Apertura degli esercizi pubblici durante il periodo estivo: arriva chiarezza dal Comune di Macchiagodena

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Apertura degli esercizi pubblici durante il periodo estivo: arriva chiarezza dal Comune di Macchiagodena Il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, in una nota prova a fare chiarezza sugli orari di apertura dei locali pubblici e sulla questione della somministrazione di bevande alcoliche ai minori. A fornirgli lo spunto per il chiarimento sono state alcune richieste di autorizzazione al prolungamento degli orari di apertura e di deroga al turno di chiusura infrasettimanale durante il periodo estivo. Il comunicato del Comune di Macchiagodena Il comune di Macchiagodena con una nota inviata ai titolari di bar, ristoranti, agriturismi e di negozi di alimenti e bevande, prova a fare chiarezza in merito agli orari di apertura dei locali pubblici e dei negozi. Non tutti gli esercenti, infatti, sono a conoscenza delle

modifiche apportate negli anni alla legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di orari di apertura dei locali pubblici e con l arrivo del periodo estivo è loro consuetudine, infatti, presentare richieste di autorizzazioni per prolungare l orario di apertura fino a tarda notte. In realtà dal 1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia. Con la suddetta nota vengono comunicate agli esercenti anche le importanti novità in materia di bevande alcoliche e pubblici esercizi introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. Serie Generale n. 93 del 21/4/2017) recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, mettendo in risalto le pesanti sanzioni in caso di vendita o somministrazione di alcool ai minorenni. Si allegata nota Ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; Ai titolari delle attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande; Ai titolari delle aziende agrituristiche : Oggetto: Orari pubblici esercizi e somministrazione di bevande

alcoliche. Prendiamo spunto da alcune richieste di autorizzazione al prolungamento dell orario di apertura dei pubblici esercizi e di deroga al turno di chiusura infrasettimanale durante il periodo estivo, giunte a questo Comune nei giorni scorsi, per rappresentare quanto segue: Il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificata dall articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha disposto che dal 1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia. Si rappresenta, altresì, che, nonostante le liberalizzazioni, restano comunque applicabili i commi 3, 4 e 5 dell articolo 8, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e pertanto: - permane l obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello, ben visibile; le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991; - permane l obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Riteniamo utile ricordare, in questa occasione, le importanti novità in materia di bevande alcoliche e pubblici esercizi

introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. Serie Generale n. 93 del 21/4/2017) recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese di somministrazione alimenti e bevande poiché disciplina gli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici e alza definitamente l età minima per il loro consumo a 18 anni. La Legge contiene, inoltre, una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, che fa chiarezza sul limite legale di età per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Con questa modifica viene infatti definitivamente stabilito per legge e non più solo in via interpretativa che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche. L art. 14-ter della Legge 125/2001 viene così modificato: Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell attività da quindici giorni a tre mesi. Va ricordato che, invece, la vendita o la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è punita penalmente dall art. 689 del Codice Penale con l arresto fino ad un anno. È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l obbligo di esporre nel locale le relative tabelle. Vi Invitiamo pertanto, vista anche l entità delle sanzioni amministrative e penali, innalzate proprio per contrastare il fenomeno, a fare molta attenzione nel vendere e/o

somministrare bevande alcoliche ai ragazzi. E obbligo del titolare dell esercizio, o chi chiunque si trovi al reparto vendita, chiedere un documento d identità al ragazzo e accertarsi che abbia compiuto i 18 anni prima di vendere le bevande alcoliche, poiché il fatto che il ragazzo dimostrasse più anni o che non avesse con sé un documento non giustifica l esercente. Ed è importante altresì prestare attenzione anche ai maggiorenni che acquistano alcool per poi dividerlo, un istante dopo, con i minorenni una volta usciti dal negozio o dal pubblico esercizio. Infine, Vi invitiamo al più totale rispetto di quanto previsto in materia di norme sui giochi leciti nei pubblici esercizi e sul disagio acustico svolgendo, quindi, la propria attività senza arrecare danno al riposo dei vicini. Distinti Saluti. Il Sindaco Felice Ciccone