(in caso di tasso indicizzato) Il mutuo ipotecario a tasso indicizzato, cioè agganciato all andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un rischio di tasso ; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell impegno finanziario richiesto al cliente. Condizioni economiche del servizio Tassi Descrizione Genere Valore Note Tasso annuo di preammortamento: Euribor 3 mesi + 3 p.p. (spread) 3,80 % (Il tasso di interesse nominale annuo per ciascuna rata sarà di volta in volta pari alla quotazione dell Euribor a 3 mesi/365,rilevato per valuta il primo giorno di ogni mese e arrotondato allo 0,10 superiore) La quotazione dell Euribor (Euro Interbank OfferedRate) viene rilevata dal Comitato di Gestione EURIBOR (Euribor Panel Steering Commitee) e pubblicato su Il Sole 24 Ore. Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: Euribor 3 mesi + 3 p.p. (spread) 3,80 % (Il tasso di interesse nominale annuo per ciascuna rata sarà di volta in volta pari alla quotazione dell Euribor a 3 mesi/365,rilevato per valuta il primo giorno di ogni mese e arrotondato allo 0,10 superiore) e maggiorato di 3 punti percentuale La quotazione dell Euribor (Euro Interbank OfferedRate) viene rilevata dal Comitato di Gestione EURIBOR (Euribor Panel Steering Commitee) e pubblicato su Il Sole 24 Ore In ogni caso il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere inferiore al tasso di ingresso (floor). Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora 4,00 % Punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Indicatore sintetico di costo (ISC) 5,10 % calcolato su capitale figurativo di 100.000,00 - durata 180 rate mensili tasso 4,90% annuo tasso mora 2,00% - spese incasso rata 2,50 - spese istruttoria 200,00 - imposta sostitutiva 250,00 In caso di acquisto dell'abitazione principale, viene assicurata la possibilità di stipulare il contratto a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea Tasso annuo di preammortamento: Tasso BCE + 4 p.p. (spread) Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: Tasso BCE + 4 p.p. (spread) Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora 5,00 % 5,00 % 4,00 % punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Indicatore sintetico di costo (ISC) 5,73 % calcolato su capitale figurativo di 100.000,00 - durata 180rate mensili tasso 5,50% annuo tasso mora 2,00% - spese incasso rata 2,50 - spese istruttoria 200,00 - imposta sostitutiva 250,00 Commissioni spese rimborsi Stampato il 10/11/2009 Pag. 4 di 7
Descrizione Valore Note Spese di istruttoria: 0,50% dell'importo Cancellazione dell'ipoteca con la procedura disciplinata dall'art. 13 della legge 40/2007 (cd. Decreto Bersani bis): con min. 200,00 e max. 5.000,00 500,00 + spese notarili e Conservatoria RR.II Commissioni di stipula presso studio notarile 50,00 se presso studio notarile nella piazza di competenza della filiale erogante Commissioni di stipula presso studio notarile 100,00 se stipula presso studio notarile fuori piazza di competenza della filiale erogante Spese perizia Banca 500,00 Spese perizia professionista esterno Spese rinuncia finanziamento già deliberato 150,00 Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93 2,10 Spese per la comunicazione (variazioni condizioni) ex art. 118 d.lgs. 385/93 Rimborso delle imposte di registro e di bollo 2,10 Rimborso dell'imposta sostitutiva ex art 15 dpr 601/73 da 0,25% a 2,00% Rimborso spese per consegna informazioni precontrattuali 00,00 Commissioni di incasso 2,50 reclamate nella misura tempo per tempo legislativamente prevista dell importo erogato se il finanziamento si riferisce all acquisto/ristrutturazione/costr uzione della prima casa di abitazione e relative pertinenze oppure: acquisto/ristrutturazione/costruzi one di immobile da adibire alla propria attività professionale. oppure: per esigenze liquidità Se il finanziamento si riferisce all acquisto/ristrutturazione/costr uzione di immobile diverso dalla prima casa di abitazione, (D.L. 12 luglio 2004, n.168). Solo per persone fisiche. Commissione onnicomprensivo per estinzione anticipata 1% calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto Commissioni certificazione interessi passivi 12,50 Commissioni sollecito pagamento rata impagata 12,50 Spese notarili Spesa monitoraggio andamentale Note Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile. 0,50 % max annuo Legenda delle nozioni del servizio - Mutuo Ipotecario da concordare direttamente con lo studio notarile La spesa viene calcolata sul debito residuo del finanziamento e ripartita nelle singole rate alla voce "recupero spese rata". Stampato il 10/11/2009 Pag. 5 di 7
Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati. Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Consumatore: Assume tale qualifica il cliente-persona fisica che richiede il servizio bancario per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. (in caso di tasso indicizzato) Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Terzo datore di ipoteca: soggetto diverso dal cliente che consente all iscrizione dell ipoteca su un proprio immobile a garanzia del mutuo. Spese di istruttoria: spese per le indagini e l analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna. Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Tasso BCE : tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea : è il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le Banche si procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea. Mutui con tasso cap & floor: Sono mutui a tasso variabile in cui l'escursione del tasso è limitata tra una base sotto cui non può scendere (tasso floor) ed un tetto oltre il quale non può crescere (tasso cap) Sintesi delle clausole contrattuali - Mutuo Ipotecario Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente. Rimborso - Il mutuo ipotecario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca medesima ed il cliente. Il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull importo non pagato alle relative scadenze, l interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell effettivo pagamento. Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del mutuo, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli. Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia. Stampato il 10/11/2009 Pag. 6 di 7
Assicurazione Il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo ipotecario, ad assicurare e mantenere assicurato l immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Copia della polizza e ed originale della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa. Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall assicurazione, il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La banca ha diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni o di promuoverli, se li giudica di suo interesse, a spese del cliente. Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del mutuo. Il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di assicurazione e comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la banca può provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. Inoltre, qualora la banca non si ritenga adeguatamente garantita dalla società assicuratrice, richieda al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all invito, essa può provvedervi direttamente in nome proprio e a spese del cliente. Lo scioglimento del contratto di assicurazione e l impossibilità per qualsiasi causa di stipularlo con altra compagnia di gradimento della banca comportano il diritto di questa di sciogliere il contratto di mutuo ipotecario e di richiedere l immediato rimborso di quanto dovuto senza bisogno di formalità. Solidarietà e indivisibiltà: Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e quelle derivanti dal "Capitolato" sono assunte dalla parte mutuataria, in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo della parte stessa. Rimborso parziale o estinzione anticipata - Previa richiesta scritta alla banca, il cliente nonché i suoi eventuali eredi o aventi causa possono rimborsare parzialmente o estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario; in entrambi i casi, essi corrispondono alla banca una commissione calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto. Nel caso di rimborso parziale, è in esclusiva facoltà della banca acconsentire alla riduzione dell ipoteca; i rimborsi parziali del mutuo ipotecario hanno per effetto di diminuire l importo delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse originariamente pattuito. Il compenso onnicomprensivo non è dovuto laddove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 7 del decreto legge 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento delle formalità ipotecarie nei termini previsti), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità. In particolare, nel mutuo ipotecario, detta facoltà le è riconsciuta laddove non si sia verificato anche di una sola rata di rimborso, entro i 180 giorni dalla scadenza della stessa. Foro competente - Per ogni controversia concernente l applicazione e l interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente contragga il mutuo in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. (in caso di tasso indicizzato) Modifica delle condizioni economiche La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente ogni prezzo e condizione economica che regolano il contratto - con esclusione dei punti di maggiorazione rispetto al parametro prescelto del tasso di interesse indicizzato -, rispettando le disposizioni relative alla trasparenza. (in caso di tasso fisso) Modifica delle condizioni economiche La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente ogni prezzo e condizione economica che regolano il contratto, rispettando le disposizioni relative alla trasparenza. Stampato il 10/11/2009 Pag. 7 di 7