DIRITTO EUROPEO DEI BILANCI PUBBLICI LA NORMATIVA EUROPEA Dott.ssa Chiara Bergonzini

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Transcript:

DIRITTO EUROPEO DEI BILANCI PUBBLICI LA NORMATIVA EUROPEA1992-2005 Dott.ssa Chiara Bergonzini chiara.bergonzini@unife.it

Le tappe principali Trattato di Maastricht 1992 (parametri) PSC Braccio preventivo Reg. CE n. 1466/97 Braccio correttivo Reg. CE n. 1467/97 Modificato nel 2005 Nuova governance europea Six Pack 2011 [Fiscal Compact 2012] Two Pack 2013

ILTRATTATO DIMAASTRICHT-1992 Firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 Entrato in vigore 1 novembre 1993 Obiettivi 1. Rafforzamento della legittimità democratica delle istituzioni UE 2. Maggiore efficacia delle istituzioni UE 3. Creazione dell Unione Economica e Monetaria (Titolo VI) 4. Sviluppo della dimensione sociale della CE 5. Istituzione politica estera e di sicurezza comune

Unione Economica e Monetaria Completamento del mercato unico. Tre elementi della politica economica 1. coordinamento delle politiche economiche degli stati 2. istituzione sorveglianza multilaterale 3. norme di disciplina finanziaria e di bilancio (divieto disavanzi eccessivi, art. 104 C Trattato) Tre tappe Dal 1 luglio 1990: libera circolazione del capitali Dal 1 gennaio 1994: convergenza delle politiche economiche degli stati (v. sopra) Dal (non oltre il) 1 gennaio 1999: creazione dell Euro e istituzione della BCE

Obiettivi (in generale) Comunità europea Unione Europea «Articolo B L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi : - promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato; [ ] - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'unione;»

Politica economica -Obiettivi «Capo 1 Politica economica Articolo 102 A Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103,paragrafo 2.Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A.» «Articolo 3 A 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.»

Coordinamento politiche economiche -Strumenti SORVEGLIANZA MULTILATERALE(ART. 103) Il Consiglio, suraccomandazione (par. 2),relazione (par. 3),proposta (par. 4) della Commissione Elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri (par. 2) Sorveglia l evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri (par. 3) Se le politiche economiche di uno Stato non sono coerenti o rischiano di compromettere il funzionamento dell UEM, rivolge allo Stato le opportune raccomandazioni (par. 4) E il Parlamento?? DIVIETO DI DISAVANZI ECCESSIVI(ART. 104 C)

ILPATTO DI STABILITÀ E CRESCITA(PSC) 1997 Cos è: insieme di norme (implementate nel tempo), fondate su una risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 Obiettivi: 1. Corretta (parametri di Maastricht) gestione delle finanze pubbliche 2. Coordinamento politiche di bilancio Origine: Amsterdam, 1997 (ma i parametri erano già stati fissati) Struttura: c.d.«braccio preventivo»: reg. CE n. 1466/1997 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche c.d.«braccio correttivo»: reg. CE n. 1467/1997 del Consiglio, per l accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per il disavanzi eccessivi

La base politica la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 1997 Presupposto: il riconoscimento della «importanza cruciale di garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell' unione economica e monetaria (UEM)» Obiettivo: «gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato», cioè perseguire «l'equilibrio del bilancio, con un saldo prossimo al pareggio o positivo», perché «consentirà agli Stati membri di far fronte alle normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL» Come? «preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi ed ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro». In pratica: il Consiglio europeo ha chiesto la predisposizione di un patto di stabilità e crescita «la cui disciplina sia coerente con i principi e le procedure del trattato», precisando che «gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato; essi adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in conformità di tali disposizioni» Traduzione giuridica: «Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e dissuasivo, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio, uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l' altro sull' accelerazione e il chiarimento delle modalità d' attuazione della procedura per ì disavanzi eccessivi.»

