Statuto Associazione Andrea Sanchioni Onlus

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1 STATUTO DENOMINAZIONE E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ANDREA SANCHIONI - Onlus". SEDE L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Valeriano Cobbe 18 00125 ROMA OGGETTO E SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica. E' scopo specifico dell'associazione l'attuazione e la cura di iniziative di significativo interesse sociale, culturale, morale, solidaristico, rivolte a singole persone e gruppi e comunità, dalle quali risulti chiaramente la volontà dei costituenti di voler perpetuare la memoria, la figura, la volontà disposta verso il bene manifestato in vita, dal loro congiunto Andrea e costituiscano visibile ed operante atto di testimonianza del profondo Amore dei suoi nonni, genitori, sorelle e zii, anche dopo la loro scomparsa e perché il suo nome non muoia mai e con esso il segno dell'amore. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dall'associazione oppure in affidamento o collegamento con Enti e altre Istituzioni private e pubbliche ed essere costituite da Opere, strumenti, strutture, istituzioni anche stabili, aiuti in denaro con investimento del patrimonio e di ogni altra risorsa disponibile. In particolare l'associazione si propone il perseguimento della solidarietà sociale nei seguenti settori: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria; 2. sostegno alle attività sanitarie; 3. beneficenza; 4. istruzione; 5. formazione; 6. sport-dilettantistico; 7. promozione attività di interesse artistico e storico; 8. tutela natura ed ambiente; 9. promozione cultura ed arte; 10. tutela dei diritti civili 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale 12. assistenza scolastica ed erogazione di borse di studio. Le attività di cui sopra, quelle elencate nell'articolo 10 secondo comma del D. Lgs n.460/1997 devono essere dirette ad arrecare benefici a: persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

2 componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti comunitari. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, funzionali e strumentali. L'associazione può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi, ma solo strumentalmente ai fini dell'associazione. PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio è costituito: SOCI a. dalle quote sociali annue versate dai soci; b. dai contributi volontari degli associati e dai beni acquisiti da tali contributi; c. dai beni mobili o immobili, che verranno donati o lasciati all'associazione da terzi non associati e dai beni acquisiti con tali donazioni; d. dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti pubblici, Enti privati e privati cittadini; e. dai beni mobili o immobili acquistati dall'associazione; f. da eventuali fondi costituiti con le eccedenze del bilancio che in nessun caso potranno essere distribuiti agli associati e che saranno tassativamente destinati al raggiungimento dello scopo dell'associazione. I soci dell'associazione sono le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, in numero illimitato, che condividono le finalità per le quali l'associazione è stata costituita e si impegnano al raggiungimento dello scopo sociale. L'adesione dell'associazione avviene a titolo esclusivamente personale e volontaria. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: a) ONORARI; b) FONDATORI; c) ANNUALI. a) SOCI ONORARI: Soci onorari sono quelli che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo sociosanitario e/o culturale o che abbiano reso importanti servigi in favore dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci fondatori con maggioranza di voti non inferiori ai due terzi. Non sono tenuti al pagamento della quota annuale e possono svolgere le attività dell'associazione e usufruirne i servizi con le modalità dettate dal regolamento. b) SOCI FONDATORI: Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo nonché quelli che contribuiscono, in misura rilevante al finanziamento e alla gestione dell'associazione.

3 Successivamente alla costituzione, la nomina a socio fondatore è deliberata dall'assemblea con maggioranza di voti non inferiori ai due terzi, su proposta del Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento della quota annuale e possono svolgere le attività dell'associazione ed usufruirne i servizi con le modalità dettate dal regolamento. c) SOCI ANNUALI: L'ammissione del socio è subordinata a: presentazione della domanda al Presidente; pagamento della quota sociale; accettazione senza riserva del presente statuto e dell'eventuale regolamento e loro successive modifiche. Per divenire soci annuali è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo con maggioranza di voti non inferiori ai due terzi. I soci annuali si distinguono in: Soci sostenitori: sono coloro che attraverso donazioni ed offerte contribuiscono allo svolgimento delle attività. Possono usufruire dei servizi dell'associazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento; Soci ordinari: sono coloro che versano la prescritta quota annuale, partecipano attivamente per il raggiungimento degli obiettivi ed usufruiscono dei servizi dell'associazione secondo le modalità dettate dal regolamento; PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI Le quote annue per il rinnovo e conferma della qualità di socio vanno corrisposte in unica soluzione tramite pagamento su c/c bancario, postale e/o contanti. CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono per : dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo; esclusione automatica per morosità superiore a sessanta giorni nel pagamento delle quote annuali o di quant'altro eventualmente dovuto; esclusione per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o infrazioni allo statuto o al regolamento interno, previa contestazione dell'interessato dei fatti addebitatigli. La radiazione è pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento dell'associazione. La delibera di radiazione dovrà essere ratificata dall'assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al socio escluso. Il socio escluso o receduto dall'associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate né ad alcuna indennità.

4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: ASSEMBLEE - l'assemblea degli aderenti all'associazione; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il Consiglio Direttivo. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, così come risultante dal libro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo. Essa: - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; - delibera sulle modifiche al presente statuto; - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, mediante avviso ché dové contenere, oltre il giorno ed ora della riunione, anche la sede e l'ordine del Giorno. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei soci; in quest'ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l'ordine del giorno ed il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la maggioranza (metà più uno) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con i contributi annuali. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta: essa dovrà essere presentata per il visto alla Presidenza dell'assemblea, prima dell'inizio della riunione. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o dal

5 Consigliere più anziano. Il Segretario dell'assemblea è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e ad esso spetta la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da: - Il Presidente; - I Consiglieri, in numero variabile da due a otto. Il Consiglio Direttivo viene eletto, a maggioranza semplice, dall'assemblea. Entro una settimana dall'elezione, si riunisce per eleggere il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono conferite ed esercitate a titolo gratuito. Se si determinano vacanze nella composizione del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica provvederanno a coprire i posti vacanti per cooptazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano che sostituisce i primi in caso di loro assenza o impedimento. I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal loro mandato. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri che per legge non siano riservati all'assemblea. In particolare: a. deliberare sulle convocazioni dell'assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni specifiche che si terranno sia nella sede dell'associazione sia in altre località; sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più soci, sulle pubblicazioni dell'associazione; b. prendere in esame le domande di ammissione e deliberare in merito; deliberare i provvedimenti di

6 esclusione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello statuto da presentare all'approvazione dell'assemblea; c. vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l'andamento dell'associazione; d. esercitare poteri di straordinaria amministrazione; e. stabilire e mantenere contatti con Enti Pubblici e Privati, Università, Istituti di Ricerca, Società Nazionali ed estere, tutte le volte che si renda necessario, per perseguire gli scopi dell'associazione; f. organizzare e coordinare le diverse attività dell'associazione; g. provvedere alla selezione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività dell'associazione ed al controllo sul loro mandato; h. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; i. approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione; j. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. IL PRESIDENTE Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel novero dei suoi membri ed ha la piena ed esclusiva rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, sia per i rapporti sostanziali che procedurali. Al Presidente è attribuita la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali per l'associazione e di operare sui medesimi. Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo stesso. ESERCIZIO SOCIALE Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. AVANZI DI GESTIONE

7 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. LEGGE APPLICABILE Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alla vigente normativa.