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R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Codice penale Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d Italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; 1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 luglio 1931. 2. Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930. VITTORIO EMANUELE Mussolini Rocco Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930 Atti del Governo, registro 301, foglio 58. Mancini TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 61 05/10/17 17:13

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Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale Codice penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.). L articolo in commento è espressione del principio di legalità e trova solenne riconoscimento sia nell art. 25 della Carta Costituzionale, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [2], sia nell art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. Il principio di legalità si rifà al brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege, per il quale è proibito punire un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato al momento in cui viene commesso e vieta, altresì, di irrogare pene non espressamente stabilite dalla legge. Lo stesso vale per l applicazione di misure di sicurezza [199]; I corollari del principio di legalità sono: a) principio di riserva di legge, per il quale soltanto la legge può stabilire quali comportamenti devono essere considerati reati e quali pene devono essere applicate. È la legge del Parlamento che può creare il diritto penale, perché è in questa sede che si esprime la sovranità popolare ed è in Parlamento che il rapporto dialettico tra minoranze e maggioranze politiche scongiura eventuali arbitrarie ingerenze del potere esecutivo e giudiziario. L orientamento dottrinale prevalente ritiene che le norme penali possono trovare origine anche in decreti legge e decreti legislativi; di sicuro non possono rappresentare fonti normative penali le leggi regionali e qualsiasi atto normativo del potere esecutivo diverso dai decreti legge e decreti legislativi (regolamenti e circolari). La riserva di legge può essere: assoluta quando l intero comportamento viene regolato e sanzionato solo dalla norma primaria, senza che possano intervenire, a fini integrativi, regolamenti o altri atti normativi di natura secondaria; relativa quando, tramite la tecnica del rinvio, è ammesso l intervento di fonti secondarie nella creazione di fattispecie penali. b) principio di determinatezza e tassatività, secondo il quale il precetto che punisce un determinato comportamento deve essere chiaro e specifico, cioè deve raggiungere TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 63 05/10/17 17:13

art. 2 Libro I Dei reati 64 un grado di determinatezza tale da consentire l individuazione del fatto storico disciplinato dalla norma e la sussunzione delle ipotesi incriminatici concrete alle fattispecie tipiche astratte, evitando, in conformità alla funzione garantista e di certezza del diritto proprie di tale principio, illegittimi arbitri da parte dei giudici che non possono applicare la normativa penale al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore. Il concetto di determinatezza vincola essenzialmente il legislatore, essendo strettamente afferente alle modalità di elaborazione lessicale delle norme, che devono individuare con esattezza le condotte vietate; quello di tassatività, invece, obbliga prevalentemente il giudice, che deve applicare la legge penale soltanto alle fattispecie in essa direttamente contenute, senza estenderne l ambito di operatività a casi diversi, per quanto connotati da elementi di similitudine; c) principio di irretroattività [2], secondo il quale nessuno può essere punito per un comportamento che non costituiva reato al momento della sua realizzazione. Da ciò discende che la norma penale produce effetti limitatamente ai fatti commessi dopo l entrata in vigore della norma e non anche nei confronti di quelli ad essa antecedenti, in quanto considerati leciti nel momento del loro compimento; d) divieto di analogia: è sancito dall art. 14 delle Preleggi, secondo il quale: le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Questo significa che il giudice non può applicare la legge penale fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati dal legislatore e tale divieto non investe solo l elemento precettivo della norma, ma anche la relativa sanzione, le misure di sicurezza e di prevenzione. Reato: È quel comportamento volontario posto in essere da un soggetto in violazione di una norma penale e in assenza di cause di giustificazione. Pena: È la risposta giuridica dello Stato alla violazione di una norma penale. 2. Successione di leggi penali ( 1 ). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135 ( 2 ). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) ( 3 ). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.). TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 64 05/10/17 17:13