Braccio preventivo del PSC reg. (CE) n. 1466/1997 del Consiglio

Quindi, il braccio preventivo: introduce il programma di stabilità per ogni Stato, da presentare ogni anno (art. 3). Prevede che la Commissione valuti il programma e riferisca al Consiglio, che verifica i tre profili specificati dal regolamento. A seguito della verifica, il Consiglio può adottare le opportune raccomandazioni, in due tempi (art. 6).

Braccio correttivo del PSC reg. (CE) n. 1467/1997 del Consiglio

Quindi, il braccio correttivo: Specifica la struttura della procedura per deficit eccessivo. Prevede che la Commissione sorvegli l andamento delle economie nazionali sulla base delle informazioni previste dal braccio preventivo e rivolga pareri al Consiglio sugli eventuali scostamenti. A seguito dei pareri della Commissione, il Consiglio rivolge allo Stato, in progressione: - raccomandazioni (art. 3.3-4); - intimazione a seguire le raccomandazioni (art. 5); - sanzioni (artt. 6-8);

PSC modifiche del 2005 Braccio preventivo Reg. CE 1055/2005 del Consiglio Obiettivi di medio termine differenziati per ogni Stato, con criteri molto più flessibili Considerando «(5) Il Patto di stabilità e crescita sancisce l obbligo per gli Stati membri di aderire all obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio «con un saldo prossimo al pareggio o in attivo». Considerata l eterogeneità economica e finanziaria nell Unione, l obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere differenziato per ogni singolo Stato membro, al fine di tener conto delle diversità delle posizioni e degli sviluppi sul piano economico e di bilancio, nonché del rischio finanziario con riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche, anche a fronte di prevedibili evoluzioni demografiche. L obiettivo di bilancio a medio termine può divergere dal saldo prossimo al pareggio o in attivo per i singoli Stati membri.per quanto riguarda gli Stati membri che fanno parte della zona euro e dell ERM2, verrebbe pertanto stabilita una forcella per gli obiettivi a medio termine specifici per paese, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.» Braccio correttivo Reg. CE 1056/2005 del Consiglio Valutazioni più «raffinate», termini più flessibili (8) In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, si dovrebbe prestare particolare attenzione a un superamento vicino al valore di riferimento che rispecchi l attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche, mentre la sostenibilità a lungo termine migliora in modo evidente. [ ] (9) I termini procedurali per le decisioni del Consiglio nel contesto della procedura di disavanzo eccessivo, dovrebbero essere prolungati per consentire allo Stato membro di inquadrare meglio la propria azione nell ambito della procedura di bilancio nazionale e di elaborare un pacchetto di misure più coerente. [ ] (10) Per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi, è indispensabile che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci e che ogni anno realizzino un miglioramento minimo nel loro saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Come valore di riferimento, ai paesi che presentano un disavanzo eccessivo sarà richiesto un aggiustamento di bilancio annuale minimo in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. (11) I termini entro i quali gli Stati membri devono adottare azioni e misure efficaci devono essere estesi per consentire un migliore inserimento delle azioni nel quadro delle procedure di bilancio nazionali e lo sviluppo di pacchetti di misure più articolati.

Tavola di confronto OBIETTIVI PARAMETRI DI RIFERIMENTO RUOLI ISTITUZIONALI STRUMENTI Trattatodi Maastricht 1992 Art. 2 Trattato: «sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche» Protocollo sui disavanzi eccessivi: 3% deficit/pil 60% debito/pil Commissione: sorveglianza, istruttoria, relazione Consiglio: decisione a maggioranza qualificata Parlamento: deve essere informato Sorveglianza multilaterale Divieto disavanzi eccessivi Patto di Stabilitàe Crescita 1997-1999 (2005) Equilibrio delbilancio, con un saldo prossimo al pareggio o positivo 3% deficit/pil 60% debito/pil Commissione: sorveglianza, istruttoria, relazione Consiglio: decisione a maggioranza qualificata Parlamento: deve essere informato Braccio preventivo (reg. CE 1466/1997) obblighi informativi Braccio Correttivo (reg. CE 15467/1997) - sanzioni Nuova governance europea 2011-2013