COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO

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COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO 1. Costituzione In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di: - Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; - Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense; - Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012, è costituito, anche ai sensi del 4 c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, il Comitato per le Pari Opportunità. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. 2. Composizione Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di ASCOLI PICENO e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da SETTE (7) avvocate/i, di cui D U E ( 2 ) di loro designate/i dal Consiglio dell'ordine al suo interno, mentre tutte le/ gli altre/ i vengono elette/i dalle/ gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9. Al suo interno il Comitato elegge la/ il Presidente e la/ il Segretaria/ o, che funge anche da Vice Presidente. 3. Funzioni Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente le seguenti attività: a) ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'ordine degli Avvocati; b) diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese; c) elaborazione di proposte atte a creare o favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita professionale; d) presentazione al Consiglio dell'ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti; e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette; f) promozione di iniziative e confronto tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità; g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a

diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio; h) individuazione di forme di sostegno e di iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale. Il Comitato compie direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'ordine e/o alle sue Commissioni, ed organizza ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminator i. Per la realizzazione degli scopi prefissa ti il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, può partecipare a Reti già costituite e/o costituirne di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria. 4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o. La/ il Presidente : - Rappresenta il Comitato; - Convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti; - Stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/ o proposti da singoli componenti; La/ il Segretaria/o: - Ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del Consiglio dell'ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato; - Redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere; - Sostituisce la/ il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi. In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/ dal Componente più anziana/ o ed esperta/ o del Comitato per anzianità di iscrizione all'albo. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'ordine per le usuali attività di Segreteria. 5. Organizzazione interna del Comitato Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese. Delle riunioni, a cura della/ del segretaria/ o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta / o agli Albi e Registri. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza delle/ i componenti. Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/ dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/ del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'oua ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, nonché di Consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto nel precedente art. 2). L'eletto/ a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Ne l caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/ il prima/ o dei non eletti. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/ un componente eletta/ o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/ il prima/ o dei non eletti alle ultime elezioni. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/ del componente nominata/ o dal Consiglio dell'ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/ il prima/ o dei non eletti al CPO. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Ascoli Piceno, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. E' comunque causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/ dei sue/ suoi componenti. 7. Diritto di informazione Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati fornisce ed assicura al Comitato informazioni su argomenti di interesse dello stesso e trasmette tempestivamente i documenti relativi. Il Comitato, in persona del suo / della sua Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'ordine ed agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi riferiti alle pari opportunità. 8. Strumenti e Risorse Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'ordine dispone: che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato; -che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo; - che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento destinato all'attività del Comitato. All'esaurimento di esso il Consiglio valuterà di volta in volta l'integrazione di copertura per eventuali ulteriori iniziative che il Comitato

dovesse proporre; - che nel sito internet dell'ordine sia creata un'area dedicata alle attività del CPO ed alle problematiche della Pari Opportunità; -quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato. 9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione 9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si svolgono ogni quattro anni, in concomitanza con quelle per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'ordine. Resta ferma la composizione dei Comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 247/12, la cui durata viene prorogata al 31.12.2014, salve eventuali ulteriori proroghe disposte per legge. I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall'art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell'ordine, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte per legge. 9.2 - Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/ i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno alla durata di un mandato. 9.3 - Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Ascoli Piceno, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/ gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/ i dall'esercizio della professione. 9.4 -Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, salvi i casi di ineleggibilità di cui al precedente art. 6. 9.5 - Sono ammesse sia candidature individuali che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. Non è ammessa la candidatura della stessa persona in più liste. Le candidature e le liste devono essere depositate con atto sottoscritto dalle/i candidati nella Segreteria del Consiglio dell'ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. Le liste possono recare l'indicazione di nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo delle/i componenti da eleggere, di cui almeno un terzo (1/3), con arrotondamento per difetto, riservato al genere meno rappresentato. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato/a a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti/e i/le componenti. 9.6 - Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/i Presidente del Consiglio dell'ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo. 9.7 - Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'ordine. 9.8 - Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/ i e vengono designate/ i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/ i dal Consiglio dell'ordine. Il seggio elettorale è presieduto dalla/ dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/ dal Segretaria/ o del Consiglio dell'ordine

o da altra/ o Avvocata/ o designata/ o dalla/ dal Presidente del COA. 9.9 - Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale. Le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei/ delle componenti da eleggere del Comitato, fermo il limite massimo di 2/3 per ciascun genere. Effettuato lo scrutinio, viene predisposta, in base a i voti riportati da ciascuno/a, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati/e che hanno riportato voti. Risultano elette/i coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano per iscrizione e tra coloro che abbiano ugual e anzianità di iscrizione il/la maggiore di età. Quando nella graduatoria così formata non risulta rispettata la quota di un terzo (1/3) per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun/ a candidato/ a, consenta la composizione del Comitato nel rispetto della quota sopra prevista; i/le candidate eccedenti la quota dei due terzi e meno votate/i vengono sostituiti/ e con i canditati/ e del genere meno rappresentato che hanno ricevuto più voti. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/ il Presidente del seggio proclama gli/le elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. 9.10 - Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/ o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato. 10. Prima convocazione Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/ gli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2. Il Consiglio dell'ordine deve designare le/i componenti di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/ gli elette/i. 11. Modifiche del Regolamento Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'ordine, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate. 12. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'ordine, in attuazione dell'art. 25 4 c. L. 247/2012, e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/ gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati con delibera del 22/12/2014 Il Segretario Il Presidente