65 Titolo I Legge penale art. 2 Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ( 4 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. L art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. ( 3 ) L art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l esecuzione e tutti gli effetti penali. ( 4 ) La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo. Codice penale Questo articolo, suddiviso in cinque commi, è espressione di un fondamentale assunto al quale il nostro ordinamento si ispira: il principio del favor libertatis, in base al quale il Codice ha sancito: la irretroattività della legge sfavorevole al reo; la retroattività della legge favorevole al reo. La successione di leggi penali è regolata da un principio di irretroattività relativa e non assoluta, ed infatti la legge più favorevole al reo può avere effetto retroattivo. A completamento del suddetto principio di irretroattività, il nostro sistema giuridico prevede il principio di non ultrattività della legge [15 disp. prel. c.c.], in base al quale la legge non trova applicazione su fatti compiuti dopo la sua estinzione. Il primo comma prevede l ipotesi di nuova incriminazione, che si ha quando una legge riconosce come reato un fatto che prima era perfettamente lecito. Il secondo comma stabilisce, invece, che qualora una norma posteriore abroghi un reato ritenendo non più punibile un determinato comportamento, nessuno può più essere punito per quel comportamento e se vi è una sentenza penale relativa a quel precetto ne cessano gli effetti e l esecuzione (abolitio criminis). Il terzo comma stabilisce un principio di carattere generale in base al quale se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135. Il comma successivo prevede che, qualora una norma posteriore non abroghi ma soltanto modifichi un precetto penale, trova applicazione la norma più favorevole al reo. Si tratta del fenomeno denominato successione di leggi penali nel tempo. Per quanto concerne il concetto di norma più favorevole, essa può essere definita come quella che, tenuto conto in concreto del caso specifico cui deve essere applicata, risulti più favorevole al reo. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 65 05/10/17 17:13

art. 3 Libro I Dei reati 66 Il quarto comma pone una deroga al principio di retroattività della norma più favorevole relativamente alle norme eccezionali e temporanee. Queste si applicano per il tempo in cui sono necessarie e, se successivamente vengono abrogate o modificate, ritorna in vigore la normativa precedente ovvero quel determinato comportamento non è più punito senza che però decadano le sentenze precedenti e gli effetti ad esse connessi. Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 1985 (la quale ha sancito l abolizione dei decreti legge non convertiti ex tunc), i principi sopra enunciati si applicavano anche in caso di decreti legge non convertiti e decreti convertiti con emendamenti. La dichiarazione di incostituzionalità dell ultimo comma dell articolo in commento ha fatto sì che in presenza di decreti legge non convertiti non si possa parlare di successione di leggi nel tempo. Solo nei casi in cui il decreto è operativo e non ancora decaduto ed è più favorevole al reo si può applicare la regola di cui al presente articolo e, quindi, la legge più favorevole. La stessa disciplina è prevista per le norme dichiarate incostituzionali che perdono efficacia ex tunc. Reo: Ogni soggetto che realizza un fatto conforme ad una fattispecie astratta di reato. Favor rei: È il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. 3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4 2, 242 3 ; 28 prel.), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, 122 4 Cost.). La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7 ss.) o dal diritto internazionale (1080 c.n.; 17, 18 c.p.m.p.). Una delle caratteristiche sostanziali della norma penale è l imperatività,che rende la regola posta dallo Stato imprescindibilmente obbligatoria. La legge penale non ha solo un limite temporale, ma anche un limite spaziale. La ratio di tale limite è da ricercarsi nel fatto che è legittimo applicare la norma penale solo nel territorio dove l autorità statuale che l ha emanata esercita la sua sovranità, intesa come potere dello Stato sui cittadini e come assoluta libertà rispetto agli altri Stati. Il territorio di uno Stato è non solo l estensione di questo fino ai confini sanciti negli accordi internazionali, ma comprende anche il mare che lo circonda (fino a 12 miglia dalla costa), il sottosuolo (fin dove può arrivare la tecnologia umana) e il soprassuolo (negli stessi limiti tecnologici). Sono considerate territorio italiano anche le navi e gli aeromobili con delle eccezioni: TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 66 05/10/17 17:13

