Studio Legale Salvemini Corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 Il sistema di tutela del cittadino nell uso degli impianti alimentati a gas per uso domestico Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese Anno 2012
Le problematiche inerenti agli incidenti cagionati dal gas e dal monossido di carbonio Come evidenziato dal Comitato Italiano Gas (CIG), secondo una statistica sugli incidenti da gas combustibile relativa al 2006, le problematiche più gravi nel contesto degli incidenti da gas combustibile nelle utenze domestiche sono riferibili a problematiche legate all impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e a carenza di manutenzione.
Analizzando le cause degli incidenti infatti è emerso che nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili, la principale causa degli incidenti e dei decessi è riferibile all impianto di evacuazione dei prodotti della combustione non idoneo o mancante e/o insufficiente ricambio d aria, che per il gas canalizzato ha causato il 30,6 % degli incidenti ed il 30,8% dei decessi. La carenza di manutenzione è stata la seconda causa di incidenti provocandone il 21,2% e l 11,5% dei decessi. Per il gas distribuito in bombole invece la principale causa degli incidenti (in percentuale il 34,6%) è dovuta alla carenza di manutenzione che ha causato il 20% dei decessi.
I dati del 2006. 26.500.000 utenze domestiche risultano attualmente interessate all utilizzo di gas combustibili, per riscaldamento, per produzione di acqua calda sanitaria e per cottura cibi, di cui 18.800.000 sono gli utenti (clienti finali civili) del gas naturale e 7.700.000 quelli del GPL. Nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili sono stati rilevati 170 incidenti, dei quali 14 mortali che hanno causato 26 decessi. Gli infortunati sono stati 334. Per il GPL distribuito in bombole, sono stati rilevati 127 incidenti, dei quali 9 mortali che hanno causato 10 decessi. Gli infortunati sono stati 154.
Per limitare e ridurre tali accadimenti è importante, quindi: un adeguata e aggiornata conoscenza della normativa di settore vigente per conoscere gli adempimenti necessari per prevenire i rischi una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione (su impianti di distribuzione, ma anche canne fumarie) un corretto turn-over degli apparecchi vetusti il mantenimento degli impianti alimentati a gas in condizione di efficienza controlli periodici
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 La Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 recante Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile, è la legge fondamentale relativa alla sicurezza per l uso domestico e similare del gas.
Finalità Prevenzione del rischio di incidenti dovuti all utilizzo di gas combustibili e all omessa o inadeguata manutenzione degli stessi Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentari con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. (art. 1)
Le norme UNI-CIG Secondo l art. 3 sono regole specifiche della buona tecnica le norme UNI-CIG. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.
Sanzioni (art. 5) I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da euro 103,00 ad euro 2.065,00 o con l arresto fino a due anni.
Soggetti responsabili I realizzatori, gli installatori, gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che: non siano realizzati in conformità ai canoni di sicurezza di cui all art. 1 siano alimentati da gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo (art. 2) non siano realizzati secondo le norme UNI-CIG (art. 3)
Cassazione penale sez. III 01 ottobre 2003 n. 42406 L'obbligo di odorizzazione del gas combustibile ad uso domestico o similare, di cui all'art. 2 l. 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza del gas combustibile), grava sia sulle aziende distributrici che su quelle fornitrici del gas all'utente finale, atteso che la l. n. 1083 ha inteso garantire l'uso del gas in condizioni di sicurezza in ogni momento della distribuzione e fornitura.
Cassazione penale sez. IV 01 ottobre 1998 n. 12809 L'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione. (Fattispecie in cui la società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse è stata ritenuta responsabile di incendio colposo, cagionato per la cessione della spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima. La Corte ha altresì affermato che un obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 l. 6 dicembre 1971, n. 1083, secondo cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza).
Cassazione penale sez. III 09 giugno 1997 n. 7605 Le norme degli art. 3 e 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) indicano, come misure da osservare nelle installazioni, "le regole della buona tecnica per la sicurezza", con l'uso di materiali "realizzati secondo le norme specifiche" di unificazione UNI in tabelle con la denominazione UNI- CIG: modalità di esecuzione, queste, espressamente sanzionate in caso di inosservanza di dette prescrizioni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna ex art. 5 l. n. 1083 del 1971, per l'installazione, presso una privata abitazione, di un impianto di adduzione di gas-petrolio liquefatto in violazione delle regole specifiche della "buona tecnica" per la salvaguardia della sicurezza (norme UNI-CIG 7131-72 e 7129) e, in particolare, per avere impiegato, all'interno dell'edificio, una tubazione di polietilene con canapa come elemento di tenuta delle giunture filettate, l'imputato deduceva, fra l'altro, che la conformità alle norme UNI-CIG non è parametro esclusivo per valutare l'osservanza delle regole di "buona tecnica per la sicurezza").
Cassazione penale sez. IV 21 settembre 1989 Il gestore contitolare di un albergo ha l'obbligo di verificare, prima di consentirne l'uso, che lo scaldabagno - fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l'insorgenza, prevista dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1083 - non costituisca insidia per i frequentatori del locale. Nè tale obbligo viene meno per effetto dell'intervento, nelle operazioni di installazione, del contitolare dell'esercizio, a tanto delegato, in quanto tale contegno abdicativo, in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di cooperazione colposa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo a carico di contitolari di albergo in cui un cliente, intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio).