NUOVO STATUTO CENTRO ESTERO ARTICOLO 1 (Costituzione e sede) Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell Abruzzo sono associate nel Centro Estero delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura dell Abruzzo, la cui denominazione abbreviata è Centro Estero Abruzzo. Oltre ai soci fondatori, di cui al primo comma, possono aderire al Centro la Regione Abruzzo e le Province, direttamente o attraverso proprie emanazioni. Il Centro ha sede a Pescara e può istituire uffici distaccati sia nell ambito della regione che all estero. ARTICOLO 2 (Compiti e funzioni) In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, il Centro Estero Abruzzo promuove e attua ogni iniziativa che possa favorire l internazionalizzazione delle imprese e dell economia; in particolare il Centro a) svolge, nell ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove o coordina iniziative per favorire lo sviluppo dell economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese; b) Contribuisce alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali. A tale scopo sviluppa nelle forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l estero rivolte ad imprenditori, ai dipendenti delle imprese ed al personale di enti pubblici e privati, al personale addetto ai servizi di commercio estero delle Camere di Commercio c) Contribuisce alla diffusione dell informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionalmente preposti al settore. d) Fornisce servizi alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali favorendo, anche per il tramite della rete informatica delle Camere di Commercio, l acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, sulle singole aziende, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre
e facilitando, altresì, su richiesta, il loro contatto con le imprese estere. Offre, inoltre, consulenza specialistica per le tematiche contrattuali, assicurative e finanziarie e per le vertenze commerciali internazionali e) Favorisce la costituzione di organismi associativi per lo sviluppo degli scambi commerciali con l estero, con particolare riferimento alla costituzione di consorzi fra imprese, per la vendita di prodotti, per l assunzione di lavori o di ordinativi, nonché per l acquisizione sui mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti necessari ai cicli produttivi delle aziende consorziate. f) Promuove ed assiste la partecipazione degli operatori alle manifestazioni internazionali sia nell ambito delle collettive italiane che al di fuori di esse, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane rivolte all interscambio con l estero; g) Assiste gli operatori esteri in Italia, in particolare nei loro rapporti con le imprese italiane, operanti prevalentemente nell ambito territoriale regionale. h) Mantiene e sviluppa collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l Istituto Nazionale per il Commercio con l Estero, con gli uffici commerciali delle Ambasciate, con le Camere di Commercio italiane all estero e con quelle estere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani. Può inoltre svolgere, per la materia di propria competenza, incarichi per conto delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti ed organismi pubblici e privati. i) Collabora con l Unioncamere e le sue agenzie, con gli altri Centri Estero e con altri Enti o aziende del settore, anche al di fuori del sistema camerale, per la realizzazione di iniziative comuni ARTICOLO 3 (Organi) Sono organi del Centro: 1) Il Consiglio di Amministrazione 2) Il Presidente 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti ARTICOLO 4 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai presidenti delle Camere di Commercio abruzzesi che durano in carica 5 anni e comunque per la durata del loro mandato; I Segretari Generali delle Camere di Commercio aderenti
partecipano, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari, in particolare a: 1) nominare il Presidente, da scegliersi tra i Presidenti delle Camere di Commercio aderenti, ed un Vice Presidente 2) deliberare il Programma di Attività dell anno successivo, sentite le Camere di Commercio socie del Centro; 3) deliberare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo; 4) nominare il Direttore su proposta del Presidente; 5) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; 6) determinare il contingente di personale di cui all art.3 I comma; 7) adottare i provvedimenti relativi al personale in conformità al Contratto Collettivo dei dipendenti del Commercio; 8) deliberare il compenso ai componenti del Collegio dei Revisori, i compensi per i funzionari camerali che collaborano con il Centro, nonché l importo dei gettoni di presenza per le riunioni degli organi statutari, secondo gli indirizzi e nei limiti delle direttive in materia; 9) deliberare in merito al conferimento degli incarichi di consulenza; 10) deliberare le modifiche dello Statuto; 11) costituire Sezioni del Centro sia nell ambito della regione che all estero 12) determinare l aliquota annuale a carico delle singole Camere di Commercio; 13) stabilire i criteri per la determinazione delle quote annuali a carico degli altri soci e le modalità di ammissione degli stessi; 14) deliberare in merito alla stipula delle convenzioni. ARTICOLO 5 (Modalità di funzionamento del consiglio) Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero qualora sia richiesto da almeno la metà delle Camere di commercio associate, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata 5 giorni prima. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato della Camera di Commercio rappresentata. Le adunanze sono tenute, a rotazione, presso ciascuna delle quattro Camere di Commercio della regione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Centro o, in caso
di sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di commercio aderenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. ARTICOLO 6 (Presidente) Il Presidente è il legale rappresentante dell Unione e ha la rappresentanza politica ed istituzionale del Centro.Viene nominato a rotazione tra i Presidenti delle camere associate, dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica di Consigliere del Centro. Il Presidente del Centro non può rivestire contemporaneamente anche la carica di Presidente di altri organismi intercamerali regionali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca entro tre mesi il Consiglio per la nomina di un nuovo Presidente. ARTICOLO 7 (Direttore) 1. Il Direttore dirige gli uffici del Centro ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. 2. Determina gli assetti organizzativi del Centro, le procedure amministrative e gestisce l attività ordinaria, nell ambito di una autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dal Consiglio. 3.Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio ed è responsabile dell esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 4. Le funzioni di Direttore possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di servizio delle Camere di Commercio di appartenenza, da uno dei Segretari Generali delle
Camere di Commercio della Regione, al quale compete un corrispettivo mensile determinato dal Consiglio di Amministrazione; oppure da dirigente di provata esperienza nel settore pubblico e/o privato assunto con il Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti d Azienda del Settore Commercio; oppure da un funzionario camerale assegnatario di P.O. assunto con il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi, in posizione di quadro e P.O. ARTICOLO 8 (Personale) Il Centro Estero delle Camere di Commercio dell Abruzzo regionale si avvale, per il suo funzionamento, di personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. 2. Il personale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze del Centro, anche presso le sedi delle Camere di commercio associate e degli organismi regionali. 3. Per lo svolgimento di particolari compiti, il Centro può utilizzare, tramite apposita convenzione, personale dei ruoli camerali, rimborsando alla Camera tutti gli oneri connessi. ARTICOLO 9 (Entrate) 1. Il finanziamento del Centro è assicurato: a) dai contributi delle Camere associate, sulla base di un aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall ultimo bilancio d esercizio approvato; b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati. 2. I contributi di cui al comma 1), lett. a), vengono fissati annualmente in sede di approvazione del preventivo economico e del programma annuale di attività e devono risultare congrui rispetto al programma stesso e alle nuove competenze attribuite dal D.L. n. 23/2010. 3. I contributi di cui al comma 1, lett. a), sono versati in unica soluzione entro il primo trimestre dell esercizio al quale si riferiscono. 4.L anno finanziario del Centro coincide con quello solare. ARTICOLO 10 (Collegio dei Revisori dei Conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal
Consiglio, dura in carica tre anni ed è composto da non più di tre membri effettivi, che devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili, salvo che si tratti di Dirigenti o funzionari pubblici. 2. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. 3. Il Collegio dei Revisori vigila sull osservanza della legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul preventivo economico, sul bilancio di esercizio e sui risultati della gestione. ARTICOLO 11 (Recesso e decadenza) La mancata corresponsione delle quote associative comporta la decadenza dell'appartenenza al Centro. L'eventuale recesso deve essere comunicato al Centro con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio, rimanendo comunque il recedente vincolato agli obblighi per l'esercizio finanziario in corso. Il recesso o la decadenza non conferiscono diritti sul patrimonio del Centro. ARTICOLO 12 (Cessazione) In caso di scioglimento le attività e le eventuali passività di liquidazione del Centro sono ripartite tra i soci in proporzione alle quote associative versate da ciascuno di essi nell ultimo triennio Firmato: Daniele Becci Notaio Teresa De Rosa sigillo COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELLA'RT. 23 D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 22/02//2007 MEDIANTE M.U.I..