67 Titolo I Legge penale art. 4 le navi private mercantili e gli aeromobili sono considerati territorio italiano solo se naviganti nei cieli aperti o in mare aperto. Se navigano entro i confini appartenenti ad altri stati, si considerano territorio italiano solo per i reati commessi a bordo che non coinvolgano, in alcun modo, persone e cose esterne. In caso contrario si applica la legge del luogo ove si trova la nave o l aeromobile; se si tratta di navi o aeromobili militari si applica sempre la legge della bandiera che essi portano anche quando non sono in mare aperto o cieli aperti: si parla in tali casi di extraterritorialità della norma penale. La legge penale vincola tutti coloro che sono nello Stato italiano siano essi cittadini o stranieri. L applicazione della norma penale risente comunque di limiti che sono sanciti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. I limiti del diritto pubblico interno sono le cosiddette immunità il cui effetto è la sottrazione di un soggetto all applicazione della sanzione penale. L ultimo comma dell articolo in oggetto stabilisce che in alcuni casi, previsti dalla legge o dal diritto internazionale, reati commessi fuori dal territorio italiano possono essere puniti secondo la legge vigente in Italia. In alcune ipotesi la punibilità e la procedibilità sono incondizionate [7], altre volte è necessaria l autorizzazione del Ministro della Giustizia [8]. È possibile, inoltre, procedere all estradizione [13] del colpevole o presunto tale. Immunità: Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Si sostanziano nell esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attività da essi svolte. Codice penale 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali ( 1 ), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 prel.) residenti nel territorio dello Stato (242 3 ). Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie ( 2 ) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.). ( 1 ) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti. ( 2 ) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante. A differenza del cittadino, l apolide è colui che non ha cittadinanza alcuna ma risiede nel territorio italiano. Anche gli apolidi al pari dei cittadini italiani sono sottoposti alla legge del luogo in cui si trovano ed anche per essi è possibile l estradizione [13]. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 67 05/10/17 17:13

art. 5 Libro I Dei reati 68 5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale (47 3 ) ( 1 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. Il principio sancito dalla norma in questione è quello della punibilità dell errore di diritto: l ignoranza della legge penale non scusa chi la viola, anche se questi non la conosce. Tale assunto è un corollario del principio di obbligatorietà del diritto penale sancito dall art. 3, che suppone la presenza di una presunzione di conoscenza della norma penale. Mutando le esigenze storiche in relazione a quelle sociali si è avvertita l esigenza di mitigare il dettato di tale articolo. In tal senso va letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, che, affermando il principio della scusabilità relativa, ha escluso la punibilità dell errore di diritto nei casi di ignoranza inevitabile. Certamente si può parlare di errore scusabile nel caso in cui la normativa risulta contraddittoria e poco comprensibile, per tale ragione sembra corretta l interpretazione secondo cui chiunque usando la doverosa diligenza possa conoscere la norma penale è punito anche nel caso in cui al contrario la ignori : soltanto questa risulta essere la chiave di lettura conforme al dettato di cui all art. 27 Cost., che, nel sancire il carattere strettamente personale della responsabilità penale, sottintende che il soggetto agente sia posto nella condizione di potersi rendere conto del carattere illecito della propria azione. È ovvio, poi, che la doverosa diligenza si differenzia a seconda dei casi e delle condizioni dei soggetti. Si esclude, infine, la possibilità che una mancata conoscenza ad esempio solo della pena o di alcuni elementi della fattispecie di un reato, possa giustificare la commissione dello stesso per errore di diritto scusabile. Né tanto meno possono scusarsi, per ignoranza, reati che, secondo il comune sentire, costituiscono azioni disdicevoli. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (3, 4 2 ) è punito secondo la legge italiana (11). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. L articolo in commento sancisce il principio del luogo del commesso reato, determinante al fine di stabilire quale normativa deve essere applicata per la punibilità dello stesso. Secondo la teoria dell ubiquità, si considera luogo del reato sia quello in cui è cominciata la condotta che quello in cui si è verificato l evento. La legge italiana trova appli- TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 68 05/10/17 17:13

69 Titolo I Legge penale art. 7 cazione tanto nel caso in cui la condotta abbia inizio nel territorio dello Stato e la consumazione del reato si concretizzi all estero, quanto nell ipotesi inversa, in cui l azione o l omissione comincino all estero e la perfezione del reato si realizzi in Italia. Per quanto concerne la frazione di azione (od omissione) che deve essere considerata rilevante al fine di valutare se il reato è stato commesso in Italia, parte della dottrina ritiene necessario che sussistano gli estremi del tentativo [56], cioè il reo deve aver compiuto in Italia, atti inequivocabilmente idonei a realizzare il reato. Per altri, invece, basta la realizzazione di un minimo di condotta che sia espressione di un proposito criminoso, anche se priva degli attributi della idoneità e inequivocità; sono sufficienti, insomma, anche i soli atti preparatori e, addirittura, secondo alcuni, il semplice accordo concluso in Italia, come azione psichica e non materiale causalmente legata alla commissione del reato. Codice penale 7. Reati commessi all estero. È punito secondo la legge italiana (11 2 ) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (10 c.p.p.): 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano ( 1 ) (241 ss.); 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467); 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453 ss.); 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (61, n. 9, 314 ss.); 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge ( 2 ) (269, 501 4, 537, 591 2, 604, 642 4 ; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c.n.) o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana ( 3 ). ( 1 ) La parola: «italiano» è stata aggiunta dall art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. ( 2 ) Si veda anche l art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana. ( 3 ) Si veda l art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l Italia stipulato l 11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz altro contro di lui a norma delle leggi italiane. Questo articolo sancisce una deroga al principio della territorialità del diritto penale. I reati espressamente elencati nella norma sono punibili secondo la legge italiana anche se commessi al di fuori del territorio dello Stato. Questi reati, per la loro gravità e nel rispetto del principio di difesa di determinati valori, sono punibili senza TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 69 05/10/17 17:13

art. 8 Libro I Dei reati 70 alcun limite e non sono sottoposti a condizioni di procedibilità, ragion per cui non è necessaria alcuna richiesta specifica da parte di coloro che hanno subìto le conseguenze dannose del fatto di reato; quanto appena premesso, peraltro, vale anche quando il reo si trova fuori dai confini nazionali. L ultimo numero di tale articolo, fondato sul principio di universalità del diritto penale italiano, si riferisce a reati che per la loro efferatezza sono punibili sempre e in qualunque luogo si trovi il reo. La ragione di tale incondizionata punibilità dipende dalla natura particolarmente aberrante dei reati, quali, ad esempio, il reato di genocidio o i crimini contro l umanità. 8. Delitto politico commesso all estero. Il cittadino o lo straniero (3, 4), che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129; 10, 342 c.p.p.). Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (120-127; 336 ss. c.p.p.). Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (48-54 Cost.). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (241 ss.). Ulteriore deroga al principio della territorialità del diritto penale è sancita dalla norma in esame che prevede la perseguibilità secondo la legge penale italiana dei reati politici commessi all estero diversi da quelli indicati nella disposizione precedente. È nell ultimo comma che il legislatore dà una definizione di quello che deve considerarsi delitto politico: a) in senso oggettivo: il delitto commesso contro lo Stato inteso come organizzazione o centro di interessi politici ed economici e non come potere Amministrativo o giudiziario; il delitto contro la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica della nazione. b) in senso soggettivo: il delitto commesso in tutto o in parte per motivi politici. Ciò che qui rileva non è la natura dell interesse leso, come nell ipotesi precedente, ma l elemento psicologico che spinge il soggetto ad agire. Il motivo politico, cioè, deve essere il movente che porta alla commissione del reato. È importante stabilire la natura di delitti politici perché per essi è vietata l estradizione [13], tant è che anche gli artt. 26 e 10 della Costituzione parlano di delitti politici e proibiscono l estradizione se richiesta per perseguire tali reati. Delitto politico: È considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 70 05/10/17 17:13